CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del capoluogo pugliese in data o8/1no22i ha rideterminato la pena che era stata inflitta a [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, dei reati di cui agli artt. 572 commi primo e secondo cod. pen., 628 commi primo, secondo e terzo n. 3 bis, 3 quater cod. pen., 582, 576 comma primo nn. 2, 5. 5.1. cod. pen., 577 comma primo n. 1 e comma secondo cod. pen.; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed il vizio motivazionale in ordine al diniego del minimo aumento per l'applicazione della disciplina del reato continuato, sono manifestamente infondati e comunque articolati in termini generici non tenendo conto e non confrontandosi con il tenore ed il contenuto della sentenza gravata che, con riguardo al diniego della invocata attenuante, lungi dal limitarsi ad un astratto richiamo al principio di diritto, ha invece fatto riferimento alla concreta vicenda evidenziando come l'imputato avesse agito usando violenza nei confronti dei genitori che aveva peraltro privato dei telefoni cellulari onde impedire loro di chiedere aiuto tanto che la madre era stata costretta a scendere in strada per invocarlo (cfr., pagg. 3-4 della sentenza impugnata); il vizio di genericità riguarda anche la censura sull'omessa motivazione dell'aumento per la continuazione atteso che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la Corte non ha affatto omesso di rendere ragione della sua congruità facendo riferimento alla gravità delle lesioni personali patite dalle vittime (cfr., ivi, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i orna, il 15/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere Esten o