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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 45920/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 13 febbraio 2024 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione e 180.000 euro di multa pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste per il reato di cui all'art. 12 lett.

A), e 3 ter D.Lgs. 286/98.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia articolando un unico motivo di doglianza circa la erronea applicazione di legge penale e la mancanza e contraddittorietà della motivazione circa la determinazione della pena.

In particolare, lamenta la carenza di motivazione circa la ragione che ha indotto la Corte a infliggere una pena superiore al minimo edittale, senza adeguare tale motivazione alle ragioni che hanno portato alla concessione delle attenuanti generiche, ragioni che sono risultate recessive rispetto alla determinazione della pena in una entità, come detto, superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Le ragioni di doglianza attengono alla dosimetria sanzionatoria, della quale i giudici di merito hanno dato ampia motivazione, posto che l'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio era già stata oggetto di motivo di appello, motivatamente respinto.

Ecco dunque che, come è ricavabile da un orientamento di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Rv. 260608 - 01).

In ogni caso, nessuna contraddizione logica è evincibile nella dosimetria sanzionatoria, posto che la pena base è coincidente con il minimo edittale, sul quale, poi, è stata calcolata la diminuzione per le attenuanti generiche.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 13 febbraio 2024 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione e 180.000 euro di multa pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste per il reato di cui all'art. 12 lett. A), e 3 ter D.Lgs. 286/98. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia articolando un unico motivo di doglianza circa la erronea applicazione di legge penale e la mancanza e contraddittorietà della motivazione circa la determinazione della pena. In particolare, lamenta la carenza di motivazione circa la ragione che ha indotto la Corte a infliggere una pena superiore al minimo edittale, senza adeguare tale motivazione alle ragioni che hanno portato alla concessione delle attenuanti generiche, ragioni che sono risultate recessive rispetto alla determinazione della pena in una entità, come detto, superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le ragioni di doglianza attengono alla dosimetria sanzionatoria, della quale i giudici di merito hanno dato ampia motivazione, posto che l'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio era già stata oggetto di motivo di appello, motivatamente respinto. Ecco dunque che, come è ricavabile da un orientamento di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Rv. 260608 - 01). In ogni caso, nessuna contraddizione logica è evincibile nella dosimetria sanzionatoria, posto che la pena base è coincidente con il minimo edittale, sul quale, poi, è stata calcolata la diminuzione per le attenuanti generiche. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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