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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 36612/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 455-459 cod. pen., commesso il 6 marzo 2012; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, perché occorre tenere conto di 1117 giorni di sospensione (che conducono a fissare la data di prescrizione al 27 settembre 2022) così determinati: • dal 30/10/2014 al 23/04/2015 = giorni 175- rinvio su richiesta del difensore (che aveva dedotto esigenze familiari) non per legittimo impedimento; • dal 12/11/2015 al 30/06/2016 = giorni 231 - adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze indetta dall'organismo di categoria (si tiene conto dell'intero periodo, cfr. tra le altre Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052); • dal 15/12/2016 al 06/04/2017 = giorni 112 - rinvio su richiesta del difensore; • dal 06/04/2017 al 06/07/2017 = giorni 60 per legittimo impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale; • dal 11/06/2019 al 01/12/2020 = giorni 539 rinvio su richiesta del difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 455-459 cod. pen., commesso il 6 marzo 2012; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, perché occorre tenere conto di 1117 giorni di sospensione (che conducono a fissare la data di prescrizione al 27 settembre 2022) così determinati: • dal 30/10/2014 al 23/04/2015 = giorni 175- rinvio su richiesta del difensore (che aveva dedotto esigenze familiari) non per legittimo impedimento; • dal 12/11/2015 al 30/06/2016 = giorni 231 - adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze indetta dall'organismo di categoria (si tiene conto dell'intero periodo, cfr. tra le altre Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052); • dal 15/12/2016 al 06/04/2017 = giorni 112 - rinvio su richiesta del difensore; • dal 06/04/2017 al 06/07/2017 = giorni 60 per legittimo impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale; • dal 11/06/2019 al 01/12/2020 = giorni 539 rinvio su richiesta del difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 36612/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris