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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 21943/2024

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13994/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 466/2018 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 05/06/2018, confermata con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. della CORTE D’APPELLO di TORINO del 06.02.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Con ordinanza emessa ai sensi de combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., nel testo al tempo vigente la Corte d’appello di Torino dichiarò inammissibile l’impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo pubblicata il 5/6/2018, che aveva definito il processo nel quale [OSCURATO:PERSONA] e altre avevano rivestito il ruolo di convenute.

2. Quest’ultima ricorre avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter, co. 3, cod. proc. civ., sulla base d’unitaria censura. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri dodici evocati nel presente giudizio sono rimasti intimati.

3. La ricorrente dichiara a pag. 3 del ricorso che l’ordinanza della Corte di Torino era stata emessa il 6/2/2019 e alla medesima comunicata il 19/2/2019, mentre a pag. 25 dà atto della produzione della “ordinanza Corte di appello di Torino 6 febbraio 2019, comunicata il 20 febbraio”.

Non allega essere stata effettuata notifica a cura di una delle parti.

La notifica del presente ricorso è stata effettuata in via telematica il 18/4/2019 e, per gli appellati non costituiti, è stato dato avvio alla notifica cartacea in pari data, siccome consta dagli atti.

4. Poiché in atti non si rinviene la copia della comunicazione dell’ordinanza di cui sopra occorre rimettere il ricorso sul ruolo e richiedere quanto in dispositivo (argom.

S.U. n. 11850/2018).

P.Q.M. ordina acquisirsi dalla Corte d’appello di Torino la copia della comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza, emessa all’esito della camera di consiglio del 6/2/2019, con la quale venne con ordinanza dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle cause civili riunite nn. di R.G. 1716/2018 e 1741/2018; manda alla Cancelleria per l’adempimento e dispone rinvio a nuovo ruolo.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13994/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 466/2018 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 05/06/2018, confermata con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. della CORTE D’APPELLO di TORINO del 06.02.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Con ordinanza emessa ai sensi de combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., nel testo al tempo vigente la Corte d’appello di Torino dichiarò inammissibile l’impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo pubblicata il 5/6/2018, che aveva definito il processo nel quale [OSCURATO:PERSONA] e altre avevano rivestito il ruolo di convenute. 2. Quest’ultima ricorre avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter, co. 3, cod. proc. civ., sulla base d’unitaria censura. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri dodici evocati nel presente giudizio sono rimasti intimati. 3. La ricorrente dichiara a pag. 3 del ricorso che l’ordinanza della Corte di Torino era stata emessa il 6/2/2019 e alla medesima comunicata il 19/2/2019, mentre a pag. 25 dà atto della produzione della “ordinanza Corte di appello di Torino 6 febbraio 2019, comunicata il 20 febbraio”. Non allega essere stata effettuata notifica a cura di una delle parti. La notifica del presente ricorso è stata effettuata in via telematica il 18/4/2019 e, per gli appellati non costituiti, è stato dato avvio alla notifica cartacea in pari data, siccome consta dagli atti. 4. Poiché in atti non si rinviene la copia della comunicazione dell’ordinanza di cui sopra occorre rimettere il ricorso sul ruolo e richiedere quanto in dispositivo (argom. S.U. n. 11850/2018). P.Q.M. ordina acquisirsi dalla Corte d’appello di Torino la copia della comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza, emessa all’esito della camera di consiglio del 6/2/2019, con la quale venne con ordinanza dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle cause civili riunite nn. di R.G. 1716/2018 e 1741/2018; manda alla Cancelleria per l’adempimento e dispone rinvio a nuovo ruolo. Co
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