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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35283/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., in luogo della fattispecie tentata di cui agli artt. 56, 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni alla base del proprio convincimento con argomentazioni pertinenti e prive di vizi logici (si veda pag. 7 della sentenza impugnata, ove, rispetto al caso di specie, si esclude la sussistenza dell'ipotesi di cd.

"consegna controllata", in presenza della quale può generalmente essere riconosciuta la forma tentata del delitto di truffa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva ex artt. 53, 56

I. 24 novembre 1981, n. 689, è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, essa non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione (si veda, in particolare, pagg. 8-10 della sentenza impugnata ove, tra i predetti aspetti soggettivi della personalità del ricorrente, ne vengono richiamati i precedenti penali e le condizioni economiche disagiate ostative all'applicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 23 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., in luogo della fattispecie tentata di cui agli artt. 56, 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni alla base del proprio convincimento con argomentazioni pertinenti e prive di vizi logici (si veda pag. 7 della sentenza impugnata, ove, rispetto al caso di specie, si esclude la sussistenza dell'ipotesi di cd. "consegna controllata", in presenza della quale può generalmente essere riconosciuta la forma tentata del delitto di truffa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva ex artt. 53, 56 I. 24 novembre 1981, n. 689, è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, essa non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione (si veda, in particolare, pagg. 8-10 della sentenza impugnata ove, tra i predetti aspetti soggettivi della personalità del ricorrente, ne vengono richiamati i precedenti penali e le condizioni economiche disagiate ostative all'applicazione della sanzione sostitutiva pecuniaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settem
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