CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 44585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] &;, avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE)APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino , con sentenza ex art. 599-bis cod proc. pen., rideterminava la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], , lamentando la mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Deve rilevarsi che infatti che in data 28/09/2023 perveniva rinuncia all'impugnazione da parte della ricorrente; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod.. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende Così dec