CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 13205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13184-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente - nonchè contro Oggetto RIC. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13184/2023 Cron. Rep. Ud.12/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] GIURISDIZIONALED'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 18/A/2023 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'[OSCURATO:PERSONA] -PALERMO, depositata il 31/03/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per il dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, con sentenza n. 18/A/2023, depositata in data 31/3/2023, nel respingere gli appelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accogliendo parzialmente il gravame della Procura Regionale, ha, stante l’accertata responsabilità da dissesto in capo all’ex Sindaco, [OSCURATO:PERSONA], condannato lo stesso al pagamento in favore del Comune di Catania della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’at.248, commi 5 e 5-bisdel TUEL, pari a otto mensilità della retribuzione mensile lorda spettante, determinata nella misura di € 38.942,56, e ha altresì dichiarato, per lo stesso, sempre ai sensi dell’art.248 del TUEL, il divieto di ricoprire incarichi di assessore, revisore dei conti di enti locali e rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, nonché l’incandidabilità alle cariche di sindaco, presidente della provincia, presidente della Giunta regionale, nonché membro dei consigli comunali e provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo e il divieto di ricoprire la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, il tutto per un periodo di dieci anni. Con ricorso ex art. 133 d.lgs 174/2016 la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana aveva chiesto di dichiarare, ai sensi dell’art. 248, comma 5, TUEL, la responsabilità del sindaco e degli assessori pro - tempore per avere, a mezzo di diffuse irregolarità nella gestione contabile del Comune di Catania, contribuito al verificarsi del dissesto dell’Ente dichiarato con deliberazione consiliare n. 37 del 12/12/2018, con conseguente applicazione nei loro confronti della misura interdittiva legale di anni dieci e della sanzione pecuniaria ivi specificata. La sanzione a carico del sindaco [OSCURATO:PERSONA] veniva quantificata in euro 97.356,40. La Procura aveva chiesto, inoltre, di accertare ai sensi dell’art. 248, comma 5 bis , TUEL, le contestate gravi responsabilità anche nei confronti dei componenti del Collegio dei revisori, ritenuti colpevoli di aver ritardato ovvero non comunicato informazioni, chiedendo anche nei loro confronti l’applicazione della misura interdittiva legale da individuarsi in anni dieci e la sanzione pecuniaria ivi specificata. Con decreto n. 16/2020, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, ha condannato tutti i convenuti alla sanzione pecuniaria, ritenendo infondate le censure di incostituzionalità sollevate da alcuni dei resistenti; ha ridotto tuttavia l’importo delle sanzioni pecuniarie rispetto a quanto richiesto nel ricorso, e ha dichiarato, nei confronti degli ex amministratori comunali e dei revisori, l’applicazione delle misure interdittive di status, ex art. 248, commi 5 e 5 bis, TUEL, come da richiesta dal Procuratore regionale. A seguito del ricorso in opposizione ex art. 135 d.lgs. 174/2016 presentato da [OSCURATO:PERSONA], all’udienza celebrata in primo grado, il medesimo eccepiva, tra l’altro, sia l’errore sul rito sanzionatorio ex art.133 c.p.c. in luogo di quello ordinario, sia il difetto di giurisdizione del giudice contabile con riguardo alla richiesta di applicazione della sanzione interdittiva in relazione a quanto stabilito all’art. 1 del d.lgs. 174/2016 e al comma 5 dell’art. 248 TUEL, laddove è specificato, in entrambi i casi, che alla Corte dei conti spetta l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria. Con sentenza n. 482/2021, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, in primo grado, ha, solo in parte, accolto l’eccezione di inammissibilità del rito sommario sanzionatorio, in relazione alla richiesta (c.d. riflesso «personale» dell’accertamento della responsabilità contabile) di applicazione della sanzione interdittiva di statuse, ritenuta, di conseguenza, assorbita, perché irrilevante, la questionedi giurisdizione, pure sollevata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] , lo ha condannato alla sanzione pecuniaria, riducendola di un’ulteriore quota del 50% rispetto a quella stabilita dal giudice monocratico e così per un ammontare pari ad euro 24.339,10. In motivazione, la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana ha ritenuto pienamente operante il rito sanzionatorio in relazione alla irrogazione della sanzione pecuniaria, mentre ha affermato che spettava al Collegio adito con il rito ordinario conoscere della domanda del Requirente volta ad ottenere un accertamento della responsabilità per le condotte riguardate dagli artt. 248 co. 5, primo periodo, e 248 co. 5 bis, primo periodo, affinché si producano gli effetti personali («per gli amministratori: non possono coprire e non sono candidabili ; per i revisori: non possono essere nominati»), ricollegati ex lege, (direttamente, nel caso degli amministratori) ovvero per interposizione di un atto amministrativo (nel caso dei revisori), ostando all’applicazione del rito speciale il chiaro dettato del codice, l’assenza di una norma sul concorso di riti e le minori garanzie difensive offerte dal suddetto giudizio speciale. Con atto di citazione in appello, la Procura regionale ha impugnato la sentenza n. 482/2021 nella parte in cui è stata accolta la predetta eccezione di inammissibilità del rito e ridotta la sanzione pecuniaria. