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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2025

Cassazione n. 27846/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1806/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 415/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siracusa esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Siracusa ha disposto, ex officio, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione del dispositivo della sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale in data 11 novembre 2024, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che il reato per il quale è intervenuta l'assoluzione dell'imputato doveva intendersi e leggersi quale capo c) della rubrica, in luogo di quello errato, indicato quale capo b).

2. Ricorre il condannato, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i seguenti due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia la violazione degli artt. 127, 130 e 178 cod. proc. pen., in punto di violazione del contraddittorio.

L'ordinanza di correzione è stata adottata con procedura de plano, senza alcun preventivo avviso a nessuna delle parti, ivi comprese il condannato e il suo difensore; ciò che pacificamente integrerebbe un'ipotesi di nullità insanabile del provvedimento.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

L'incompletezza del dispositivo non sarebbe mai emendabile attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui non è rettificabile con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che abbia omesso di pronunciare l'assoluzione per uno dei reati contestati nell'imputazione, trattandosi di una lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, attenendo alla definizione di un capo della sentenza in ordine al quale si è costituito il rapporto processuale (Sez. 3, n. 11047 del 13/12/2016, dep. 2017, Bonaiuto, Rv. 269172 - 01).

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 27 gennaio 2025, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27846/2025 Roma, lì, 29/07/2025 per difetto d'interesse. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che denuncia censure infondate, dev’essere rigettato.

1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la stretta connessione tra gli stessi, sono privi di pregio.

2. Non è superfluo premettere che – come risulta dagli atti che il Collegio è autorizzato a consultare attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01) – il reato per cui vi è stata assoluzione è inequivocabilmente quello sub c); ciò in quanto il capo b) risulta indicato nel dispositivo sia nella parte della condanna, sia in quella dedicata all'assoluzione.

Lo strumento processuale, previsto all'art. 130 cod. proc. pen. in riferimento a sentenze, ordinanze e decreti «inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto», ma soltanto l'adeguamento della volontà decisoria alla sua manifestazione all'esterno, come tale, di immediata rilevazione e soluzione attraverso un semplice intervento di adeguamento sostitutivo o integrativo, riceve regolamentazione anche in riferimento alla competenza a adottarlo.

La correzione è, invero, disposta, anche d'ufficio, dal giudice che procede (art 130 cod. proc. pen. e 547 cod. proc. pen.), ma lo stesso art. 130 cod. proc. pen. riserva la competenza funzionale per la correzione dell'errore materiale al giudice dell'impugnazione, ove vi sia stata e questa non venga dichiarata inammissibile.

Nel caso di specie il provvedimento non era stato sicuramente impugnato, perché la correzione è coeva al dispositivo.Il giudice procedente, accortosi dell’errore, invece di depositare la motivazione e dare successivamente impulso, anche di ufficio, al procedimento di correzione, ha optato per l’adozione di un provvedimento emesso inaudita altera parte.

3. Si è, pertanto, provveduto de plano in un caso non consentito.

È, invero, fermo nell'ermeneusi di legittimità il principio secondo cui «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282933 - 01; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638 - 01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230).

D'altra parte, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247; Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, Passaquindici, Rv. 268338 - 01; Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rinaldi, Rv. 264946 - 01), laddove l'interesse concreto a partecipare alla camera di consiglio – si è specificato – dev'essere inteso finalizzato all'allegazione di fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato.

Nel caso di specie – come si è anticipato – il provvedimento di correzione riguarda un mero errore di rappresentazione grafica, del tutto privo d'incidenza sul contenuto del dispositivo, sicché il motivo dedotto non è sostenuto da alcun interesse a impugnare che, com'è noto, è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. [OSCURATO:PERSONA].

U. n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Marinaj, Rv. 251694 si è efficacemente evidenziato che «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo».

Situazione che nel caso di specie non ricorre.

4. Per le ragioni esposte il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1806/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 415/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siracusa esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Siracusa ha disposto, ex officio, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione del dispositivo della sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale in data 11 novembre 2024, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che il reato per il quale è intervenuta l'assoluzione dell'imputato doveva intendersi e leggersi quale capo c) della rubrica, in luogo di quello errato, indicato quale capo b). 2. Ricorre il condannato, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i seguenti due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia la violazione degli artt. 127, 130 e 178 cod. proc. pen., in punto di violazione del contraddittorio. L'ordinanza di correzione è stata adottata con procedura de plano, senza alcun preventivo avviso a nessuna delle parti, ivi comprese il condannato e il suo difensore; ciò che pacificamente integrerebbe un'ipotesi di nullità insanabile del provvedimento. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. L'incompletezza del dispositivo non sarebbe mai emendabile attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui non è rettificabile con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che abbia omesso di pronunciare l'assoluzione per uno dei reati contestati nell'imputazione, trattandosi di una lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, attenendo alla definizione di un capo della sentenza in ordine al quale si è costituito il rapporto processuale (Sez. 3, n. 11047 del 13/12/2016, dep. 2017, Bonaiuto, Rv. 269172 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 27 gennaio 2025, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27846/2025 Roma, lì, 29/07/2025 per difetto d'interesse. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che denuncia censure infondate, dev’essere rigettato. 1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la stretta connessione tra gli stessi, sono privi di pregio. 2. Non è superfluo premettere che – come risulta dagli atti che il Collegio è autorizzato a consultare attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01) – il reato per cui vi è stata assoluzione è inequivocabilmente quello sub c); ciò in quanto il capo b) risulta indicato nel dispositivo sia nella parte della condanna, sia in quella dedicata all'assoluzione. Lo strumento processuale, previsto all'art. 130 cod. proc. pen. in riferimento a sentenze, ordinanze e decreti «inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto», ma soltanto l'adeguamento della volontà decisoria alla sua manifestazione all'esterno, come tale, di immediata rilevazione e soluzione attraverso un semplice intervento di adeguamento sostitutivo o integrativo, riceve regolamentazione anche in riferimento alla competenza a adottarlo. La correzione è, invero, disposta, anche d'ufficio, dal giudice che procede (art 130 cod. proc. pen. e 547 cod. proc. pen.), ma lo stesso art. 130 cod. proc. pen. riserva la competenza funzionale per la correzione dell'errore materiale al giudice dell'impugnazione, ove vi sia stata e questa non venga dichiarata inammissibile. Nel caso di specie il provvedimento non era stato sicuramente impugnato, perché la correzione è coeva al dispositivo.Il giudice procedente, accortosi dell’errore, invece di depositare la motivazione e dare successivamente impulso, anche di ufficio, al procedimento di correzione, ha optato per l’adozione di un provvedimento emesso inaudita altera parte. 3. Si è, pertanto, provveduto de plano in un caso non consentito. È, invero, fermo nell'ermeneusi di legittimità il principio secondo cui «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282933 - 01; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638 - 01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). D'altra parte, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247; Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, Passaquindici, Rv. 268338 - 01; Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rinaldi, Rv. 264946 - 01), laddove l'interesse concreto a partecipare alla camera di consiglio – si è specificato – dev'essere inteso finalizzato all'allegazione di fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato. Nel caso di specie – come si è anticipato – il provvedimento di correzione riguarda un mero errore di rappresentazione grafica, del tutto privo d'incidenza sul contenuto del dispositivo, sicché il motivo dedotto non è sostenuto da alcun interesse a impugnare che, com'è noto, è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. [OSCURATO:PERSONA]. U. n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Marinaj, Rv. 251694 si è efficacemente evidenziato che «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Situazione che nel caso di specie non ricorre. 4. Per le ragioni esposte il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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