CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 50295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e Filocamo che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capo A), perché il fatto non sussiste; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 110 cod.pen., capo H), per non avere commesso il fatto, e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione e C 18.000,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irr. 22/03/2018, in complessivi anni undici mesi otto di reclusione e C 33.333,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattro di reclusione e C 17.333,00 di multa. 1.1. Gli imputati sono stati rispettivamente condannati: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli artt. 81, 110 cod.pen. 416 bis.1 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; perché, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] (non impugnante) e con soggetti non identificati, detenevano ed offrivano in vendita un chilogrammo di sostanza stupefacente cocaina. Fatto aggravato per il solo [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen. per aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA] della 'ndrangheta di Rosarno (capo L); [OSCURATO:PERSONA] anche per i reati di cui agli artt. 110, 416 bis 1. cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché in concorso con [OSCURATO:PERSONA], acquistavano e importavano dall'Ecuador due distinte partite di sostanza stupefacente cocaina trasportata all'interno di containers imbarcati su navi mercantili attraccate al porto di [OSCURATO:PERSONA]. Fatto commesso in data anteriore e prossima all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen. per aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA] della 'ndrangheta di Rosarno (capo F); nonché per il reato di cui agli artt. 416 bis 1. cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché deteneva 21 chilogrammi di cocaina, acquistati e importati dal Brasile in Italia e trasportati all'interno di un container imbarcato sulla nave MSC Alicante attraccata al porto di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Fatto commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen. per aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA] della 'ndrangheta di Rosarno (capo G in esso assorbito il capo B). 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.N 2.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Erronea attribuzione dell'utenza Alex al ricorrente, erronea affermazione della responsabilità concorsuale in occasione del contatto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Vizio di motivazione, anche con il travisamento della prova, in relazione all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente in relazione al capo L). La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'utenza Alex fosse riferibile all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e travisato il contenuto della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella quale il primo aveva detto di essere a Roma col fratello e due cugini. La Corte territoriale avrebbe erroneamente tratto da tale dato la presenza del ricorrente in Roma e l'attribuzione al medesimo dell'utenza denominata Alex. Con ragionamento illogico la Corte territoriale, riconosciuta l'insussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico avrebbe ritenuto comunque la responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo L). In particolare, la condotta di "intermediario" ascritta al ricorrente sarebbe insussistente in quanto priva di tipicità causale efficiente. Dall'utenza intercettata ck nome Alex sarebbero partite unicamente informazioni generiche mancando qualunque elemento per sostenere che l'utenza sia stata utilizzata dal ricorrente soprattutto alla luce della prassi di consegna passaggio del telefono tra soggetti diversi comprovata all'interno dell'odierno processo. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. 2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta natura di sostanza stupefacente in relazione al capo L) in assenza di sequestro e sulla scorta del compendio intercettato. Dal contenuto delle conversazioni non si evincerebbe alcun riscontro che si tratti di sostanza stupefacente/atteso il linguaggio cripticKnuto conto che il [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun legame con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed è soggetto incensurato. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla condotta di offerta in vendita. La corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la condotta di offerta in vendita sulla scorta di quanto accertato perché avrebbe temporaneamente detenuto un chilogrammo di sostanza stupefacente tipo cocaina al solo fine di farla visionare ai compratori i quali, però, all'esito della visione del campione avevano deciso di non procedere all'acquisto. La mera detenzione temporanea della sostanza stupefacente, ove dimostrata, non configurerebbe alcuna autonoma fattispecie di reato se non risulta la finalità di cessione e comunque la messa in vendita. La condotta contestata non è quella di cessione, né poi sarebbe comunque configurabile la condotta di messa in vendita, avendo detenuto la sostanza al solo fine di esibirla agli acquirenti. Il comportamento dell'imputato realizzerebbe una mera millantata cessione come tale non punibile. Peraltro, rammenta il ricorrente che l'offerta in vendita deve essere collegata ad una effettiva disponibilità che non sarebbe sussistente nel caso in esame. Non sarebbe possibile affermare la responsabilità penale per il reato di offerta in vendita se prima non si accerti la effettiva disponibilità del soggetto offerente. L'offerta in visione di un campione di sostanza stupefacente non integrerebbe la condotta di offerta in vendita. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 56,110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta consumazione del reato di offerta in vendita e non di delitto tentato. Argomenta il ricorrente che non sarebbe dimostrato l'accordo per la cessione, tant'è che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto visionare un campione di sostanza stupefacente, acquirenti che nonostante l'esibizione non avevano perfezionato l'accordo. L'assenza di accordo su qualità e quantità della sostanza stupefacente non connoterebbe di serietà le trattative e dunque non sarebbe configurabile l'accordo volto alla vendita. In assenza di elementi di prova dell'accordo non potrebbe ritenersi responsabile l'imputato per il reato consumato di offerta in vendita, dovendosi ritenere l'ipotesi di delitto tentato. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 133 cod.pen. e 62 bis cod.pen. Nonostante l'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la corte territoriale avrebbe escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e con motivazione generica. 2.3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 521 cod.proc.pen. e art. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione ai capi B) e G). Nel capo B) dell'imputazione si contestava all'imputato di essersi occupato di recuperare il carico illecito del container « farlo uscire dal porto di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado aveva ritenuto responsabile l'[OSCURATO:PERSONA] per avere recuperato il carico attraverso l'ausilio della squadra di portuali infedeli e di essersi appropriato del carico all'insaputa del [OSCURATO:PERSONA]. A fronte della censura difensiva che rilevava la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. con riguardo alla sussistenza del dolo concorsuale che il Tribunale avrebbe escluso modificando il fatto, la corte territoriale avrebbe omesso di rispondere rilevando l'incomprensibilità della doglianza. A fronte della rilevata difformità tra la condotta contestata e quella ritenuta nella sentenza, ontologicamente incompatibile, la corte territoriale avrebbe omesso di dare una risposta congrua. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 192 cod.proc.pen. in relazione al capo F). La Corte territoriale avrebbe confermato la condanna del ricorrente in relazione al capo F concernente la presunta importazione di due distinte partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina in concorso con [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di un'unica frase captata in una conversazione intervenuta tra i due in assenza di una valutazione e con particolare attenzione e rigore come richiesto nel caso di prova derivante da operazioni di intercettazione senza chela operato il sequestro della sostanza stupefacente. La Corte avrebbe inoltre errato nel ritenere non essenziale accertare l'esatto quantitativo della sostanza o la precisa epoca in cui siano state poste in essere tali importazioni essendo sufficiente la contestazione in data anteriore t)rossima al momento in cui sono state registrate le conversazioni che integrano la prova del reato. E ciò a maggior ragione nel caso in cui la stessa Corte territoriale non ritiene di dare assoluta credibilità alle dichiarazioni dell'imputato sostenendo un continuo mentirsi e truffarsi da parte degli imputati. Avrebbe anche svilito la conversazione riferita agina 35 ("Pure quella è stata rubata") come la valenza della conversazione del 4 gennaio 2014, nella quale il presunto broker [OSCURATO:PERSONA] rilevava come la prima operazione tentata con l'Olivieri fosse stata fallimentare. Infine la stessa captazione valorizzata ai fini della condanna si presterebbe a differenti valutazioni in relazione all'espressione "come c'era le altre due volte che ti ho mandato dall'Ecu", posto che nel capo l'imputazione contestato la droga non sarebbe giunta a destinazione sicché non può essere interpretata come correlata ad altri tentativi infruttuosi di importazione, tenuto conto che non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo essendo necessaria invece l'acquisizione di un'autonoma detenzione ai fini della condotta di importazione. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al capo L). La corte territoriale avrebbe illogicamente ritenuto la responsabilità 5 nThit penale del ricorrente in relazione al ruolo di intermediario svolto per l'acquisto della droga. Tale contestazione sarebbe collegata a quella del capo I) per cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto. La corte avrebbe contraddittoriamente condannato l'[OSCURATO:PERSONA] per avere concorso nell'offerta in vendita di un chilogrammo di cocaina che il [OSCURATO:PERSONA] aveva millantato di avere e così avrebbe ritenuto responsabile l'[OSCURATO:PERSONA] per l'offerta in vendita di kg. 20 di sostanza stupefacente mai esistita. Non sarebbe configurabile tale condotta in quanto non collegata ad effettiva disponibilità della droga da parte dell'offerente. Nel caso in esame poi l'[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe l'offerente, essendo tale il [OSCURATO:PERSONA], e non potrebbe essere punito per avere fatto da intermediario in ordine alla vendita. Mancherebbe poi la prova del dolo del reato. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis.1 cod.pen. La Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante con una motivazione illogica priva di riferimenti concreti alla necessaria finalizzazione delle condotte contestate all'agevolazione del sodalizio mafioso, non essendo sufficiente l'affermazione che l'imputato si vantasse della cosca di appartenenza; parimenti illogica sarebbe l'asserzione secondo cui l'agevolazione emergerebbe dal fatto che prometteva al [OSCURATO:PERSONA] che la cosca avrebbe garantito per la perdita subita. La motivazione sarebbe finanche carente in quanto fondata sulla base di una mera deduzione del tutto apodittica secondo cui tutte le importazioni nel porto di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero collegate alla cosca [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe poi carente altresì attesa la natura soggettiva della menzionata aggravante la motivazione in punto consapevolezza dell'agevolazione della consorteria mafiosa. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 133 cod.pen. e 62 bis cod.pen. Nonostante l'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la corte territoriale avrebbe escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione del rilevante quantitativo di droga non essendo neppure stata contestata la circostanza aggravante dell'ingente quantità e non sia mai intervenuto tin sequestro. Né vi sarebbe corretta applicazione dell'art. 133 cod.pen. sia con riguardo alla pena base sia con riguardo agli aumenti per la continuazione tenuto conto della determinazione della pena base in anni nove di reclusione senza adeguata motivazione così come consistenti sarebbero gli aumenti di pena per i reati satelliti senza adeguata motivazione. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità estrinseca e manifesta infondatezza. 4.1. Il primo motivo di censura non si confronta con le ragioni della decisione impugnata difettando di specificità estrinseca. Nel riproporre, peraltro, le medesime questioni già devolute in appello in tema di attribuzione dell'utenza Alex al ricorrente e in relazione all'affermazione della responsabilità per il capo L) con riguardo alla condotta di "intermediario" u•-• ist Lbe i ascritta al ricorrente/per assenza di tipicità causale, stbrAcorrente non si confronta con la motivazione dei giudici dell'impugnazione che hanno esaminato puntualmente le doglianza e le hanno disattese con motivazione del tutto coerente, adeguata e corretta sul piano dei principi di diritto. Nel rammentare che è ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, poiché la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, rileva il Collegio la congruità e correttezza sul piano giuridico della decisione assunta dai giudici territoriali. Con riguardo al profilo dell'attribuzione dell'utenza Alex all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, della riferibilità del contenuto delle conversazioni registrate al medesimo, la sentenza impugnata ha argomentato la sicura identificazione del ricorrente quale utilizzatore dell'utenza Alex sulla scorta di una pluralità di elementi tratti dal compendio probatorio e segnatamente: 1) dalla circostanza che in data AAP, 26/04/2017, alle ore 9,50 l'utenza in ged a [OSCURATO:PERSONA] inviava un messaggio all'utenza Alex e non avendo ricevuto risposta, chiamava direttamente l'utenza n. 3296391439, intestata a [OSCURATO:PERSONA] e da questi utilizzata, invitandolo a rispondere al messaggio, risposta che prontamente seguiva, tre minuti dopo, dall'utenza Alex; 2) dalla circostanza che il nickname utilizzato corrisponde al diminutivo del nome di battesimo dell'imputato; 3) dalla circostanza che, in data 28/04/2017, [OSCURATO:PERSONA] si recava a Roma dove alloggiava nell'hotel ove vi era d:, che tn [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Evidenziano i giudici territoriali che la definitiva conferma si traeva dagli esiti del controllo di polizia, in data 29/04/2017, giorno del commesso reato di cui al