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, contestando tutte le argomentazioni avversarie e, con atto di appello incidentale, ha impugnato sulla giurisdizione, lamentando anche l’erroneità/illogicità/contraddittorietà della sentenza.Il Procuratore Generale della Corte dei conti, con atto del 27/7/2021, ha deferito alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte, ai sensi degli artt. 114 e ss. c.g.c., la seguente questione di diritto e di massima: «se con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. c.g.c., possa valutarsi solo l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai co. 5 e 5 bis dell’art. 248 d.lgs. n. 267/2000 o possa accertarsi anche la connessa natura interdittiva prevista dai medesimi commi quale e ffetto ope legis della condotta sanzionatoria». Il giudizio d’appello è stato quindisospeso ex art.115, comma 6, c.g.c. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi anche innanzi alle Sezioni Riunite, ha insistito sul difetto di giurisdizione del giudice contabile con riguardo alla sanzione interdittiva. Con sentenza n. 4/2022/QM/PROC le Sezioni Riunite hanno affermato il seguente principio di diritto: «Con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. del c.g.c. possono valutarsi l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai co. 5 e 5 bis dell’art. 248 del d.lgs n. 267/2000 e i presupposti di fatto che determinanole connesse misure interdittive, previste dai medesimi commi quale effetto giuridico della condotta sanzionata». In particolare, il giudice della nomofilachia contabile, ritenuta ammissibile la questione di diritto, essendosi registrati «dopo l’entrata in vigore del codice, indirizzi giurisprudenziali contrapposti -peraltro solo in primo grado, mancando, allo stato, pronunciamenti del giudice d’appello -», ha affermato che: a) alla «responsabilità amministrativa da dissesto», da distinguere da quella «amministrativo-contabile stricto sensu intesa, ex art. 52 t.u.C.d.c. (“Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della l. n. 20/1994…”), comportante il risarcimento del danno erariale cagionato all’ente», deve attribuirsi «carattere non risarcitorio» ma puramente sanzionatorio, con conseguente applicazione del rito previsto dagli artt. 133 e ss. del Codice di giustizia contabile, con cui il legislatore ha dettato una disciplina generale e uniforme del rito per quel che concerne l’irrogazione della sanzione pecuniaria; b) il riconoscimento della responsabilità «per avere contribuito al dissesto finanziario dell’ente» e l’applicazione delle misure interdittive personali sono accomunati da un unico momento accertativo, nel rispetto dei principi di concentrazione delle tutele, del giusto processo e di economia processuale (artt. 111 Cost., 3 e 4 c.g.c.); c) le sanzioni interdittive, introdotte dal legislatore con il d.l. n. 174/2012, «conseguono di diritto all’unico accertamento – giurisdizionale - della responsabilità alla contribuzione del dissesto, nell’ambito del medesimo rito sanzionatorio, in quanto» tale «accertamento … si pone come condizione necessaria per …l’applicazione delle citate sanzioni di status: da tale accertamento, infatti, discende, infatti, il duplice effetto della condanna alla sanzione pecuniaria e quello dichiarativo, automatico e conseguenziale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive…»; d) non è prefigurabile un duplice, distinto e successivo processo sugli stessi fatti, ma un unico giudizio, avente riflessi sanzionatori differenti, e il giudice contabile ha cognizione piena su entrambi gli effetti che derivano dall’unico accertamento in ordine alla responsabilità degli amministratori e dei revisori che abbiano contribuito, con dolo o colpa grave e con condotte omissive o commissive, al verificarsi del dissesto; e) il rito sanzionatorio non limita in modo sostanziale il diritto di difesa delle parti, né il contraddittorio tra le stesse . Le Sezioni riunite contabili hanno quindi ritenuto assorbita l’altra questione sollevata, «in ordine alla sussistenza o meno della potestas iudicandi della Corte dei conti in ordine all’irrogabilità, in concreto, delle misure interdittive medesime, ferma e impregiudicata la competenza a pronunciare condanna alle sanzioni pecuniarie, in quanto espressamente stabilita dalla legge», pur affermando che appariva fuor di discussione che «l’accertamento dei presupposti per far luogo all’irrogazione (non solo delle sanzioni pecuniarie, ma anche) delle misure interdittive suddette, sia devoluto al giudicecontabile», stante il chiaro dettato normativo, e che «discettare sulla sussistenza o meno della giurisdizione contabile in tema di irrogazione delle varie misure interdittive stabilite dall’art. 248, co. 5, t.u.ee.ll., appare mero esercizio accademico, privo di rilevanza pratica, stante la predeterminazione ex lege del quantum»: in ogni caso, invero, «all’accertamento della responsabilità dell’amministratore locale dovrà invariabilmente seguire la sua incandidabilità/ineleggibilità (e l’incapacità ad assumere gli altri incarichi ivi previsti), per un periodo decennale, risultando bastevole tale accertamento anche in assenza di una specifica statuizione giudiziale sulla misura», aspetto questo rilevante soltanto con riferimento alle misure interdittive previste dal comma 5 bis, a carico dei revisori, la cui entità va commisurata entro un limite minimo e massimo fissato dal legislatore, «restando sullo sfondo –perché non oggetto della questione di massima posta all’attenzione di queste SS.RR. -il profilo riguardante l’individuazione dell’organo (amministrativo o giurisdizionale) concretamente deputato allo scopo». Ripreso, dunque, il giudizio di appello avverso la sentenza n. 482/2021, [OSCURATO:PERSONA] ribadiva le difese già spiegate, insistendo sull’eccezione di giurisdizione e riproponendo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 5, TUEL. Con sentenza n. 18/A/2023 (qui impugnata), la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore regionale, per quanto di interesse in questa sede, ha pronunciato nel senso sopra esposto. In particolare, la Corte dei Conti, in grado di appello, ha rilevato che l’art.248 del TUEL, commi 5 e 5-bis, prevede tra le «conseguenze della dichiarazione di dissesto» che agli amministratori degli enti locali (e ai revisori contabili) riconosciuti responsabili del dissesto finanziario (e quindi previo accertamento da parte del giudice contabile del profilo soggettivo minimo della colpa grave e del nesso di causalità tra attività illecita e dissesto) possa essere inflitta una sanzione interdittiva consistente nel divieto « per un periodo di dieci anni di ricoprire gliincarichi di assessore, di revisore dei conti e di rappresentante presso altri enti e organismi pubblici e privati, aggravata per sindaci e presidenti di provincia dalla incandidabilità - per lo stesso periodo- alle cariche pubbliche elettive, comprese quelle di parlamentare e di parlamentare europeo. nonché al pagamento di una pena pecuniaria fissata tra cinque e venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della violazione (comma 5)».Quindi, richiamati i principi di diritto espressi dalle Sezioni Riunite nonché in altri precedenti della giustizia contabile, la Corte dei Conti ha respinto l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione della Corte in materia «di irrogazione della c.d. sanzione di status», non risultando travalicati i limiti esterni della giurisdizione attribuiti al giudice contabile, definiti dall’art.133 del Codice di giustizia contabile, rilevando che l’inequivoca disposizione dettata dall’art.248, commi 5 e 5 bis, del TUEL radica la giurisdizione contabile per l’irrogazione della sanzione pecuniaria e, al tempo stesso, «perimetra l’ambito soggettivo e oggettivo della condotta sanzionata» (colpa grave e nesso di causalità), cosicché da tale verifica giudiziale non possono che scaturire due effetti, la condanna alla sanzione pecuniaria e l’effetto dichiarativo e automatico di applicazione della misura interdittiva prevista, sussistendo «cognizione piena su entrambi i profili della responsabilità da dissesto, derivanti da un unico accertamento». D’altra parte, ciò risulta del tutto coerente in via sistematica, in quanto «non ricondurre al medesimo giudice i due effetti sanzionatori (pecuniario e interdittivo) confliggerebbe con il principio della certezza del diritto, in quanto l’accertamento relativo al contributo causale al dissesto, sul quale si è pronunciato il giudice contabile ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria, dovrebbe essere rivalutato da altro giudice ai fini dell’applicazione della misura interdittiva», il che potrebbe comportare inammissibili contrasti di giudicato; inoltre, la norma commina agli amministratori una misura interdittiva fissa (dieci anni) e automatica (applicata ipso iureall’accertamento dei presupposti) e non sarebbe neppure giustificato l’intervento di un altro giudice, non residuando alcun profilo e questione sui quali pronunziarsi. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 3/4/2023, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 3/6/2023, affidato a unico motivo, nei confronti della Procura Generale presso la Corte dei Conti (che resiste con controricorso, concludendo per l’infondatezza del ricorso) e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Agata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( che non svolgono difese).[OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.362 c.p.c., degli artt. 1,133,134 e 135 d.lgs. 174/2016, nonché dell’art.248, comma 5, d.lgs. 267/2000 e dell’art.16 della L.235/2012, per avere la sentenza impugnata dichiarato, nei confronti del ricorrente, (i) il divieto di ricoprire per un periodo di dieci anni incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, (ii) la incandidabilità per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché (iii) il divieto di ricoprire, per un periodo di 10 (dieci) anni, la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia il difetto di giurisdizione, nella parte in cui la Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione Sicilia ha «dichiarato nei suoi confronti» il divieto di ricoprire gli incarichi, l’incandidabilità alle cariche ed il divieto di ricoprire le cariche come sopra riportato ed indicato all’art 248 comma 5 TUEL, a seguito dell’accertamento della responsabilità del ricorrente, per aver contribuito, nella qualità di Sindaco, al verificarsi del dissesto del Comune di Catania, denunciando l’estraneità della materia al perimetro di cognizione del Giudice contabile. Sostiene il ricorrente che, poiché «con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. del c.g.c. possono valutarsi l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai co. 5 e 5bis dell’art. 248 del d.lgs n. 267/2000 e i presupposti di fatto che determinano le connesse misure interdittive, previste dai medesimi commi quali effetto giuridico della condotta sanzionata», non essendo individuato l’organo chiamato ad applicare le sanzioni interdittive (e sul punto le Sezioni riunite della Corte dei conti, nella richiamata sentenza n. 4/2022/QM/PROC nulla avevano statuito) e, tantomeno, il dies a quoa partire dal quale l’incandidabilità o il divieto di ricoprire incarichi dovrebbe cominciare a decorrere, la Sezione di Appello siciliana della Corte dei conti, nel dichiarare direttamente, oltre che condannare l’appellante al pagamento della sanzione pecuniaria, il divieto nei suoi confronti di ricoprire incarichi e l’incandidabilità alle cariche di cui all’art. 248, comma 5, TUEL, si sarebbe «spinta ben oltre rispetto al mero accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto»: in sintesi, applicando anche la sanzione interdittiva, avrebbe esercitato un potere certamente non spettante, dal momento che il giudice