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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37564/2022

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costituzionale dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1972 per l’irragionevolezza del minor limite fissato ai fini dell’iscrizione ipotecaria rispetto a quello previsto dall’art. 76 del medesimo decreto per il pignoramento, con relativa richiesta di sospensione del giudizio.

10. Va preliminarmente dato conto del perdurante " ius postulandi" del difensore della controricorrente.

Va chiarito che il suindicato controricorso è stato notificato in data 29 aprile 2016 da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a cui non è seguita altra costituzione, e tanto ha giustificato la sua menzione nell’epigrafe della sentenza, giacchè «la provenienza dell’atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura» (così, Cass. n. 39173/2021).

Nondimeno, non può farsi a meno di osservare che successivamente alla data del 1° luglio 2017, epoca di scioglimento ed estinzione della menzionata società di riscossione, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 193 del 2016, che è subentrata ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nel segno di una fattispecie estintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l’attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius , sebbene con la peculiarità di un «trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione» (cfr. Cass.

SS.UU. n. 15911/2021).

Tuttavia, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e la successione ad essa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del decreto legge n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, non hanno privato il procuratore della società estinta, già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello " ius postulandi " sino alla sua sostituzione (cfr. Cass. n. 3312/2022), che nella specie non è avvenuta. 11.Il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.

Come sopra anticipato, l’istante ha con esso dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2967 c.c., lamentando, nello specifico: - l’« erroneo inquadramento temporale delle dinamiche procedimentali rilevanti ai fini della sospensione della riscossione ex L. 225/2012» (pag. 12 del ricorso), ponendo in rilievo che la data del 18 ottobre 2013 considerata dalla Commissione regionale era quella dell’invio della richiesta di sospensione della riscossione ex lege225/2012 e non anche della risposta dell’ufficio, che era stata, invece, inoltrata – s econdo la tesi della stessa agenzia della riscossione -il 27 dicembre 2013; -che la Commissione regionale «ha inopinatamente ritenuto che la Equitalia … si fosse ritualmente pronunciata …» (cfr. pagina n. 12 del ricorso) sulla predetta istanza; - che la nota di risposta presenta « numerosi profili di irregolarità, tali da comprometterne irrimediabilmente l’attendibilità probatoria» (v. pagina n. 13 del ricorso); Tutto ciò, per sostenere che «le valutazioni del Collegio d’appello rinvengono il proprio fondamento in un’erronea e superficiale valutazione dei documenti allegati dalle parti (cfr. pagina n. 15 del ricorso), aggiungendo che «il Collegio ha impropriamente ritenuto che l’agente della riscossione avesse prodotto un documento univocamente attestante l’intervenuto riscontro all’istanza di sospensione …»(v. pagina n. 15 del ricorso).

11.1. Ciò posto, va sul piano dei principi rammentato che questa Corte, con orientamento consolidato, ha da tempo chiarito che la censura concernente la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

«non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali » (così Cass. n. 27983/2022, che richiama Cass. n. 24395/2020, nonché Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018 , Cass. n. 27000/2016; nello stesso senso Cass.

SS,UU; 20867/2020; Cass. n. 6764/2022 e Cass. n. 7187/2022 e, con varie puntualizzazioni, Cass. n. 12971/2022).

Sotto altro profilo, la Corte ha chiarito che « La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 5.9.2006 n. 19064; Cass.10.2.2006 n. 2935)» (così, Cass. 17313/2020).

11.2. Tanto premesso, deve riconoscersi che dal medesimo argomentare della difesa del ricorrente emerge che il motivo ricorso ha valorizzato elementi non decisivi ai fini del giudizio (quali l’errata indicazione da parte della Commissione regionale della data in cui l’Agenzia ebbe a redigere ed a notificare la risposta all’istanza di sospensione, ove si consideri il richiamo contenuto nella sentenza impugnata al documento di riferimento ed il fatto che una risposta è comunque pervenuta all’istante), avanzando, per altro verso, rilievi di carattere formale del predetto riscontro, cosi denunciando, apertis verbis, «l’erroneità delle statuizioni del Collegio di secondo grado», nonchè l’«erronea e superficiale valutazione dei documenti allegati dalle parti (cfr. pag. n. 15 del ricorso), lamentando, alla fine, che il Giudice dell’appello abbia «impropriamente ritenuto che l’agente della riscossione avesse prodotto un documento univocamente attestante l’intervenuto riscontro all’istanza di sospensione …» (v. pag. n. 15 del ricorso).

