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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31360/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla mancata applicazione della pena pecuniaria sostituiva oggetto del giudizio di rinvio ed esclusa senza incorrere nelle violazioni di legge prospettate sub 1-3 del primo motivo di ricorso, sia in relazione alla pena sostitutiva sollecitata nel corso de giudizio di rinvio, correttamente ritenuta inammissibile perché estranea al limitato devoluto dalla sentenza rescindete, inerente solo alla pena sostitutiva pecuniaria sollecitata nel corso del primo giudizio di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla mancata applicazione della pena pecuniaria sostituiva oggetto del giudizio di rinvio ed esclusa senza incorrere nelle violazioni di legge prospettate sub 1-3 del primo motivo di ricorso, sia in relazione alla pena sostitutiva sollecitata nel corso de giudizio di rinvio, correttamente ritenuta inammissibile perché estranea al limitato devoluto dalla sentenza rescindete, inerente solo alla pena sostitutiva pecuniaria sollecitata nel corso del primo giudizio di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31360/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris