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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03882/2026

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5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24827/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30 VILLINO 56/5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdellaCAMPANIA n. 3258/2017 depositata i l 07/04/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (hinc: CTR), con la sentenza n. 3258/2017 depositata in data 07/04/2017, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: la contribuente) contro la sentenza n. 359/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso della contribuente contro l’avviso di intimazione di pagamento, a sua volta riferito all’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2010, avente per oggetto imposte e sanzioni e interessato da un contenzioso definito nei gradi di merito e oggettodi ricorso davanti a questa Corte.

Dagli atti di causa risulta che l’avviso di accertamento fosse stato emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentantee fosse stato notificatoalla contribuente (anche) quale presunta autrice della violazione.

2. La CTR ha ritenuto che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003, conv. legge n. 326 del 2003, pone le sanzioni relative alla violazione di norme tributarie esclusivamente a carico delle società o enti con personalità giuridica.

Nella specie l’atto d’intimazione non è stato notificato solo nei confronti della società responsabile della violazione, ma anche personalmente nei confronti della legale rappresentante.

Non assume, quindi, rilievo il rapporto di immedesimazione organica, cui fa erroneamente riferi mento la sentenza di primo grado, dal momento che la normativa esclude la responsabilità solidale della società e del legale rappresentante.

3. Contro la sentenza della CTR l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in cassazione con un unico motivo.

4. La contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 7, comma 1, d. legge n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

1.1. Con tale motivo di ricorso –richiamata la motivazione della sentenza impugnata – la ricorrente rileva che l’atto di intimazione impugnato trae origine da un avviso di accertamento emesso e notificato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sia in qualità di legale rappresentante della società che nella qualità di autrice della violazione (pag. 2 di 21 dell’avviso di accertamento).

Nessuna opposizione è stata fatta, a suo tempo, contro la rappresentazione prospettata dall’ufficio rispetto alle imputazioni.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, quindi, impugnare l’imputazione di responsabilità nell’ambito del giudizio instaurato contro l’avviso di accertamento (con esito favorevole all’amministrazione finanziaria e oggetto di ricorso in cassazione sub R.G. n. 25064/2015), quale atto prodromico all’atto di intimazione impugnato nel presente giudizio.

2. Passando all’esame del ricorso, in via preliminare occorre dare atto dell’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in relazione all’erronea indicazione dell’anno d’imposta oggetto dell’avviso di accertamento che presuppone l’atto di intimazione impugnato nel presente giudizio (definito da questa Corte con ordinanza n. 24091/2020, v. infra).

A pag. 1 del ricorso in cassazione la ricorrente indica, infatti, nel 2011 e non nel 2010 l’anno interessato dall’atto impositivo che presuppone l’atto d’intimazione impugnato nel presente giudizio.

Tuttavia, dalla lettura complessiva del ricorso –compresi i riferimenti al diverso giudizio che ha interessato l’avviso di accertamento impugnato –deve ritenersi che si tratti di un mero errore materiale, come tale non inficiante l’ammissibilità del ricorso in esame.

3. Nel merito il ricorso si rivela fondato: l’avviso di accertamento (come risulta indicato dalla stessa controricorrente (v. pag. 4 del controricorso) risulta essere stato notificato alla società e alla stessa controricorrente non solo quale amministratrice della società, ma anche quale «presunta “autrice della violazione” senza indicare e motivare, in ogni modo, alcuna ipotesi di responsabilità propria della [OSCURATO:PERSONA].» Di conseguenza, la questione relativa alla violazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003– e alla motivazione dell’atto impositivo presupposto in ordine alla responsabilità della contribuente - avrebbe dovuto essere prospettata non nel presente giudizio, ma in quello relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento, che costituisce l’atto prodromico all’atto di intimazione impugnato.

Non possono essere, pertanto, fatti valere in questa sede i vizi che avrebbero dovuto essere proposti, a suo tempo, contro l’avviso di accertamento.

L’atto di intimazione (che presuppone l’esistenza di un atto di cui sollecita l’adempimento) può, quindi, essere impugnato solo per vizi suoi propri (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992), ma non in relazione a censure che avrebbero dovuto essere prospettate contro l’avviso di accertamento sul cui presupposto sia stato emesso.

Ammettere, infatti, in sede di impugnazione dell’atto di intimazione, la cognizione di vizi non propri di quest’ultimo, ma dell’atto costitutivo della pretesa impositiva di cui viene intimato l’adempimento, comporterebbe non solo la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, ma anchedel termine perentorio previsto per l’impugnazione dall’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 (pari a sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato) e un’indebita cognizione incidentale del giudice, al di là dei limiti di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

Sotto quest’ultimo profilo le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che la cognizione incidentale del giudice, a parte quella vertente su atti normativi e generali, è circoscritta (ed in limiti definiti) alle sole questioni appartenenti alla giurisdizione di altro giudice, attesa la struttura impugnatoria del processo, sicché, come si desume dagli artt. 2, comma 3, 7, comma 5, e 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non può essere disapplicato un atto a contenuto concreto che sia autonomamente impugnabile dinanzi alla commissione tributaria, ma non sia stato oggetto di diretta ed autonoma impugnazione(Cass., Sez.

U, 16/01/2015, n. 643).

4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deve essere accolto.

4.1. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24827/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30 VILLINO 56/5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdellaCAMPANIA n. 3258/2017 depositata i l 07/04/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (hinc: CTR), con la sentenza n. 3258/2017 depositata in data 07/04/2017, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: la contribuente) contro la sentenza n. 359/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso della contribuente contro l’avviso di intimazione di pagamento, a sua volta riferito all’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2010, avente per oggetto imposte e sanzioni e interessato da un contenzioso definito nei gradi di merito e oggettodi ricorso davanti a questa Corte. Dagli atti di causa risulta che l’avviso di accertamento fosse stato emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentantee fosse stato notificatoalla contribuente (anche) quale presunta autrice della violazione. 2. La CTR ha ritenuto che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003, conv. legge n. 326 del 2003, pone le sanzioni relative alla violazione di norme tributarie esclusivamente a carico delle società o enti con personalità giuridica. Nella specie l’atto d’intimazione non è stato notificato solo nei confronti della società responsabile della violazione, ma anche personalmente nei confronti della legale rappresentante. Non assume, quindi, rilievo il rapporto di immedesimazione organica, cui fa erroneamente riferi mento la sentenza di primo grado, dal momento che la normativa esclude la responsabilità solidale della società e del legale rappresentante. 3. Contro la sentenza della CTR l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in cassazione con un unico motivo. 4. La contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 7, comma 1, d. legge n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. Con tale motivo di ricorso –richiamata la motivazione della sentenza impugnata – la ricorrente rileva che l’atto di intimazione impugnato trae origine da un avviso di accertamento emesso e notificato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sia in qualità di legale rappresentante della società che nella qualità di autrice della violazione (pag. 2 di 21 dell’avviso di accertamento). Nessuna opposizione è stata fatta, a suo tempo, contro la rappresentazione prospettata dall’ufficio rispetto alle imputazioni. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, quindi, impugnare l’imputazione di responsabilità nell’ambito del giudizio instaurato contro l’avviso di accertamento (con esito favorevole all’amministrazione finanziaria e oggetto di ricorso in cassazione sub R.G. n. 25064/2015), quale atto prodromico all’atto di intimazione impugnato nel presente giudizio. 2. Passando all’esame del ricorso, in via preliminare occorre dare atto dell’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in relazione all’erronea indicazione dell’anno d’imposta oggetto dell’avviso di accertamento che presuppone l’atto di intimazione impugnato nel presente giudizio (definito da questa Corte con ordinanza n. 24091/2020, v. infra). A pag. 1 del ricorso in cassazione la ricorrente indica, infatti, nel 2011 e non nel 2010 l’anno interessato dall’atto impositivo che presuppone l’atto d’intimazione impugnato nel presente giudizio. Tuttavia, dalla lettura complessiva del ricorso –compresi i riferimenti al diverso giudizio che ha interessato l’avviso di accertamento impugnato –deve ritenersi che si tratti di un mero errore materiale, come tale non inficiante l’ammissibilità del ricorso in esame. 3. Nel merito il ricorso si rivela fondato: l’avviso di accertamento (come risulta indicato dalla stessa controricorrente (v. pag. 4 del controricorso) risulta essere stato notificato alla società e alla stessa controricorrente non solo quale amministratrice della società, ma anche quale «presunta “autrice della violazione” senza indicare e motivare, in ogni modo, alcuna ipotesi di responsabilità propria della [OSCURATO:PERSONA].» Di conseguenza, la questione relativa alla violazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003– e alla motivazione dell’atto impositivo presupposto in ordine alla responsabilità della contribuente - avrebbe dovuto essere prospettata non nel presente giudizio, ma in quello relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento, che costituisce l’atto prodromico all’atto di intimazione impugnato. Non possono essere, pertanto, fatti valere in questa sede i vizi che avrebbero dovuto essere proposti, a suo tempo, contro l’avviso di accertamento. L’atto di intimazione (che presuppone l’esistenza di un atto di cui sollecita l’adempimento) può, quindi, essere impugnato solo per vizi suoi propri (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992), ma non in relazione a censure che avrebbero dovuto essere prospettate contro l’avviso di accertamento sul cui presupposto sia stato emesso. Ammettere, infatti, in sede di impugnazione dell’atto di intimazione, la cognizione di vizi non propri di quest’ultimo, ma dell’atto costitutivo della pretesa impositiva di cui viene intimato l’adempimento, comporterebbe non solo la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, ma anchedel termine perentorio previsto per l’impugnazione dall’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 (pari a sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato) e un’indebita cognizione incidentale del giudice, al di là dei limiti di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. Sotto quest’ultimo profilo le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che la cognizione incidentale del giudice, a parte quella vertente su atti normativi e generali, è circoscritta (ed in limiti definiti) alle sole questioni appartenenti alla giurisdizione di altro giudice, attesa la struttura impugnatoria del processo, sicché, come si desume dagli artt. 2, comma 3, 7, comma 5, e 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non può essere disapplicato un atto a contenuto concreto che sia autonomamente impugnabile dinanzi alla commissione tributaria, ma non sia stato oggetto di diretta ed autonoma impugnazione(Cass., Sez. U, 16/01/2015, n. 643). 4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e deve essere accolto. 4.1. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
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