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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03252/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 05/10/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 5 ottobre 2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due fatti di dichiarazione infedele, a norma dell'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e la condanna alla pena di un anno di reclusione e gli ha concesso la sospensione condizionale della pena.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi, avrebbe: -) omesso di riportare nel modello unico 2014 relativo all'anno d'imposta 2013, presentato il 29 dicembre 2014 e il 10 giugno 2015, il valore degli elementi attivi, il cui ammontare effettivo era pari a 5.798.395,77, con evasione di IRES pari a 420.864,00 euro; -) omesso di riportare nel modello unico 2015 relativo all'anno d'imposta 2014, presentato il 30 settembre 2015, il valore degli elementi attivi, il cui ammontare effettivo era pari a 1.362.576,00, con evasione di IRES pari a 202.054,00 euro.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 420-ter cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al rigetto dell'istanza di rinvio.

Si deduce che l'istanza di rinvio presentata nel giudizio di primo grado è stata illegittimamente respinta, perché erroneamente ritenuta intempestiva e non preclusiva, nonché non supportata da una valida giustificazione.

Si rappresenta che l'intempestività avrebbe dovuto essere valutata in considerazione della definibilità in tempi rapidi del processo, infatti prontamente definito, e che la possibilità per il difensore di fronteggiare entrambi gli impegni, quello relativo al processo in corso e quello relativo al processo costituente impedimento, è stata ritenuta sulla base di valutazioni strettamente personali dell'estensore della decisione di primo grado.

Si rileva, poi, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non esiste alcun obbligo per il difensore di nominare un sostituto (si cita Sez. 6, n. 11382 del 1994).

Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 43 cod. pen. e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma 'dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato specie sotto il profilo del dolo.

Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistente il dolo del reato.

Si rappresenta che, anche a voler ritenere sufficiente il dolo eventuale, per affermarne la sussistenza, è necessario verificare la presenza degli elementi indicati da Sez.

U, n. 38343 del 2014, Espenhahn, e che, però, di essi non dà conto la Corte d'appello.

Si rappresenta che, secondo la sentenza impugnata l'attuale ricorrente avrebbe dovuto accorgersi degli ammanchi, senza considerare che il modello unico costituisce la trasposizione dei dati contabili indicati nei bilanci e nelle altre scritture, e che l'imputato non è né il componente del collegio sindacale, né un commercialista.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure esposte nel primo motivo, che contestano la legittimità del rigetto dell'istanza di rinvio, sono manifestamente infondate.

Invero, l'impedimento del difensore, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., in ogni caso deve essere «prontamente comunicato».

Nella specie, il concomitante impegno in un'udienza preliminare relativa ad altro processo per la data del 17 luglio 2019, costituente il legittimo impedimento dedotto, era stato notificato al professionista il 13 maggio 2019, e quindi era già noto all'udienza del 5 giugno 2019, allorché nel presente processo è stato disposto il rinvio al 17 luglio 2019, ma non è stato segnalato né in occasione di tale udienza, né successivamente, fino al 15 luglio 2019.

Inoltre, non risulta allegata nemmeno nel ricorso la ragione per cui la comunicazione del concomitante impegno è stata effettuata solo in prossimità della data dell'udienza, il 17 luglio 2019, nonostante potesse essere data molto prima.

Ne discende che correttamente è stata esclusa la rilevanza del legittimo impedimento del difensore, posto che l'impedimento dedotto non può in alcun modo definirsi «prontamente comunicato».

Le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'affermazione della sussistenza del dolo assumendo l'inesistenza di elementi fattuali congruenti, sono manifestamente infondate.

La sentenza impugnata, infatti, ha indicato più elementi significativi, rappresentando che: -) l'attuale ricorrente ha assunto la carica di liquidatore della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." il 10 agosto 2014, ed ha sottoscritto le dichiarazioni presentate il 29 dicembre 2014 per l'anno 2013 e il 30 settembre 2015 per l'anno 2014; -) le fatture tanto di acquisito di bovini e di altri animali macellati da un operatore spagnolo, quanto di vendita sono state regolarmente registrate nella contabilità, ma non sono state riportate nelle dichiarazioni; -) i valori relativi alle rimanenze risultano persino registrati nel bilancio, ossia da un atto normalmente presentato dal legale rappresentante, ma anch'essi non sono stati riportati nelle dichiarazioni; -) gli importi di cui è stata omessa la dichiarazione sono caratterizzati da «enormità», in quanto si tratta di ricavi per 5.798.395,77 euro, a fronte di dichiarazione pari a 0, per l'anno 2013, e di ricavi per 1.362.576,00 euro, a fronte di dichiarazione pari a 0, per l'anno 2014.

