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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11962/2025

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Sul ricorso n. 20351/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,rappresentata e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempor e, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto, n. 593/6/2016 depositata il 9 maggio2016 e notificata il 1° giugno 2016 .

Visto l’atto depositato il 26giugno2019 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 20351/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,rappresentata e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempor e, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto, n. 593/6/2016 depositata il 9 maggio2016 e notificata il 1° giugno 2016 . Visto l’atto depositato il 26giugno2019 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente tit
Decreto Cassazione n. 11962/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris