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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 38883/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 febbraio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede in data 21 novembre 2022, per il reato di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dagli artt. 61, n. 11 quater e 416bis.1 cod. pen. per avere fatto parte, dal 2019 con condotta perdurante, di un'associazione dedita al narcotraffico con il compito di eseguire le direttive di [OSCURATO:PERSONA] cl. '83 e [OSCURATO:PERSONA].

Per come riportato nel capo di imputazione, l'attività di collaborazione con i predetti avrebbe riguardato «la cura dei rapporti con i potenziali acquirenti di stupefacente, la conduzione delle trattative, il rintraccio dei soggetti "convocati" dal capo del sodalizio e il trasporto clandestino dei medesimi presso la sua abitazione, l'intermediazione per la risoluzione dei dissidi insorti per motivi legati al traffico di stupefacenti».

L'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. è stata contestata in ragione della commissione del fatto con metodo mafioso e dell'agevolazione della ‘ndrina [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Operato un preliminare rinvio all'ordinanza applicativa della misura cautelare, con riguardo ai profili espressamente contestati dall'indagato in sede di richiesta di riesame, il Tribunale ha, in esordio, ricostruito gli elementi dai quali desumere l'esistenza e l'operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA] al cui vertice si collocano i predetti [OSCURATO:PERSONA] cl. '83, il quale gestiva dal carcere il sodalizio, e il cognato [OSCURATO:PERSONA], definito come una sorta di alter ego del primo.

A tale proposito, i giudici di merito hanno segnalato plurime sentenze con le quali è stata accertata definitivamente l'esistenza del gruppo mafioso la cui operatività attuale è emersa a seguito di un corposo compendio indiziario costituito da intercettazioni.

Nel contesto dell'associazione mafiosa, è emersa l'esistenza di altro sodalizio dedito al narcotraffico e funzionale a garantire cospicui finanziamenti alla prima, tanto da operare secondo le direttive e il controllo dei suoi vertici.

Quali elementi indicativi dell'esistenza dell'associazione, sono stati richiamati i numerosi reati fine contestati, aventi ad oggetto la detenzione e la commercializzazione di sostanze riconducibili al gruppo.

Inoltre, è stato richiamato il contenuto delle numerose intercettazioni eseguite presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dalle quali è stata desunta la dimostrazione dell'esistenza di un programma delittuoso indefinito da parte dell'associazione caratterizzato da una precisa divisione di ruoli dei partecipi, distinti anche gerarchicamente all'interno del gruppo.

1.2. Con riferimento specifico al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], al quale non risultano contestati reati - fine, il Tribunale ha valorizzato, in primo luogo, uno scambio di messaggi risalente al luglio 2019 tra i citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale il primo, dopo avere indicato elementi univoci alla identificazione dell'indagato come il soggetto del quale stava scrivendo al cognato, aveva definito [OSCURATO:PERSONA] come «uno ok», ovvero un soggetto affidabile in quanto «non si ferma davanti a niente» e sempre a disposizione del sodalizio.

In occasione di una conversazione del 30 ottobre 2019 intercorsa con l'associato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva invece lasciato intendere che i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] si erano raffreddati a seguito di contrasti insorti nella gestione dei proventi del traffico di stupefacenti; proprio in relazione alle ragioni di tali contrasti, [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto anche al padre dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA].

L'esistenza dei predetti contrasti è stata ritenuta sostanzialmente confermata dalla circostanza che, nel periodo in cui era avvenuta quella conversazione, [OSCURATO:PERSONA] non si era più recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] presso la quale era solito intrattenere costanti rapporti con i suoi figli.

In sostanza, il comportamento dell'indagato è stato ritenuto tale da avere determinato ammanchi nelle casse del sodalizio mafioso al punto da causare la compromissione dei rapporti con un esponente di vertice del sodalizio, quale, appunto, [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha anche valorizzato la conversazione del 28 novembre 2019 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto un episodio avvenuto la notte precedente quando egli si era recato presso casa di [OSCURATO:PERSONA] subito dopo [OSCURATO:PERSONA] il quale era alla ricerca di sostanza stupefacente.

L'episodio, nel racconto del conversante, aveva determinato la violenta reazione del padre dell'indagato che aveva malmenato lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

1.3. Con specifico riguardo ai rilievi difensivi, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato mai direttamente intercettato o che non ne sia mai stata rilevata la presenza evidenziando, piuttosto, quanto al secondo aspetto, che, fino alla conversazione del 30 ottobre 2019, in diverse occasioni, l'indagato è stato ripreso in occasione delle visite effettuate a casa [OSCURATO:PERSONA].In ordine alle intercettazioni (il cui contenuto non necessitava di riscontri), ha evidenziato l'indubbia identificazione dell'indagato in occasione dei messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

E' stata, altresì, esclusa l'esistenza di profili di contraddittorietà tra le espressioni di stima e fiducia del luglio 2019 rispetto alle rimostranze dell'ottobre dello stesso anno poiché dal complessivo compendio indiziario è emersa la stabile dedizione di [OSCURATO:PERSONA] al traffico di stupefacenti (come attestato anche dalla vicenda di [OSCURATO:PERSONA]).

