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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08431/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15773/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale SI.AR.

Trivellazioni di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9 –controricorrente– avverso la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] ria della Sicilian. 4591/01 /201 7 depositata il 22 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella udienza del 2 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]: Irpef, Irap e [OSCURATO:PERSONA] - la ricorrente propone due motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafeche, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto parzialmente l’appello dall a stess a proposto e ha liquidato in euro 13.000 ,00 il maggiore importo su cui l'ufficio deve determinare il carico tributario e previdenziale,applicando il cumulo giuridico; - la controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento relativo a Irpef,Irap e IVA, relativi all'anno 2007 ; - l a CT P aveva accolto il ricorso dell'odierno con troricorrente , ritenendoche, sia i versamenti , sia i prelevamenti, ritenuti non giustificati dall'ufficio, fossero in realtà da ricondurre alla contabilità aziendale e che per una minima parte fossero da imputare a spese personali o della famigliadello stesso; - la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio, ha riconosciuto la fondatezza dell'avviso relativamente a solo due versamenti ritenuti non giustificati; - il controricorrente si è costituito con controricorso proponendo ricorso incidentale; nel corso del giudizio ha presentato istanza di sospensione per adesione alla definizione della lite pendente, ai sensi dell'art . 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando documentazione attestante il pagamento; - con ordinanza del 16 giugno 2021 il C ollegio h a disposto un rinvio a nuovo ruolo per acquisire un'informativa presso l'Avvocatura dello Stato, circa la effettiva definizione della lite; -con comunicazione del 2 novembre 2021 la ricorrente ha dato atto che la domanda di definizione agevolata presentata dal controricorrente è risultata regolare, che lo stesso ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

CONSIDERATOCHE

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Si duole del difetto di motivazione della sentenza, non essendo in essa evidenziate le ragioni in base alle quali sono state ritenute non contestate le operazioni riportate.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973, 51 del d.p.r. n. 633 del 1972 con conseguente violazione dell’art. 2697 c.c.

Deduce che erroneamente la sentenza ha ritenuto che l'ufficio abbia affermato la correttezza delle operazioni contabilizzate. 3.Con il primo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell’Agenzia delle Entrate incentrata sul difetto di specificità dei motivi di impugnazione.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 100 e 329, comma 2, c.p.c., laddove la CTR avrebbe dovuto ritenere il difetto di interesse del motivo di appello dell’Agenzia delle Entrate, volto alla mera riproposizione delle argomentazioni recate nell'avviso di accertamento in ordine alla sussistenza di “indici rivelatori di maggiore capacità contributiva”. 5.Con il terzo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l a nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.con riferimento al rigetto dei motivi di appello incidentale proposti dal contribuente.

6. Con il quarto motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la falsa applicazionedegli artt. 32, comma 1, del d.p.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 1, n. 7 del d.p.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c.con riferimento alla mancata allegazione dell'autorizzazione all'acquisizione dei dati bancari.

7. Con il quinto motivo di ricorso inc identale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 24 della l. n. 4 del 1929 e 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000.Si duole della violazione dell'obbligo di emissione e notifica di un processo verbale di constatazione, quale strumento di contestazione delle violazioni rilevate.

8. Con il sesto motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. l a nullità della sentenza per violazione dell’art. 329, comma 2, c.p.c.

Contesta la violazione del giudicato interno formatosi in relazione alla regolarità della contabilità. 9.Con il settimo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazionedel combinato disposto degli artt. 39, comma 1, del d.p.R. n. 600 del 1973, 54, comma 2, del d.p.R. n. 633 del 1972 e 2727 c.c.

Si duole del malgoverno dei principi che regolano il ragionamento presuntivo utilizzato dalla CTR.

10. Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 7, del d.p.R. n. 600 del 1973, 51, comma 1, n. 7 del d.p.r. n. 633 del 1972 e 2727 c.c. con riferimento alla conferma della legittimità della ripresa a tassazione di tutti i prelevamenti asseritamente non giustificati, pur in presenza di versamenti asseritamente non giustificati.

11. Dalla documentazione agli atti risulta che ilcontroricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e ha provveduto al versamento di quanto previsto per il perfezionamento della definizione, in data 21 maggio 2019.

12. Ai sensi dell’art. 6, comma 10: “ Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.” Il comma 12 del predetto articolo prevede che: “L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”.

