CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 43871/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/04/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata ad ottenere la applicazione della disciplina della continuazione in executivis in relazione a due sentenze in essa puntualmente specificate. Ha rilevato, invero, detto Tribunale che [OSCURATO:PERSONA] aveva già avanzato al giudice dell'esecuzione analoga istanza in relazione proprio alle medesime sentenze, decisa con ordinanza di rigetto del 5/02/2019. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 125, 666 e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il difensore lamenta la mancata instaurazione del contraddittorio e rileva che nel giudizio di esecuzione non può parlarsi di giudicato in senso assoluto, ma di giudicato relativo nel senso che se vi sono elementi nuovi, da intendersi non solo nel senso di elementi sopravvenuti ma di elementi preesistenti e non considerati dalla decisione pregressa. Osserva al riguardo che ciò che nel caso di specie rilevava non era la preesistenza del decreto di misure di prevenzione, ma la valutazione dello stesso mai avvenuta, e che pertanto ha errato il provvedimento impugnato a dichiarare de plano l'inammissibilità. La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento dichiarativo di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato. • Invero, conformemente al dettato dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato dichiara l'inammissibilità dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], in quanto basata sui «medesimi elementi (identica indole e circostanze di persona, tempo e luogo analoghe) che già erano stati posti all'attenzione del precedente Collegio» e che «non è possibile ritenere motivo nuovo la lamentata mancata valutazione del decreto n. 27/2005 applicativo della misura di prevenzione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di elemento già conosciuto dal giudice dell'esecuzione (in quanto precedente ad ambo le condanne di cui si chiede la continuazione), nulla aggiungendo o togliendo una eventuale valutazione di quanto contenuto in tale provvedimento a quella progressione criminosa che è stata indicata dal precedente Collegio d'esecuzione quale circostanza ostativa al riconoscimento della disciplina del reato continuato». Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la pronuncia di inammissibilità, limitandosi ad affermare, a fronte delle precise argomentazioni sopra riportate, la differenza dell'ultima istanza rispetto alle pregressa, nei termini sopra specificati, laddove tutt' e due risultano intervenute a decreto di prevenzione già intervenuto che come evidenziato nessuna incidenza può avere sul giudicato esecutivo formatosi e sulla valutazione in esso contenuta coinvolgente implicitamente anche detto profilo (si veda Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, PMT C. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279786: la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R