contabile non può in alcun modo avere giurisdizione su una domanda volta ad ottenere «la condanna o l’applicazione di una sanzione interdittiva e/o personale, neppure laddove l’esame abbia ad oggetto i presupposti di fatto dai quali possa discendere tale sanzione». La Corte dei Conti, ad avviso del ricorrente, sarebbe priva di giurisdizione sull’applicazione delle misure interdittive in argomento, trattandosi di materia non contemplata dall’art. 1, comma 2, e dall’art. 133, cod. giust. cont., ove si parla solo di sanzioni pecuniarie, e, più in genere, essendo il Giudice contabile privo di qualsivoglia potestas judicandi sullo status delle persone. L’anteriorità della norma che prevede le sanzioni interdittive in discorso (art. 3, comma 1, lett. s), d.l. 10.10.2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213, che ha introdotto il citato comma 5 dell’art. 248 t.u.e.l., d.lgs. 267/2000) rispetto al cod. giust. cont., di cui al d.lgs. 174/2016, ove si limita la potestas judicandi della Corte dei conti alle sole sanzioni pecuniarie, confermerebbe la volontà del legislatore del processo contabile di estromettere le sanzioni interdittive dal perimetro giurisdizionale proprio del Giudice contabile, in quanto ove il legislatore avesse voluto attribuire giurisdizione anche per le misure interdittive lo avrebbe fatto espressamente. Ad avviso del ricorrente, richiamato anche l’art.16 , comma 2, del d.lgs. 235/212, secondo cui «Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l’accertamento dell’incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», l’organo amministrativo competente ad applicare la sanzione dell’incandidabilità va individuato nel Prefetto territorialmente competente e, in ragione della competenza esclusiva della Regione Siciliana in materia di enti locali, anche all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, senza che si possa prescindere dal procedimento delineato dalle norme in tema di autodichia degli organi elettivi costituzionali nelle ipotesi di sopravvenienza di una causa di ineleggibilità- incandidabilità-incompatibilità che incida sullo status di membro dell’organo stesso. Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sono chiamate quindi soltanto a valutare le sanzioni che hanno consistenza pecuniaria mentre non hanno alcun potere di applicazione concreta della sanzione interdittiva e neppure di determinare il dies a quo dal quale far scaturire la sanzione di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità degli incarichi, in quanto la materia, afferente a diritti soggettivi fondamentali, esula dalla cognizione del giudice contabile. Invero, l’art.16, comma 2, d.lgs. 235/2012 prevede espressamente l’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo secondo il rito elettorale (art.129 e seguenti del codice del processo amministrativo) per le ipotesi di incandidabilità rilevata in sede elettorale e al giudice ordinario per le ipotesi di sopravvenienza dell’evento dopo la proclamazione, vertendosi in materia di diritti soggettivi. Dal che il travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione del Giudice contabile, esercitati in danno dell’autorità amministrativa (Prefetto) ovvero in danno dell’[OSCURATO:PERSONA], tradizionalmente competente sullo statusdelle persone. 2. La censura è fondata, nei sensi di cui in motivazione. Si verte anzitutto su questione di giurisdizione, essendo denunciata in ricorso l’usurpazione da parte del giudice contabile in ordine alla declaratoria, nella parte dispositiva, di incandidabilità e di divieto di ricoprire determinati incarichi, in relazione al limite di cui all’art. 111, u.c., Cost. e art. 207 c.g.c., secondo cui si possono impugnare le sentenze della Corte dei conti innanzi alla Corte di cassazione soltanto se sono travalicati i limiti esterni della giurisdizione. Non rileva, invece, in questa sede la scelta del rito, ex art. 133, comma 1, cod. giust. cont.. Si deve osservare che al Capo III del Titolo V del D.Lgs. n. 174 del 2016 (recante il Codice della giustizia contabile), tra i «riti speciali» -così definiti in quanto alternativi e derogatori rispetto a quello ordinario percorribile dal p.m. contabile nell'ambito delle azioni di responsabilità di natura risarcitoria - è disciplinato il «rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria». L'art. 133 c.g.c. è rubricato «giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie» e stabilisce, al comma 1, che «Ferma restando la responsabilità di cui all' articolo 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria». Trattasi di norma che si è limitata a introdurre un nuovo rito, più snello ed agile, applicabile alle sole fattispecie «tipizzate» di illecito sanzionabile. Orbene, anche ove si ritenesse non applicabile al procedimento di dichiarazione dell’esistenza dei presupposti fattuali delle sanzioni interdittive il rito monocratico di cui agli artt. 133 e seguenti cod. giust. cont., l’unica alternativa predicabile sarebbe il riconoscimento della potestà dichiarativa della Corte dei conti secondo il rito ordinario, davanti all’organo in composizione collegiale. Il riconoscimento di tale prerogativa al Giudice contabile collegiale, piuttosto che al Giudice contabile monocratico, rimarrebbe comunque nel perimetro interno del plesso giurisdizionale contabile, secondo la distribuzione interna degli affari prevista dall’art. 9, comma 2, cod. giust. cont. La questione, pertanto, sarebbe una mera questione di mero rito e non di giurisdizione.2.1. Va rilevato che nella sentenza qui impugnata la Corte dei Conti in grado di appello non si è limitata, in motivazione, a richiamare quanto statuito, con efficacia vincolante in quel giudizio, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Sezioni riuniteche si erano pronunciate con la sentenza n. 4/2022 del 1 aprile 2022. Infatti, le Sezioni Riunite, nel pronunciarsi sulla questione di diritto concernente l’utilizzabilità del rito speciale sanzionatorio dettato dall’art.133 c.g.c. anche per le misure interdittive, avevano chiarito che «all'accertamento della responsabilità dell'amministratore locale dovrà invariabilmente seguire la sua incandidabilità/ineleggibilità (e l'incapacità ad assumere gli altri incarichi ivi previsti), per un periodo decennale», risultando sufficiente tale accertamento anche in assenza di una specifica statuizione giudiziale sulla misura, statuizione rilevante solo con riferimento alle misure interdittive previste (per i revisori) dal comma 5-bis, posto che l'entità delle stesse va commisurata entro un limite minimo e massimo fissato dal legislatore, «restando sullo sfondo il profilo riguardante l'individuazione dell'organo (amministrativo o giurisdizionale) concretamente deputato allo scopo», non posto all’attenzione delle Sezioni Riunite. [OSCURATO:PERSONA] avevano specificato che appariva fuor di discussione che «l'accertamento dei presupposti per far luogo all'irrogazione (non solo delle sanzioni pecuniarie, ma anche) delle misure interdittive suddette sia devoluto al giudice contabile», stante «la chiara dizione della norma in rilievo, nel testo attualmente vigente ("... gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi ...": cfr. co. 5 cit.)». Si era poi respinta la doglianza in ordine alla paventata violazione del principio ne bis in idem(stabilito dall'art. 4 del settimo protocollo CEDU), affermando che la normativa di cui agli artt. 248 Tuel e 133 e ss. c.g.c., non prefigura «un duplice, distinto e successivo processo sugli stessi fatti, ma un unico giudizio, avente riflessi sanzionatori differenti: il medesimo accertamento giurisdizionale di responsabilità nella concausazione del dissesto, in altre parole, funge da presupposto sia per la comminatoria delle sanzioni pecuniarie che delle misure interdittive». In definitiva, «il riconoscimento della responsabilità per aver contribuito al dissesto e l'applicazione delle sanzioni coincidono e sono accomunati in un unico momento accertativo, non essendo ipotizzabile che un accertamento di responsabilità possa avvenire in altra sede o con un rito diverso solo per attivare il susseguente rito sanzionatorio; in virtù dell'autonomia tra il rito speciale di cui agli artt. 133 e ss. e quello ordinario, non può ritenersi applicabile l'istituto dell'invito a dedurre di cui all'art. 67 c.g.c.; il rito sanzionatorio non limita in modo sostanziale il diritto di difesa delle parti, né il contraddittorio tra le stesse, potendo le parti partecipare alla fase monocratica, opporsi al decreto del giudice monocratico e appellare la sentenza del collegio; la valutazione sia dell'elemento soggettivo, sia del contributo causale avviene nel pieno rispetto della clausola generale della responsabilità amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 20 del 1994; anche le sanzioni interdittive (o"di status") conseguono di diritto all'unico accertamento della responsabilità alla contribuzione del dissesto, nell'ambito del medesimo rito sanzionatorio, in quanto il positivo accertamento della responsabilità da contribuzione al dissesto si pone come condizione necessaria per la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle citate sanzioni di status: da tale accertamento discende, infatti, il duplice effetto della condanna alla sanzione pecuniaria e quello dichiarativo, automatico e consequenziale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui innanzi» (Sez. riun. n. 4/2022 cit.). [OSCURATO:PERSONA] affermavano quindi che il giudice contabile «ha cognizione piena su entrambi gli effetti che derivano dall'unico accertamento in ordine alla responsabilità degli amministratori e dei revisori che abbiano contribuito, con dolo o colpa grave e con condotte omissive o commissive, al verificarsi del dissesto».I giudici di appello, a mezzo dell’impugnata sentenza, pur avendo ammesso (cfr. pag. 41) che «Con specifico riguardo alla sanzione di stato, l’utilizzo delle locuzioni "non possono ricoprire" e "non possono essere nominati", riferite agli amministratori (comma 5) e ai revisori (comma 5-bis), dimostra l’intento del legislatore di conferire efficaciaex lege alla misura interdittiva, con esclusione di qualsiasi valutazione giudiziale in merito alla sua applicazione», hanno poi, nella parte dispositiva altresì«dichiarato» l’incandidabilità nei confronti del ricorrente ed il divieto di assumere gli incarichi ivi indicati. 2.2. Si riscontrano nell’ambito della giurisprudenza contabile orientamenti non sempre collimanti sulla questione che qui interessa. Nella sentenza della Corte dei [OSCURATO:PERSONA], Sezione giurisdizionale, n. 122 del 6 aprile 2021, premesso che il positivo accertamento della responsabilità da contribuzione al dissesto si pone come condizione necessaria per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni di status, ai sensi dell’art.248, comma 5, del TUEL, e che la giurisdizione della Corte dei conti si radica, secondo quanto previsto dalla citata norma, sull’unico predetto accertamento, si legge: «Dal medesimo ed unico accertamento discendono, infatti, due effetti: quello di condanna alla sanzione pecuniaria, così come previsto dall’art. 248, comma 5 e 5bis, e quello dichiarativo, automatico e conseguenziale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive o di status previste dai medesimi commi, che verranno poi irrogate dall’autorità amministrativa competente». E’ stata quindi confermata sul punto, con rigetto della doglianza di difetto di giurisdizione, la statuizione di primo grado, con la quale, quanto alle sanzioni di status, ex art.248, comma 5, TUEL, conseguenza automatica ex lege discendente dall’unico accertamento della contribuzione causale al dissesto degli amministratori, si era «implicitamente» riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti: «mentre con riferimento all’effetto sanzionatorio pecuniario -essa - è estesa alla irrogazione della sanzione», «con riferimento all’effetto interdittivo si ferma alla sola dichiarazione della sussistenza dei presupposti per la sua irrogazione». E nella motivazione e nel dispositivo (essendo intervenuta, sotto altri profili, la parziale riforma della decisione impugnata), si è disposta la condanna per alcuni amministrazione alla sanzione pecuniaria e la sola declaratoria della «sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 248, comma 5, del TUEL», come conseguenza dell’accertamento della responsabilità dei predetti per aver contribuito al dissesto del Comune. La sentenza ha trovato conferma in appello (Corte dei Conti, Sezione II giurisdizionale d’appello, n. 570/2022). Nella sentenza n. 173 del 26 giugno 2023 della Corte dei Conti, Sez.II App., nel confermare la sentenza n. 215/2021 della Sezione giurisdizionale per la Calabria, si è ribadito, quanto al rito da applicare, che non esiste un rito sanzionatorio relativo alla sola «irrogazione delle sanzioni di status», che «la pena interdittiva…è automatica ex lege e non può dipendere dal libero convincimento del giudice, qualunque sia il rito da seguire» e che essa non è neppure una sanzione di status ma « è un effetto ex le ge che limita il diritto (costituzionalmente garantito a ogni cittadino dall’art.51 Cost.) all’elettorato passivo, in un delicato bilanciamento con altri principi costituzionali sanciti dagli artt.54 be 97 Cost.», cosicché «Quando la norma che pone il divieto prescrive, ai fini dell’applicazione, la comunicazione all’autorità amministrativa, a questa compete il potere-dovere di procedere in conformità. Non è il giudice dell’accertamento dei presupposti ad adottare la misura , non potendosi ipotizzare neanche l’accostamento all’interdizione dai pubblici uffici quale “pena accessoria”, come chiarito dalla CEDU…». In altre pronunce (ad es., decreto monocratico n. 1/2019, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo) si è proceduto invece alla declaratoria di «applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 248 , comma 5, TUEL». 2.3. Quanto al quadro normativo, l’art. 1 del Codice di giustizia contabile, d.lgs. 174/2016, recita, al comma 2: «Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge». Secondo l’art.133, comma 1, del Codice giustizia contabile, d.lgs. 174/2016, «ferma restando la responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria». All’art. 134 d.lgs. 174/2016 si legge poi: «Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della sanzione, si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione, o l'attenuazione, delle conseguenze della violazione. Contestualmente alla determinazione della sanzione, il giudice fissa altresì una sanzione in misura ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato della stessa, e assegna al responsabile un termine non inferiore a trenta giorni, per procedere al versamento della somma, indicando l'amministrazione destinataria dei proventi. Con il medesimo decreto, il giudice liquida le spese». L’art. 248, comma 5, TUEL così dispone: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, -secondo cui la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali- gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione». Rispetto all'originaria formulazione dell'articolo in esame il legislatore del d.l. n. 174/2012 (oltre ad introdurre una specifica previsione per i revisori contabili, comma 5 bis) ha introdotto la sanzione pecuniaria, ha eliminato il limite di indagine dei cinque anni precedenti al dissesto e ha previsto che la responsabilità possa essere riferita anche alla semplice «contribuzione» al verificarsi del dissesto, in luogo della precedente formulazione secondo cui il dissesto avrebbe dovuto essere «diretta conseguenza» delle condotte commissive o omissive, connotate da dolo o colpa grave. Sino all’introduzione della sanzione pecuniaria, la sanzione di status costituiva l’unica conseguenza propria della violazione del precetto contenuto nell’art.248 del TUEL. Una volta introdotta la sanzione pecuniaria, la giurisprudenza contabile ha potuto ricondurre la responsabilità di cui ai commi 5 e 5 bis della disposizione in esame nel novero della responsabilità erariale sanzionatoria e non propriamente erariale risarcitoria. Deve poi rilevarsi che, a differenza di quanto previsto in relazione alle condotte dei componenti dell’organo di revisione, le cui c.d. sanzioni interdittive, sono modulabili in rapporto alla gravità accertata, quelle previste nei confronti degli amministratori, dal comma 5, sono limitazioni dei diritti di elettorato passivo, nell’interesse delle collettività amministrate e della sana gestione finanziaria, sono previste in una misura fissa. 2.4. L’art.16, comma 2, disposizione finale dettata nel d.lgs. 31.12.2012, n. 235 (testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive), emesso in attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 63, l. 6.11.2012, n. 190, prevede che «Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 1, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 -Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della L. 6 novembre 2012, n. 190 -è stato emanato a breve distanza di tempo rispetto al D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto, come si è già detto, il comma 5 all’art.248 del TUEL. Tale norma è chiara nel limitare l’intervento dell’autorità amministrativa all’accertamento della incandidabilità nella fase di ammissione alle candidature (tale fase è prevista dall’art. 9, comma 2, per le elezioni regionali, e 12, comma 2, per le elezioni provinciali e comunali, d.lgs. 235/2012), da parte degli uffici preposti all’esame delle liste dei candidati, i quali si devono limitare alla presa d’atto di quanto già accertato, in sede