CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 40189/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26346_25 rilevato che, con due motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, cod. proc. pen. e 291-bis, TULD ed agli artt. 624 e 625, cod. pen., atteso che la Corte d'appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato dal reato di contrabbando di TLE e di furto di energia elettrica perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non averlo commesso, eventualmente anche con formula dubitativa (primo motivo: si censura la sentenza impugnata in quanto il giudizio di responsabilità penale dell'imputato sarebbe stato fondato sulle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, dichiarate attendibili e dotate di riscontri individualizzanti solo per assolvere una coimputata, laddove invece ha ritenuto non attendibili e prive di valenza probatoria le dichiarazioni rese dal ricorrente in quanto smentite da quanto ricaduto sotto la diretta percezione degli operanti di polizia giudiziaria, i quali avrebbero osservato l'imputato medesimo nell'atto di armeggiare con il catenaccio del magazzino, dandosi alla fuga alla vista dei militari; diversamente, si sostiene in ricorso, le dichiarazioni rese dal coimputato avrebbero escluso il coinvolgimento per i fatti in contestazione dell'attuale ricorrente, laddove, invece, sarebbe stato enfatizzato il pregio probatorio delle dichiarazioni rese dal teste Romano, operante di polizia giudiziaria, in realtà frutto di mere congetture e prive di riscontri individualizzanti); b) vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133, cod. pen., e 291-bis, comma 1, TULD e 624, 625, cod. pen. (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti; la Corte d'appello avrebbe errato nell'interpretare l'articolo 69 cod. pen. confermando il giudizio di comparazione tra circostanze in termini di equivalenza tra le stesse piuttosto che di prevalenza delle attenuanti generiche; sarebbe a tal proposito censurabile la motivazione secondo cui tale prevalenza doveva negarsi in ragione dell'assenza di elementi positivamente valutabili e dei numerosi precedenti penali a carico dell'imputato anche per reati della stessa indole e commessi in tempi recenti; non si sarebbe invero tenuto conto degli ulteriori indici previsti dall'articolo 133 cod. pen. e che avrebbero dovuto essere valutati ai fini del giudizio di comparazione); letta la memoria difensiva depositata telematicamente in data 7 novembre 2025 dal difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui insiste nell'accoglimento del ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa, pur alla luce della memoria depositata in limine litis, sono inammissibili in quanto: a) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (entrambi); b) sono volti a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (il primo); c) sono comunque manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (entrambi); d) il secondo, infine, è inerente al trattamento punitivo, laddove la motivazione della sentenza d'appello risulta sorretta da argomenti sufficienti e non manifestamente illogici, oltre che da un adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto, anzitutto, quanto al primo motivo, che, i giudici di appello motivano alle pagg. 4/6 dellImpugnata sentenza, indicando le ragioni per le quali egli era da ritenersi responsabile dei fatti contestati; si legge in sentenza, infatti, il ricorrente era stato colto dagli agenti operanti (i quali già lo conoscevano per reati di contrabbando in precedenza commessi), mentre si trovava nell'atto di tentare di aprire il magazzino di cui aveva le chiavi, dandosi alla fuga alla loro vista; a pochi metri di distanza era stato sorpreso altro soggetto che al momento del controllo portava con sé due borsoni neri vuoti; gli operanti all'esito della perquisizione del box avevano rinvenuto 40 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri, posti sotto sequestro; in ordine alla responsabilità dell'imputato, i giudici d'appello smentiscono la tesi difensiva secondo cui non era stato accertato che il tabacco in sequestro fosse nella disponibilità dell'imputato, considerandola smentita da quanto riferito dagli agenti operanti i quali, non soltanto avevano visto il [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di armeggiare con una porta di ferro collocandovi un catenaccio, ma avevano anche accertato che all'interno del locale era custodito il quantitativo consistente di tabacchi lavorati esteri, osservando inoltre il ricorrente darsi alla fuga unitamente al coimputato; si osserva in sentenza, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, che il [OSCURATO:PERSONA], oltre ad avere le chiavi del magazzino, era stato sorpreso in compagnia di altro soggetto che aveva due borsoni vuoti, diretti all'evidenza a prelevare il tabacco di contrabbando rinvenuto dentro i locali; quanto alla riconducibilità all'imputato di entrambi i fatti, poi, si legge in sentenza che il predetto locale era collegato abusivamente alla rete elettrica; infine, quanto alle dichiarazioni del coimputato che aveva dichiarato di aver avuto la disponibilità esclusiva del garage, le stesse sono state ritenute prive di riscontri individualizzanti e smentite da quanto caduto sotto la diretta percezione degli operanti, motivazione questa non manifestamente illogica; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 — 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie; quanto, infine, al secondo motivo, i giudici motivano puntualmente il diniego di un giudizio di comparazione più favorevole rispetto a quello di equivalenza già manifestato dal primo giudice; in particolare, si legge a pagina 7 della sentenza, in assenza di elementi positivamente valutabili e tenuto conto della personalità negativa dell'appellante, quale risultante dai numerosi precedenti penali da cui lo stesso è gravato anche per altri reati della stessa indole commessi in tempi recenti, andava confermato il giudizio di equivalenza espresso in primo grado; trattasi di motivazione del tutto immune dai censurati vizi e, peraltro, del tutto conforme all'orientamento di questa Corte, essendosi infatti affermato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01); e ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo valorizzato in chiave negativa ed assorbente proprio il vissuto processuale del ricorrente, ostativo ad un giudizio più favorevole ex art. 69, cod. pen.; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce