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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1907/2023

ECLI:EU:C:2023:320
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0558

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 20 aprile 2023 ( 1 ) Causa C‑558/21 P [OSCURATO:PERSONA] e altri contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) – Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi – Restrizione dell’uso dell’ottametilciclotetrasilossano (“D4”) e del decametilciclopentasilossano (“D5”) – Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche – Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili – Rischi inaccettabili – Motivazione»

I. Introduzione

1. Il regolamento REACH ( 2 ) autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a limitare la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze quando tali attività comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente.

2. Rischi particolari derivano dalle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche («PBT») o molto persistenti e molto bioaccumulabili («vPvB» per «very persistant and very bioaccumulative») ( 3 ).

Tali sostanze presentano una degradazione molto bassa o assente e possono quindi accumularsi nell’ambiente.

I rischi di tale accumulo non sono prevedibili a lungo termine e l’accumulo in sé è difficilmente reversibile in pratica, in quanto la cessazione del rilascio della sostanza non porta necessariamente a una diminuzione della concentrazione della stessa nell’ambiente.

Inoltre, le sostanze PBT o vPvB possono contaminare zone remote, che dovrebbero essere protette da ulteriori contaminazioni da parte di sostanze pericolose imputabili ad attività antropiche ( 4 ).

3. Con il regolamento impugnato ( 5 ) la [OSCURATO:PERSONA] vieta l’uso delle sostanze controverse, l’ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5»), nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua, in quanto il D4 sarebbe una sostanza PBT/vPvB e il D5 sarebbe una sostanza vPvB.

4. A seguito del rigetto da parte del Tribunale del ricorso avverso il regolamento impugnato la presente impugnazione solleva, in particolare, le questioni di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto constatare essa stessa la sussistenza di rischi inaccettabili per quanto riguarda le sostanze controverse, di determinare le modalità di applicazione della nozione di rischi inaccettabili e di verificare se il divieto sia sufficientemente motivato.

È inoltre in discussione la classificazione delle sostanze controverse come PBT/vPvB o vPvB, questione di cui tuttavia mi occupo unicamente nelle conclusioni della causa parallelamente pendente C‑559/21 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA.

II. Contesto normativo

5. Il regolamento REACH autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a limitare la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze (Titolo VIII).

6. L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH è la base giuridica per l’imposizione di restrizioni: «Quando la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente, che richiede un’azione a livello [dell’Unione], l’allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 4, tramite l’adozione di nuove restrizioni o la modificazione delle restrizioni esistenti previste nell’allegato XVII per la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, secondo la procedura di cui agli articoli da 69 a

73. Una siffatta decisione tiene conto dell’impatto socioeconomico della restrizione, compresa l’esistenza di alternative. (…)».

7. L’articolo 69 del regolamento REACH disciplina l’avvio di una procedura per l’imposizione di restrizioni.

Il paragrafo 4 concerne l’avvio da parte di uno Stato membro: «Se uno Stato membro ritiene che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, presentino per la salute umana o per l’ambiente un rischio non adeguatamente controllato e richiedano un’azione, notifica all’Agenzia [europea per le sostanze chimiche (ECHA)] che intende predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dei pertinenti punti dell’allegato XV».

8. L’articolo 69 prevede inoltre una partecipazione del pubblico e, ai sensi degli articoli da 70 a 72 del medesimo regolamento, devono essere richiesti i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica.

9. L’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento REACH disciplina l’adozione della restrizione: «Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 68, la [OSCURATO:PERSONA] elabora un progetto di modifica dell’allegato XVII, (...) Se il progetto di modifica diverge dalla proposta originaria o se non tiene conto dei pareri dell’[ECHA], la [OSCURATO:PERSONA] allega una spiegazione dettagliata delle ragioni delle divergenze».

10. A norma dell’articolo 73, paragrafo 2, e dell’articolo 133 del regolamento REACH, la decisione finale è adottata nell’ambito di una procedura di comitato, con la partecipazione degli Stati membri.

11. L’allegato I del regolamento REACH stabilisce i requisiti generali relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche e alle relazioni sulla sicurezza chimica.

Il punto 4.0.1 illustra la gestione delle sostanze PBT e vPvB: «La valutazione PBT e vPvB ha lo scopo di determinare se la sostanza corrisponde ai criteri enunciati nell’allegato XIII e, in caso affermativo, di caratterizzare le emissioni potenziali di tale sostanza.

Una valutazione dei pericoli, a norma dei punti 1 e 3 del presente allegato, che prende in considerazione tutti gli effetti a lungo termine e la stima dell’esposizione a lungo termine delle persone e dell’ambiente a norma del punto 5 (valutazione dell’esposizione), fase 2 (stima dell’esposizione), non può essere effettuata con sufficiente affidabilità per le sostanze che corrispondono ai criteri PBT e vPvB di cui all’allegato

XIII. È pertanto necessaria una valutazione PBT e vPvB distinta».

12. Il punto 6.5 dell’allegato I del regolamento REACH disciplina, in particolare, la gestione dei rischi connessi alle sostanze PBT/vPvB: «(...) Per le sostanze che corrispondono ai criteri PBT e vPvB, il fabbricante o l’importatore utilizza le informazioni ottenute come indicato nel punto 5, fase 2, quando applica nel suo sito e raccomanda agli utilizzatori a valle misure di gestione dei rischi che riducano al minimo le emissioni e l’esposizione della popolazione e dell’ambiente, nell’intero ciclo di vita della sostanza risultante dalla fabbricazione o dagli usi identificati».

13. L’allegato XV del medesimo regolamento stabilisce i requisiti di un fascicolo con cui viene proposta una restrizione.

Già nell’introduzione viene fatto riferimento all’allegato I: «Le parti pertinenti dell’allegato I sono usate per la metodologia e il formato dei fascicoli di cui al presente allegato».

14. Un ulteriore riferimento all’allegato I si trova in una sottosezione dell’allegato XV, punto 3, del regolamento REACH: «Informazioni sui rischi e pericoli I rischi da contrastare con la restrizione sono descritti in base ad una valutazione dei rischi e pericoli conformemente alle parti pertinenti dell’allegato I e sono documentati nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica in tale allegato.

Sono forniti elementi comprovanti che le misure di gestione dei rischi messe in atto (anche quelle identificate nelle registrazioni effettuate a norma degli articoli da 10 a 14) non sono sufficienti».

III. Fatti e procedimento

15. Il 17 aprile 2015 il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’ECHA un fascicolo a norma dell’allegato XV del regolamento REACH, proponendo di limitare l’uso delle sostanze controverse nei prodotti cosmetici che vengono eliminati con acqua dopo l’applicazione in normali condizioni d’uso.

Una tale limitazione sarebbe necessaria per evitare che le sostanze controverse siano scaricate nelle acque reflue.

16. Il 10 marzo 2016 il comitato dell’ECHA per la valutazione dei rischi ha adottato un parere in cui ha affermato che il D4 corrisponderebbe ai criteri per le sostanze PBT e vPvB e che il D5 corrisponderebbe ai criteri per le sostanze vPvB.

Il comitato ha confermato i rischi connessi allo scarico di tali sostanze nell’acqua.

Esso ha inoltre concluso che la restrizione proposta sarebbe una misura specifica e appropriata a livello dell’Unione per ridurre al minimo il rilascio delle sostanze controverse attraverso prodotti eliminati con acqua.

17. Il 9 giugno 2016 il comitato dell’ECHA per l’analisi socioeconomica ha presentato il proprio parere in cui ha concluso che la restrizione proposta sarebbe la misura più adeguata, in termini di rapporto tra vantaggi e svantaggi socioeconomici, per ridurre gli scarichi delle sostanze controverse nelle acque reflue.

18. Con il regolamento impugnato del 10 gennaio 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato l’allegato XVII del regolamento REACH nel senso di vietare l’immissione sul mercato delle sostanze controverse nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso dopo il 31 gennaio 2020 ( 6 ).

Viene ivi precisato che per «prodotti cosmetici da eliminare con acqua» si intendono i prodotti che, in condizioni d’uso normali, sono eliminati con acqua dopo l’applicazione.

19. In base al considerando 8 del regolamento impugnato, tale restrizione all’uso delle due sostanze si fonda sulle proprietà pericolose del D4 in quanto sostanza PBT e vPvB e del D5 in quanto sostanza vPvB.

In conseguenza di tali proprietà, la presenza delle sostanze controverse in taluni prodotti cosmetici che vengono eliminati con acqua dopo l’applicazione comporterebbe un rischio per l’ambiente.

20. Il considerando 9 precisa la portata della restrizione: «(...) Nei prodotti cosmetici destinati a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose, il D4 e il D5 evaporano gradualmente dopo l’applicazione e l’acqua ne elimina ogni residuo nel corso delle normali abluzioni.

Il fascicolo allegato XV non riguarda tali prodotti poiché essi non rappresentano la principale fonte di rischio per l’ambiente derivante da D4 e D5: di conseguenza, il rischio che possono presentare per l’ambiente non è ancora stato valutato dal RAC [(comitato per la valutazione dei rischi)].

La restrizione dovrebbe pertanto applicarsi solo ai prodotti cosmetici da sciacquare che, in condizioni d’uso normali, sono eliminati con acqua poco dopo l’applicazione, poiché in tali circostanze il D4 e il D5 sono rilasciati nell’ambiente acquatico prima che evaporino».

21. Il primo ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA], rappresenta società che fabbricano e commercializzano prodotti a base di silicone in tutto il mondo.

Le altre ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] AG, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la Shin-[OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:SOCIETA], sono società stabilite nell’Unione europea che fabbricano, commercializzano e forniscono prodotti al silicone, segnatamente il D4 e il D5.

22. Essi hanno presentato ricorso avverso il regolamento impugnato, che il Tribunale ha respinto con la sentenza impugnata del 30 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA ( T‑226/18 , non pubblicata, EU:T:2021:403 ).

23. L’8 settembre 2021 i ricorrenti hanno proposto la presente impugnazione.

Essi chiedono che la Corte voglia: 1) annullare la sentenza impugnata; 2) annullare il regolamento impugnato o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale e 3) condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

24. L’[OSCURATO:PERSONA] (ACC) ha partecipato in qualità di interveniente a favore dei ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale e sostiene le loro pretese.

25. [OSCURATO:PERSONA] europea si oppone al ricorso di impugnazione e chiede che la Corte voglia: 1) respingere l’impugnazione e 2) condannare i ricorrenti alle spese.

26. [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA sono intervenute a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Esse sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e chiedono che i ricorrenti siano condannati alle spese.

Le altre parti intervenienti a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale non hanno partecipato al procedimento d’impugnazione.

27. Le parti hanno formulato osservazioni scritte.

La Corte ha rinunciato ad un’udienza orale, ritenendo di non necessitare informazioni più ampie vista la fase scritta del procedimento.

IV. Valutazione giuridica

28. A sostegno della propria impugnazione i ricorrenti e l’ACC deducono cinque motivi.

29. Il quarto e il quinto motivo riguardano la determinazione delle proprietà bioaccumulative del D4 e del D5.

Essi corrispondono in larga misura ai motivi dedotti dai ricorrenti e dall’ACC nella causa C‑559/21 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA, e devono essere respinti sulla base delle considerazioni da me esposte nelle conclusioni presentate in detta causa il 20 aprile 2023.

Di conseguenza, non mi soffermerò ulteriormente su tali motivi nelle presenti conclusioni.

30. I primi tre motivi di impugnazione nella causa in esame si riferiscono invece al fatto che il Tribunale ha confermato la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il rilascio delle sostanze controverse comporterebbe un rischio che giustifica una restrizione al rispettivo uso nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua.

