CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 19183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17408/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 6/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1206/2021 depositata il 16/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Cristian e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1206\2021, pubblicata dalla Corte d'appello di Milano il 16.4.2021, notificata il 19.4.2021 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. . Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultima ha depositato anche memoria. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Questa la vicenda processuale per quanto ancora di interesse in questa sede: Cristian e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa,con il quale si ingiungeva loro di pagare la somma di 295.710,75 € a seguito della risoluzione di quattro contratti di locazione finanziaria stipulati tra la società creditrice e la [OSCURATO:SOCIETA]. poi fallita , il [OSCURATO:PERSONA], in particolare, assumendo che uno dei contratti era stato sottoscritto non da lui ma da un suo omonimo. Chiamavano in causa il terzo [OSCURATO:SOCIETA]., che indicavano come effettivo utilizzatore del bene oggetto di uno dei quattro contratti, e quindi obbligato al pagamento. Separatamente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA], disconoscendo l'autenticità delle firme apparentemente a suo nome apposte sui contratti di fideiussione. Si costituiva in giudizio anche la [OSCURATO:SOCIETA].,che deduceva la propria carenza di legittimazione passiva. Nel corso del primo grado del giudizio, previa CTU calligrafica, si accertava che tutte le firme a nome [OSCURATO:PERSONA] erano apocrife, e risultavano false anche le firme a nome [OSCURATO:PERSONA] in calce alle clausole vessatorie di uno dei quattro contratti. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al credito in riferimento ad uno dei contratti, in cui la firma “[OSCURATO:PERSONA]” risultava apposta da altro soggetto, omonimo dell’opponente. Il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo nei confronti del Maglio e lo revocava anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], riducendo il suo credito a 114.000 € circa, mentre confermava il decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo irrilevante la falsità della sua firma in calce alle clausole vessatorie ai fini della validità complessiva del contratto . R iteneva anche infondate le eccezioni dei debitori relative all'inerzia del creditore, puntualizzando che gli opponenti avevano prestato garanzie a prima richiesta con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'articolo 1955 c.c., con conseguente impossibilità di far valere un eventuale comportamento colposo del creditore ai sensi dell'articolo 1227 c.c.. Entrambi i Pallotta proponevano appello e contestavano la qualificazione di uno dei quattro contratti come contratto autonomo di garanzia sulla base della falsità delle firme apposte da [OSCURATO:PERSONA], facendo presente che - stante la nullità di quella clausola - permaneva la loro facoltà di opporre i comportamenti assunti dal creditore, in particolar modo la sua inerzia in relazione al recupero dei beni concessi in leasing. La Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione affermando l’ insussistenza della violazione dei doveri di correttezza e buonafede in capo al creditore, confermando la natura dei contratti quali contratti autonomi di garanzia con conseguente impossibilità dei garanti di svolgere eccezioni riguardo all'inerzia e alle condotte del creditore, del quale escludeva comunque una responsabilità ai sensi dell'articolo 1227 CC. Con il primo motivo di ricorsoi ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., là dove la Corte d'appello ha ritenuta pacifica la qualificazione del contratto sottoscritto dai Pallotta come contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione e denunciano la carenza dimotivazione in relazione alla classificazione del contratto per mancanza della descrizione del percorso del giudicante per arrivare a tale conclusione. Sottolineano che si trattava di un contratto sottoscritto su modulo standard predisposto dalla società, denominato fideiussione, e che sarebbe stato necessario ricostruire la volontà delle parti per poter addivenire eventualmente a una diversa qualificazione del contratto. Con il secondo motivosi denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1227 c.c. in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che, qualora la classificazione del contratto dovesse essere quella di contratto di fideiussione, dovranno essere ritenute legittime le censure mosse dal garante in termini di responsabilità del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c., che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare in relazione al profilo dell'inerzia del creditore,quantomeno sotto il profilo del concorso di colpa. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e fa lsa applicazione dell'articolo 1957 c.c., segnalando che, qualora il negozio fosse correttamente qualificato come fideiussione,dovrebbe essere esaminata dal giudice di merito l'inerzia del creditore anche sotto il profilo dell'articolo 1957 c.c. Aggiungono che una eventuale deroga contrattualmente prevista all'articolo 1957 c.c. si dovrebbe ritenere non soltanto oggetto di clausola vessatoria ma radicalmente nulla in riferimento a tutti e quattro i contratti. Con il quarto motivodenunciano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1175 c.c. e dell'articolo 1375 c.c., censurando la sentenza impugnata là dove è stata ritenuta insussistente la malafede del creditore nella stipula delle fideiussioni escludendo la rilevanza del fatto che l'utilizzatore sia poi risultato insolvente. I ricorrenti assumono di aver dedotto diverse circostanze a fondamento della violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della creditrice che non sarebbero state prese in considerazione: la falsità delle firme di uno dei garanti, la falsità della firma del [OSCURATO:PERSONA] in calce alle clausole vessatorie di uno dei quattro contratti. Infine, con il quinto ed ultimo motivo,denunciano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2041 c.c. evidenziando di aver segnalato al giudice di merito che uno dei macchinari, quello relativo all'ultimo contratto le cui clausole vessatorie erano state apocrifamente sottoscritte dal Pallotta, era, in effetti, fin dal 2010 detenuto e utilizzato da altra società, la [OSCURATO:SOCIETA], poi anche evocata in giudizio e che il creditore nessuna attività di recupero aveva compiuto, lasciando il macchinario nella piena ed esclusiva disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA] che per esso non aveva pagato alcunché mentre i canoni di locazione venivano chiesti ai garanti. Ritenuto che: le questioni oggetto del ricorso, relative alla qualificazione del contratto ed a l comportamento secondo buona fede esigibile dal creditore richiedano un approfondimento inpub b lica udienza, con la fruizione dell’apporto della Procura