CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 450 cod. pen.. L'imputazione è la seguente: per avere, nella qualità di architetto responsabile all'ur- banistica del Comune di Sarzana, nel corso di operazioni propedeutiche di bonifica da ordigni bellici effettuate nell'ambito di un intervento di riqualificazione urbanistica di una parte del territorio urbano di tale Comune (c. d. [OSCURATO:PERSONA]), che prevedeva, fra l'altro, l'allargamento di un preesistente sottopasso nel corpo del rilevato ferroviario in corrispondenza della via dei Murello, per colpa consistita nell'avere omesso di te- nere conto, nella progettazione e nell'attività conseguente, della presenza di un dop- pio muro ancorché segnalato nel sondaggio orizzontale SG2 posto in essere nel corso dell'indagine geologica svolta dal geologo Morachioli, che era stata svolta per redigere il progetto dell'opera, cagionato il crollo del paramento murario del sistema di conte- nimento del rilevato di stazione, paramento cui era ancorato un palo di sostegno di un portale TE e la caduta di tale palo con conseguente abbattimento della travata orizzontale sulla linea di contatto aerea per l'alimentazione elettrica dei treni, deter- minando il fuori servizio della linea ferroviaria e la sospensione della circolazione dei treni dalle ore 14,00 circa alle ore 22,10 circa nonché il danneggiamento di entrambi i pantografi del locomotore IC 510 coinvolto dalla caduta della travatura e della linea di contatto, così facendo sorgere il pericolo di un disastro ferroviario - in Sarzana il 5 novembre 2012. La contestazione concerne l'avere omesso di tenere conto, nella progettazione e nelle attività ad essa conseguenti, della presenza di un doppio muro, benché lo stesso fosse stato segnalato in un sondaggio orizzontale posto in essere nel corso dell'inda- gine geologica (affidata al geologo Morachioli) svolta per redigere il progetto di allar- gamento del preesistente sottopasso nel corpo del rilevato ferroviario, in via del Mu- rello. Secondo i giudici di merito, dall'acquisizione dell'elaborato tecnico redatto dal consulente del P.M. dr. [OSCURATO:PERSONA] e dalla deposizione da quest'ultimo resa in di- battimento, la causa dell'incidente (ossia la caduta del muro) era individuabile in un errore di progettazione. Il dr. Fiorini aveva accertato che si trattava di un muro aggiuntivo costruito pro- babilmente in epoca successiva, in adiacenza di un muro già in opera, ma con fon- dazione e struttura totalmente scollegata da quella originale. Egli aveva rilevato (cir- costanza non contestata) che la primaria origine del crollo de quo era dovuta alla mancata considerazione o l'errata interpretazione dei risultati derivanti dall'indagine geologica che pure era stata svolta con scrupolo e attenzione per redigere il progetto dell'opera. Si è affermato che il progetto consegnato dal Comune di Sarzana a R.F.I. e redatto dalla ABITCOOP tramite la [OSCURATO:PERSONA], non aveva tenuto in de- bito conto tale particolarità del manufatto esistente, essendo stata trattata l'area analizzata con il suddetto sondaggio SG2 dal punto di vista progettuale ed esecutivo con le stesse modalità operative delle altre parti del manufatto. La progettazione era stata effettuata dalla Montaldo engineering s.r.l. (società alla quale era stato commissionato il progetto esecutivo dell'opera da parte della ABITCOOP, ossia della società alla quale il Comune di Sarzana aveva precedente- mente affidato la realizzazione delle opere) e a detta fase l'odierno imputato, nella sua già citata qualità di architetto responsabile all'Urbanistica del Comune di Sarzana, era rimasto del tutto estraneo. Secondo i giudici di merito, sebbene fosse vero che il Mugnaini, nella suddetta veste, in forza di specifica delibera comunale, era stato nominato, come dal mede- simo ammesso in sede di esame, [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento, in relazione al piano particolareggiato a quel momento in corso, con affidamento al predetto del compito di seguire il buon andamento della procedura, gli adempimenti burocratici ed amministrativi (così spiegava il c.t. della difesa ing. [OSCURATO:PERSONA]), in virtù di siffatta qualifica - peraltro neppure contemplata nel capo di imputazione - il predetto non aveva compiti esecutivi, in quanto ogni incombenza era stata demandata ai cd. soggetti attuatori era privo di competenze specifiche di cantiere, dovendo vigilare unicamente sull'esecuzione dei singoli contratti e sulla realizzazione delle opere pre- viste. Alla stregua di tali osservazioni, in punto di individuazione della causa dell'inci- dente e tenuto conto della specifica qualità nella quale al Mugnaini era stata ascritta la condotta colposa, rilevata la sostanziale estraneità del predetto alla fase di proget- tazione dell'opera, diveniva superfluo verificare se potesse essergli mosso un rimpro- vero concreto rispetto alla condotta da lui concretamente tenuta in relazione al reato in oggetto che, quand'anche sussistente, doveva essere imputato ad altri. 