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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2020

Cassazione n. 34548/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13902/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonchè sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3022/2020,depositata i l 23/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. –Con ricorso affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica il 23 novembre 2020, che ne rigettava il gravame principale, unitamente a quello incidentale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta sia la domanda della anzidetta società volta ad ottenere, nei confronti della Barbera e del Salonia, il risarcimento danni da responsabilità professionale, sia la domanda riconvenzionale dei convenuti avvocati per conseguire il compenso per l’attività professionale svolta.

2. – Hanno resistito con congiunto controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con separato controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., originariamente evocata in giudizio a titolo di manleva dai convenuti Barbera e Salonia.

I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Salonia hanno, altresì, proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, avverso il quale ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

3. – In data 7 giugno 2022 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha notifica to alle controparti atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che ha depositatoin pari data. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con atto depositato il 13 settembre 2023), che l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (con atto depositato il 13 giugno 2022) hanno dichiara t o di rinunciare agli atti del giudizio di cassazione; con e-mail in data 27 settembre 2023, il difensore dei ricorrenti incidentali (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha precisato, altresì, che l’accettazione della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione “deve intendersi anche quale Rinuncia al ricorso incidentale non condizionato depositato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA]:

1. - Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia sia al ricorso principale, che a quello incidentale.

Prima dell'adunanza in camera di consiglio è stato, infatti, depositato atto con il quale la società ricorrente, tramite il proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale, con compensazione delle spese del giudizio.

La rinuncia è stata personalmente accettata da tutte le parti controricorrenti e i ricorrenti incidentali hanno altresì precisato che l’accettazione è da intendersi anche quale rinuncia al ricorso incidentale.

Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., cui deve seguire la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

2. -Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018).

P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13902/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonchè sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3022/2020,depositata i l 23/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. –Con ricorso affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica il 23 novembre 2020, che ne rigettava il gravame principale, unitamente a quello incidentale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta sia la domanda della anzidetta società volta ad ottenere, nei confronti della Barbera e del Salonia, il risarcimento danni da responsabilità professionale, sia la domanda riconvenzionale dei convenuti avvocati per conseguire il compenso per l’attività professionale svolta. 2. – Hanno resistito con congiunto controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con separato controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., originariamente evocata in giudizio a titolo di manleva dai convenuti Barbera e Salonia. I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Salonia hanno, altresì, proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, avverso il quale ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. – In data 7 giugno 2022 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha notifica to alle controparti atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che ha depositatoin pari data. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con atto depositato il 13 settembre 2023), che l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (con atto depositato il 13 giugno 2022) hanno dichiara t o di rinunciare agli atti del giudizio di cassazione; con e-mail in data 27 settembre 2023, il difensore dei ricorrenti incidentali (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha precisato, altresì, che l’accettazione della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione “deve intendersi anche quale Rinuncia al ricorso incidentale non condizionato depositato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia sia al ricorso principale, che a quello incidentale. Prima dell'adunanza in camera di consiglio è stato, infatti, depositato atto con il quale la società ricorrente, tramite il proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale, con compensazione delle spese del giudizio. La rinuncia è stata personalmente accettata da tutte le parti controricorrenti e i ricorrenti incidentali hanno altresì precisato che l’accettazione è da intendersi anche quale rinuncia al ricorso incidentale. Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., cui deve seguire la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 2. -Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018). P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente
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