In tali termini, non par dubbio che il motivo di ricorso abbia finito con il predicare asseriti errori di giudizio riguardanti la prova dei fatti ivi considerati, spingendo l’esame verso una nuova, non esigibile nella presente sede, rivalutazione di merito da parte della Corte della documentazione prodotta nei precedenti gradi di giudizio. 12.Anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile.

Come sopra illustrato, l’istante lamenta, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, co. 538/540, della legge n. 228/2012, rappresentando che - « il Collegio s i è limitato a prendere atto dell’esistenza di una risposta omettendo di valutarne la fondatezza» (v. pagina n. 15 del ricorso), aggiungendo che detto riscontro era da considerarsi, in realtà, irrilevante rispetto alla formazione del silenzio assenso di cui all’art. 1, co. 540, della legge n. 228/2012, perchè non emesso dall’ente impositore, ma dall’agente della riscossione, con conseguente nullità dell’atto, «giacchè emanato da un soggetto incompetente» (cfr. pagina n. 18 del ricorso).

12.1. Senonchè, dall’esame del ricorso non risulta che dette ragioni di illegittimità e/o di nullità della risposta siano state proposte nei precedenti gradi di giudizio, non essendovi traccia delle stesse dal resoconto dei motivi del ricorso di primo grado e delle controdeduzioni (v. pagg. 4, 5, 6, 7 del ricorso) e dei motivi di appello (v. pagg. 9 e 10 del ricorso), come riportati nell’impugnativa in oggetto (v., rispettivamente, per le contestazioni mosse con il ricorso di primo grado, le pagine nn. 4, 5, 6, 7 del ricorso in esame e, per i motivi di appello, le pagine nn. 9 e 10 del ricorso in rassegna).

Consegue a tale rilievo che le menzionate contestazioni devono considerarsi nuove ragioni di impugnazione, introdotti per la prima volta nella sede che occupa, e, come tali, da dichiarare inammissibili.

13. Risulta, invece, fondato il terzo motivo di doglianza, concernente la dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 8 della legge n. 212/2000 e 2470 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., lamentando l’istante l’omesso accertamento da parte del Giudice di appello dell’eccezione di nullità delle notifiche delle cartelle poste a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché dell’eccezione di prescrizione dei crediti da garantire. 13.1.Emerge con chiarezza l’erronea classificazione del motivo del ricorso, essendo il dedotto vizio di omessa pronuncia sussumibile nella previsione dell’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., ma ad esso può porsi rimedio in tale sede, riqualificando le ragioni dell’impugnazione nell’ambito del suddetto paradigma, emergendo con tutta chiarezza gli argomenti posti a base della contestazione alla sentenza impugnata, dandosi così seguito al principio secondo cui «l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6"-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6"-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758)» (così, tra le tante, Cass. n. 8293/2022).

13.2. Va dato conto, sul versante dell’autosufficienza del motivo di ricorso, che l’istante ha precisato che le predette eccezioni avevano costituito oggetto di motivo di appello nei termini richiamati nel ricorso in esame, in cui si è dato conto che il contribuente aveva richiesto la riforma della pronuncia appellata «per avere i giudici di prime cure ritenuto la validità del procedimento di notifica relativo alle cartelle di pagamento prodromiche e la conseguente pendenza del termini di prescrizione relativi alla riscossione dei corrispondenti crediti (cfr. pagina 8 del ricorso in appello …)» (così a pagina n. 9 del ricorso in rassegna), il tutto dopo aver ha elaborato (a pagina n. 7 del ricorso in oggetto) un prospetto riepilogativo delle cartelle di cui si era contestata in primo grado la notifica e la prescrizione dei relativi crediti.

Del resto, la stessa sentenza impugnata dà conto che con «il primo motivo l’appellante censura la sentenza impugnata sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di irregolare notifica di alcune delle cartelle di appello» (così nella sentenza impugnata).

13.3. Tanto premesso, deve osservarsi che effettivamente il Giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi su entrambe le eccezioni, concernenti la nullità di talune notifiche delle cartelle poste a base della comunicazione preventiva di ipoteca e di prescrizione dei relativi crediti.

Come sopra esposto la Commissione regionale ha sul punto statuito, affermando che «anche a voler riconoscere come effettivamente sussistente l’irregolare notifica prospettata dal contribuente, la circostanza riguarderebbe comunque cartelle per l’importo complessivo di euro 26.515,45», sicchè, «considerato … che il preavviso di ipoteca è relativo ad un credito di euro 46.902,75, il suo ammontare sarebbe comunque superiore al minimo normativamente stabilito dall’art. 76 dpr 602/73 ai fini della legittimità dell’iscrizione ipotecaria» (così nella sentenza impugnata).

Da tale motivazione, dunque, emerge, con ogni chiarezza, che il Giudice a quo si sia preoccupato solo di verificare, approssimativamente, la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria in relazione al limite (credito per cui si procede non inferiore complessivamente a ventimila euro) contemplato dall’art. 77, co. 1 bis, del d.P.R. n. 602/1973, omettendo però di pronunciarsi sulle suddette eccezioni, sebbene, in tesi, evidentemente incidenti anche sulla misura del credito da garantire con il vincolo ipotecario e, quindi, anche sulla misura della relativa iscrizione e, pertanto, sulla legittimità di quella minacciata per il citato importo complessivo di 46.902,75 €, profili questi ricompresi nella domanda volta a conseguire l’annullamento (anche parziale) della comunicazione preventiva di ipoteca.

Per tale ragione, il motivo in esame va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con conseguente necessità di rinviare la causa al Giudice regionale perchè si pronunci sui motivi di appello concernenti le eccezioni di nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento e di prescrizione dei crediti, rideterminando, nel caso, l’importo per il quale l’ipoteca può essere iscritta. 14.La valutazione del quarto e del quinto motivo di ricorso resta assorbita dalla decisione che precede.

L’esame delle notifiche delle cartelle di pagamento da parte del Giudice del rinvio concernerà, difatti, anche i profili di dedotta (nei precedenti gradi di merito) invalidità delle stesse, di cui al quarto motivo di ricorso.

Anche la rilevanza della suindicata questione di legittimità costituzionale dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1972 resta subordinata all’esame delle predette eccezioni.