giurisdizionale, e a provvedere alla cancellazione dei nominativi colpiti dalle sanzioni interdittive. La riserva di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 9, comma 3, e 12, comma 3, d.lgs. 235/2012, con rinvio all’art.129 c.p.a., d.lgs. 104/2010, concerne, pertanto, i provvedimenti che, in sede di esecuzione delle decisioni emesse dall’autorità giudiziaria, vengono assunti dagli uffici preposti all’esame delle liste dei candidati. Con riguardo poi alle ipotesi di sospensioni «di diritto» dalle cariche elettive, all’art.11 («Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità», mentre l’art. 8 riguarda le cariche regionali), si prevede (comma 5) che i provvedimenti giudiziari pronunciati dal giudice penale «che comportano la sospensione di diritto» (si tratta o di sentenze non definitive per i delitti indicati nell’art.10 o condanne di primo grado a pena reclusione superiore a due anni perdelitto non colposo o di provvedimenti non definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all’art.4, commi 1, lett.a) e b), d.lgs. 159/2011) siano comunicati al Prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina, mentre, al comma 7, si prevede che «chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione». L’art.10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali), nel prevedere l’incandidabilità («alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali») e l’impossibilità di « ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,…» per coloro che hanno riportato condanne definitive per determinati delitti o (lett.f) «nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», stabilisce, al comma 3, la nullità dell'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e, al quarto comma, che «Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente». L’art. 16, comma 2, «Disposizioni transitorie e finali», estende poi alle incandidabilità disciplinare dall’art.248, comma 5, d.lgs. 267/2000 (oltre a quelle disciplinate dall’art.143, comma 11, sempre del TUEL), le sole disposizioni «previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta».Risulta quindi richiamato il consolidato riparto in materia tra giudice amministrativo e giudice ordinario, a seconda dell’incidenza nella sfera soggettiva del destinatario del provvedimento, vale a dire l’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo secondo il rito elettorale (art.129 e seguenti del codice del processo amministrativo), per le ipotesi di incandidabilità rilevata in sede elettorale, e al giudice ordinario, per le ipotesi di sopravvenienza dell’evento dopo la proclamazione, vertendosi in materia di diritti soggettivi. La L. n. 235/2012 ha poi disposto, con il comma 2, dell’art. 17 che «i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10(«Incandidabilità nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali») e 11 («Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità») del presente testo unico». Il d.lgs. 235/2012, pertanto, conferma l’attribuzione esclusiva al Giudice contabile in ordine all’accertamento dei soli presupposti per l’incandidabilità sopravvenuta, nell’ambito dell’unico accertamento della responsabilità dell’amministratore per dissesto ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria. Le pronunce giurisdizionali della magistratura contabile dovranno essere comunicate all’Ente al quale il dissesto si riferisce e al Prefetto territorialmente competente, anche per le eventuali comunicazioni al Ministero dell’Interno. La Corte dei Conti, quale autorità giurisdizionale amministrativa speciale, ha dunque il potere di accertare le responsabilità personali degli amministratori del dissesto e questo accertamento si pone come presupposto dell’applicazione delle misure interdittive, tra cui l’incandidabilità, derivante direttamente dalla legge non dalla dichiarazione giudiziale. Il richiamo operato dalla norma transitoria (art.16, comma 2) comporta necessariamente l’estensione della procedimentalizzazione prevista dal Testo unico anche alla incandidabilità sopravvenuta di cui all’art.248, comma 5, TUEL.d 2.5. Dal tenore testuale del comma 5 (e del successivo comma 5-bis, dettato per i revisori contabili) dell'art. 248, TUEL, emerge chiaramente la potestas judicandi della Corte dei Conti nella materia delle sanzioni pecuniarie in conseguenza dell’accertamento della responsabilità per il dissesto finanziario degli Enti locali. La norma esordisce con il ricordare che rimane fermo l’art. 1, L. 14.1.1994, n. 20, sull’azione di responsabilità contabile, ricadente nella giurisdizione della Corte dei Conti. Di poi, il comma 5 enuncia, quale presupposto dell’applicazione delle sanzioni accessorie, sia interdittive che pecuniarie, l’accertamento della responsabilità per il dissesto, riservato alla potestas judicandidel Giudice contabile. Per quanto concerne le sanzioni pecuniarie, l’ultimo periodo del citato comma 5 enuncia espressamente l’attribuzione della potestà di irrogazione alla Corte dei Conti, in quanto, essendo prevista una misura variabile di tali sanzioni, occorre comunque una valutazione giudiziale che ne determini in concreto l’ammontare. In ordine alle sanzioni interdittive, nei confronti degli ex amministratori, invece, essendo la loro misura fissa, la norma non enuncia alcunché. E ciò deriva proprio dalla predeterminazione del quantumsanzionatorio, atteso che la stessa norma commina agli amministratori una misura interdittiva fissa e automatica come conseguenza ipso iure dell’accertamento dei presupposti e non richiede una valutazione giudiziale, cosicché tali sanzioni possono essere qualificate come conseguenze ex legedell’accertamento della responsabilità per il dissesto. Le sanzioni interdittive, quindi, a carico degli ex amministratori comunali, conseguono di diritto all'accertamento della condotta contributiva al dissesto, nell'ambito del medesimo