CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 27526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5391/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 716/2020 depositata il30/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 23.03.18 [OSCURATO:PERSONA] , quale soggetto equiparato a vittima del dovere, tale dichiarato dal Ministero della Difesa per l’invalidità permanente subita a causa di esposizione alle “particolari condizioni ambientali e operative” di missione ex art. 1 comma 562 e 564 l. 266/05, sopportate durante il servizio militare prestato durante l’età giovanile,formulava alla Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della imposizione fiscale praticata sulla pensione da lui percepita nel 2017, maturata per attività lavorativa svolta dopo il servizio militare. 2.Il ricorso proposto dal contribuente nei confronti del silenzio- rifiuto formatosi rispetto all’istanza di rimborso veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale della Spezia, che confermava la spettanza del beneficio della esenzione Irpef a partire dal 1° gennaio dal 2017. 3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello che veniva rigettato , con la sentenza in epigrafe indicata , dalla CTR della Liguria. 4. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso e deposito di memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la “Violazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, con riferimento alla ritenuta inammissibilità per genericità del gravame sottoposto all’esame della C.T.R. della Liguria. 2. Con il secondo motivola ricorrente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 211, della legge 232/2016 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla ritenuta spettanza dell'esenzione Irpef in relazione a qualsiasi trattamento pensionistico corrisposto a soggetto rientrante nella categoria delle vittime del dovere”. 3. Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza proposta dal controricorrente con riguardo alprimo motivo di ricorso, ricordando che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, “Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificit à dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”(Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022). Nel caso di specie l’Amministrazione ricorrente, alle pagg. 7 e 8 del proprio ricorso, ha trascritto i paragrafi dell’atto di appello rilevanti ai fini della doglianza sollevata, indicando quindi le ragioni poste a fondamento della censura. 4. Il motivo, oltre che ammissibile, è fondato. La CTR con la sentenza impugnata ha dichiarato l’appello inammissibile, “in quanto si sostanzia in una mera trascrizione delle disposizioni di legge relative e non censura la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, secondo la quale i n tema di benefici in favore delle vittime del dovere dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento ed educativo ed in conformità a l principio di razionalità equità di cui all'art. 3 cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria. Fra l'altro, nemmeno l'oggetto del beneficio concesso al contribuente è bene individuato nell'atto di appello, che fa riferimento alla speciale elargizione, rimasta esente da ritenuta, anziché al trattamento pensionistico mensile”. 4.1. Come si desume dal contenuto dell’atto di appello, l’Agenzia delle Entrate, pur non contestando che, ai sensi dell’art. 1, comma 211 della legge n. 232 del 2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge ( 1.1.2017 ) , ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applichino i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n.407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, e dunque anche l’esenzione dall’imposta sul reddito, espressamente aveva rileva to che “nel caso che qui ci occupa non ci troviamo di fronte ad un infermità permanentemente invalidante o alla quale consegue il decesso né ad un trattamento pensionistico vero e proprio ma ad una speciale elargizionecorrisposti in una sola volta, per un importo totale pari ad € 38.004,39 al sig . C arbone Nicola a seguito del riconoscimento di una percentuale di invalidità complessiva pari al 17%”. 4.2. L’Agenzia aveva inoltre, a sostegno delle proprie deduzioni, richiamato la Circolare INPS n. 2374 del 10 agosto 2017, laddove vi si afferma che“con riferimento ai soggetti di cui all’art. 1 comma 564 della legge n. 266 del 2005, esenzione fiscale va applicata solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio collegati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello Stato di vittima del dovere o equiparato”, così contestando la statuizione del giudice di prime cure, secondo cui il beneficio in questione deve intendersi di natura soggettiva, e quindi spettante alla vittima del dovere in quanto tale, per ogni pensione che essa percepisca. 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto attieneal merito della controversia, rispetto al quale la CTR non si è pronunciata, avendo dichiarato inammissibile l’appello. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria affi nché, in diversa composizio