capo L), nel corso del quale venivano identificati l'[OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente mentre in auto si stavano recando all'appuntamento con gli acquirenti trovati appunto grazie all'intermediazione del [OSCURATO:PERSONA], incontro a cui partecipava il [OSCURATO:PERSONA] medesimo in data 29 aprile 2017 (cfr. pag. 48 e ss.). Proprio la stretta connessione temporale tra l'inoltro dei messaggio sull'utenza Alex e la risposta di questi, dopo l'invito a rispondere tramite contatto con l'utenza cellulare a lui in uso, e la parimenti stretta connessione temporale tra le conversazioni registrate, dal cui contenuto è stata tratta la prova della partecipazione nel reato di cui al capo L), commesso il 29/04/2017, e la presenza a Roma in compagnia dell'[OSCURATO:PERSONA], sono elementi, secondo la corte territoriale, per disattendere la tesi difensiva secondo cui l'apparato cellulare era in uso anche a terzi, essendo emerso che l'utenza a nome Alex era proprio utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] il giorno del commesso reato. Si tratta di una motivazione congrua che ha risposto in modo puntuale a tutte le doglianze difensive, che ora vengono nuovamente proposte senza operare un confronto critico pertinente alle ragioni della decisione. [OSCURATO:PERSONA] profilo di censura che attiene alla qualificazione della condotta per cui ha riportato condanna, la sentenza impugnata ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] concorrente nella condotta di offerta in vendita di un chilogrammo di cocaina procurato da [OSCURATO:PERSONA] agli acquirenti individuati grazie all'intermediazione dell'imputato nella ricerca di questi. La difesa contesta, nuovamente e senza particolari elementi di novità, la configurabilità del reato in capo al ricorrente perché priva di efficienza causale la condotta di intermediazione. Si tratta di doglianza meramente ripetitiva di quella già devoluta e disattesa con motivazione congrua e giuridicamente corretta. Tanto premesso, deve tenersi ferma la ricostruzione dei fatti, come risultante dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 49 e ss.) non contestata nella sua dimensione storico fattuale, secondo cui per il giorno 29/04/2017 era stato organizzato un incontro a Roma finalizzato all'offerta in vendita di kg 20 di cocaina, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procurare, ad ignoti acquirenti (Robert) reperiti grazie all'intermediazione del [OSCURATO:PERSONA], incontro che avveniva e nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA], incaricato dal [OSCURATO:PERSONA], mostrava a costoro un campione di un chilogrammo di cocaina (capo L). Sempre secondo la ricostruzione fattuale, a seguito di contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volti alla offerta in vendita di sostanza stupefacente tipo cocaina, era proprio al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che l'[OSCURATO:PERSONA], avuta la conferma della disponibilità di venti chilogrammi da parte del [OSCURATO:PERSONA], si rivolgeva per la ricerca dell'acquirente e, una voltOktrovato, ad organizzare l'incontro con questi a Roma volto a perfezionare l'acquisto con l'offerta del campione all'ignoto compratore Robert, che voleva saggiare direttamente la qualità della partita di droga. In tale situazione, il [OSCURATO:PERSONA] si attivava al fine di reperire un panetto di cocaina, pari a un chilogrammo, che veniva mostrato all'acquirente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'incontro in Roma del 29 aprile 2017, alla presenza del / [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al profilo della rilevanza della condotta concorsuale di intermediazione, va ricordato che tra le condotte illecite punite dall'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri" puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi; attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione (Sez. 4, n. 4458 del 02/12/2005, Chimenti ed altri, Rv. 233240; Sez. 6, n. 37177 del 08/07/2008, Mosca, Rv. 241205 - 01; Sez. F, n. 33606 del 21/08/2012, Pompeo, Rv. 253423 - 01; Sez. 3, n. 38569 del 10/06/2022, Attinà, Rv. 283697 - 01). Quanto, infine, al profilo messo in discussione dell'efficienza causale è sufficiente leggere pag. 48 della sentenza impugnata nella parte in cui viene descritto il contenuto delle conversazioni registrate da cui risulta non solo che la ricerca dell'acquirente era stata proficua, ma anche il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva trattato sul prezzo di acquisto e sulle modalità di trasporto. 4.2. Il secondo motivo di ricorso che censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta manifestamente infondato. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata argomentato in ragione dei precedenti penali e della gravità del fatto. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Il ricorso risulta inammissibile con tutte le conseguenze di legge e l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile perché manifestamente infondato. 5.1. I primi due motivi di ricorso, che ponendo questioni tra loro connesse possono essere valutati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Sotto un primo profilo di censura che contesta la correttezza dell'affermazione della responsabilità in relazione alla condotta di offerta in vendita i non essendo configurabile tale condotta nei confronti dell'imputato, osserva, il Collegio, che la doglianza non coglie nel segno per due ordini di ragioni. Al netto della censura nella misura in cui propone questioni di natura prettamente fattuale, e che deduce la mancanza di prova della natura della sostanza stupefacente in assenza di sequestri, è generica in quanto non si confronta appieno con la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso il fatto e che la natura dello stupefacente trattato, da individuarsi nella cocaina, era trattIk dal compendio intercettato (prezzo/quantità) non risultando che gli imputati trattassero sostanze di tipo diverso. Quanto alla questione giuridica della configurabilità della condotta di offerta in vendita in capo al [OSCURATO:PERSONA], essa è manifestamente infondata poiché all'imputato è contestata - nel capo L) - "la detenzione e l'offerta in vendita" di un chilogrammo di cocaina. E se non vi è dubbio, neppure seriamente contestato dal ricorrente, che egli andò all'incontro, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il compratore, portando con sé il panetto di cocaina, ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], che costituiva il campione relativo alla trattativa per l'acquisto di venti chilogrammi di cocaina, la sua condotta, consistita nel porre in visione il campione all'acquirente, integra un segmento della condotta di offerta in vendita, condotta contestata a tutti gli imputati, che, secondo i rispettivi contributi partecipativi, si erano adoperati per la vendita di sostanza stupefacente avendo il ricorrente portato, e dunque detenuto, il chilogrammo ai compratori a nulla rilevando che poi l'affare sfumò per indisponibilità del compratore. L'offerta in vendita come contestata al capo L), che si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga indipendentemente dall'accettazione del destinatario a condizione che si tratti di un'offerta collegata a un'effettiva disponibilità sia pur non attuale della droga per intendersi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716 - 01), si è certamente realizzata, nel caso concreto, dal momento che alle precedenti trattative svolte dai compartecipi, si era accompagnata la visione di un chilogrammo di cocaina, dunque l'offerta era certamente seria, collegata ad una effettiva disponibilità di stupefacente, quello portato materialmente in visione dal ricorrente al compratore, non essendosi perfezionata la vendita per indisponibilità manifestata all'ultimo dal compratore che voleva visionare l'intero quantitativo (venti chilogrammi) e dunque per fatto successivo e non dipendente dalla volontà degli offerenti. In ogni caso, mette conto rilevare il Collegio, che al [OSCURATO:PERSONA] era contestata anche la detenzione e non può essere messo in dubbio che egli avendo detenuto materialmente il panetto di droga posto in visione ai compratori, abbia "detenuto" nei termini di cui alla fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che, nell'enucleare tutta una serie di condotte tipiche punite dalla legge, prevede, quale condotta di chiusura, penalmente rilevante anche la detenzione. Parimenti non può essere messo in dubbio che la detenzione si perfezioni con la fisica detenzione anche temporanea, come avvenuto nel caso in esame. 5.2. Alla stessa sorte non si sottrae il terzo motivo di ricorso. L'accertamento in fatto consegnato dai Giudici del merito, e non più discutibile in sede di legittimità, è nel senso che concluse le trattative con l'ignoto compratore (Robert) e fissato l'appuntamento a Roma per la conclusione dell'affare, il [OSCURATO:PERSONA], su incarico del venditore/offerente [OSCURATO:PERSONA], aveva portato in visione al compratore il panetto di cocaina. L'offerta di vendita era certamente perfezionata in tutti i suoi elementi costitutivi non essendosi, invece, perfezionata la vendita che avrebbe costituito autonoma condotta penalmente rilevante (Sez. 2, n. 32299 del 22/05/2001, Rv. 219706 - 01). Si tratta di condotta, quella posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nell'affaire che risulta, per come sono stati ricostruiti i fatti, pienamente consumata; il mancato perfezionamento della vendita dell'intero quantitativo, pari a venti chilogrammi, è dipeso dal solo compratore sicchè non incide sulla correttezza della contestazione di cui al capo L) e sull'affermazione della responsabilità penale del ricorrente. Non ricorre una ipotesi di delitto tentato. Sul punto è utile richiamare, nuovamente, le Sezioni Unite Sebbar, secondo cui la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (cfr. anche Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 03). Nel caso in esame, ci sono tutti gli elementi per ritenere perfezionata l'offerta e la serietà di questa che si era manifestata con la visione di un campione di un KG. Peraltro, si osserva che la contestazione è limitata al chilogrammo posto in visione, essendo stato l'imputato assolto dal reato di cui al capo H) che riguardava i Kg. 20. 