Ai sensi del comma 13 dello stesso articolo è previsto che: “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

In assenza di diniego e di richiesta di trattazione del processo e, tenuto conto che la ricorrente ha dato atto che la domanda di definizione agevolata presentata dal controricorrente è risultata regolare e che questi ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della procedura, deve, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, sopra riportato, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. Sez. 5, n. 21826/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15773/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale SI.AR. Trivellazioni di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9 –controricorrente– avverso la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] ria della Sicilian. 4591/01 /201 7 depositata il 22 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella udienza del 2 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]: Irpef, Irap e [OSCURATO:PERSONA] - la ricorrente propone due motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafeche, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto parzialmente l’appello dall a stess a proposto e ha liquidato in euro 13.000 ,00 il maggiore importo su cui l'ufficio deve determinare il carico tributario e previdenziale,applicando il cumulo giuridico; - la controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento relativo a Irpef,Irap e IVA, relativi all'anno 2007 ; - l a CT P aveva accolto il ricorso dell'odierno con troricorrente , ritenendoche, sia i versamenti , sia i prelevamenti, ritenuti non giustificati dall'ufficio, fossero in realtà da ricondurre alla contabilità aziendale e che per una minima parte fossero da imputare a spese personali o della famigliadello stesso; - la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio, ha riconosciuto la fondatezza dell'avviso relativamente a solo due versamenti ritenuti non giustificati; - il controricorrente si è costituito con controricorso proponendo ricorso incidentale; nel corso del giudizio ha presentato istanza di sospensione per adesione alla definizione della lite pendente, ai sensi dell'art . 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando documentazione attestante il pagamento; - con ordinanza del 16 giugno 2021 il C ollegio h a disposto un rinvio a nuovo ruolo per acquisire un'informativa presso l'Avvocatura dello Stato, circa la effettiva definizione della lite; -con comunicazione del 2 novembre 2021 la ricorrente ha dato atto che la domanda di definizione agevolata presentata dal controricorrente è risultata regolare, che lo stesso ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. CONSIDERATOCHE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Si duole del difetto di motivazione della sentenza, non essendo in essa evidenziate le ragioni in base alle quali sono state ritenute non contestate le operazioni riportate. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973, 51 del d.p.r. n. 633 del 1972 con conseguente violazione dell’art. 2697 c.c. Deduce che erroneamente la sentenza ha ritenuto che l'ufficio abbia affermato la correttezza delle operazioni contabilizzate. 3.Con il primo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell’Agenzia delle Entrate incentrata sul difetto di specificità dei motivi di impugnazione. 4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 100 e 329, comma 2, c.p.c., laddove la CTR avrebbe dovuto ritenere il difetto di interesse del motivo di appello dell’Agenzia delle Entrate, volto alla mera riproposizione delle argomentazioni recate nell'avviso di accertamento in ordine alla sussistenza di “indici rivelatori di maggiore capacità contributiva”. 5.Con il terzo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l a nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.con riferimento al rigetto dei motivi di appello incidentale proposti dal contribuente. 6. Con il quarto motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la falsa applicazionedegli artt. 32, comma 1, del d.p.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 1, n. 7 del d.p.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c.con riferimento alla mancata allegazione dell'autorizzazione all'acquisizione dei dati bancari. 7. Con il quinto motivo di ricorso inc identale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 24 della l. n. 4 del 1929 e 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000.Si duole della violazione dell'obbligo di emissione e notifica di un processo verbale di constatazione, quale strumento di contestazione delle violazioni rilevate. 8. Con il sesto motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. l a nullità della sentenza per violazione dell’art. 329, comma 2, c.p.c. Contesta la violazione del giudicato interno formatosi in relazione alla regolarità della contabilità. 9.Con il settimo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazionedel combinato disposto degli artt. 39, comma 1, del d.p.R. n. 600 del 1973, 54, comma 2, del d.p.R. n. 633 del 1972 e 2727 c.c. Si duole del malgoverno dei principi che regolano il ragionamento presuntivo utilizzato dalla CTR. 10. Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 7, del d.p.R. n. 600 del 1973, 51, comma 1, n. 7 del d.p.r. n. 633 del 1972 e 2727 c.c. con riferimento alla conferma della legittimità della ripresa a tassazione di tutti i prelevamenti asseritamente non giustificati, pur in presenza di versamenti asseritamente non giustificati. 11. Dalla documentazione agli atti risulta che ilcontroricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e ha provveduto al versamento di quanto previsto per il perfezionamento della definizione, in data 21 maggio 2019. 12. Ai sensi dell’art. 6, comma 10: “ Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.” Il comma 12 del predetto articolo prevede che: “L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del comma 13 dello stesso articolo è previsto che: “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. In assenza di diniego e di richiesta di trattazione del processo e, tenuto conto che la ricorrente ha dato atto che la domanda di definizione agevolata presentata dal controricorrente è risultata regolare e che questi ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della procedura, deve, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, sopra riportato, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass. Sez. 5, n. 21826/202
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