rito, speciale, sanzionatorio, come ritenuto dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti (pronuncia n. 4/2022 citata). Dunque, il positivo accertamento della responsabilità da contribuzione al dissesto si pone come condizione necessaria e presupposto per l'applicazione delle sanzioni c.d. di status. Come si evince dal testo normativo, si tratta di conseguenze applicabili ex lege ai responsabili delle gravi inadempienze, puntualmente individuate e descritte dal legislatore.All'accertamento, in sede giurisdizionale contabile, delle condotte poste in essere in difformità dei parametri sopra indicati, segue automaticamente e ipso jure l'interdizione dalle cariche, nei termini e con le modalità sopra descritte. I giudizi nei quali possono accertarsi le responsabilità degli amministratori, o dei sindaci, o dei revisori contabili, dinanzi alla Corte dei conti non possono che essere quelli regolamentati dal codice della giustizia contabile, e, dunque, precipuamente quello risarcitorio (ordinario di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 174 del 2016) o quello sanzionatorio (o speciale di cui alla Parte III del detto testo normativo). 2.6.Tanto chiarito, deve ritenersi che vi sia stato, nella fattispecie in esame, un travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte del Conti, così come individuati dall'art. 133 c.g.c., per avere, nella specie, il giudice contabile dichiarato, nei confronti del ricorrente, l’incandidabilità ed il divieto di ricoprire determinate cariche per un periodo di dieci anni e quindi direttamente proceduto all'applicazione anche della sanzione di statusdi cui all'art. 248, comma 5, TUEL, pur correttamente qualificando tale effetto come una conseguenza automatica della propria decisione derivante dalla legge. Va rammentato che «in tema di decisioni della Corte dei conti, l'eccesso di potere giurisdizionale, che costituisce un aspetto dei motivi inerenti alla giurisdizione per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni Unite della corte di Cassazione, a norma dell'art. 362, primo comma, cod. civ., va inteso come l'esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un diverso organo, sia esso legislativo o amministrativo, e cioè come una usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale » (Cass.3349/2004; Cass. 14438/2018). Orbene, vero che la giurisdizione della Corte dei conti si radica, secondo quanto previsto dalla citata norma, sull'unico accertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale fra la condotta tenuta ed il conseguente dissesto che non richiede più una causalità diretta, bensì il solo contributo causale, ma da esso consegue l’irrogazione delle sole sanzioni pecuniarie, tra un minimo e un massimo stabilito dalla norma.Invece, le sanzioni interdittive, stabilite per gli ex amministratori (differentemente che per i revisori contabili) in misura fissa, sono un effetto automatico previsto dalla legge, così da non rendere necessaria una declaratoria («comando») del giudice . Dal medesimo ed unico accertamento discendono dunque due effetti: quello di condanna alla sanzione pecuniaria, così come previsto dall'art. 248, comma 5 e 5-bis,del TUEL, e quello automatico e conseguenziale, di sola «sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive o di status previste dai medesimi commi», che verranno poi applicate dall'autorità amministrativa competente. In definitiva, il legislatore, con l’art. 248, comma 5, che qui interessa, del TUEL, nel testo risultante dalle modifiche del 2012, ha inteso attribuire espressamente al giudice contabile il potere di valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione non solo delle sanzioni pecuniarie ma anche delle sanzioni c.d. interdittive, ma queste ultime conseguono come effetto automatico dell’accertamento della responsabilità per dissesto. Le sanzioni c.d. di statusdiscendono dunque non dalla volontà del giudice, ma dalla volontà del legislatore, sulla quale la volizione giudiziale, una volta espressasi sull’andella responsabilità, non può incidere. Ne consegue che la decisione del giudice contabile, una volta accertata la responsabilità dell’ex amministratore dell’Ente locale da dissesto, ha e deve avere, riguardo alle misure c.d. interdittive (quelle qui in esame), una chiara portata meramente dichiarativa della voluntas legis e dunque deve limitarsi all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il divieto previsto dalla legge, restando la relativa declaratoria - applicazione compito dell’autorità amministrativa competente. Nel dispositivo in concreto adottato nella specie, vi è stata, al contrario, la chiara assunzione di un potere giurisdizionale non spettante al giudice contabile.2.7. Risultano pertanto assorbite le questioni di legittimità costituzionale delle norme in tema di sanzioni interdittive la richiesta di rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia U.E. ex art. 267 T.F.U.E. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e va cassata senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui, nel dispositivo, dichiara, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], « (i) il divieto di ricoprire per un periodo di dieci anni incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, (ii) la incandidabilità per un periodo didieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché (iii) il divieto di ricoprire, per un periodo di 10 (dieci) anni, la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici», anziché trasmettere gli atti all’Autorità amministrativa competente . Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, ni sensi di cui in motivazione, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui, nel dispositivo, dichiara, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], « (i) il divieto di ricoprire per un periodo di dieci anni incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e priva