5.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dalla prevalenza degli elementi negativi (circostanze dell'azione segnatamente l'essere in contatto con trafficanti ad alto livello a cui si rendeva immediatamente disponibile, la gravità del fatto in relazione al quantitativo di stupefacente detenuto) rispetto agli elementi addotti dalla parte (comportamento processuale per avere reso interrogatorio e incensuratezza). Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica che come tale non è sindacabile in questa sede. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compete alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Il ricorso risulta inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La censura inerente alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza è manifestamente infondata. In relazione alla doglianza difensiva relativa alla divergenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, occorre osservare come, in giurisprudenza, sia stato chiarito che la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorchè si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo. È pacifico che la violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica del fatto e della sua qualificazione giuridica pregiudica le possibilità di difesa dell'imputato (Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino, Rv. 257782 - 01; Sez. 3, n. 31849 del 16/04/2014, Bruzzese, Rv. 260331 - 01). L'incidenza sul diritto di difesa dell'imputato si verifica soltanto quando dalla mutazione del fatto derivi una mutazione degli elementi essenziali dell'ipotesi accusatoria, nel suo raccordo con gli elementi probatori e gli argomenti di difesa. Diversamente, come nel caso di specie, non produce nullità per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di specificazione di uno o più elementi descrittivi della condotta di detenzione di sostanza stupefacente. L'imputato è stato condannato per il fatto descritto nell'imputazione sub G) >- ovvero per la detenzione a fini di spaccio di Kg 21 di cocaina, in essa assorbita, per il solo [OSCURATO:PERSONA], la condotta di importazione dal Brasile della medesima partita, trasportata all'interno di un container imbarcato sulla MSC Alicante giunta nel porto di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove l'[OSCURATO:PERSONA] si incaricava di recuperarla, contestazione di cui al capo B). La condotta di importazione è stata ritenuta assorbita nella condotta di detenzione a fini di spaccio di Kg 21 di cocaina oggetto di precedente importazione, costituendo l'antecedente logico per spiegare, nella sua dimensione storica, la condotta di detenzione della medesima sostanza di cui, una volta introdotta nello Stato, [OSCURATO:PERSONA] si era appropriato all'insaputa del [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato, infatti, è stato condannato per la detenzione a fini di spaccio di Kg. 21 di cocaina, fatto contestato e ritenuto in sentenza e rispetto al quale l'imputato ha svolto il diritto di difesa. Il fatto contestato al capo G è la detenzione dei Kg 21 di cocaina precedentemente importati dal [OSCURATO:PERSONA], e la contestazione è relativa alla detenzione della medesima sostanza in capo all'Olivieri che, incaricato del recupero nel porto, aveva effettivamente recuperato lo stupefacente e se ne era appropriato, comunicando, da un lato, al [OSCURATO:PERSONA] il fallimento del recupero e dall'altro rassicurando tale Carlos di avere il carico. La condotta descritta nel capo G) di avere detenuto la cocaina precedentemente importata, detenzione che si manifestava in concreto con il recupero dellf(stessa per destinarla a terzi (Calos) all'insaputa del [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva importata, coincide con quella ritenuta in sentenza. Il richiamo alle circostanze fattuali descritte per delineare l'importazione di cui al capo B) - che peraltro indicavano già il ruolo dell'Olivieri incaricato del recupero presso il porto - è un antefatto logico estraneo alla contestazione sub G) che non muta la contestazione di detenzione della cocaina una volta recuperata, contestazione ritenuta provata in sentenza sulla scorta delle conversazioni intercettate (cfr. pag. 29) che dimostravano che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse recuperato la cocaina, dopo avere mentito al [OSCURATO:PERSONA]. Vi è piena correlazione tra fatto contestato sub G) e quello ritenuto in sentenza, rispetto al quale il ricorrente si è difeso in tutti i gradi di giudizio. Né la diversità del fatto può essere ritenuta con riferimento al profilo del dolo concorsuale che sarebbe mutato rispetto alla descrizione del fatto di cui al capo B) che - si ripete- costituisce solo l'antefatto storico rispetto alla contestazione di detenzione uti singuli a fini di spaccio di cui al capo G) conseguente al recupero dello stupefacente da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. Nel resto/ il motivo appare meramente fattuale là dove mira ad una ricostruzione alternativa riproponendo la tesi, già smentita dai giudici del merito (pag. 32-33) circa il fatto che era il [OSCURATO:PERSONA] ad avere millantato il carico di droga importato.6.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico non confrontandosi il ricorrente con le ragioni della decisione impugnata. L'accertamento in fatto consegnato dai Giudici del merito, e non più discutibile in sede di legittimità, è nel senso che (cfr. pag. 36 e ss) dopo l'episodio di importazione del 04/01/2017, culminato con l'appropriazione del carico da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], i due trafficanti conversavano sull'accaduto e il [OSCURATO:PERSONA] rimprovera il complice non capacitandosi che nel paese dell'[OSCURATO:PERSONA] qualcuno avesse potuto compiere la sottrazione e, nel contesto del discorso nel quale si era ventilata la possibilità che non vi fosse il carico, il [OSCURATO:PERSONA] rassicura l'[OSCURATO:PERSONA] che il carico c'era "come le altrtdue volte" che l'aveva mandata dall'Ecuador. E' ben vero che i giudici del merito hanno dato rilievo ad una conversazione, ma ne hanno valorizzato e spiegato la rilevanza in termini di prova del reato di cui al capo F) sul rilievo che era inserita nel contesto dei rapporti tra i due imputati che, come accertato, avevano appena importato kg 21 di cocaina dal Brasile (capo B), sicchè il contenuto della conversazione, non contestato nella sua interpretazione, assume un significato pregnante come quello consegnato dai giudici del merito che non appare né manifestamente illogico né contraddittorio rispetto al compendio probatorio complessivo che il ricorrente mira a contrastare mediante una rilettura del contenuto di alcune conversazioni (pag. 12 ricorso) senza peraltro che sia individuata l'incidenza sul complessivo iter logico argomentativo seguito dai giudici del merito che hanno ritenuto dimostrato, con doppio e conforme accertamento, che il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato a due importazioni in epoca precedente a quella del gennaio 2014, provenienti dall'Ecuador, importazione che aveva ad oggetto la cocaina desunta dal contesto nel quale le parole "C'era sta volta., come c'era le altre due volte che ti ho mandato dall'equ" erano state pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione con l'[OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'importazione dei Kg 21 di cocaina di cui al capo G). Nel rammentare che il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, rileva il Collegio la congruità e logicità della motivazione della sentenza impugnata. 6.3. Il terzo motivo di ricorso concerne l'affermazione della responsabilità penale in relazione al capo L) e contesta l'affermazione di responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] non essendo configurabile nei suoi confronti la condotta di offerta in vendita di un kg di cocaina che il [OSCURATO:PERSONA], su incarico di [OSCURATO:PERSONA], mostrava ai compratori che l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avevano trovato. Il motivo è in parte generico là dove prende in considerazione la vicenda di cui al capo I per la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, e giunge ad affermare che l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato condannato per un evento (l'aver posto in visione ai compratori un chilo di cocaina) che non si sarebbe mai verificato, affermazione ii... che contrasta con l'accertamento di fatto ctrgiudici del merito secondo cui era proprio l'[OSCURATO:PERSONA] che si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per individuare i compratori che si recavano a Roma nell'aprile 2014 ai quali il Ponziano mostrava il chilogrammo ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] e che ora in modo del tutto aspecifico viene contestata. Risulta dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 49) che l'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato non in relazione all'offerta in vendita o detenzione del quantitativo di 20 chilogrammi di cocaina capo I, la cui esistenza era stata meramente millantata dal [OSCURATO:PERSONA], bensì per avere concorso nell'offerta in vendita del chilogrammo di cocaina effettivamente procurato dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di mostrarlo all'ignoto compratore soggetto conosciuto tramite l' [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia la sentenza come, con riferimento specifico alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non aveva contestato di aver fatto da intermediario tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli ignoti acquirenti individuati con il suo contributo e quello del [OSCURATO:PERSONA], e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva contatto l'acquirente Robert, reperito dal [OSCURATO:PERSONA], fissando con questi l'appuntamento per la mattina seguente (29 aprile 2014) per porgli in visione lo stupefacente (cfr. pag. 51), sicché l'accertamento in fatto consegnato dai Giudici del merito, e non più discutibile in sede di legittimità, è nel senso che l'[OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto contatti, tramite [OSCURATO:PERSONA], con gli acquirenti e dall'altro lato col venditore [OSCURATO:PERSONA] interessandosi di tutti i dettagli quali il pagamento del prezzo il quantitativo, il luogo le modalità della consegna. Partecipava anche a due incontri destinati alla finalizzazione dell'accordo. Con la condotta di intermediazione come qui accertata, l'[OSCURATO:PERSONA] ha concorso, offrendo un contributo essenziale, quale intermediario nell'offerta di sostanza stupefacente che si è concretizzata allorché il Ponziano ha mostrato il campione di droga, offerta che si perfeziona al momento della manifestazione del soggetto agente di procurare ad altri la sostanza, sempre che ne abbia la disponibilità, anche se non immediatamente (Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Amato, Rv. 253348 - 01; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 03), sicché è sufficiente, nel caso di concorso di persone nel reato una condotta del concorrente che fornisca un contributo positivo che, nel caso dell'[OSCURATO:PERSONA], si era estrinsecato nella ricerca, tramite il [OSCURATO:PERSONA] degli acquirenti, a cui era stato mostrato il campione di un chilogrammo, e che si è perfezionato allorchè il Ponziano ha posto in visione agli acquirenti il campione di droga, da cui anche la consumazione del reato. E comunque, come si è avuto modo di dire, ha concorso nella detenzione del chilogrammo di cocaina che il [OSCURATO:PERSONA] ika-rostrato agli acquirenti che è stato, preceduto dalla attività di intermediazione come sopra accertata. 6.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per genericità estrinseca là dove lamenta il vizio di illogicità della motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. e la mancanza di motivazione della medesima circostanza in relazione al capo L). Va, anzitutto, premesso che al ricorrente è contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e segnatamente di avere agevolato l'attività della 'ndrangheta nell'articolazione operante in Rosarno nota come clan [OSCURATO:PERSONA]. Va poi aggiunto che non è in contestazione l'inserimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nel clan [OSCURATO:PERSONA] come attestato dalla sentenza emessa nel proc. pen. Sant'Anna (sentenza Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irr. 22/03/2018) e parimenti che secondo quanto consacrato nella citata sentenza, l'[OSCURATO:PERSONA] era un punto di riferimento della cosca nell'importazione dello stupefacente nel porto di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 68). Quanto alla sussistenza dell'aggravante, come contestata, con riguardo agli episodi contestati in questo processo, la sentenza impugnata ha riportato le conversazioni nelle quali vi era un chiaro riferimento al fatto che anche le importazioni per cui è processo (cfr. pag. 69 e ss) tra cui quella significativa avvenuta tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nella quale il primo garantiva il risarcimento per la perdita del carico da parte della "famiglia", da cui ha tratto la conclusione che l'attività illecita di traffico di stupefacenti contestate in questo processo agevolava l'articolazione della 'ndrangheta denominata clan [OSCURATO:PERSONA] di cui il ricorrente faceva parte. Il quadro probatorio si arricchiva poi del portato dichiarativo di due collaboratori di giustizia, circostanza neppure censurata. Infine, la corte territoriale nell'esporre le ragioni per le quali non era configurabile un autonomo delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo A), ha, di contro, evidenziato come il traffico di sostanze stupefacenti posto in essere dall'[OSCURATO:PERSONA], in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], fosse posto in essere non in favore di una associazione finalizzata al narcotraffico posta in essere tra gli imputati, bensì in favore della stessa cosca [OSCURATO:PERSONA] di cui l'[OSCURATO:PERSONA] faceva parte (cfr. pag. 76). Si tratta di una motivazione tutt'altro che illegittima e/o illogica ed è corretta sul piano del diritto. 6.5. Di carattere generico è il motivo sull'eccessività del trattamento sanzionatorio che non si confronta con la decisione di cui non si fa alcun accenno. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali (cfr. pag. 78). Il motivo è manifestamente infondato. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso in esame nel quale la corte territoriale ha negato le menzionate attenuanti dando rilievo preminenti ai precedenti penali. Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 7. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della senten