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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16936/2026

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te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge in relazioneagli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione denunciando l’insufficienza, lacontraddittorietà o la manifesta illogicità in ordine all’elemento psicologico, sono indeducibilipoiché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi di un effettivo confronto conla complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base delladecisione del provvedimento impugnato (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenzaimpugnata, ove i giudici di seconde cure pongono in rilievo gli elementi che rendonoinverosimile la ricostruzione difensiva: documentazione di circolazione del veicolocontraffatta nei dati identificativi dell’intestatario e predisposta con caratteri grafici difformi,nonché targhe apocrife, persino prive del Sigillo di Stato);ritenuto, inoltre, che tale motivo non è consentito dalla legge in questa sede, poiché tende aprefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale haampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del suoconvincimento (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata), ancheconsiderato il principio secondo cui, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte dicassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamentomutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sée per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa ègeneticamente informata, ancorché ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez.

U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge in relazioneagli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione denunciando l’insufficienza, lacontraddittorietà o la manifesta illogicità in ordine all’elemento psicologico, sono indeducibilipoiché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi di un effettivo confronto conla complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base delladecisione del provvedimento impugnato (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenzaimpugnata, ove i giudici di seconde cure pongono in rilievo gli elementi che rendonoinverosimile la ricostruzione difensiva: documentazione di circolazione del veicolocontraffatta nei dati identificativi dell’intestatario e predisposta con caratteri grafici difformi,nonché targhe apocrife, persino prive del Sigillo di Stato);ritenuto, inoltre, che tale motivo non è consentito dalla legge in questa sede, poiché tende aprefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale haampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del suoconvincimento (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata), ancheconsiderato il principio secondo cui, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte dicassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamentomutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sée per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa ègeneticamente informata, ancorché ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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