2. La parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cas- sazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impu- gnazione. 2.1. Violazione degli artt. 493, comma 3, 500, comma 7, 515 e 526 cod. proc. pen.. ciL Si deduce che la Corte territoriale, pur concludendo per la conferma della sen-tenza di primo grado, aveva accolto la principale doglianza di cui all'atto di appello, individuava nella persona dell'imputato il R.U.P., solo referente di [OSCURATO:SOCIETA] per i lavori riguardanti le attività propedeutiche di bonifica ordigni bellici e, conseguente- mente, quale titolare di una posizione di garanzia rispetto all'area provvisoriamente consegnata dalla RFI al Comune di Sarzana. L'imputato doveva vigilare sul cantiere, in qualità di R.U.P. consegnatario dell'a- rea per conto del Comune ai fini della bonifica bellica; il C.T.U. assegnava rilevanza causale alla violazione delle "modalità di consegna" del cantiere ed esattamente all'e- secuzione di opere ultronee rispetto alle necessità della sola bonifica, che avevano significativamente modificato l'area: ma l'effettiva esecuzione di tali opere poteva desumersi solo valorizzando le sommarie informazioni testimoniali del Giobatta, alle quali non poteva essere assegnato valore di prova, perché assunte senza contraddit- torio. Le modalità di consegna dell'area erano state accettate dall'imputato per conto del Comune, e sul cui rispetto egli, come R.U.P., aveva obbligo di vigilare proprio sulla base del racconto del Giobatta. Tuttavia, tali dichiarazioni, citate dal C.T.U. del P.M., erano state acquisite al fascicolo del dibattimento sulla base dell'accordo delle parti all'udienza del 19 giugno 2017. Ai sensi degli artt. 493, comma 3 e 500, comma 7, cod. proc. pen., dunque, si trattava di verbale di prova pienamente utilizzabile ai fini della decisione, alla stregua di quanto previsto dagli art. 515 e 526 cod. proc. pen.. L'obiezione riportata in sentenza, secondo cui quella prova non poteva valere a fondare il convincimento del giudicante, perché acquisita senza contraddittorio e senza garanzie difensive, derivava dalla violazione manifesta e radicale delle regole che presiedevano all'identificazione del perimetro delle prove utilizzabili ai fini del decidere. La deposizione del Giobatta era utilizzabile, e lo era soprattutto nella parte, de- terminante, in cui assegnava le cause del crollo all'effettuazione (non monitorata dal RUP, che ne aveva l'obbligo) di interventi ben superiori al perimetro delle lavorazioni per le quali l'area era stata consegnata al Comune (ed a Mugnaini per esso) dalla RFI: la sola bonifica bellica. 2.2. Violazione degli artt. 9 e 10 d.P.R. n. 207 del 2010. Si osserva che nella vicenda non poteva essere applicato il limite normativo di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché la Corte di merito ha confermato la sentenza di condanna, ma per ragioni diverse da quelle che avevano condotto all'assoluzione in primo grado. Secondo la Corte ligure, infatti, nell'area del crollo i lavori erano iniziati nel mag- gio 2012, quindi prima del formale affidamento dell'area al Comune di Sarzana (nella persona dell'arch. Mugnaini) avvenuta nel luglio 2012. Ebbene, come riconosciuto dalla stessa Corte, l'arch. Mugnaini rivestisse la posi- zione di R.U.P. rispetto ai lavori inerenti all'area di proprietà della RFI e, come tale, in virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di appalti (Codice degli Appalti e relativo Regolamento attuativo: artt. 9 e 10 d.P.R. n. 207 del 2010), aveva un obbligo di vigilanza di tutte le fasi del contratto, compresa quella di proget- tazione, oltre ad essere il referente di RFI nei rapporti col Comune di Sarzana e con le ditte che operavano nel cantiere. In quanto R.U.P., egli conosceva tutta la docu- mentazione progettuale afferente i lavori e, in particolare, la relazione geognostica del dr. Morachioli, che aveva evidenziato notevoli criticità su quel rilevato ferroviario. Nessuna rilevanza, quindi, era ricollegabile all'epoca della consegna, in quanto il crollo era avvenuto successivamente e per effetto della conduzione di lavorazioni sulla cui progettazione e realizzazione l'arch. Mugnaini, in qualità di R.U.P., avrebbe dovuto vigilare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte civile ricorrente, il Giudice a quo, infatti, si è limitato ad escludere la possibilità di affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle sole sommarie informazioni testi- moniali rese dal Giobatta. In proposito, infatti, la Corte di appello ha evidenziato quanto segue: a) i lavori in questione erano iniziati ben prima (maggio 2012) dell'affidamento dell'area de qua da R.F.I. al Comune di Sarzana (10 luglio 2012); b) non era dato sapere l'esatta genesi del crollo; c) l'area (come era consueto nel mese di novembre, soprattutto in questi ultimi anni) era interessata da forti precipitazioni atmosferiche (proprio il Giobatta dichia- rava che il terreno era stato coperto da teloni perché non si impregnasse d'acqua); d) in base alla relazione del prof. [OSCURATO:PERSONA] dell'Università di Genova (riportata nell'elaborato del c.t. Fiorini), il crollo doveva essere ascritto esclusiva- mente all'eccezionalità degli eventi meteorici verificatisi nel periodo temporale imme- diatamente precedente al fatto: in particolare, l'accumulo eccezionale di acqua pio- vana poteva aver parzialmente contribuito ad incrementale la spinta sui muri. Si tratta, pertanto, di una motivazione ampia ed articolata, che attribuisce mag- gior rilievo alle risultanze degli elaborati tecnici e con la quale il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Giobatta, mentre tale vizio non è mai stato ri- conosciuto nella sentenza impugnata. 2. Il secondo motivo di ricorso è generico.La parte civile ricorrente infatti, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitata a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che in questa sede non viene in nessun modo sottoposta ad autonoma ed argomentata confutazione. Costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di cor- relazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fon- damento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le espli- citazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impu- gnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Can- navacciuolo, non massimata). Questa Corte di legittimità ha ribadito che è inammissibile il ricorso per Cassa- zione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Ar- none, Rv. 243838). Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, peraltro, attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto po- sti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 12110 del 19/03/2009, Campanella, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). L'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompati- bili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giu- dice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridica- mente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contradditto- rietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomenta- zioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542) Il motivo in esame, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni, è del tutto assertivo e la parte civile ricorrente in concreto non si con- fronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare congrua ed adeguata, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legit- timità. La Corte territoriale, infatti, ha dato conto degli elementi di prova in ordine all'esclusione della responsabilità del prevenuto per il crollo in oggetto. Al riguardo, la Corte genovese, con motivazione lineare e coerente, hanno rece- pito le valutazioni del Tribunale. Secondo la Corte di appello - oltre quanto già esposto nel paragrafo precedente - alla luce di quanto esposto dal c.t. Fiorini - l'incidente doveva essere ascritto alla mancata considerazione o all'errata interpretazione dei risultati dell'indagine geologica redatta dal geologo dr. Monachioli, che aveva rilevato l'esistenza, nel lato soggetto a crollo, non di uno, ma di due muri tra loro autonomi, legati unicamente da materiale di riempimento (circostanza che determinava il col- lasso della struttura, sulla cui parte esterna era posizionato il manufatto di sostegno alla rete elettrica ferroviaria). Il c.t., peraltro, notava che, in base alle osservazioni sollevate al progetto con la nota del 22 ottobre, neppure la R.F.I., proprietaria del sito sembrava conoscere la presenza di un doppio muro nella zona incriminata e le opere richieste nella nota citata non apparivano volte ad affrontare e a risolvere spe- cificamente detta peculiarità. Aggiungeva il c.t. che lo stato dell'area era stato consi- derevolmente modificato mediante l'esecuzione di attività lavorative apparentemente non consistenti in una mera bonifica bellica (picchettamento superficiale per generare un sistema fisico di riferimento, utilizzazione di magnetometri in grado di individuare eventuali corpi metallici infissi e nascosti nel terreno, in relazione a tale rilievo ed in corrispondenza di possibili consistenti masse metalliche viene, con tutte le cure del caso, eseguito lo scavo localizzato per portare alla luce il reperto che, se risulta essere un ordigno, viene trattato, a seconda della sua pericolosità attuale, con modalità sicure). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile, perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'en- nesimo giudice del fatto. La parte civile ricorrente sollecita una rivalutazione del quadro probatorio, sotto- lineando che il Mugnaini avrebbe dovuto effettuare un'attenta verifica al momento dell'acquisizione della posizione di R.U.P., controllando le opere preesistenti, la rela- zione geognostica del dr. Morachioli che aveva evidenziato notevoli criticità su quel rilevato ferroviario e l'omessa vigilanza sulla progettazione e sulla realizzazione di lavorazioni. Anche in relazione a tale motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. continua sostan- zialmente a basare la propria pretesa sulle dichiarazioni del teste Giobatta, senza argomentare sulla dedotta insufficienza delle dichiarazioni del medesimo ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.