CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Vato avviso alle -parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .ot [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per plurimi delitti di furto consumato e tentato in abitazione in concorso, detenzione di armi e tentata rapina, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di valutazione della congruità della pena applicata all'imputato; - che il ricorso è inammissibile, perché la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata in relazione alla pena base (per il reato di cui al capo 128) nel rispetto del limite edittale stabilito per il delitto di cui all'art. 56 e 628, comma 2, n. 3, n. 1 cod. pen.) (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326) e nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 81, commi 1, 3 e 4, cod. pen. quanto agli aumenti disposti per i reati-satellite in applicazione del beneficio della continuazione; - che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]