Va considerato, inoltre, che tali elementi, ciascuno in sé indiziante o fortemente indiziante, debbono essere valutati unitariamente, e che non risultano indicati elementi a discarico.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 05/10/2020 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 5 ottobre 2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due fatti di dichiarazione infedele, a norma dell'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e la condanna alla pena di un anno di reclusione e gli ha concesso la sospensione condizionale della pena. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi, avrebbe: -) omesso di riportare nel modello unico 2014 relativo all'anno d'imposta 2013, presentato il 29 dicembre 2014 e il 10 giugno 2015, il valore degli elementi attivi, il cui ammontare effettivo era pari a 5.798.395,77, con evasione di IRES pari a 420.864,00 euro; -) omesso di riportare nel modello unico 2015 relativo all'anno d'imposta 2014, presentato il 30 settembre 2015, il valore degli elementi attivi, il cui ammontare effettivo era pari a 1.362.576,00, con evasione di IRES pari a 202.054,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 420-ter cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al rigetto dell'istanza di rinvio. Si deduce che l'istanza di rinvio presentata nel giudizio di primo grado è stata illegittimamente respinta, perché erroneamente ritenuta intempestiva e non preclusiva, nonché non supportata da una valida giustificazione. Si rappresenta che l'intempestività avrebbe dovuto essere valutata in considerazione della definibilità in tempi rapidi del processo, infatti prontamente definito, e che la possibilità per il difensore di fronteggiare entrambi gli impegni, quello relativo al processo in corso e quello relativo al processo costituente impedimento, è stata ritenuta sulla base di valutazioni strettamente personali dell'estensore della decisione di primo grado. Si rileva, poi, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non esiste alcun obbligo per il difensore di nominare un sostituto (si cita Sez. 6, n. 11382 del 1994). Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 43 cod. pen. e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma 'dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato specie sotto il profilo del dolo. Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistente il dolo del reato. Si rappresenta che, anche a voler ritenere sufficiente il dolo eventuale, per affermarne la sussistenza, è necessario verificare la presenza degli elementi indicati da Sez. U, n. 38343 del 2014, Espenhahn, e che, però, di essi non dà conto la Corte d'appello. Si rappresenta che, secondo la sentenza impugnata l'attuale ricorrente avrebbe dovuto accorgersi degli ammanchi, senza considerare che il modello unico costituisce la trasposizione dei dati contabili indicati nei bilanci e nelle altre scritture, e che l'imputato non è né il componente del collegio sindacale, né un commercialista. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure esposte nel primo motivo, che contestano la legittimità del rigetto dell'istanza di rinvio, sono manifestamente infondate. Invero, l'impedimento del difensore, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., in ogni caso deve essere «prontamente comunicato». Nella specie, il concomitante impegno in un'udienza preliminare relativa ad altro processo per la data del 17 luglio 2019, costituente il legittimo impedimento dedotto, era stato notificato al professionista il 13 maggio 2019, e quindi era già noto all'udienza del 5 giugno 2019, allorché nel presente processo è stato disposto il rinvio al 17 luglio 2019, ma non è stato segnalato né in occasione di tale udienza, né successivamente, fino al 15 luglio 2019. Inoltre, non risulta allegata nemmeno nel ricorso la ragione per cui la comunicazione del concomitante impegno è stata effettuata solo in prossimità della data dell'udienza, il 17 luglio 2019, nonostante potesse essere data molto prima. Ne discende che correttamente è stata esclusa la rilevanza del legittimo impedimento del difensore, posto che l'impedimento dedotto non può in alcun modo definirsi «prontamente comunicato». Le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l'affermazione della sussistenza del dolo assumendo l'inesistenza di elementi fattuali congruenti, sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, infatti, ha indicato più elementi significativi, rappresentando che: -) l'attuale ricorrente ha assunto la carica di liquidatore della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." il 10 agosto 2014, ed ha sottoscritto le dichiarazioni presentate il 29 dicembre 2014 per l'anno 2013 e il 30 settembre 2015 per l'anno 2014; -) le fatture tanto di acquisito di bovini e di altri animali macellati da un operatore spagnolo, quanto di vendita sono state regolarmente registrate nella contabilità, ma non sono state riportate nelle dichiarazioni; -) i valori relativi alle rimanenze risultano persino registrati nel bilancio, ossia da un atto normalmente presentato dal legale rappresentante, ma anch'essi non sono stati riportati nelle dichiarazioni; -) gli importi di cui è stata omessa la dichiarazione sono caratterizzati da «enormità», in quanto si tratta di ricavi per 5.798.395,77 euro, a fronte di dichiarazione pari a 0, per l'anno 2013, e di ricavi per 1.362.576,00 euro, a fronte di dichiarazione pari a 0, per l'anno 2014. Va considerato, inoltre, che tali elementi, ciascuno in sé indiziante o fortemente indiziante, debbono essere valutati unitariamente, e che non risultano indicati elementi a discarico.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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