L'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 quater, cod. pen. è stata ritenuta configurabile a causa della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca in cui ha commesso la condotta delittuosa, a misura alternativa alla detenzione.

Con riguardo, invece, all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., è stata valorizzata la frequentazione dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e lo stretto rapporto dell'indagato con i figli dello stesso esponente della cosca della cui esistenza, quindi, [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi del tutto consapevole.

A tale proposito, inoltre, è stato valorizzato il rapporto tra il padre dell'indagato e [OSCURATO:PERSONA], oltre allo scambio di messaggi del luglio del 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale questi aveva riferito all'interlocutore che [OSCURATO:PERSONA] era sempre a disposizione facendo così intendere, secondo il Tribunale, che «il suo operare fosse finalisticamente orientato a favore e nell'interesse dell'associazione di cui al capo 1)».

1.4. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto desumibile il pericolo di reiterazione dalle modalità di svolgimento dei fatti.

Premessa la configurabilità, in ragione del reato in contestazione, della «doppia presunzione relativa», ha ritenuto non sussistente, nella fattispecie, alcun elemento idoneo a superarla.

In particolare, non sono state ritenute tali il limitato arco temporale nel corso del quale si è avuto l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione e la risalenza nel tempo delle condotte.

La circostanza che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero «raffreddati» non è stata ritenuta tale da avere fatto venir meno, definitivamente, il contributo partecipativo dell'indagato, non essendo possibile escludere che il medesimo possa avere, in seguito, commesso analoghe condotte o ripreso i contatti con i componenti dell'associazione o in altri analoghi contesti criminali; ciò anche tenuto conto della «rete di contatti» sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione della quale faceva parte.

Il Tribunale ha, altresì, evidenziato quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio di garanzia in relazione alla propria volontà di lavorare con il padre che, benché non indagato, è risultato «vicino» a [OSCURATO:PERSONA].

Tanto escluderebbe la possibilità di affermare che l'indagato abbia reciso i rapporti con il gruppo mafioso di cui al capo 1) della rubrica.

Né, allo scopo di assicurare le esigenze cautelari, potrebbe ritenersi sufficiente il collocamento di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo ha eccepito violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 anche in relazione ai criteri di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

La sussistenza dei gravi indizi era stata contestata con una memoria difensiva posta a fondamento di eccezioni riferite all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come la persona oggetto dello scambio di messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con l'atto difensivo, inoltre, era stata segnalata la definizione dell'indagato come soggetto non affidabile nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce di tali emergenze, era stata eccepita la carenza di gravità indiziaria e il rilievo difensivo era stato superato con motivazione viziata sia sotto il profilo dell'imprecisione e della equivocità degli elementi indiziari valorizzati, sia sotto quello della mancata applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in punto di indizi plurimi, precisi e concordanti.

In particolare, nella ricostruzione del delitto associativo contestato all'indagato, i giudici di merito avrebbero mancato di evidenziare adeguatamente l'elemento dell'organizzazione che caratterizza e distingue la fattispecie in esame dal semplice concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il reato associativo si caratterizza per la predisposizione di mezzi destinati alla commissione di delitti da parte dei singoli associati, oltre che dalla volontà comune di perseguire le finalità proprie dell'organizzazione.

A tale proposito, il ricorrente ha segnalato la necessità del dolo specifico del singolo partecipe il quale deve avere come obiettivo quello di contribuire attivamente alla vita dell'associazione.

Tenendo conto di tali parametri di valutazione, secondo il ricorrente, sarebbero carenti gli elementi idonei a supportare la tesi dell'esistenza di un'associazione dedita al narcotraffico.In tal senso l'esclusività dei rapporti tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di imputazione, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di un qualsiasi reato - fine dell'associazione, la ristrettezza dell'arco temporale di operatività nel gruppo, la mancanza di un rapporto paritario da parte dell'indagato nel contesto associativo nel quale, piuttosto, egli acquistava sostanza stupefacente con conseguente esistenza di un rapporto debitorio autonomo.

Peraltro, il rapporto di [OSCURATO:PERSONA] nel (ritenuto) contesto associativo è avvenuto sempre e solo con la medesima persona con ciò dovendosi, ulteriormente, escludere il possibile inquadramento della vicenda nell'ambito del gruppo dedito alla commercializzazione dello stupefacente.

2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione ed erronea applicazione dell'art. 416bis.1 cod. pen. in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.

L'aggravante è stata contestata sia sotto il profilo del, così detto, metodo mafioso che in relazione alla finalità di agevolare la cosca di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti solo i presupposti del metodo, mentre il Tribunale ha disatteso le eccezioni difensive evidenziando come sia emersa la prova del possibile inquadramento dell'associazione dedita al narcotraffico nel contesto del sodalizio mafioso.

Il ricorrente, a tale proposito, ha denunciato la circolarità del ragionamento svolto dai giudici di merito che hanno, sostanzialmente, dato per scontata la possibilità di operare il citato inquadramento, pur in assenza di elementi specifici idonei a sostenere l'esistenza delle due distinte associazioni.

L'assunzione di debiti del tutto autonomi da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mal si concilierebbe con il perseguimento di un vantaggio patrimoniale per l'associazione mafiosa.

Alcun rilievo potrebbe assegnarsi alla posizione del padre dell'indagato e allo scambio di messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; elementi inconferenti rispetto all'inquadramento del gruppo dedito al narcotraffico nel contesto dell'associazione mafiosa.

2.3. Con il terzo motivo sono state contestate la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari.

In particolare, è stata denunciata l'illegittimità dell'ordinanza nella parte in cui è stata affermata l'impossibilità di garantire le esigenze cautelari con una misura meno afflittiva della custodia in carcere.Secondo il ricorrente il Tribunale, omettendo di esaminare approfonditamente il profilo in questione, si sarebbe limitato a valorizzare solo la presunzione di pericolosità, senza considerare se le esigenze potessero essere soddisfatte con altra misura.

Il pericolo di reiterazione è stato affermato nonostante, a fronte di un'indagine proseguita oltre l'ottobre 2019, non fosse emerso alcun elemento investigativo a carico di [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, sarebbe carente il pericolo di reiterazione in ragione della mancata illustrazione dell'occasione prossima suscettibile di rendere concreta la probabilità del compimento di ulteriori reati.

Tanto più che, nel caso di specie, sono decorsi diversi anni tra la commissione dei fatti e l'emissione del provvedimento cautelare.

Tale elemento non è stato adeguatamente preso in considerazione dal Tribunale reggino che ha omesso di motivare adeguatamente anche in ordine alla inidoneità della misura meno gravosa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3.

La difesa dell'indagato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Va doverosamente premesso, vertendosi in tema di impugnazione di provvedimento emesso dal tribunale in funzione di giudice del riesame cautelare, che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828).

L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.

Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti).

2.1. L'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in termini che sono stati contrastati dal ricorrente con la censura di assenza, contraddittorietà manifesta ed evidente illogicità della motivazione.

Il medesimo vizio riguarderebbe la parte di motivazione relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tale sodalizio.

In sostanza, sotto il primo profilo, non sarebbe stato adeguatamente verificato, pur tenendo conto della specificità della valutazione in sede cautelare, l'elemento distintivo tra il mero concorso di persone e gli elementi distintivi dell'associazione dedita al narcotraffico.

Il vizio, per come dedotto, non sussiste, avendo il Tribunale dato ampiamente conto, in termini esenti dalle censure sollevate dal ricorrente, dell'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico.

Ciò ha fatto delineando l'esistenza di un'organizzazione parallela al sodalizio mafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA] cl. '83 detto «Chiacchiera» e al cognato [OSCURATO:PERSONA].

L'esistenza di tale gruppo è stata accertata in diverse sentenze passate in giudicato e la sua operatività attuale, compreso l'interessamento per il settore del traffico degli stupefacenti, è emersa sia all'esito di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sia di un compendio intercettativo costituito anche da captazioni eseguite nel carcere di Lanciano dove [OSCURATO:PERSONA] era detenuto e dal quale impartiva ordini attraverso l'uso del telefono, grazie al quale partecipava alle riunioni.

L'esistenza di un gruppo parallelo al sodalizio mafioso i cui vertici sarebbero anche i capi dell'associazione dedita al narcotraffico è stata ricostruita come composta sia da soggetti partecipi della cosca mafiosa che da personaggi ad essa «contigui», come [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine è stata valorizzata la consumazione di diversi reati fine \PLA 13j() funzionalmente collegati alla struttura dell'associazione e al perseguimento di scopi collettivi emersi anche da plurime intercettazioni presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che hanno consentito di individuare proprio l'esistenza di stabili rapporti tra i vari partecipi in funzione del perseguimento di scopi e interessi comuni, quali l'approvvigionamento e la commercializzazione dello stupefacente.

Alla luce anche della suddivisione dei ruoli nel gruppo è emersa l'esistenza di un sodalizio sufficientemente stabile dotato di un programma delittuoso indeterminato.

A fronte delle argomentazioni sin qui descritte, il ricorrente ha opposto considerazioni di natura generica, avendo, in termini meramente oppositivi, sostenuto l'inidoneità degli elementi esposti nei provvedimenti cautelari, a «dar conto di dell'esistenza di un organismo avente le caratteristiche necessarie a configurare l'associazione a delinquere ex articolo 74 d.p.r. 309/90».

A ciò si aggiunga che, è del tutto logica e priva di vizi evidenti la ricostruzione dell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione.

Ciò si desume dallo scambio di messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'intenzione del primo di «assumere» il ricorrente; assunzione ritenuta «superflua» da [OSCURATO:PERSONA] che ha descritto l'attività di [OSCURATO:PERSONA] come già del tutto funzionale agli scopi del sodalizio.

In tal senso anche il rapporto di fiducia inizialmente esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della descrizione del modus operandi dell'indagato, per come si desume dai passaggi delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per come riportati alle pagg. 6 e 7 dell'ordinanza impugnata.

La circostanza della ricezione di precise direttive dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] costituisce elemento che depone a favore del suo inserimento nel contesto dell'associazione, così come la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], altro appartenente all'associazione.

In tal senso depone anche la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito a [OSCURATO:PERSONA] anche del proprio incontro con il padre dell'indagato.

Anche con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di parlare del comportamento dell'indagato con il quale erano insorti dei contrasti proprio in relazione alla mancata restituzione di importi che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva anticipato.

In sostanza, l'indagato sarebbe venuto meno all'impegno di versare una parte del ricavato della vendita dello stupefacente all'organizzazione.Alla luce di tale compendio, non appare in alcun modo viziato il ragionamento del Tribunale reggino che ha negato la configurabilità di un rapporto di natura esclusivamente personale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale ricostruzione deve reputarsi corretta essendo risultato che i rapporti di interazione tra i due sono risultati suscettibili di inserimento nel contesto di un gruppo organizzato, non essendo, invece, emersa l'esistenza di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale di [OSCURATO:PERSONA].

Milita in tal senso anche l'assidua frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed il rapporto fiduciario con i figli in ragione del quale [OSCURATO:PERSONA] stesso ha ritenuto superflua l'affiliazione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e ciò, logicamente, proprio in ragione del fatto che vi era già un inserimento dell'indagato nel contesto associativo.

2.2. Per quanto riguarda il profilo dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., deve prestarsi adesione all'orientamento, oggi prevalente, secondo cui la norma non trova applicazione in fase cautelare.

Va ribadito, infatti, che «in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato, e non anche la precisione e la concordanza (Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262).

In tal senso anche Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172 secondo cui ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.

In termini anche Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179 che ha affermato che i gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli indizi, intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, e non devono, pertanto essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod.proc. pen., che oltre alla gravità richiede la precisione e la concordanza degli indizi, non richiamato dall'art. 273, comma 1- bis, cod. proc. pen.

Conformi anche Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928-01, Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053-01, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01, Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475-01, Sez. 4, n. 118 del 28/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232627.

In senso contrario, ossia per l'applicabilità dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. anche in fase cautelare, il minoritario indirizzo espresso da Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690-01 secondo cui «ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. là dove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti; ne consegue che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento» Sono espressione di tale orientamento anche Sez. 4, n. 25239 del 17/06/2016, Cavallaro, Rv. 267424, Sez. 4, n. 31448 del 18/07/2013, Ficara, Rv. 257781; Sez. 4, n. 4006 del 21/06/2012, Rv. 253723.

Non assume rilievo decisivo quanto esposto in ricorso circa la mancata contestazione al ricorrente di reati-fine, tenuto conto dell'orientamento costante di questa Corte secondo cui «in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (fra le molte, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02).

Parimenti, non ha significato decisivo la circostanza della limitatezza temporale del periodo in cui sono stati acquisiti gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto deve essere ribadito che «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).

Peraltro, proprio dalla descrizione delle contese sorte con [OSCURATO:PERSONA] e delle modalità con le quali operava [OSCURATO:PERSONA], può dirsi desumibile, la consapevolezza dell'inserimento in un contesto plurisoggettivo di natura associativa.

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si confronta integralmente con gli elementi indiziari valorizzati nell'ordinanza per affermare l'esistenza della finalità di agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA] e la condivisione di tale scopo da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

A tale proposito i giudici di merito hanno essenzialmente valorizzato lo scambio di messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rapporto particolarmente stretto esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e i figli di [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, si tratta di elementi tutt'altro che secondari o generici in quanto dagli stessi è stata desunta la circostanza che nell'attività dell'associazione dedita al narcotraffico vi fosse un effettivo interesse dell'associazione mafiosa, sia che [OSCURATO:PERSONA] ne fosse consapevole.

Si tratta di una spiegazione lineare, priva di vizi manifesti in punto di motivazione e rispetto alla quale la censura articolata alle pagg. 14 - 18 del ricorso appare meramente confutativa e tesa a sollecitare una nuova valutazione di merito in questa sede di legittimità.

4. Il terzo motivo è infondato.

Va ricordato che per il reato associativo per cui si procede sussiste la doppia presunzione (relativa) di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

La presunzione è relativa, ma non risulta contrastata nel caso che ci occupa da alcun elemento introdotto nel procedimento da cui poter escludere l'attualità delle esigenze cautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva.

Alla luce della citata doppia presunzione, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari suscettibili di essere salvaguardate con la sola custodia cautelare in carcere in ragione del concreto svolgimento dei fatti e del contesto associativo (a sua volta, inserito nell'ambito del sodalizio mafioso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), anche alla luce del concreto pericolo di reiterazione determinato dalla cospicua rete di contatti emersa dalla disamina del compendo indiziario.

Non solo, quindi, è stato fatto riferimento alla citata presunzione, ma sono stati indicati elementi positivi idonei a corroborare il riferimento all'esistenza delle esigenze e alla possibilità della relativa salvaguardia solo tramite la misura cautelare della custodia in carcere.

Si tratta di elementi concreti, a fronte dei quali il ricorrente ha contrapposto argomenti inidonei, allo stato, a far venir meno la citata presunzione.

In realtà, il ricorrente ha sollecitato la valutazione del tempo trascorso dalla commissione dell'ultimo fatto integrante la condotta delittuosa, ossia gennaio 2019.

A tale proposito, deve essere ribadita la correttezza dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordanescu, Rv. 282991 e molte altre conformi).

Con specifico riferimento, inoltre, al delitto associativo per il quale si procede, deve essere nuovamente affermato che «in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza» (fra le altre, Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243).

Destituita di fondamento la censura relativa alla mancanza di motivazione circa l'applicabilità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Deve essere, infatti, ribadito che «il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275- bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; in termini Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 ed altre conformi precedenti).

5. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede in data 21 novembre 2022, per il reato di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dagli artt. 61, n. 11 quater e 416bis.1 cod. pen. per avere fatto parte, dal 2019 con condotta perdurante, di un'associazione dedita al narcotraffico con il compito di eseguire le direttive di [OSCURATO:PERSONA] cl. '83 e [OSCURATO:PERSONA]. Per come riportato nel capo di imputazione, l'attività di collaborazione con i predetti avrebbe riguardato «la cura dei rapporti con i potenziali acquirenti di stupefacente, la conduzione delle trattative, il rintraccio dei soggetti "convocati" dal capo del sodalizio e il trasporto clandestino dei medesimi presso la sua abitazione, l'intermediazione per la risoluzione dei dissidi insorti per motivi legati al traffico di stupefacenti». L'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. è stata contestata in ragione della commissione del fatto con metodo mafioso e dell'agevolazione della ‘ndrina [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Operato un preliminare rinvio all'ordinanza applicativa della misura cautelare, con riguardo ai profili espressamente contestati dall'indagato in sede di richiesta di riesame, il Tribunale ha, in esordio, ricostruito gli elementi dai quali desumere l'esistenza e l'operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA] al cui vertice si collocano i predetti [OSCURATO:PERSONA] cl. '83, il quale gestiva dal carcere il sodalizio, e il cognato [OSCURATO:PERSONA], definito come una sorta di alter ego del primo. A tale proposito, i giudici di merito hanno segnalato plurime sentenze con le quali è stata accertata definitivamente l'esistenza del gruppo mafioso la cui operatività attuale è emersa a seguito di un corposo compendio indiziario costituito da intercettazioni. Nel contesto dell'associazione mafiosa, è emersa l'esistenza di altro sodalizio dedito al narcotraffico e funzionale a garantire cospicui finanziamenti alla prima, tanto da operare secondo le direttive e il controllo dei suoi vertici. Quali elementi indicativi dell'esistenza dell'associazione, sono stati richiamati i numerosi reati fine contestati, aventi ad oggetto la detenzione e la commercializzazione di sostanze riconducibili al gruppo. Inoltre, è stato richiamato il contenuto delle numerose intercettazioni eseguite presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dalle quali è stata desunta la dimostrazione dell'esistenza di un programma delittuoso indefinito da parte dell'associazione caratterizzato da una precisa divisione di ruoli dei partecipi, distinti anche gerarchicamente all'interno del gruppo. 1.2. Con riferimento specifico al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], al quale non risultano contestati reati - fine, il Tribunale ha valorizzato, in primo luogo, uno scambio di messaggi risalente al luglio 2019 tra i citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale il primo, dopo avere indicato elementi univoci alla identificazione dell'indagato come il soggetto del quale stava scrivendo al cognato, aveva definito [OSCURATO:PERSONA] come «uno ok», ovvero un soggetto affidabile in quanto «non si ferma davanti a niente» e sempre a disposizione del sodalizio. In occasione di una conversazione del 30 ottobre 2019 intercorsa con l'associato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva invece lasciato intendere che i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] si erano raffreddati a seguito di contrasti insorti nella gestione dei proventi del traffico di stupefacenti; proprio in relazione alle ragioni di tali contrasti, [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto anche al padre dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA]. L'esistenza dei predetti contrasti è stata ritenuta sostanzialmente confermata dalla circostanza che, nel periodo in cui era avvenuta quella conversazione, [OSCURATO:PERSONA] non si era più recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] presso la quale era solito intrattenere costanti rapporti con i suoi figli. In sostanza, il comportamento dell'indagato è stato ritenuto tale da avere determinato ammanchi nelle casse del sodalizio mafioso al punto da causare la compromissione dei rapporti con un esponente di vertice del sodalizio, quale, appunto, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha anche valorizzato la conversazione del 28 novembre 2019 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto un episodio avvenuto la notte precedente quando egli si era recato presso casa di [OSCURATO:PERSONA] subito dopo [OSCURATO:PERSONA] il quale era alla ricerca di sostanza stupefacente. L'episodio, nel racconto del conversante, aveva determinato la violenta reazione del padre dell'indagato che aveva malmenato lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Con specifico riguardo ai rilievi difensivi, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato mai direttamente intercettato o che non ne sia mai stata rilevata la presenza evidenziando, piuttosto, quanto al secondo aspetto, che, fino alla conversazione del 30 ottobre 2019, in diverse occasioni, l'indagato è stato ripreso in occasione delle visite effettuate a casa [OSCURATO:PERSONA].In ordine alle intercettazioni (il cui contenuto non necessitava di riscontri), ha evidenziato l'indubbia identificazione dell'indagato in occasione dei messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E' stata, altresì, esclusa l'esistenza di profili di contraddittorietà tra le espressioni di stima e fiducia del luglio 2019 rispetto alle rimostranze dell'ottobre dello stesso anno poiché dal complessivo compendio indiziario è emersa la stabile dedizione di [OSCURATO:PERSONA] al traffico di stupefacenti (come attestato anche dalla vicenda di [OSCURATO:PERSONA]). L'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 quater, cod. pen. è stata ritenuta configurabile a causa della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca in cui ha commesso la condotta delittuosa, a misura alternativa alla detenzione. Con riguardo, invece, all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., è stata valorizzata la frequentazione dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e lo stretto rapporto dell'indagato con i figli dello stesso esponente della cosca della cui esistenza, quindi, [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi del tutto consapevole. A tale proposito, inoltre, è stato valorizzato il rapporto tra il padre dell'indagato e [OSCURATO:PERSONA], oltre allo scambio di messaggi del luglio del 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale questi aveva riferito all'interlocutore che [OSCURATO:PERSONA] era sempre a disposizione facendo così intendere, secondo il Tribunale, che «il suo operare fosse finalisticamente orientato a favore e nell'interesse dell'associazione di cui al capo 1)». 1.4. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto desumibile il pericolo di reiterazione dalle modalità di svolgimento dei fatti. Premessa la configurabilità, in ragione del reato in contestazione, della «doppia presunzione relativa», ha ritenuto non sussistente, nella fattispecie, alcun elemento idoneo a superarla. In particolare, non sono state ritenute tali il limitato arco temporale nel corso del quale si è avuto l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione e la risalenza nel tempo delle condotte. La circostanza che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero «raffreddati» non è stata ritenuta tale da avere fatto venir meno, definitivamente, il contributo partecipativo dell'indagato, non essendo possibile escludere che il medesimo possa avere, in seguito, commesso analoghe condotte o ripreso i contatti con i componenti dell'associazione o in altri analoghi contesti criminali; ciò anche tenuto conto della «rete di contatti» sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione della quale faceva parte. Il Tribunale ha, altresì, evidenziato quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio di garanzia in relazione alla propria volontà di lavorare con il padre che, benché non indagato, è risultato «vicino» a [OSCURATO:PERSONA]. Tanto escluderebbe la possibilità di affermare che l'indagato abbia reciso i rapporti con il gruppo mafioso di cui al capo 1) della rubrica. Né, allo scopo di assicurare le esigenze cautelari, potrebbe ritenersi sufficiente il collocamento di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 anche in relazione ai criteri di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La sussistenza dei gravi indizi era stata contestata con una memoria difensiva posta a fondamento di eccezioni riferite all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come la persona oggetto dello scambio di messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con l'atto difensivo, inoltre, era stata segnalata la definizione dell'indagato come soggetto non affidabile nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali emergenze, era stata eccepita la carenza di gravità indiziaria e il rilievo difensivo era stato superato con motivazione viziata sia sotto il profilo dell'imprecisione e della equivocità degli elementi indiziari valorizzati, sia sotto quello della mancata applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in punto di indizi plurimi, precisi e concordanti. In particolare, nella ricostruzione del delitto associativo contestato all'indagato, i giudici di merito avrebbero mancato di evidenziare adeguatamente l'elemento dell'organizzazione che caratterizza e distingue la fattispecie in esame dal semplice concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il reato associativo si caratterizza per la predisposizione di mezzi destinati alla commissione di delitti da parte dei singoli associati, oltre che dalla volontà comune di perseguire le finalità proprie dell'organizzazione. A tale proposito, il ricorrente ha segnalato la necessità del dolo specifico del singolo partecipe il quale deve avere come obiettivo quello di contribuire attivamente alla vita dell'associazione. Tenendo conto di tali parametri di valutazione, secondo il ricorrente, sarebbero carenti gli elementi idonei a supportare la tesi dell'esistenza di un'associazione dedita al narcotraffico.In tal senso l'esclusività dei rapporti tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di imputazione, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di un qualsiasi reato - fine dell'associazione, la ristrettezza dell'arco temporale di operatività nel gruppo, la mancanza di un rapporto paritario da parte dell'indagato nel contesto associativo nel quale, piuttosto, egli acquistava sostanza stupefacente con conseguente esistenza di un rapporto debitorio autonomo. Peraltro, il rapporto di [OSCURATO:PERSONA] nel (ritenuto) contesto associativo è avvenuto sempre e solo con la medesima persona con ciò dovendosi, ulteriormente, escludere il possibile inquadramento della vicenda nell'ambito del gruppo dedito alla commercializzazione dello stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione ed erronea applicazione dell'art. 416bis.1 cod. pen. in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. L'aggravante è stata contestata sia sotto il profilo del, così detto, metodo mafioso che in relazione alla finalità di agevolare la cosca di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti solo i presupposti del metodo, mentre il Tribunale ha disatteso le eccezioni difensive evidenziando come sia emersa la prova del possibile inquadramento dell'associazione dedita al narcotraffico nel contesto del sodalizio mafioso. Il ricorrente, a tale proposito, ha denunciato la circolarità del ragionamento svolto dai giudici di merito che hanno, sostanzialmente, dato per scontata la possibilità di operare il citato inquadramento, pur in assenza di elementi specifici idonei a sostenere l'esistenza delle due distinte associazioni. L'assunzione di debiti del tutto autonomi da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mal si concilierebbe con il perseguimento di un vantaggio patrimoniale per l'associazione mafiosa. Alcun rilievo potrebbe assegnarsi alla posizione del padre dell'indagato e allo scambio di messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; elementi inconferenti rispetto all'inquadramento del gruppo dedito al narcotraffico nel contesto dell'associazione mafiosa. 