15. Alla stregua delle valutazioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata in relazione al terzo di ricorso, rinviando la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, onde consentire la pronuncia sui motivi di appello menzionati al § 13, ultimo capoverso, nonché per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. la Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
costituzionale dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1972 per l’irragionevolezza del minor limite fissato ai fini dell’iscrizione ipotecaria rispetto a quello previsto dall’art. 76 del medesimo decreto per il pignoramento, con relativa richiesta di sospensione del giudizio. 10. Va preliminarmente dato conto del perdurante " ius postulandi" del difensore della controricorrente. Va chiarito che il suindicato controricorso è stato notificato in data 29 aprile 2016 da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a cui non è seguita altra costituzione, e tanto ha giustificato la sua menzione nell’epigrafe della sentenza, giacchè «la provenienza dell’atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura» (così, Cass. n. 39173/2021). Nondimeno, non può farsi a meno di osservare che successivamente alla data del 1° luglio 2017, epoca di scioglimento ed estinzione della menzionata società di riscossione, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 193 del 2016, che è subentrata ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nel segno di una fattispecie estintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l’attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius , sebbene con la peculiarità di un «trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione» (cfr. Cass. SS.UU. n. 15911/2021). Tuttavia, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e la successione ad essa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del decreto legge n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, non hanno privato il procuratore della società estinta, già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello " ius postulandi " sino alla sua sostituzione (cfr. Cass. n. 3312/2022), che nella specie non è avvenuta. 11.Il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile. Come sopra anticipato, l’istante ha con esso dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2967 c.c., lamentando, nello specifico: - l’« erroneo inquadramento temporale delle dinamiche procedimentali rilevanti ai fini della sospensione della riscossione ex L. 225/2012» (pag. 12 del ricorso), ponendo in rilievo che la data del 18 ottobre 2013 considerata dalla Commissione regionale era quella dell’invio della richiesta di sospensione della riscossione ex lege225/2012 e non anche della risposta dell’ufficio, che era stata, invece, inoltrata – s econdo la tesi della stessa agenzia della riscossione -il 27 dicembre 2013; -che la Commissione regionale «ha inopinatamente ritenuto che la Equitalia … si fosse ritualmente pronunciata …» (cfr. pagina n. 12 del ricorso) sulla predetta istanza; - che la nota di risposta presenta « numerosi profili di irregolarità, tali da comprometterne irrimediabilmente l’attendibilità probatoria» (v. pagina n. 13 del ricorso); Tutto ciò, per sostenere che «le valutazioni del Collegio d’appello rinvengono il proprio fondamento in un’erronea e superficiale valutazione dei documenti allegati dalle parti (cfr. pagina n. 15 del ricorso), aggiungendo che «il Collegio ha impropriamente ritenuto che l’agente della riscossione avesse prodotto un documento univocamente attestante l’intervenuto riscontro all’istanza di sospensione …»(v. pagina n. 15 del ricorso). 11.1. Ciò posto, va sul piano dei principi rammentato che questa Corte, con orientamento consolidato, ha da tempo chiarito che la censura concernente la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. «non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali » (così Cass. n. 27983/2022, che richiama Cass. n. 24395/2020, nonché Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018 , Cass. n. 27000/2016; nello stesso senso Cass. SS,UU; 20867/2020; Cass. n. 6764/2022 e Cass. n. 7187/2022 e, con varie puntualizzazioni, Cass. n. 12971/2022). Sotto altro profilo, la Corte ha chiarito che « La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 5.9.2006 n. 19064; Cass.10.2.2006 n. 2935)» (così, Cass. 17313/2020). 11.2. Tanto premesso, deve riconoscersi che dal medesimo argomentare della difesa del ricorrente emerge che il motivo ricorso ha valorizzato elementi non decisivi ai fini del giudizio (quali l’errata indicazione da parte della Commissione regionale della data in cui l’Agenzia ebbe a redigere ed a notificare la risposta all’istanza di sospensione, ove si consideri il richiamo contenuto nella sentenza impugnata al documento di riferimento ed il fatto che una risposta è comunque pervenuta all’istante), avanzando, per altro verso, rilievi di carattere formale del predetto riscontro, cosi denunciando, apertis verbis, «l’erroneità delle statuizioni del Collegio di secondo grado», nonchè l’«erronea e superficiale valutazione dei documenti allegati dalle parti (cfr. pag. n. 15 del ricorso), lamentando, alla fine, che il Giudice dell’appello abbia «impropriamente ritenuto che l’agente della riscossione avesse prodotto un documento univocamente attestante l’intervenuto riscontro all’istanza di sospensione …» (v. pag. n. 15 del ricorso). In tali termini, non par dubbio che il motivo di ricorso abbia finito con il predicare asseriti errori di giudizio riguardanti la prova dei fatti ivi considerati, spingendo l’esame verso una nuova, non esigibile nella presente sede, rivalutazione di merito da parte della Corte della documentazione prodotta nei precedenti gradi di giudizio. 12.Anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile. Come sopra illustrato, l’istante lamenta, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, co. 538/540, della legge n. 228/2012, rappresentando che - « il Collegio s i è limitato a prendere atto dell’esistenza di una risposta omettendo di valutarne la fondatezza» (v. pagina n. 15 del ricorso), aggiungendo che detto riscontro era da considerarsi, in realtà, irrilevante rispetto alla formazione del silenzio assenso di cui all’art. 1, co. 540, della legge n. 228/2012, perchè non emesso dall’ente impositore, ma dall’agente della riscossione, con conseguente nullità dell’atto, «giacchè emanato da un soggetto incompetente» (cfr. pagina n. 18 del ricorso). 12.1. Senonchè, dall’esame del ricorso non risulta che dette ragioni di illegittimità e/o di nullità della risposta siano state proposte nei precedenti gradi di giudizio, non essendovi traccia delle stesse dal resoconto dei motivi del ricorso di primo grado e delle controdeduzioni (v. pagg. 4, 5, 6, 7 del ricorso) e dei motivi di appello (v. pagg. 9 e 10 del ricorso), come riportati nell’impugnativa in oggetto (v., rispettivamente, per le contestazioni mosse con il ricorso di primo grado, le pagine nn. 4, 5, 6, 7 del ricorso in esame e, per i motivi di appello, le pagine nn. 9 e 10 del ricorso in rassegna). Consegue a tale rilievo che le menzionate contestazioni devono considerarsi nuove ragioni di impugnazione, introdotti per la prima volta nella sede che occupa, e, come tali, da dichiarare inammissibili. 13. Risulta, invece, fondato il terzo motivo di doglianza, concernente la dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 8 della legge n. 212/2000 e 2470 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., lamentando l’istante l’omesso accertamento da parte del Giudice di appello dell’eccezione di nullità delle notifiche delle cartelle poste a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché dell’eccezione di prescrizione dei crediti da garantire. 13.1.Emerge con chiarezza l’erronea classificazione del motivo del ricorso, essendo il dedotto vizio di omessa pronuncia sussumibile nella previsione dell’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c., ma ad esso può porsi rimedio in tale sede, riqualificando le ragioni dell’impugnazione nell’ambito del suddetto paradigma, emergendo con tutta chiarezza gli argomenti posti a base della contestazione alla sentenza impugnata, dandosi così seguito al principio secondo cui «l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6"-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6"-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758)» (così, tra le tante, Cass. n. 8293/2022). 13.2. Va dato conto, sul versante dell’autosufficienza del motivo di ricorso, che l’istante ha precisato che le predette eccezioni avevano costituito oggetto di motivo di appello nei termini richiamati nel ricorso in esame, in cui si è dato conto che il contribuente aveva richiesto la riforma della pronuncia appellata «per avere i giudici di prime cure ritenuto la validità del procedimento di notifica relativo alle cartelle di pagamento prodromiche e la conseguente pendenza del termini di prescrizione relativi alla riscossione dei corrispondenti crediti (cfr. pagina 8 del ricorso in appello …)» (così a pagina n. 9 del ricorso in rassegna), il tutto dopo aver ha elaborato (a pagina n. 7 del ricorso in oggetto) un prospetto riepilogativo delle cartelle di cui si era contestata in primo grado la notifica e la prescrizione dei relativi crediti. Del resto, la stessa sentenza impugnata dà conto che con «il primo motivo l’appellante censura la sentenza impugnata sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di irregolare notifica di alcune delle cartelle di appello» (così nella sentenza impugnata). 13.3. Tanto premesso, deve osservarsi che effettivamente il Giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi su entrambe le eccezioni, concernenti la nullità di talune notifiche delle cartelle poste a base della comunicazione preventiva di ipoteca e di prescrizione dei relativi crediti. Come sopra esposto la Commissione regionale ha sul punto statuito, affermando che «anche a voler riconoscere come effettivamente sussistente l’irregolare notifica prospettata dal contribuente, la circostanza riguarderebbe comunque cartelle per l’importo complessivo di euro 26.515,45», sicchè, «considerato … che il preavviso di ipoteca è relativo ad un credito di euro 46.902,75, il suo ammontare sarebbe comunque superiore al minimo normativamente stabilito dall’art. 76 dpr 602/73 ai fini della legittimità dell’iscrizione ipotecaria» (così nella sentenza impugnata). Da tale motivazione, dunque, emerge, con ogni chiarezza, che il Giudice a quo si sia preoccupato solo di verificare, approssimativamente, la legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria in relazione al limite (credito per cui si procede non inferiore complessivamente a ventimila euro) contemplato dall’art. 77, co. 1 bis, del d.P.R. n. 602/1973, omettendo però di pronunciarsi sulle suddette eccezioni, sebbene, in tesi, evidentemente incidenti anche sulla misura del credito da garantire con il vincolo ipotecario e, quindi, anche sulla misura della relativa iscrizione e, pertanto, sulla legittimità di quella minacciata per il citato importo complessivo di 46.902,75 €, profili questi ricompresi nella domanda volta a conseguire l’annullamento (anche parziale) della comunicazione preventiva di ipoteca. Per tale ragione, il motivo in esame va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con conseguente necessità di rinviare la causa al Giudice regionale perchè si pronunci sui motivi di appello concernenti le eccezioni di nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento e di prescrizione dei crediti, rideterminando, nel caso, l’importo per il quale l’ipoteca può essere iscritta. 14.La valutazione del quarto e del quinto motivo di ricorso resta assorbita dalla decisione che precede. L’esame delle notifiche delle cartelle di pagamento da parte del Giudice del rinvio concernerà, difatti, anche i profili di dedotta (nei precedenti gradi di merito) invalidità delle stesse, di cui al quarto motivo di ricorso. Anche la rilevanza della suindicata questione di legittimità costituzionale dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1972 resta subordinata all’esame delle predette eccezioni. 15. Alla stregua delle valutazioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata in relazione al terzo di ricorso, rinviando la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, onde consentire la pronuncia sui motivi di appello menzionati al § 13, ultimo capoverso, nonché per regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Co
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