31. Al riguardo, sul piano formale i ricorrenti contestano innanzitutto il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia constatato essa stessa la necessità della restrizione per far fronte ad un rischio inaccettabile, fondandosi invece ampiamente su valutazioni effettuate nell’ambito della fase precontenziosa (v., sul punto, sub B).

Nel merito, essi contestano particolari della valutazione di tale rischio (v., sul punto, sub C).

Al fine di esaminare tali motivi di impugnazione, illustrerò innanzitutto il criterio giuridico da soddisfare nell’applicare la disposizione pertinente, vale a dire l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH (v., sul punto, sub A).

A. Criterio giuridico 32.

Ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH, la [OSCURATO:PERSONA] impone restrizioni quando la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente.

33. Per valutare se un rischio sia inaccettabile, la [OSCURATO:PERSONA] deve applicare il principio di proporzionalità.

Così facendo, essa garantisce che la restrizione rispetti i diritti fondamentali.

Misure di protezione, come ad esempio la restrizione controversa, possono essere adottate laddove siano necessarie e rispondano a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione e all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Per questo, quando sia possibile una scelta tra più misure (altrettanto ( 7 )) appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva.

Inoltre, gli oneri imposti debbono essere proporzionati agli obiettivi perseguiti ( 8 ).

34. L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH persegue l’obiettivo specifico di ridurre o evitare i rischi derivanti dalla fabbricazione, dall’uso o dall’immissione sul mercato di sostanze.

Una restrizione adottata in forza di tale disposizione deve, in primo luogo, essere idonea a raggiungere tale obiettivo e, in secondo luogo, essere necessaria a tal fine, vale a dire che deve costituire la misura meno restrittiva.

35. In terzo luogo, gli oneri imposti dalla restrizione devono essere proporzionati all’obiettivo di riduzione o prevenzione del rischio di cui trattasi.

36. Tale proporzionalità è stata concretizzata dal legislatore all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH con la nozione di «rischio inaccettabile».

Per essere «inaccettabile» e giustificare una restrizione, il rischio deve avere un peso considerevole.

Possono essere ipotizzabili anche rischi «accettabili», che non devono essere fronteggiati mediante una restrizione.

Tuttavia, dagli articoli 35 e 37 della Carta, dall’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, nonché dall’articolo 1, paragrafo 1, e dal considerando 1 del regolamento REACH, risulta la necessità di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Anche questo aspetto deve essere preso in considerazione quando vengono adottate decisioni relative a restrizioni.

37. Al riguardo, spetta alle istituzioni incaricate delle scelte politiche la determinazione concreta del livello di rischio giudicato accettabile per la società; questo perché il rischio accettabile è determinato non solo sulla base di considerazioni strettamente scientifiche, ma anche tenendo conto dei fattori di natura sociale ( 9 ).

L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH conferisce tale compito alla [OSCURATO:PERSONA] quando adotta una restrizione, ed essa lo esercita nell’ambito di una procedura di comitato, con la partecipazione degli Stati membri.

38. Poiché valutare se un rischio sia inaccettabile è una questione scientifica e tecnica altamente complessa, che richiede altresì una ponderazione politica, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale.

Misure in tal senso possono essere riesaminate dai giudici dell’Unione solo in caso di errore manifesto di valutazione o di manifesto superamento dei limiti del potere discrezionale.

In un tale contesto il giudice dell’Unione non può, infatti, sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico a quella delle istituzioni cui il legislatore ha assegnato in via esclusiva tale compito ( 10 ).

39. Tanto più nei casi in cui le istituzioni dell’Unione dispongono di un siffatto potere discrezionale è tuttavia di fondamentale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Fra queste garanzie si annovera, in particolare, il diritto ad una decisione sufficientemente motivata.

Soltanto così la Corte sarà in grado di accertare l’esistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del potere discrezionale ( 11 ).

B. La «tesi (formale) della separazione»

40. Con la prima parte del primo motivo e con il secondo motivo i ricorrenti e l’ACC sollevano obiezioni di natura più formale.

41. Infatti, nella motivazione del regolamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato se e perché ritiene che all’uso delle sostanze controverse sia associato un rischio inaccettabile .

Al considerando 8 del regolamento impugnato, essa ha invece constatato che la presenza delle sostanze controverse in taluni prodotti cosmetici che vengono eliminati con acqua dopo l’applicazione comporta un rischio per l’ambiente.

Tale rischio risiederebbe nel fatto che il D4 è una sostanza PBT e vPvB e che il D5 è una sostanza vPvB.

42. Valutazioni e considerazioni di più ampia portata sono contenute nei pareri presentati dal [OSCURATO:PERSONA] e dai comitati per la valutazione dei rischi e l’analisi socioeconomica dell’ECHA nella fase precontenziosa, ma per i ricorrenti e l’ACC non sono accettabili.

Questo argomento può essere brevemente definito «tesi della separazione».

43. Di seguito innanzitutto confuterò tale tesi della separazione e successivamente esaminerò la motivazione del regolamento impugnato.

1. Prima parte del primo motivo di impugnazione – Presa in considerazione della fase precontenziosa

44. Con la prima parte del primo motivo di impugnazione i ricorrenti e l’ACC contestano le affermazioni del Tribunale ai punti 192 e 217 della sentenza impugnata secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] può, e nel caso di specie lo ha fatto, far proprie implicitamente le valutazioni e le considerazioni svolte nella fase precontenziosa.

45. Secondo i ricorrenti e l’ACC, i risultati della fase precontenziosa devono essere rigorosamente separati dalla valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] stessa dovrebbe effettuare quando impone una restrizione.

Infatti, l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH autorizzerebbe solo la [OSCURATO:PERSONA] ad imporre una restrizione e si tratterebbe dell’intervento più estremo previsto dal regolamento.

Inoltre, la nozione di rischio inaccettabile sarebbe utilizzata unicamente in detta disposizione e non comparirebbe nelle disposizioni relative alla fase precontenziosa.

46. Il suddetto argomento non risulta tuttavia convincente; le affermazioni del Tribunale sono infatti conformi all’articolo 73, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento REACH.

Secondo tale disposizione, se il progetto di restrizione della [OSCURATO:PERSONA] diverge dalla proposta originaria (dello Stato membro o dell’ECHA) o non tiene conto dei pareri dell’ECHA, la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire una spiegazione dettagliata delle ragioni delle divergenze.

Ne consegue, a contrario, che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a fornire una motivazione dettagliata qualora la restrizione sia conforme alla proposta originaria e ai pareri.

Il Tribunale rinvia giustamente a tale disposizione al punto 213 della sentenza impugnata.

47. La rigida separazione tra la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e la fase precontenziosa appare irrealistica anche in termini pratici. [OSCURATO:PERSONA] adotta le proprie decisioni nell’ambito di una procedura di comitato, con la partecipazione degli Stati membri.

Al contempo, ai sensi dell’articolo 85 del regolamento REACH, gli Stati membri sono strettamente associati alla designazione e ai lavori dei comitati, che si pronunciano nella fase precontenziosa.

48. Inoltre, come afferma il Tribunale al punto 188 e seguenti della sentenza impugnata, le osservazioni presentate nella fase precontenziosa mirano a dimostrare (o a confutare) un rischio inaccettabile.

Di fatto, le disposizioni rispettivamente applicabili non fanno che descrivere tale rischio con termini diversi.

49. Così, l’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento REACH subordina già l’avvio della procedura da parte di uno Stato membro alla condizione che esso ritenga che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso della sostanza presentino un rischio non adeguatamente controllato e che richiede un’azione.

In tal caso, il rischio è inaccettabile.

Una volta adeguatamente controllato, esso diventa accettabile.

50. È vero che il Tribunale afferma, al punto 199 della sentenza impugnata, che un rischio inaccettabile non è identico ad un rischio non adeguatamente controllato che richiede un’azione.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non vi è contraddizione con i punti 192 e 217, nei quali il Tribunale ammette che la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare se un rischio sia inaccettabile, faccia proprie le considerazioni di cui alla fase precontenziosa.

Infatti, nel contesto dei punti 198 e 199, la citata affermazione di cui al punto 199 mira anzitutto ad indicare che la valutazione del rischio sarà ulteriormente approfondita nel corso della procedura, segnatamente attraverso i comitati dell’ECHA, circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] corrobora con riferimenti alla genesi della regolamentazione.

51. Ciò risulta anche da un esame più attento della fase precontenziosa.

52. Nel fascicolo che deve essere inizialmente elaborato conformemente all’allegato XV, sezione II, punto 3, del regolamento REACH, lo Stato membro deve dimostrare l’insufficienza delle esistenti misure di gestione dei rischi e giustificare la restrizione proposta, segnatamente per quanto riguarda la necessità di un’azione a livello dell’Unione.

Esso deve altresì giustificare che la restrizione sia appropriata a ridurre i rischi ad un livello accettabile entro un termine ragionevole e in proporzione al rischio.

Ciò significa necessariamente che il fascicolo deve basarsi su un rischio quantomeno fino a quel momento inaccettabile.

53. Una volta che lo Stato membro ha presentato quanto sopra, i comitati per la valutazione dei rischi (articolo 70 del regolamento REACH) e per l’analisi socioeconomica (articolo 71) esprimono un parere sulla proposta e sulla sua giustificazione, tenendo conto della partecipazione del pubblico e valutando appieno, nell’ambito delle rispettive competenze, da un lato, il rischio e, dall’altro, le conseguenze socioeconomiche delle restrizioni proposte.

54. Al punto 217 della sentenza impugnata il Tribunale si limita pertanto ad affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a constatare di nuovo, espressamente, la sussistenza di un rischio inaccettabile, se introduce la restrizione facendo proprie le valutazioni della fase precontenziosa che già mettono in evidenza tale rischio. [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente confermato, in giudizio, che tale approccio è alla base del regolamento impugnato.

55. A motivo di tale nesso tra la fase precontenziosa e la decisione della [OSCURATO:PERSONA] occorre del resto respingere l’argomento secondo cui la valutazione di un rischio inaccettabile non potrebbe essere fondata sull’allegato I del regolamento REACH.

Anche tale argomento si basa, infatti, sull’asserita separazione tra la fase precontenziosa e la valutazione della [OSCURATO:PERSONA].

È pacifica l’applicabilità dell’allegato I nella fase precontenziosa.

56. La tesi della separazione, fatta valere dai ricorrenti e dall’ACC nella prima parte del primo motivo di impugnazione, deve quindi essere respinta.

Al contrario, i risultati della fase precontenziosa devono essere tenuti in considerazione sia nell’ambito dell’esame della completezza della motivazione del regolamento impugnato, sia per valutare tale motivazione quando, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] la fa propria.

2. Secondo motivo di impugnazione – Insufficienza di motivazione del regolamento impugnato

57. Basandosi sulla tesi della separazione, con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti e l’ACC contestano al Tribunale di avere a torto ritenuto, al punto 337 della sentenza impugnata, che la motivazione del regolamento impugnato fosse sufficiente.

58. La motivazione di un atto giuridico deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi ( 12 ).

Nella fattispecie, i pareri formulati nell’ambito della fase precontenziosa, che la [OSCURATO:PERSONA] fa propri, contribuiscono in special modo alla motivazione.

Essi erano noti ai ricorrenti, che avevano potuto esprimersi al riguardo già nell’ambito del procedimento precontenzioso.

Pertanto, anche questo motivo di impugnazione non può essere accolto.

59. Sarebbe certamente auspicabile che la motivazione del regolamento impugnato risultasse interamente, o quantomeno in gran parte, dai considerando.

Ciò non solo faciliterebbe la revisione del regolamento da parte della [OSCURATO:PERSONA], ma eviterebbe anche il rischio di interpretazione errata.

È tuttavia possibile ricostruire la motivazione del regolamento impugnato tenendo conto delle osservazioni formulate nella fase precontenziosa.

60. Il regolamento impugnato non limita completamente la fabbricazione, l’uso e l’immissione sul mercato delle sostanze controverse.

Esso vieta, piuttosto, l’immissione sul mercato di tali sostanze in prodotti cosmetici che, in condizioni d’uso normali, sono eliminati con acqua dopo l’applicazione.

61. In particolare, dal considerando 9 risulta che l’obiettivo diretto di tale restrizione è di ridurre il rilascio delle sostanze controverse nell’ambiente acquatico.

Sarebbe questa la principale fonte di rischio per l’ambiente derivante da tali sostanze.

Il parere del comitato per la valutazione dei rischi va nella stessa direzione ( 13 ).

62. Nei loro pareri, i comitati per la valutazione dei rischi e per l’analisi socioeconomica esaminano l’idoneità del divieto di utilizzo controverso a perseguire tale obiettivo e affermano che altre misure sarebbero meno efficaci.

63. Per quanto riguarda il rapporto tra l’obiettivo del divieto e gli oneri che ne derivano, le affermazioni formulate nella fase precontenziosa concernenti la rilevanza dei rischi ambientali sono contraddittorie.

Tali incongruenze non hanno, tuttavia, alcuna incidenza sul contenuto del regolamento impugnato.

64. Il punto di partenza è la constatazione che gli effetti delle sostanze PBT/vPvB nell’ambiente e, in ultima analisi, anche sugli esseri umani non sono prevedibili, in quanto tali sostanze possono continuare ad accumularsi ( 14 ).

65. Nel suo fascicolo il [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto considerato, a giustificazione della proposta di restrizione, da un lato, che ogni rilascio delle sostanze controverse costituisce un «rischio inaccettabile» ( 15 ), ma dall’altro che le emissioni nell’aria sono sicure, dal momento che si deve supporre che le sostanze vi rimangano fino alla loro decomposizione ( 16 ).

66. Anche il comitato per la valutazione dei rischi esige, in linea di principio, che ogni rilascio delle sostanze controverse sia ridotto al minimo ( 17 ) e si oppone persino a che l’emissione nell’aria sia considerata innocua.

Uno studio recente dimostrerebbe infatti che anche l’emissione nell’aria presenti un rischio di deposito nell’acqua o nel suolo ( 18 ).

67. Nonostante le più approfondite affermazioni sui rischi derivanti dalle sostanze controverse, sia il [OSCURATO:PERSONA] sia il comitato per la valutazione dei rischi hanno proposto solo il divieto imposto dal regolamento impugnato, il cui unico scopo è quello di prevenire il rilascio nell’ambiente acquatico.

Il comitato si è limitato a sottolineare che il rischio di emissione nell’aria dovrebbe essere ulteriormente esaminato nella futura revisione della restrizione ( 19 ).

68. Ne consegue che la proposta di divieto del [OSCURATO:PERSONA] e l’accordo del comitato per la valutazione dei rischi possono spiegarsi solo con il fatto che, verosimilmente, se rilasciate nell’ambiente acquatico, le sostanze controverse non si decompongono completamente, ma si accumulano, quantomeno in parte, nell’ambiente.

69. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] e il comitato per l’analisi socioeconomica hanno esaminato il rapporto tra i vantaggi e gli oneri derivanti dalla restrizione proposta.

Anche tale comitato non ha condiviso tutte le valutazioni del [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda la quantificazione monetaria dei vantaggi della restrizione, ma ha comunque concluso, al pari di tale ex Stato membro, che i vantaggi prevalgono chiaramente sugli svantaggi.

70. Poiché con il regolamento impugnato la [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla proposta del [OSCURATO:PERSONA], confermata dai comitati, si deve ritenere che essa abbia concluso, in particolare comparando i vantaggi e gli svantaggi del divieto, che il rischio che si intendeva contrastare sarebbe inaccettabile.

È d’altronde in tal modo che interpreto anche la conclusione del Tribunale al punto 187 della sentenza impugnata.

3. Conclusione intermedia

71. Le obiezioni formali relative al trattamento da parte del Tribunale delle motivazioni del regolamento impugnato sono quindi infondate.

C. Obiezioni sostanziali al regolamento impugnato

72. La seconda parte del primo motivo di impugnazione e il terzo motivo vertono su obiezioni sostanziali riguardo al regolamento impugnato.

Essi hanno essenzialmente per oggetto la prima fase del controllo della proporzionalità previsto all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH, ossia la valutazione dei rischi.

Si fondano, tuttavia, su requisiti giuridici eccessivi e su una comprensione errata della sentenza impugnata e del regolamento impugnato.

1. Seconda parte del primo motivo di impugnazione – Soglia del rischio inaccettabile

73. Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione i ricorrenti contestano al Tribunale il fatto di aver, a torto, accettato, al punto 202 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] o i pareri formulati nell’ambito della fase precontenziosa non abbiano definito una soglia critica di probabilità di effetti nocivi inaccettabili per la società.

In altri termini, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di definire il limite tra un rischio accettabile e un rischio inaccettabile.

74. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta pronunciarsi in tal senso.

75. Dal momento che i rischi presentati dalle sostanze controverse si fondano sulle loro proprietà PBT/vPvB, dal punto 4.0.1 dell’allegato I del regolamento REACH si evince che non è necessario definire un rischio accettabile, come spiegato dal Tribunale ai punti 190, 191 e 202 della sentenza impugnata.

76. L’allegato I, punto 4.0.1, del regolamento REACH stabilisce che una valutazione dei pericoli e la stima dell’esposizione a lungo termine delle persone e dell’ambiente alle sostanze PBT/vPvB non possono essere effettuate con sufficiente affidabilità.

Nell’ambito della valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche e della relazione sulla sicurezza chimica è pertanto sufficiente esaminare, alla luce dei criteri dell’allegato XIII, se si tratti di sostanze PBT/vPvB e descrivere quindi il rilascio di tali sostanze.

77. La ratio di tale regolamentazione risiede nel fatto che siffatte sostanze possono accumularsi.

Non è quindi possibile fondare la determinazione di un rischio accettabile per le sostanze PBT/vPvB su determinati valori limite di emissione.

78. Nella misura in cui i ricorrenti vi contrappongono il metodo utilizzato da un’organizzazione scientifica per quantificare i rischi derivati dalle sostanze PBT/vPvP, osservo che è certamente vero che tale metodo può essere scientificamente difendibile.

Esso non trova tuttavia alcun fondamento nelle disposizioni applicabili del regolamento REACH, secondo cui il rischio di accumulo di tali sostanze esclude la determinazione di una quantità rilasciabile in condizioni di sicurezza.

79. I ricorrenti e l’ACC fondano inoltre l’obbligo di definire un rischio accettabile sulla sentenza del Tribunale nella causa [OSCURATO:PERSONA], in base alla quale le misure precauzionali presuppongono la definizione del livello di protezione che le autorità competenti reputano appropriato per la società.

In relazione a tale livello di protezione, dette istituzioni dovrebbero quindi determinare il livello di rischio che reputano non essere più accettabile per tale società e che, una volta superato, rende necessario il ricorso a misure preventive malgrado l’assenza di certezza scientifica.

Il livello di rischio è la soglia critica della probabilità di effetti nocivi per la salute umana e della gravità di tali potenziali effetti ( 20 ).

80. Tuttavia, già la sentenza della Corte nella causa Toolex, citata a suo tempo dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], indica che non è sempre necessario determinare con precisione il limite tra rischi accettabili e inaccettabili.

Questo perché, in detta sentenza, la Corte aveva riconosciuto che, tenuto conto delle difficoltà nel determinare la soglia critica di un rischio grave, un divieto di principio dell’uso della sostanza in questione era giustificato ( 21 ).

81. Di conseguenza, dalla giurisprudenza consolidata della Corte sul principio di precauzione emerge solo che le misure precauzionali presuppongono, in primo luogo, l’individuazione delle conseguenze potenzialmente negative e, in secondo luogo, una valutazione complessiva di tale rischio basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale ( 22 ).

Per contro, la Corte non richiede di determinare con precisione il limite del rischio ancora accettabile.

82. Ciò è logico, dal momento che tale limite fa spesso parte dell’incertezza scientifica che le misure precauzionali intendono contrastare.

Inoltre, possono esistere più sostanze che presentano rischi identici, ma vantaggi di entità diversa.

In tali casi è ipotizzabile che lo stesso rischio sia considerato accettabile per una sostanza molto vantaggiosa, ma non accettabile per una sostanza meno vantaggiosa.

83. Pertanto, anche sulla base di considerazioni generali, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a delimitare con precisione la misura in cui il rischio di rilascio delle sostanze controverse potesse essere accettabile.

84. Anche la seconda parte del primo motivo di impugnazione è pertanto infondata.

2. Terzo motivo di impugnazione – Emissioni come indicazione del rischio

85. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti e l’ACC contestano, in particolare, il punto 196 della sentenza impugnata.

Esso riguarda il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nel suo fascicolo redatto conformemente all’allegato XV, e il comitato per la valutazione dei rischi hanno concluso che i rischi associati alle sostanze controverse non potrebbero essere quantificati in modo affidabile, ma che le emissioni di tali sostanze potrebbero essere considerate indicative di un rischio.

Il Tribunale non vi ha ravvisato un errore manifesto di valutazione tale da rimettere in discussione il regolamento impugnato.

86. I ricorrenti e l’ACC ritengono, per contro, che l’articolo 68, paragrafo 1, in combinato disposto con gli allegati XV e I del regolamento REACH, non consentirebbe di considerare ogni rilascio di sostanze PBT/vPvB come un rischio inaccettabile.

Sarebbe contrario alla precedente giurisprudenza del Tribunale basare misure preventive sull’esclusione di qualsiasi rischio («rischio zero») ( 23 ).

Inoltre, nell’ambito della gestione dei rischi, non sarebbe sufficiente individuare un rischio; le autorità politicamente responsabili dovrebbero invece successivamente determinare quale sia il livello di protezione da raggiungere, vale a dire quale rischio sia ancora accettabile. a) Livello di protezione

87. Per quanto riguarda l’argomento relativo alla determinazione del livello di protezione, si rimanda all’esame appena svolto della seconda parte del primo motivo di impugnazione, secondo cui non sempre è necessario definire il limite tra rischi accettabili e non accettabili.

Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare inaccettabile un determinato rischio, senza determinare in quale misura il rilascio della sostanza di cui trattasi costituirebbe un rischio accettabile. b) Il rilascio come indicazione di un rischio

88. È certamente vero che, prima facie, il parere del comitato per la valutazione dei rischi e il fascicolo presentato dal [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’allegato XV del regolamento REACH danno l’impressione che la restrizione sia fondata esclusivamente sulla necessità di impedire il rilascio di sostanze PBT/vPvB.

89. Il regolamento REACH non richiede, tuttavia, di impedire ogni rilascio di siffatte sostanze.

In particolare, il punto 6.5 dell’allegato I prevede che i fabbricanti e gli importatori di sostanze PBT/vPvB adottino misure di gestione dei rischi volte unicamente a ridurre il rilascio al minimo, ma non a prevenirlo.

90. Del resto, è ipotizzabile che i vantaggi di taluni usi di sostanze PBT/vPvP siano talmente consistenti da prevalere chiaramente sui rischi di un rilascio e che una restrizione non sia quindi giustificata.

Ciò è verosimile, in particolare, quando in caso di usi importanti le sostanze potenzialmente rischiose non possono essere sostituite da sostanze che presentano meno rischi.

91. Orbene, l’argomento dei ricorrenti su tale punto deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata e del regolamento impugnato.