2.3. Con il terzo motivo sono state contestate la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. In particolare, è stata denunciata l'illegittimità dell'ordinanza nella parte in cui è stata affermata l'impossibilità di garantire le esigenze cautelari con una misura meno afflittiva della custodia in carcere.Secondo il ricorrente il Tribunale, omettendo di esaminare approfonditamente il profilo in questione, si sarebbe limitato a valorizzare solo la presunzione di pericolosità, senza considerare se le esigenze potessero essere soddisfatte con altra misura. Il pericolo di reiterazione è stato affermato nonostante, a fronte di un'indagine proseguita oltre l'ottobre 2019, non fosse emerso alcun elemento investigativo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, sarebbe carente il pericolo di reiterazione in ragione della mancata illustrazione dell'occasione prossima suscettibile di rendere concreta la probabilità del compimento di ulteriori reati. Tanto più che, nel caso di specie, sono decorsi diversi anni tra la commissione dei fatti e l'emissione del provvedimento cautelare. Tale elemento non è stato adeguatamente preso in considerazione dal Tribunale reggino che ha omesso di motivare adeguatamente anche in ordine alla inidoneità della misura meno gravosa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3. La difesa dell'indagato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Va doverosamente premesso, vertendosi in tema di impugnazione di provvedimento emesso dal tribunale in funzione di giudice del riesame cautelare, che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828). L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). 2.1. L'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico è stata ricostruita dal Tribunale del riesame in termini che sono stati contrastati dal ricorrente con la censura di assenza, contraddittorietà manifesta ed evidente illogicità della motivazione. Il medesimo vizio riguarderebbe la parte di motivazione relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tale sodalizio. In sostanza, sotto il primo profilo, non sarebbe stato adeguatamente verificato, pur tenendo conto della specificità della valutazione in sede cautelare, l'elemento distintivo tra il mero concorso di persone e gli elementi distintivi dell'associazione dedita al narcotraffico. Il vizio, per come dedotto, non sussiste, avendo il Tribunale dato ampiamente conto, in termini esenti dalle censure sollevate dal ricorrente, dell'esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico. Ciò ha fatto delineando l'esistenza di un'organizzazione parallela al sodalizio mafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA] cl. '83 detto «Chiacchiera» e al cognato [OSCURATO:PERSONA]. L'esistenza di tale gruppo è stata accertata in diverse sentenze passate in giudicato e la sua operatività attuale, compreso l'interessamento per il settore del traffico degli stupefacenti, è emersa sia all'esito di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sia di un compendio intercettativo costituito anche da captazioni eseguite nel carcere di Lanciano dove [OSCURATO:PERSONA] era detenuto e dal quale impartiva ordini attraverso l'uso del telefono, grazie al quale partecipava alle riunioni. L'esistenza di un gruppo parallelo al sodalizio mafioso i cui vertici sarebbero anche i capi dell'associazione dedita al narcotraffico è stata ricostruita come composta sia da soggetti partecipi della cosca mafiosa che da personaggi ad essa «contigui», come [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine è stata valorizzata la consumazione di diversi reati fine \PLA 13j() funzionalmente collegati alla struttura dell'associazione e al perseguimento di scopi collettivi emersi anche da plurime intercettazioni presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che hanno consentito di individuare proprio l'esistenza di stabili rapporti tra i vari partecipi in funzione del perseguimento di scopi e interessi comuni, quali l'approvvigionamento e la commercializzazione dello stupefacente. Alla luce anche della suddivisione dei ruoli nel gruppo è emersa l'esistenza di un sodalizio sufficientemente stabile dotato di un programma delittuoso indeterminato. A fronte delle argomentazioni sin qui descritte, il ricorrente ha opposto considerazioni di natura generica, avendo, in termini meramente oppositivi, sostenuto l'inidoneità degli elementi esposti nei provvedimenti cautelari, a «dar conto di dell'esistenza di un organismo avente le caratteristiche necessarie a configurare l'associazione a delinquere ex articolo 74 d.p.r. 309/90». A ciò si aggiunga che, è del tutto logica e priva di vizi evidenti la ricostruzione dell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione. Ciò si desume dallo scambio di messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'intenzione del primo di «assumere» il ricorrente; assunzione ritenuta «superflua» da [OSCURATO:PERSONA] che ha descritto l'attività di [OSCURATO:PERSONA] come già del tutto funzionale agli scopi del sodalizio. In tal senso anche il rapporto di fiducia inizialmente esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della descrizione del modus operandi dell'indagato, per come si desume dai passaggi delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per come riportati alle pagg. 6 e 7 dell'ordinanza impugnata. La circostanza della ricezione di precise direttive dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] costituisce elemento che depone a favore del suo inserimento nel contesto dell'associazione, così come la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], altro appartenente all'associazione. In tal senso depone anche la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito a [OSCURATO:PERSONA] anche del proprio incontro con il padre dell'indagato. Anche con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di parlare del comportamento dell'indagato con il quale erano insorti dei contrasti proprio in relazione alla mancata restituzione di importi che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva anticipato. In sostanza, l'indagato sarebbe venuto meno all'impegno di versare una parte del ricavato della vendita dello stupefacente all'organizzazione.Alla luce di tale compendio, non appare in alcun modo viziato il ragionamento del Tribunale reggino che ha negato la configurabilità di un rapporto di natura esclusivamente personale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricostruzione deve reputarsi corretta essendo risultato che i rapporti di interazione tra i due sono risultati suscettibili di inserimento nel contesto di un gruppo organizzato, non essendo, invece, emersa l'esistenza di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale di [OSCURATO:PERSONA]. Milita in tal senso anche l'assidua frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed il rapporto fiduciario con i figli in ragione del quale [OSCURATO:PERSONA] stesso ha ritenuto superflua l'affiliazione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e ciò, logicamente, proprio in ragione del fatto che vi era già un inserimento dell'indagato nel contesto associativo. 2.2. Per quanto riguarda il profilo dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., deve prestarsi adesione all'orientamento, oggi prevalente, secondo cui la norma non trova applicazione in fase cautelare. Va ribadito, infatti, che «in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato, e non anche la precisione e la concordanza (Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262). In tal senso anche Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172 secondo cui ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. In termini anche Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179 che ha affermato che i gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli indizi, intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, e non devono, pertanto essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod.proc. pen., che oltre alla gravità richiede la precisione e la concordanza degli indizi, non richiamato dall'art. 273, comma 1- bis, cod. proc. pen. Conformi anche Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928-01, Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053-01, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01, Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475-01, Sez. 4, n. 118 del 28/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232627. In senso contrario, ossia per l'applicabilità dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. anche in fase cautelare, il minoritario indirizzo espresso da Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690-01 secondo cui «ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. là dove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti; ne consegue che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento» Sono espressione di tale orientamento anche Sez. 4, n. 25239 del 17/06/2016, Cavallaro, Rv. 267424, Sez. 4, n. 31448 del 18/07/2013, Ficara, Rv. 257781; Sez. 4, n. 4006 del 21/06/2012, Rv. 253723. Non assume rilievo decisivo quanto esposto in ricorso circa la mancata contestazione al ricorrente di reati-fine, tenuto conto dell'orientamento costante di questa Corte secondo cui «in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (fra le molte, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02). Parimenti, non ha significato decisivo la circostanza della limitatezza temporale del periodo in cui sono stati acquisiti gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto deve essere ribadito che «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). Peraltro, proprio dalla descrizione delle contese sorte con [OSCURATO:PERSONA] e delle modalità con le quali operava [OSCURATO:PERSONA], può dirsi desumibile, la consapevolezza dell'inserimento in un contesto plurisoggettivo di natura associativa. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si confronta integralmente con gli elementi indiziari valorizzati nell'ordinanza per affermare l'esistenza della finalità di agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA] e la condivisione di tale scopo da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito i giudici di merito hanno essenzialmente valorizzato lo scambio di messaggi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rapporto particolarmente stretto esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e i figli di [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, si tratta di elementi tutt'altro che secondari o generici in quanto dagli stessi è stata desunta la circostanza che nell'attività dell'associazione dedita al narcotraffico vi fosse un effettivo interesse dell'associazione mafiosa, sia che [OSCURATO:PERSONA] ne fosse consapevole. Si tratta di una spiegazione lineare, priva di vizi manifesti in punto di motivazione e rispetto alla quale la censura articolata alle pagg. 14 - 18 del ricorso appare meramente confutativa e tesa a sollecitare una nuova valutazione di merito in questa sede di legittimità. 4. Il terzo motivo è infondato. Va ricordato che per il reato associativo per cui si procede sussiste la doppia presunzione (relativa) di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La presunzione è relativa, ma non risulta contrastata nel caso che ci occupa da alcun elemento introdotto nel procedimento da cui poter escludere l'attualità delle esigenze cautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva. Alla luce della citata doppia presunzione, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari suscettibili di essere salvaguardate con la sola custodia cautelare in carcere in ragione del concreto svolgimento dei fatti e del contesto associativo (a sua volta, inserito nell'ambito del sodalizio mafioso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), anche alla luce del concreto pericolo di reiterazione determinato dalla cospicua rete di contatti emersa dalla disamina del compendo indiziario. Non solo, quindi, è stato fatto riferimento alla citata presunzione, ma sono stati indicati elementi positivi idonei a corroborare il riferimento all'esistenza delle esigenze e alla possibilità della relativa salvaguardia solo tramite la misura cautelare della custodia in carcere. Si tratta di elementi concreti, a fronte dei quali il ricorrente ha contrapposto argomenti inidonei, allo stato, a far venir meno la citata presunzione. In realtà, il ricorrente ha sollecitato la valutazione del tempo trascorso dalla commissione dell'ultimo fatto integrante la condotta delittuosa, ossia gennaio 2019. A tale proposito, deve essere ribadita la correttezza dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordanescu, Rv. 282991 e molte altre conformi). Con specifico riferimento, inoltre, al delitto associativo per il quale si procede, deve essere nuovamente affermato che «in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza» (fra le altre, Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243). Destituita di fondamento la censura relativa alla mancanza di motivazione circa l'applicabilità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Deve essere, infatti, ribadito che «il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275- bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; in termini Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 ed altre conformi precedenti). 5. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, in
Sentenza Cassazione n. 38883/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris