CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 2021
Cassazione n. 41510/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 07/01/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, in data 03/03/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Federico, in relazione al reato continuato di reimpiego a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Per ciò che riguarda la qualificazione giuridica dei fatti, va evidenziata la manifesta infondatezza delle doglianze volte a ricondurre la vicenda nell'alveo del furto (avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato l'insussistenza di concreti elementi di supporto alla tesi difensiva, anche considerando che la sottrazione delle carte era stata posta in essere in una varietà di luoghi), ovvero dell'autoriciclaggio (avendo la Corte d'Appello correttamente sottolineato il difetto di elementi concreti per ascrivere appunto al [OSCURATO:PERSONA] il reato presupposto). Quanto poi alla prospettata riqualificazione ai sensi dell'art. 493-ter cod. pen., la doglianza appare inammissibile per carenza di interesse: al di là della possibilità - affermata da alcune pronunce di ritenere integrata (in fattispecie simili a quella in esame) la fattispecie del riciclaggio, piuttosto che quella del reimpiego, quel che interessa evidenziare è che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ripetutamente escluso qualsiasi assorbimento dell'uso illecito della carta nel reato di riciclaggio (cfr. Sez. 2, n. 23800 del 14/04/2021, Abate, Rv. 281462, secondo la quale «in tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate, l'indebita utilizzazione delle carte stesse non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo. (Nel caso di specie, la Corte ha puntualizzato che il reato presupposto del riciclaggio era da individuare nel furto delle carte di credito, delitto al quale i ricorrenti erano risultati estranei). In senso pienamente conforme, cfr. anche Sez. 2, n. 47147 del 24/10/2013, Tumbarello, Rv. 257821, in una fattispecie in cui l'agente aveva sostituito le carte di provenienza illecita con denaro simulatamente proveniente da operazioni commerciali fittizie attuate proprio mediante l'utilizzazione delle carte e la Corte ha ritenuto configurabili, in concorso, i reati di cui all'art. 648 bis cod. pen. e quello di cui all'art. 55, comma nono, del D.Lgs. n. 231 del 2007). Risulta evidente l'insussistenza di qualsiasi interesse del [OSCURATO:PERSONA] ad una riqualificazione implicante l'addebito di un ulteriore reato. Totalmente generiche appaiono le censure in punto di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, a fronte tra l'altro di una dettagliata motivazione della Corte d'Appello; manifestamente infondata è infine la doglianza relativa all'art. 131-bis cod. pen., la cui applicabilità è radicalmente preclusa dall'entità della pena edittale prevista per il reato ascritto al ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso ilA2/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] S i T [OSCURATO:PERSONA] r,