Il contenuto normativo del regolamento impugnato e la ricostruzione della sua motivazione sopra descritta indicano infatti che esso non si basa sulla considerazione che ogni rilascio di sostanze PBT/vPvP comporta una restrizione.

La ratio della restrizione è, piuttosto, prevenire il rilascio delle sostanze controverse nell’ambiente acquatico, causato dal loro uso in prodotti cosmetici da eliminare con acqua.

Vi fa riferimento anche il Tribunale ai punti 194 e 195 della sentenza impugnata, senza che ciò sia contestato dai ricorrenti e dall’ACC. c) «Rischio zero»

92. Di conseguenza, è inconferente anche l’argomento dei ricorrenti e dell’ACC secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] intenderebbe escludere qualsiasi rischio o esigerebbe la prova dell’assenza di rischio.

Il regolamento impugnato è rivolto piuttosto verso un rischio specifico, segnatamente quello derivante dal rilascio delle sostanze controverse nell’ambiente acquatico. 93.

Inoltre, anche il riferimento alla precedente giurisprudenza del Tribunale sul rischio zero si basa su una comprensione errata.

Secondo il Tribunale, l’adozione di una misura preventiva o, al contrario, la sua revoca o riduzione non può essere subordinata alla prova dell’assenza di qualsiasi rischio.

Una siffatta prova è di regola impossibile da fornire dal punto di vista scientifico, giacché un livello di «rischio zero» in pratica non esiste ( 24 ).

94. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti e dall’ACC, tuttavia, ciò non significa che la totale esclusione di un rischio determinato sia inammissibile, ma piuttosto che un rischio non può giustificare misure preventive per il solo motivo che non è stato completamente escluso sotto il profilo scientifico.

Di conseguenza, la Corte sottolinea regolarmente che la valutazione del rischio nel contesto dell’applicazione del principio di precauzione non deve essere basata su considerazioni puramente ipotetiche ( 25 ).

Si intendono con ciò semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente ( 26 ).

D’altra parte, le preoccupazioni fondate su elementi scientifici soddisfano i requisiti di tale principio anche qualora permangano incertezze scientifiche ( 27 ).

95. Orbene, il rischio di accumulo delle sostanze PBT/vPvB non è ipotetico, ma scientificamente riconosciuto.

96. Occorre quindi respingere anche il terzo motivo di impugnazione.

3. Conclusione intermedia

97. Neppure le eccezioni sostanziali sollevate dai ricorrenti e dall’ACC possono pertanto trovare accoglimento.

D. Considerazioni finali – Inaccettabilità del rischio

98. Tutte le obiezioni esaminate finora si basano verosimilmente sulla convinzione dei ricorrenti e dell’ACC che il Tribunale abbia a torto accettato, segnatamente ai punti 204 e 205 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia concluso, sulla base della fase precontenziosa, che il rischio di rilascio delle sostanze controverse nelle acque inerente all’uso di prodotti cosmetici da eliminare con acqua sarebbe inaccettabile.

99. Orbene, tale convinzione sarebbe dovuta al fatto che i ricorrenti e l’ACC prendono in considerazione solo alcune parti della motivazione del regolamento impugnato, trascurando il contesto complessivo.

100. Al riguardo, occorre ricordare nuovamente che il regolamento impugnato riguarda solo un rischio specifico associato all’uso delle sostanze controverse, quello derivante dal rilascio delle stesse nell’ambiente acquatico. 101.

Per contro, gli usi che non comportano un rilascio non hanno costituito affatto oggetto della procedura.

L’uso in prodotti cosmetici non destinati ad essere eliminati con acqua poco dopo l’applicazione, benché discusso, non è contemplato dal regolamento impugnato.

Questo perché, allo stato attuale delle conoscenze, tale uso comporta essenzialmente l’emissione nell’aria e solo in misura minore il rilascio nell’ambiente acquatico. 102.

Come risulta dal considerando 9 del regolamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto il rilascio nelle acque la «principale fonte di rischio per l’ambiente» e considerato quindi implicitamente un tale rischio come inaccettabile.

Tale valutazione si spiega con il fatto che le sostanze controverse possono accumularsi nell’ambiente, motivo per il quale sono classificate come molto bioaccumulabili.

103. Tale classificazione è contestata dai ricorrenti e dall’ACC nel quarto e nel quinto motivo di impugnazione.

Per le ragioni che espongo nelle mie conclusioni del 20 aprile 2023 nella causa C‑559/21 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA, considero tali motivi infondati.

104. Si perde così tuttavia di vista la questione di stabilire se la valutazione secondo cui il rischio di accumulo nell’ambiente sarebbe inaccettabile sia fondata su un errore manifesto.

Poiché i ricorrenti non sollevano obiezioni specifiche al riguardo, è necessario ricordare solo due punti.

105. Il primo è che la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale nella valutazione di tale questione, che i giudici dell’Unione possono riesaminare solo in caso di errore manifesto ( 28 ).

106. Il secondo punto è che la proporzionalità della misura è stata esaminata in modo approfondito nell’ambito della fase precontenziosa.

In particolare, il comitato per l’analisi socioeconomica ha constatato che i vantaggi del divieto prevalgono ampiamente sui suoi svantaggi ( 29 ), senza che ciò sia rimesso in discussione dai ricorrenti o dall’ACC.

107. Un manifesto errore di valutazione non è quindi ravvisabile.

Pertanto, l’impugnazione dovrebbe essere respinta anche qualora fosse interpretata nel senso che essa contiene le ipotetiche obiezioni esaminate nella presente sezione.

V. Spese

108. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

109. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

110. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

111. [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA, intervenienti in primo grado, si faranno carico delle proprie spese ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura ( 30 ).

112. Inoltre, l’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura enuncia che, qualora una parte interveniente in primo grado non abbia proposto essa stessa impugnazione ma partecipi alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte, quest’ultima può decidere che le spese sostenute da detta parte interveniente restino a suo carico.

Poiché ha partecipato al procedimento, l’ACC, risultando soccombente, si farà carico delle proprie spese ( 31 ).

VI. Conclusione

113. Propongo pertanto alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] e le altre ricorrenti si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea a seguito dell’impugnazione. 3) La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e l’[OSCURATO:PERSONA], Inc. (ACC) si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU 2006, L 396, pag. 1 ), nella versione risultante dal regolamento (UE) 2017/1510 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 agosto 2017 ( GU 2017, L 224, pag. 110 ). ( 3 ) Considerando 3 del regolamento (UE) n. 253/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XIII ( GU 2011, L 69, pag. 7 ). ( 4 ) ECHA, Guidance on [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], PBT [OSCURATO:PERSONA] (Chapter R.11) ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), pag.

11. ( 5 ) Regolamento (UE) 2018/35 della [OSCURATO:PERSONA], del 10 gennaio 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5») ( GU 2018, L 6, pag. 45 ). ( 6 ) Il regolamento (UE) 2019/831 della [OSCURATO:PERSONA], del 22 maggio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( GU 2019, L 137, pag. 29 ), ha vietato del tutto l’uso del D4 nei prodotti cosmetici. ( 7 )

V. sentenze del 23 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑333/14 , EU:C:2015:845 , punto 49 ), del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑137/17 , EU:C:2018:771 , punto 64 ), e del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio (Uploadfilter) ( C‑401/19 , EU:C:2022:297 , punto 83 ). ( 8 ) Sentenze dell’11 luglio 1989, Schräder HS Kraftfutter ( 265/87 , EU:C:1989:303 , punto 21 ), del 9 marzo 2010, ERG e a. ( C‑379/08 e C‑380/08 , EU:C:2010:127 , punto 86 ), e del 4 giugno 2020, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑456/18 P , EU:C:2020:421 , punto 41 ). ( 9 ) Sentenza del 6 maggio 2021, Bayer CropScience e Bayer/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑499/18 P , EU:C:2021:367 , punto 155 ). ( 10 ) Sentenze del 15 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑425/08 , EU:C:2009:635 , punto 47 ), e del 21 luglio 2011, Etimine ( C‑15/10 , EU:C:2011:504 , punto 60 ), nonché, in particolare sul regolamento REACH, ordinanze del 27 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑199/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:205 , punto 26 ), del 22 maggio 2014, Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA ( C‑287/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:599 , punto 19 ), e del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA ( C‑290/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:2174 , punto 25 ). ( 11 ) Sentenze del 21 novembre 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑269/90 , EU:C:1991:438 , punto 14 ), e del 6 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑405/07 P , EU:C:2008:613 , punto 56 ). ( 12 ) Sentenze del 25 ottobre 1984, [OSCURATO:PERSONA] der Rijksuniversiteit te Groningen ( 185/83 , EU:C:1984:331 , punto 39 ); del 12 luglio 2005, Alliance for [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/04 e C‑155/04 , EU:C:2005:449 , punto 109 ), e del 29 settembre 2022, ABLV Bank/SRB ( C‑202/21 P , EU:C:2022:734 , punto 193 ). ( 13 ) Parere del comitato per la valutazione dei rischi del 10 marzo 2016 (ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, pag. 6). ( 14 ) Parere del comitato per la valutazione dei rischi del 10 marzo 2016 (ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, pag. 19). ( 15 ) Annex XV Restriction report del giugno 2015 (pagg. 16 segg.). ( 16 ) Annex XV Restriction report del giugno 2015 (pag. 20). ( 17 ) Parere del comitato per la valutazione dei rischi del 10 marzo 2016 (ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, pag. 6). ( 18 ) Parere del comitato per la valutazione dei rischi del 10 marzo 2016 (ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, pagg. 9 e 10). ( 19 ) Parere del comitato per la valutazione dei rischi del 10 marzo 2016 (ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, pag. 26). ( 20 ) Sentenza dell’11 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑13/99 , EU:T:2002:209 , punto 151 ). ( 21 ) Sentenza dell’11 luglio 2000, Toolex ( C‑473/98 , EU:C:2000:379 , punto 45 ). ( 22 ) Sentenze del 28 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑333/08 , EU:C:2010:44 , punto 92 ), e del 1o ottobre 2019, Blaise e a. ( C‑616/17 , EU:C:2019:800 , punto 46 ). ( 23 ) I ricorrenti invocano, in particolare, le sentenze del Tribunale dell’11 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑13/99 , EU:T:2002:209 , punti 145 e 152 ), e del 17 maggio 2018, Bayer CropScience e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑429/13 e T‑451/13 , EU:T:2018:280 , punto 116 ). ( 24 ) Così, in particolare, sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018, Bayer CropScience e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑429/13 e T‑451/13 , EU:T:2018:280 , punto 116 ). ( 25 ) Sentenze del 9 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑236/01 , EU:C:2003:431 , punto 106 ), del 28 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑333/08 , EU:C:2010:44 , punto 91 ), e del 19 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑282/15 , EU:C:2017:26 , punto 60 ).

V. anche sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑13/99 , EU:T:2002:209 , punto 145 ). ( 26 ) Sentenze del 9 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑236/01 , EU:C:2003:431 , punto 106 ), dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑58/10 a C‑68/10 , EU:C:2011:553 , punto 77 ), e del 13 settembre 2017, Fidenato e a. ( C‑111/16 , EU:C:2017:676 , punto 51 ). ( 27 ) Sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑77/09 , EU:C:2010:803 , punti 78 e 79 ). ( 28 )

V. supra, paragrafo

38. ( 29 )

V. supra, paragrafo

69. ( 30 ) Per la [OSCURATO:PERSONA], sentenza del 9 marzo 2023, PlasticsEurope/ECHA ( C‑119/21 P , EU:C:2023:180 , punto 155 ); per l’ECHA, sentenza del 13 luglio 2017, VECCO e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑651/15 P , EU:C:2017:543 , punto 50 ). ( 31 ) Sentenza del 6 maggio 2021, Bayer CropScience e Bayer/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑499/18 P , EU:C:2021:367 , punti 182 e 183 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0558 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 20 aprile 2023 ( 1 ) Causa C‑558/21 P [OSCURATO:PERSONA] e altri contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) – Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi – Restrizione dell’uso dell’ottametilciclotetrasilossano (“D4”) e del decametilciclopentasilossano (“D5”) – Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche – Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili – Rischi inaccettabili – Motivazione» I. Introduzione 1. Il regolamento REACH ( 2 ) autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a limitare la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze quando tali attività comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente. 2. Rischi particolari derivano dalle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche («PBT») o molto persistenti e molto bioaccumulabili («vPvB» per «very persistant and very bioaccumulative») ( 3 ). Tali sostanze presentano una degradazione molto bassa o assente e possono quindi accumularsi nell’ambiente. I rischi di tale accumulo non sono prevedibili a lungo termine e l’accumulo in sé è difficilmente reversibile in pratica, in quanto la cessazione del rilascio della sostanza non porta necessariamente a una diminuzione della concentrazione della stessa nell’ambiente. Inoltre, le sostanze PBT o vPvB possono contaminare zone remote, che dovrebbero essere protette da ulteriori contaminazioni da parte di sostanze pericolose imputabili ad attività antropiche ( 4 ). 3. Con il regolamento impugnato ( 5 ) la [OSCURATO:PERSONA] vieta l’uso delle sostanze controverse, l’ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5»), nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua, in quanto il D4 sarebbe una sostanza PBT/vPvB e il D5 sarebbe una sostanza vPvB. 4. A seguito del rigetto da parte del Tribunale del ricorso avverso il regolamento impugnato la presente impugnazione solleva, in particolare, le questioni di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto constatare essa stessa la sussistenza di rischi inaccettabili per quanto riguarda le sostanze controverse, di determinare le modalità di applicazione della nozione di rischi inaccettabili e di verificare se il divieto sia sufficientemente motivato. È inoltre in discussione la classificazione delle sostanze controverse come PBT/vPvB o vPvB, questione di cui tuttavia mi occupo unicamente nelle conclusioni della causa parallelamente pendente C‑559/21 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA. II. Contesto normativo 5. Il regolamento REACH autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a limitare la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze (Titolo VIII). 6. L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH è la base giuridica per l’imposizione di restrizioni: «Quando la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente, che richiede un’azione a livello [dell’Unione], l’allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 4, tramite l’adozione di nuove restrizioni o la modificazione delle restrizioni esistenti previste nell’allegato XVII per la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, secondo la procedura di cui agli articoli da 69 a 73. Una siffatta decisione tiene conto dell’impatto socioeconomico della restrizione, compresa l’esistenza di alternative. (…)». 7. L’articolo 69 del regolamento REACH disciplina l’avvio di una procedura per l’imposizione di restrizioni. Il paragrafo 4 concerne l’avvio da parte di uno Stato membro: «Se uno Stato membro ritiene che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, presentino per la salute umana o per l’ambiente un rischio non adeguatamente controllato e richiedano un’azione, notifica all’Agenzia [europea per le sostanze chimiche (ECHA)] che intende predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dei pertinenti punti dell’allegato XV». 8. L’articolo 69 prevede inoltre una partecipazione del pubblico e, ai sensi degli articoli da 70 a 72 del medesimo regolamento, devono essere richiesti i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica. 9. L’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento REACH disciplina l’adozione della restrizione: «Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 68, la [OSCURATO:PERSONA] elabora un progetto di modifica dell’allegato XVII, (...) Se il progetto di modifica diverge dalla proposta originaria o se non tiene conto dei pareri dell’[ECHA], la [OSCURATO:PERSONA] allega una spiegazione dettagliata delle ragioni delle divergenze». 10. A norma dell’articolo 73, paragrafo 2, e dell’articolo 133 del regolamento REACH, la decisione finale è adottata nell’ambito di una procedura di comitato, con la partecipazione degli Stati membri. 11. L’allegato I del regolamento REACH stabilisce i requisiti generali relativi alla valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche e alle relazioni sulla sicurezza chimica. Il punto 4.0.1 illustra la gestione delle sostanze PBT e vPvB: «La valutazione PBT e vPvB ha lo scopo di determinare se la sostanza corrisponde ai criteri enunciati nell’allegato XIII e, in caso affermativo, di caratterizzare le emissioni potenziali di tale sostanza. Una valutazione dei pericoli, a norma dei punti 1 e 3 del presente allegato, che prende in considerazione tutti gli effetti a lungo termine e la stima dell’esposizione a lungo termine delle persone e dell’ambiente a norma del punto 5 (valutazione dell’esposizione), fase 2 (stima dell’esposizione), non può essere effettuata con sufficiente affidabilità per le sostanze che corrispondono ai criteri PBT e vPvB di cui all’allegato XIII. È pertanto necessaria una valutazione PBT e vPvB distinta». 12. Il punto 6.5 dell’allegato I del regolamento REACH disciplina, in particolare, la gestione dei rischi connessi alle sostanze PBT/vPvB: «(...) Per le sostanze che corrispondono ai criteri PBT e vPvB, il fabbricante o l’importatore utilizza le informazioni ottenute come indicato nel punto 5, fase 2, quando applica nel suo sito e raccomanda agli utilizzatori a valle misure di gestione dei rischi che riducano al minimo le emissioni e l’esposizione della popolazione e dell’ambiente, nell’intero ciclo di vita della sostanza risultante dalla fabbricazione o dagli usi identificati». 13. L’allegato XV del medesimo regolamento stabilisce i requisiti di un fascicolo con cui viene proposta una restrizione. Già nell’introduzione viene fatto riferimento all’allegato I: «Le parti pertinenti dell’allegato I sono usate per la metodologia e il formato dei fascicoli di cui al presente allegato». 14. Un ulteriore riferimento all’allegato I si trova in una sottosezione dell’allegato XV, punto 3, del regolamento REACH: «Informazioni sui rischi e pericoli I rischi da contrastare con la restrizione sono descritti in base ad una valutazione dei rischi e pericoli conformemente alle parti pertinenti dell’allegato I e sono documentati nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica in tale allegato. Sono forniti elementi comprovanti che le misure di gestione dei rischi messe in atto (anche quelle identificate nelle registrazioni effettuate a norma degli articoli da 10 a 14) non sono sufficienti». III. Fatti e procedimento 15. Il 17 aprile 2015 il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’ECHA un fascicolo a norma dell’allegato XV del regolamento REACH, proponendo di limitare l’uso delle sostanze controverse nei prodotti cosmetici che vengono eliminati con acqua dopo l’applicazione in normali condizioni d’uso. Una tale limitazione sarebbe necessaria per evitare che le sostanze controverse siano scaricate nelle acque reflue. 16. Il 10 marzo 2016 il comitato dell’ECHA per la valutazione dei rischi ha adottato un parere in cui ha affermato che il D4 corrisponderebbe ai criteri per le sostanze PBT e vPvB e che il D5 corrisponderebbe ai criteri per le sostanze vPvB. Il comitato ha confermato i rischi connessi allo scarico di tali sostanze nell’acqua. Esso ha inoltre concluso che la restrizione proposta sarebbe una misura specifica e appropriata a livello dell’Unione per ridurre al minimo il rilascio delle sostanze controverse attraverso prodotti eliminati con acqua. 17. Il 9 giugno 2016 il comitato dell’ECHA per l’analisi socioeconomica ha presentato il proprio parere in cui ha concluso che la restrizione proposta sarebbe la misura più adeguata, in termini di rapporto tra vantaggi e svantaggi socioeconomici, per ridurre gli scarichi delle sostanze controverse nelle acque reflue. 18. Con il regolamento impugnato del 10 gennaio 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato l’allegato XVII del regolamento REACH nel senso di vietare l’immissione sul mercato delle sostanze controverse nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso dopo il 31 gennaio 2020 ( 6 ). Viene ivi precisato che per «prodotti cosmetici da eliminare con acqua» si intendono i prodotti che, in condizioni d’uso normali, sono eliminati con acqua dopo l’applicazione. 19. In base al considerando 8 del regolamento impugnato, tale restrizione all’uso delle due sostanze si fonda sulle proprietà pericolose del D4 in quanto sostanza PBT e vPvB e del D5 in quanto sostanza vPvB. In conseguenza di tali proprietà, la presenza delle sostanze controverse in taluni prodotti cosmetici che vengono eliminati con acqua dopo l’applicazione comporterebbe un rischio per l’ambiente. 20. Il considerando 9 precisa la portata della restrizione: «(...) Nei prodotti cosmetici destinati a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose, il D4 e il D5 evaporano gradualmente dopo l’applicazione e l’acqua ne elimina ogni residuo nel corso delle normali abluzioni. Il fascicolo allegato XV non riguarda tali prodotti poiché essi non rappresentano la principale fonte di rischio per l’ambiente derivante da D4 e D5: di conseguenza, il rischio che possono presentare per l’ambiente non è ancora stato valutato dal RAC [(comitato per la valutazione dei rischi)]. La restrizione dovrebbe pertanto applicarsi solo ai prodotti cosmetici da sciacquare che, in condizioni d’uso normali, sono eliminati con acqua poco dopo l’applicazione, poiché in tali circostanze il D4 e il D5 sono rilasciati nell’ambiente acquatico prima che evaporino». 21. Il primo ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA], rappresenta società che fabbricano e commercializzano prodotti a base di silicone in tutto il mondo. Le altre ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] AG, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la Shin-[OSCURATO:PERSONA] BV e la [OSCURATO:SOCIETA], sono società stabilite nell’Unione europea che fabbricano, commercializzano e forniscono prodotti al silicone, segnatamente il D4 e il D5. 22. Essi hanno presentato ricorso avverso il regolamento impugnato, che il Tribunale ha respinto con la sentenza impugnata del 30 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA ( T‑226/18 , non pubblicata, EU:T:2021:403 ). 23. L’8 settembre 2021 i ricorrenti hanno proposto la presente impugnazione. Essi chiedono che la Corte voglia: 1) annullare la sentenza impugnata; 2) annullare il regolamento impugnato o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale e 3) condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale. 24. L’[OSCURATO:PERSONA] (ACC) ha partecipato in qualità di interveniente a favore dei ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale e sostiene le loro pretese. 25. [OSCURATO:PERSONA] europea si oppone al ricorso di impugnazione e chiede che la Corte voglia: 1) respingere l’impugnazione e 2) condannare i ricorrenti alle spese. 26. [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA sono intervenute a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi al Tribunale. Esse sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e chiedono che i ricorrenti siano condannati alle spese. Le altre parti intervenienti a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale non hanno partecipato al procedimento d’impugnazione. 27. Le parti hanno formulato osservazioni scritte. La Corte ha rinunciato ad un’udienza orale, ritenendo di non necessitare informazioni più ampie vista la fase scritta del procedimento. IV. Valutazione giuridica 28. A sostegno della propria impugnazione i ricorrenti e l’ACC deducono cinque motivi. 29. Il quarto e il quinto motivo riguardano la determinazione delle proprietà bioaccumulative del D4 e del D5. Essi corrispondono in larga misura ai motivi dedotti dai ricorrenti e dall’ACC nella causa C‑559/21 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA, e devono essere respinti sulla base delle considerazioni da me esposte nelle conclusioni presentate in detta causa il 20 aprile 2023. Di conseguenza, non mi soffermerò ulteriormente su tali motivi nelle presenti conclusioni. 30. I primi tre motivi di impugnazione nella causa in esame si riferiscono invece al fatto che il Tribunale ha confermato la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il rilascio delle sostanze controverse comporterebbe un rischio che giustifica una restrizione al rispettivo uso nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua. 31. Al riguardo, sul piano formale i ricorrenti contestano innanzitutto il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia constatato essa stessa la necessità della restrizione per far fronte ad un rischio inaccettabile, fondandosi invece ampiamente su valutazioni effettuate nell’ambito della fase precontenziosa (v., sul punto, sub B). Nel merito, essi contestano particolari della valutazione di tale rischio (v., sul punto, sub C). Al fine di esaminare tali motivi di impugnazione, illustrerò innanzitutto il criterio giuridico da soddisfare nell’applicare la disposizione pertinente, vale a dire l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH (v., sul punto, sub A). A. Criterio giuridico 32. Ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH, la [OSCURATO:PERSONA] impone restrizioni quando la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente. 33. Per valutare se un rischio sia inaccettabile, la [OSCURATO:PERSONA] deve applicare il principio di proporzionalità. Così facendo, essa garantisce che la restrizione rispetti i diritti fondamentali. Misure di protezione, come ad esempio la restrizione controversa, possono essere adottate laddove siano necessarie e rispondano a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione e all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Per questo, quando sia possibile una scelta tra più misure (altrettanto ( 7 )) appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva. Inoltre, gli oneri imposti debbono essere proporzionati agli obiettivi perseguiti ( 8 ). 34. L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH persegue l’obiettivo specifico di ridurre o evitare i rischi derivanti dalla fabbricazione, dall’uso o dall’immissione sul mercato di sostanze. Una restrizione adottata in forza di tale disposizione deve, in primo luogo, essere idonea a raggiungere tale obiettivo e, in secondo luogo, essere necessaria a tal fine, vale a dire che deve costituire la misura meno restrittiva. 35. In terzo luogo, gli oneri imposti dalla restrizione devono essere proporzionati all’obiettivo di riduzione o prevenzione del rischio di cui trattasi. 36. Tale proporzionalità è stata concretizzata dal legislatore all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH con la nozione di «rischio inaccettabile». Per essere «inaccettabile» e giustificare una restrizione, il rischio deve avere un peso considerevole. Possono essere ipotizzabili anche rischi «accettabili», che non devono essere fronteggiati mediante una restrizione. Tuttavia, dagli articoli 35 e 37 della Carta, dall’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, nonché dall’articolo 1, paragrafo 1, e dal considerando 1 del regolamento REACH, risulta la necessità di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Anche questo aspetto deve essere preso in considerazione quando vengono adottate decisioni relative a restrizioni. 37. Al riguardo, spetta alle istituzioni incaricate delle scelte politiche la determinazione concreta del livello di rischio giudicato accettabile per la società; questo perché il rischio accettabile è determinato non solo sulla base di considerazioni strettamente scientifiche, ma anche tenendo conto dei fattori di natura sociale ( 9 ). L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH conferisce tale compito alla [OSCURATO:PERSONA] quando adotta una restrizione, ed essa lo esercita nell’ambito di una procedura di comitato, con la partecipazione degli Stati membri. 38. Poiché valutare se un rischio sia inaccettabile è una questione scientifica e tecnica altamente complessa, che richiede altresì una ponderazione politica, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale. Misure in tal senso possono essere riesaminate dai giudici dell’Unione solo in caso di errore manifesto di valutazione o di manifesto superamento dei limiti del potere discrezionale. In un tale contesto il giudice dell’Unione non può, infatti, sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico a quella delle istituzioni cui il legislatore ha assegnato in via esclusiva tale compito ( 10 ). 39. Tanto più nei casi in cui le istituzioni dell’Unione dispongono di un siffatto potere discrezionale è tuttavia di fondamentale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Fra queste garanzie si annovera, in particolare, il diritto ad una decisione sufficientemente motivata. Soltanto così la Corte sarà in grado di accertare l’esistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del potere discrezionale ( 11 ). B. La «tesi (formale) della separazione» 40. Con la prima parte del primo motivo e con il secondo motivo i ricorrenti e l’ACC sollevano obiezioni di natura più formale. 41. Infatti, nella motivazione del regolamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato se e perché ritiene che all’uso delle sostanze controverse sia associato un rischio inaccettabile . Al considerando 8 del regolamento impugnato, essa ha invece constatato che la presenza delle sostanze controverse in taluni prodotti cosmetici che vengono eliminati con acqua dopo l’applicazione comporta un rischio per l’ambiente. Tale rischio risiederebbe nel fatto che il D4 è una sostanza PBT e vPvB e che il D5 è una sostanza vPvB. 42. Valutazioni e considerazioni di più ampia portata sono contenute nei pareri presentati dal [OSCURATO:PERSONA] e dai comitati per la valutazione dei rischi e l’analisi socioeconomica dell’ECHA nella fase precontenziosa, ma per i ricorrenti e l’ACC non sono accettabili. Questo argomento può essere brevemente definito «tesi della separazione». 43. Di seguito innanzitutto confuterò tale tesi della separazione e successivamente esaminerò la motivazione del regolamento impugnato. 1. Prima parte del primo motivo di impugnazione – Presa in considerazione della fase precontenziosa 44. Con la prima parte del primo motivo di impugnazione i ricorrenti e l’ACC contestano le affermazioni del Tribunale ai punti 192 e 217 della sentenza impugnata secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] può, e nel caso di specie lo ha fatto, far proprie implicitamente le valutazioni e le considerazioni svolte nella fase precontenziosa. 45. Secondo i ricorrenti e l’ACC, i risultati della fase precontenziosa devono essere rigorosamente separati dalla valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] stessa dovrebbe effettuare quando impone una restrizione. Infatti, l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH autorizzerebbe solo la [OSCURATO:PERSONA] ad imporre una restrizione e si tratterebbe dell’intervento più estremo previsto dal regolamento. Inoltre, la nozione di rischio inaccettabile sarebbe utilizzata unicamente in detta disposizione e non comparirebbe nelle disposizioni relative alla fase precontenziosa. 46. Il suddetto argomento non risulta tuttavia convincente; le affermazioni del Tribunale sono infatti conformi all’articolo 73, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento REACH. Secondo tale disposizione, se il progetto di restrizione della [OSCURATO:PERSONA] diverge dalla proposta originaria (dello Stato membro o dell’ECHA) o non tiene conto dei pareri dell’ECHA, la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire una spiegazione dettagliata delle ragioni delle divergenze. Ne consegue, a contrario, che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a fornire una motivazione dettagliata qualora la restrizione sia conforme alla proposta originaria e ai pareri. Il Tribunale rinvia giustamente a tale disposizione al punto 213 della sentenza impugnata. 47. La rigida separazione tra la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e la fase precontenziosa appare irrealistica anche in termini pratici. [OSCURATO:PERSONA] adotta le proprie decisioni nell’ambito di una procedura di comitato, con la partecipazione degli Stati membri. Al contempo, ai sensi dell’articolo 85 del regolamento REACH, gli Stati membri sono strettamente associati alla designazione e ai lavori dei comitati, che si pronunciano nella fase precontenziosa. 48. Inoltre, come afferma il Tribunale al punto 188 e seguenti della sentenza impugnata, le osservazioni presentate nella fase precontenziosa mirano a dimostrare (o a confutare) un rischio inaccettabile. Di fatto, le disposizioni rispettivamente applicabili non fanno che descrivere tale rischio con termini diversi. 49. Così, l’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento REACH subordina già l’avvio della procedura da parte di uno Stato membro alla condizione che esso ritenga che la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso della sostanza presentino un rischio non adeguatamente controllato e che richiede un’azione. In tal caso, il rischio è inaccettabile. Una volta adeguatamente controllato, esso diventa accettabile. 50. È vero che il Tribunale afferma, al punto 199 della sentenza impugnata, che un rischio inaccettabile non è identico ad un rischio non adeguatamente controllato che richiede un’azione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non vi è contraddizione con i punti 192 e 217, nei quali il Tribunale ammette che la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare se un rischio sia inaccettabile, faccia proprie le considerazioni di cui alla fase precontenziosa. Infatti, nel contesto dei punti 198 e 199, la citata affermazione di cui al punto 199 mira anzitutto ad indicare che la valutazione del rischio sarà ulteriormente approfondita nel corso della procedura, segnatamente attraverso i comitati dell’ECHA, circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] corrobora con riferimenti alla genesi della regolamentazione. 51. Ciò risulta anche da un esame più attento della fase precontenziosa. 52. Nel fascicolo che deve essere inizialmente elaborato conformemente all’allegato XV, sezione II, punto 3, del regolamento REACH, lo Stato membro deve dimostrare l’insufficienza delle esistenti misure di gestione dei rischi e giustificare la restrizione proposta, segnatamente per quanto riguarda la necessità di un’azione a livello dell’Unione. Esso deve altresì giustificare che la restrizione sia appropriata a ridurre i rischi ad un livello accettabile entro un termine ragionevole e in proporzione al rischio. Ciò significa necessariamente che il fascicolo deve basarsi su un rischio quantomeno fino a quel momento inaccettabile. 53. Una volta che lo Stato membro ha presentato quanto sopra, i comitati per la valutazione dei rischi (articolo 70 del regolamento REACH) e per l’analisi socioeconomica (articolo 71) esprimono un parere sulla proposta e sulla sua giustificazione, tenendo conto della partecipazione del pubblico e valutando appieno, nell’ambito delle rispettive competenze, da un lato, il rischio e, dall’altro, le conseguenze socioeconomiche delle restrizioni proposte. 54. Al punto 217 della sentenza impugnata il Tribunale si limita pertanto ad affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a constatare di nuovo, espressamente, la sussistenza di un rischio inaccettabile, se introduce la restrizione facendo proprie le valutazioni della fase precontenziosa che già mettono in evidenza tale rischio. [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente confermato, in giudizio, che tale approccio è alla base del regolamento impugnato. 55. A motivo di tale nesso tra la fase precontenziosa e la decisione della [OSCURATO:PERSONA] occorre del resto respingere l’argomento secondo cui la valutazione di un rischio inaccettabile non potrebbe essere fondata sull’allegato I del regolamento REACH. Anche tale argomento si basa, infatti, sull’asserita separazione tra la fase precontenziosa e la valutazione della [OSCURATO:PERSONA]. È pacifica l’applicabilità dell’allegato I nella fase precontenziosa. 56. La tesi della separazione, fatta valere dai ricorrenti e dall’ACC nella prima parte del primo motivo di impugnazione, deve quindi essere respinta. Al contrario, i risultati della fase precontenziosa devono essere tenuti in considerazione sia nell’ambito dell’esame della completezza della motivazione del regolamento impugnato, sia per valutare tale motivazione quando, come nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] la fa propria. 2. Secondo motivo di impugnazione – Insufficienza di motivazione del regolamento impugnato 57. Basandosi sulla tesi della separazione, con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti e l’ACC contestano al Tribunale di avere a torto ritenuto, al punto 337 della sentenza impugnata, che la motivazione del regolamento impugnato fosse sufficiente. 58. La motivazione di un atto giuridico deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi ( 12 ). Nella fattispecie, i pareri formulati nell’ambito della fase precontenziosa, che la [OSCURATO:PERSONA] fa propri, contribuiscono in special modo alla motivazione. Essi erano noti ai ricorrenti, che avevano potuto esprimersi al riguardo già nell’ambito del procedimento precontenzioso. Pertanto, anche questo motivo di impugnazione non può essere accolto. 59. Sarebbe certamente auspicabile che la motivazione del regolamento impugnato risultasse interamente, o quantomeno in gran parte, dai considerando. Ciò non solo faciliterebbe la revisione del regolamento da parte della [OSCURATO:PERSONA], ma eviterebbe anche il rischio di interpretazione errata. È tuttavia possibile ricostruire la motivazione del regolamento impugnato tenendo conto delle osservazioni formulate nella fase precontenziosa. 60. Il regolamento impugnato non limita completamente la fabbricazione, l’uso e l’immissione sul mercato delle sostanze controverse. Esso vieta, piuttosto, l’immissione sul mercato di tali sostanze in prodotti cosmetici che, in condizioni d’uso normali, sono eliminati con acqua dopo l’applicazione. 61. In particolare, dal considerando 9 risulta che l’obiettivo diretto di tale restrizione è di ridurre il rilascio delle sostanze controverse nell’ambiente acquatico. Sarebbe questa la principale fonte di rischio per l’ambiente derivante da tali sostanze. Il parere del comitato per la valutazione dei rischi va nella stessa direzione ( 13 ). 62. Nei loro pareri, i comitati per la valutazione dei rischi e per l’analisi socioeconomica esaminano l’idoneità del divieto di utilizzo controverso a perseguire tale obiettivo e affermano che altre misure sarebbero meno efficaci. 63. Per quanto riguarda il rapporto tra l’obiettivo del divieto e gli oneri che ne derivano, le affermazioni formulate nella fase precontenziosa concernenti la rilevanza dei rischi ambientali sono contraddittorie. Tali incongruenze non hanno, tuttavia, alcuna incidenza sul contenuto del regolamento impugnato. 64. Il punto di partenza è la constatazione che gli effetti delle sostanze PBT/vPvB nell’ambiente e, in ultima analisi, anche sugli esseri umani non sono prevedibili, in quanto tali sostanze possono continuare ad accumularsi ( 14 ). 65. Nel suo fascicolo il [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto considerato, a giustificazione della proposta di restrizione, da un lato, che ogni rilascio delle sostanze controverse costituisce un «rischio inaccettabile» ( 15 ), ma dall’altro che le emissioni nell’aria sono sicure, dal momento che si deve supporre che le sostanze vi rimangano fino alla loro decomposizione ( 16 ). 66. Anche il comitato per la valutazione dei rischi esige, in linea di principio, che ogni rilascio delle sostanze controverse sia ridotto al minimo ( 17 ) e si oppone persino a che l’emissione nell’aria sia considerata innocua. Uno studio recente dimostrerebbe infatti che anche l’emissione nell’aria presenti un rischio di deposito nell’acqua o nel suolo ( 18 ). 67. Nonostante le più approfondite affermazioni sui rischi derivanti dalle sostanze controverse, sia il [OSCURATO:PERSONA] sia il comitato per la valutazione dei rischi hanno proposto solo il divieto imposto dal regolamento impugnato, il cui unico scopo è quello di prevenire il rilascio nell’ambiente acquatico. Il comitato si è limitato a sottolineare che il rischio di emissione nell’aria dovrebbe essere ulteriormente esaminato nella futura revisione della restrizione ( 19 ). 68. Ne consegue che la proposta di divieto del [OSCURATO:PERSONA] e l’accordo del comitato per la valutazione dei rischi possono spiegarsi solo con il fatto che, verosimilmente, se rilasciate nell’ambiente acquatico, le sostanze controverse non si decompongono completamente, ma si accumulano, quantomeno in parte, nell’ambiente. 69. Infine, il [OSCURATO:PERSONA] e il comitato per l’analisi socioeconomica hanno esaminato il rapporto tra i vantaggi e gli oneri derivanti dalla restrizione proposta. Anche tale comitato non ha condiviso tutte le valutazioni del [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda la quantificazione monetaria dei vantaggi della restrizione, ma ha comunque concluso, al pari di tale ex Stato membro, che i vantaggi prevalgono chiaramente sugli svantaggi. 70. Poiché con il regolamento impugnato la [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla proposta del [OSCURATO:PERSONA], confermata dai comitati, si deve ritenere che essa abbia concluso, in particolare comparando i vantaggi e gli svantaggi del divieto, che il rischio che si intendeva contrastare sarebbe inaccettabile. È d’altronde in tal modo che interpreto anche la conclusione del Tribunale al punto 187 della sentenza impugnata. 3. Conclusione intermedia 71. Le obiezioni formali relative al trattamento da parte del Tribunale delle motivazioni del regolamento impugnato sono quindi infondate. C. Obiezioni sostanziali al regolamento impugnato 72. La seconda parte del primo motivo di impugnazione e il terzo motivo vertono su obiezioni sostanziali riguardo al regolamento impugnato. Essi hanno essenzialmente per oggetto la prima fase del controllo della proporzionalità previsto all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH, ossia la valutazione dei rischi. Si fondano, tuttavia, su requisiti giuridici eccessivi e su una comprensione errata della sentenza impugnata e del regolamento impugnato. 1. Seconda parte del primo motivo di impugnazione – Soglia del rischio inaccettabile 73. Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione i ricorrenti contestano al Tribunale il fatto di aver, a torto, accettato, al punto 202 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] o i pareri formulati nell’ambito della fase precontenziosa non abbiano definito una soglia critica di probabilità di effetti nocivi inaccettabili per la società. In altri termini, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di definire il limite tra un rischio accettabile e un rischio inaccettabile. 74. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta pronunciarsi in tal senso. 75. Dal momento che i rischi presentati dalle sostanze controverse si fondano sulle loro proprietà PBT/vPvB, dal punto 4.0.1 dell’allegato I del regolamento REACH si evince che non è necessario definire un rischio accettabile, come spiegato dal Tribunale ai punti 190, 191 e 202 della sentenza impugnata. 76. L’allegato I, punto 4.0.1, del regolamento REACH stabilisce che una valutazione dei pericoli e la stima dell’esposizione a lungo termine delle persone e dell’ambiente alle sostanze PBT/vPvB non possono essere effettuate con sufficiente affidabilità. Nell’ambito della valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche e della relazione sulla sicurezza chimica è pertanto sufficiente esaminare, alla luce dei criteri dell’allegato XIII, se si tratti di sostanze PBT/vPvB e descrivere quindi il rilascio di tali sostanze. 77. La ratio di tale regolamentazione risiede nel fatto che siffatte sostanze possono accumularsi. Non è quindi possibile fondare la determinazione di un rischio accettabile per le sostanze PBT/vPvB su determinati valori limite di emissione. 78. Nella misura in cui i ricorrenti vi contrappongono il metodo utilizzato da un’organizzazione scientifica per quantificare i rischi derivati dalle sostanze PBT/vPvP, osservo che è certamente vero che tale metodo può essere scientificamente difendibile. Esso non trova tuttavia alcun fondamento nelle disposizioni applicabili del regolamento REACH, secondo cui il rischio di accumulo di tali sostanze esclude la determinazione di una quantità rilasciabile in condizioni di sicurezza. 79. I ricorrenti e l’ACC fondano inoltre l’obbligo di definire un rischio accettabile sulla sentenza del Tribunale nella causa [OSCURATO:PERSONA], in base alla quale le misure precauzionali presuppongono la definizione del livello di protezione che le autorità competenti reputano appropriato per la società. In relazione a tale livello di protezione, dette istituzioni dovrebbero quindi determinare il livello di rischio che reputano non essere più accettabile per tale società e che, una volta superato, rende necessario il ricorso a misure preventive malgrado l’assenza di certezza scientifica. Il livello di rischio è la soglia critica della probabilità di effetti nocivi per la salute umana e della gravità di tali potenziali effetti ( 20 ). 80. Tuttavia, già la sentenza della Corte nella causa Toolex, citata a suo tempo dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], indica che non è sempre necessario determinare con precisione il limite tra rischi accettabili e inaccettabili. Questo perché, in detta sentenza, la Corte aveva riconosciuto che, tenuto conto delle difficoltà nel determinare la soglia critica di un rischio grave, un divieto di principio dell’uso della sostanza in questione era giustificato ( 21 ). 81. Di conseguenza, dalla giurisprudenza consolidata della Corte sul principio di precauzione emerge solo che le misure precauzionali presuppongono, in primo luogo, l’individuazione delle conseguenze potenzialmente negative e, in secondo luogo, una valutazione complessiva di tale rischio basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale ( 22 ). Per contro, la Corte non richiede di determinare con precisione il limite del rischio ancora accettabile. 82. Ciò è logico, dal momento che tale limite fa spesso parte dell’incertezza scientifica che le misure precauzionali intendono contrastare. Inoltre, possono esistere più sostanze che presentano rischi identici, ma vantaggi di entità diversa. In tali casi è ipotizzabile che lo stesso rischio sia considerato accettabile per una sostanza molto vantaggiosa, ma non accettabile per una sostanza meno vantaggiosa. 83. Pertanto, anche sulla base di considerazioni generali, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a delimitare con precisione la misura in cui il rischio di rilascio delle sostanze controverse potesse essere accettabile. 84. Anche la seconda parte del primo motivo di impugnazione è pertanto infondata. 2. Terzo motivo di impugnazione – Emissioni come indicazione del rischio 85. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti e l’ACC contestano, in particolare, il punto 196 della sentenza impugnata. Esso riguarda il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nel suo fascicolo redatto conformemente all’allegato XV, e il comitato per la valutazione dei rischi hanno concluso che i rischi associati alle sostanze controverse non potrebbero essere quantificati in modo affidabile, ma che le emissioni di tali sostanze potrebbero essere considerate indicative di un rischio. Il Tribunale non vi ha ravvisato un errore manifesto di valutazione tale da rimettere in discussione il regolamento impugnato. 86. I ricorrenti e l’ACC ritengono, per contro, che l’articolo 68, paragrafo 1, in combinato disposto con gli allegati XV e I del regolamento REACH, non consentirebbe di considerare ogni rilascio di sostanze PBT/vPvB come un rischio inaccettabile. Sarebbe contrario alla precedente giurisprudenza del Tribunale basare misure preventive sull’esclusione di qualsiasi rischio («rischio zero») ( 23 ). Inoltre, nell’ambito della gestione dei rischi, non sarebbe sufficiente individuare un rischio; le autorità politicamente responsabili dovrebbero invece successivamente determinare quale sia il livello di protezione da raggiungere, vale a dire quale rischio sia ancora accettabile. a) Livello di protezione 87. Per quanto riguarda l’argomento relativo alla determinazione del livello di protezione, si rimanda all’esame appena svolto della seconda parte del primo motivo di impugnazione, secondo cui non sempre è necessario definire il limite tra rischi accettabili e non accettabili. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare inaccettabile un determinato rischio, senza determinare in quale misura il rilascio della sostanza di cui trattasi costituirebbe un rischio accettabile. b) Il rilascio come indicazione di un rischio 88. È certamente vero che, prima facie, il parere del comitato per la valutazione dei rischi e il fascicolo presentato dal [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’allegato XV del regolamento REACH danno l’impressione che la restrizione sia fondata esclusivamente sulla necessità di impedire il rilascio di sostanze PBT/vPvB. 89. Il regolamento REACH non richiede, tuttavia, di impedire ogni rilascio di siffatte sostanze. In particolare, il punto 6.5 dell’allegato I prevede che i fabbricanti e gli importatori di sostanze PBT/vPvB adottino misure di gestione dei rischi volte unicamente a ridurre il rilascio al minimo, ma non a prevenirlo. 90. Del resto, è ipotizzabile che i vantaggi di taluni usi di sostanze PBT/vPvP siano talmente consistenti da prevalere chiaramente sui rischi di un rilascio e che una restrizione non sia quindi giustificata. Ciò è verosimile, in particolare, quando in caso di usi importanti le sostanze potenzialmente rischiose non possono essere sostituite da sostanze che presentano meno rischi. 91. Orbene, l’argomento dei ricorrenti su tale punto deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata e del regolamento impugnato. Il contenuto normativo del regolamento impugnato e la ricostruzione della sua motivazione sopra descritta indicano infatti che esso non si basa sulla considerazione che ogni rilascio di sostanze PBT/vPvP comporta una restrizione. La ratio della restrizione è, piuttosto, prevenire il rilascio delle sostanze controverse nell’ambiente acquatico, causato dal loro uso in prodotti cosmetici da eliminare con acqua. Vi fa riferimento anche il Tribunale ai punti 194 e 195 della sentenza impugnata, senza che ciò sia contestato dai ricorrenti e dall’ACC. c) «Rischio zero» 92. Di conseguenza, è inconferente anche l’argomento dei ricorrenti e dell’ACC secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] intenderebbe escludere qualsiasi rischio o esigerebbe la prova dell’assenza di rischio. Il regolamento impugnato è rivolto piuttosto verso un rischio specifico, segnatamente quello derivante dal rilascio delle sostanze controverse nell’ambiente acquatico. 93. Inoltre, anche il riferimento alla precedente giurisprudenza del Tribunale sul rischio zero si basa su una comprensione errata. Secondo il Tribunale, l’adozione di una misura preventiva o, al contrario, la sua revoca o riduzione non può essere subordinata alla prova dell’assenza di qualsiasi rischio. Una siffatta prova è di regola impossibile da fornire dal punto di vista scientifico, giacché un livello di «rischio zero» in pratica non esiste ( 24 ). 94. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti e dall’ACC, tuttavia, ciò non significa che la totale esclusione di un rischio determinato sia inammissibile, ma piuttosto che un rischio non può giustificare misure preventive per il solo motivo che non è stato completamente escluso sotto il profilo scientifico. Di conseguenza, la Corte sottolinea regolarmente che la valutazione del rischio nel contesto dell’applicazione del principio di precauzione non deve essere basata su considerazioni puramente ipotetiche ( 25 ). Si intendono con ciò semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente ( 26 ). D’altra parte, le preoccupazioni fondate su elementi scientifici soddisfano i requisiti di tale principio anche qualora permangano incertezze scientifiche ( 27 ). 95. Orbene, il rischio di accumulo delle sostanze PBT/vPvB non è ipotetico, ma scientificamente riconosciuto. 96. Occorre quindi respingere anche il terzo motivo di impugnazione. 3. Conclusione intermedia 97. Neppure le eccezioni sostanziali sollevate dai ricorrenti e dall’ACC possono pertanto trovare accoglimento. D. Considerazioni finali – Inaccettabilità del rischio 98. Tutte le obiezioni esaminate finora si basano verosimilmente sulla convinzione dei ricorrenti e dell’ACC che il Tribunale abbia a torto accettato, segnatamente ai punti 204 e 205 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia concluso, sulla base della fase precontenziosa, che il rischio di rilascio delle sostanze controverse nelle acque inerente all’uso di prodotti cosmetici da eliminare con acqua sarebbe inaccettabile. 99. Orbene, tale convinzione sarebbe dovuta al fatto che i ricorrenti e l’ACC prendono in considerazione solo alcune parti della motivazione del regolamento impugnato, trascurando il contesto complessivo. 100. Al riguardo, occorre ricordare nuovamente che il regolamento impugnato riguarda solo un rischio specifico associato all’uso delle sostanze controverse, quello derivante dal rilascio delle stesse nell’ambiente acquatico. 101. Per contro, gli usi che non comportano un rilascio non hanno costituito affatto oggetto della procedura. L’uso in prodotti cosmetici non destinati ad essere eliminati con acqua poco dopo l’applicazione, benché discusso, non è contemplato dal regolamento impugnato. Questo perché, allo stato attuale delle conoscenze, tale uso comporta essenzialmente l’emissione nell’aria e solo in misura minore il rilascio nell’ambiente acquatico. 102. Come risulta dal considerando 9 del regolamento impugnato, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto il rilascio nelle acque la «principale fonte di rischio per l’ambiente» e considerato quindi implicitamente un tale rischio come inaccettabile. Tale valutazione si spiega con il fatto che le sostanze controverse possono accumularsi nell’ambiente, motivo per il quale sono classificate come molto bioaccumulabili. 103. Tale classificazione è contestata dai ricorrenti e dall’ACC nel quarto e nel quinto motivo di impugnazione. Per le ragioni che espongo nelle mie conclusioni del 20 aprile 2023 nella causa C‑559/21 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA, considero tali motivi infondati. 104. Si perde così tuttavia di vista la questione di stabilire se la valutazione secondo cui il rischio di accumulo nell’ambiente sarebbe inaccettabile sia fondata su un errore manifesto. Poiché i ricorrenti non sollevano obiezioni specifiche al riguardo, è necessario ricordare solo due punti. 105. Il primo è che la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale nella valutazione di tale questione, che i giudici dell’Unione possono riesaminare solo in caso di errore manifesto ( 28 ). 106. Il secondo punto è che la proporzionalità della misura è stata esaminata in modo approfondito nell’ambito della fase precontenziosa. In particolare, il comitato per l’analisi socioeconomica ha constatato che i vantaggi del divieto prevalgono ampiamente sui suoi svantaggi ( 29 ), senza che ciò sia rimesso in discussione dai ricorrenti o dall’ACC. 107. Un manifesto errore di valutazione non è quindi ravvisabile. Pertanto, l’impugnazione dovrebbe essere respinta anche qualora fosse interpretata nel senso che essa contiene le ipotetiche obiezioni esaminate nella presente sezione. V. Spese 108. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. 109. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 110. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese. 111. [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA, intervenienti in primo grado, si faranno carico delle proprie spese ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura ( 30 ). 112. Inoltre, l’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura enuncia che, qualora una parte interveniente in primo grado non abbia proposto essa stessa impugnazione ma partecipi alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte, quest’ultima può decidere che le spese sostenute da detta parte interveniente restino a suo carico. Poiché ha partecipato al procedimento, l’ACC, risultando soccombente, si farà carico delle proprie spese ( 31 ). VI. Conclusione 113. Propongo pertanto alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] e le altre ricorrenti si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea a seguito dell’impugnazione. 3) La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e l’[OSCURATO:PERSONA], Inc. (ACC) si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU 2006, L 396, pag. 1 ), nella versione risultante dal regolamento (UE) 2017/1510 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 agosto 2017 ( GU 2017, L 224, pag. 110 ). ( 3 ) Considerando 3 del regolamento (UE) n. 253/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XIII ( GU 2011, L 69, pag. 7 ). ( 4 ) ECHA, Guidance on [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], PBT [OSCURATO:PERSONA] (Chapter R.11) ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), pag. 11. ( 5 ) Regolamento (UE) 2018/35 della [OSCURATO:PERSONA], del 10 gennaio 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5») ( GU 2018, L 6, pag. 45 ). ( 6 ) Il regolamento (UE) 2019/831 della [OSCURATO:PERSONA], del 22 maggio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( GU 2019, L 137, pag. 29 ), ha vietato del tutto l’uso del D4 nei prodotti cosmetici. ( 7 ) V. sentenze del 23 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑333/14 , EU:C:2015:845 , punto 49 ), del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑137/17 , EU:C:2018:771 , punto 64 ), e del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio (Uploadfilter) ( C‑401/19 , EU:C:2022:297 , punto 83 ). ( 8 ) Sentenze dell’11 luglio 1989, Schräder HS Kraftfutter ( 265/87 , EU:C:1989:303 , punto 21 ), del 9 marzo 2010, ERG e a. ( C‑379/08 e C‑380/08 , EU:C:2010:127 , punto 86 ), e del 4 giugno 2020, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑456/18 P , EU:C:2020:421 , punto 41 ). ( 9 ) Sentenza del 6 maggio 2021, Bayer CropScience e Bayer/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑499/18 P , EU:C:2021:367 , punto 155 ). ( 10 ) Sentenze del 15 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( C‑425/08 , EU:C:2009:635 , punto 47 ), e del 21 luglio 2011, Etimine ( C‑15/10 , EU:C:2011:504 , punto 60 ), nonché, in particolare sul regolamento REACH, ordinanze del 27 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑199/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:205 , punto 26 ), del 22 maggio 2014, Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA ( C‑287/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:599 , punto 19 ), e del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA ( C‑290/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:2174 , punto 25 ). ( 11 ) Sentenze del 21 novembre 1991, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑269/90 , EU:C:1991:438 , punto 14 ), e del 6 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑405/07 P , EU:C:2008:613 , punto 56 ). ( 12 ) Sentenze del 25 ottobre 1984, [OSCURATO:PERSONA] der Rijksuniversiteit te Groningen ( 185/83 , EU:C:1984:331 , punto 39 ); del 12 luglio 2005, Alliance for [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑154/04 e C‑155/04 , EU:C:2005:449 , punto 109 ), e del 29 settembre 2022, ABLV Bank/SRB ( C‑202/21 P , EU:C:2022:734 , punto 193 ). ( 13 ) Parere del comitato per la valutazione dei rischi del 10 marzo 2016 (ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, pag. 6). ( 14 ) Parere del comitato per la valutazione dei rischi del 10 marzo 2016 (ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, pag. 19). ( 15 ) Annex XV Restriction report del giugno 2015 (pagg. 16 segg.). ( 16 ) Annex XV Restriction report del giugno 2015 (pag. 20). ( 17 ) Parere del comitato per la valutazione dei rischi del 10 marzo 2016 (ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, pag. 6). ( 18 ) Parere del comitato per la valutazione dei rischi del 10 marzo 2016 (ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, pagg. 9 e 10). ( 19 ) Parere del comitato per la valutazione dei rischi del 10 marzo 2016 (ECHA/RAC/RES-O-0000001412-86-97/D, pag. 26). ( 20 ) Sentenza dell’11 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑13/99 , EU:T:2002:209 , punto 151 ). ( 21 ) Sentenza dell’11 luglio 2000, Toolex ( C‑473/98 , EU:C:2000:379 , punto 45 ). ( 22 ) Sentenze del 28 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑333/08 , EU:C:2010:44 , punto 92 ), e del 1o ottobre 2019, Blaise e a. ( C‑616/17 , EU:C:2019:800 , punto 46 ). ( 23 ) I ricorrenti invocano, in particolare, le sentenze del Tribunale dell’11 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑13/99 , EU:T:2002:209 , punti 145 e 152 ), e del 17 maggio 2018, Bayer CropScience e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑429/13 e T‑451/13 , EU:T:2018:280 , punto 116 ). ( 24 ) Così, in particolare, sentenza del Tribunale del 17 maggio 2018, Bayer CropScience e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑429/13 e T‑451/13 , EU:T:2018:280 , punto 116 ). ( 25 ) Sentenze del 9 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑236/01 , EU:C:2003:431 , punto 106 ), del 28 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑333/08 , EU:C:2010:44 , punto 91 ), e del 19 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑282/15 , EU:C:2017:26 , punto 60 ). V. anche sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑13/99 , EU:T:2002:209 , punto 145 ). ( 26 ) Sentenze del 9 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑236/01 , EU:C:2003:431 , punto 106 ), dell’8 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑58/10 a C‑68/10 , EU:C:2011:553 , punto 77 ), e del 13 settembre 2017, Fidenato e a. ( C‑111/16 , EU:C:2017:676 , punto 51 ). ( 27 ) Sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑77/09 , EU:C:2010:803 , punti 78 e 79 ). ( 28 ) V. supra, paragrafo 38. ( 29 ) V. supra, paragrafo 69. ( 30 ) Per la [OSCURATO:PERSONA], sentenza del 9 marzo 2023, PlasticsEurope/ECHA ( C‑119/21 P , EU:C:2023:180 , punto 155 ); per l’ECHA, sentenza del 13 luglio 2017, VECCO e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑651/15 P , EU:C:2017:543 , punto 50 ). ( 31 ) Sentenza del 6 maggio 2021, Bayer CropScience e Bayer/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑499/18 P , EU:C:2021:367 , punti 182 e 183 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1907/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris