CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 1990
Cassazione n. 06243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/09/1990 avverso la sentenza del 14/11/2018 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i( A6_F7-rc OF1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cremona del 14 novembre 2018, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., in ordine al reato di porto illegale di armi, ai sensi dell'art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 7 novembre 2014, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione in Cremona, trasportandola sull'autoveicolo da lui condotto, una pinza in acciaio, lunga 15 cm, con all'interno del manico sinistro una lama affilata in acciaio, lunga 7 cm, e, nel manico destro, una lama di acciaio seghettata, lunga 8,5 cm, oltre tre lame più piccole. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe erroneamente e illogicamente affermato che il porto dell'arma sequestrata fosse di particolare tenuità, quando, dalla stessa sentenza impugnata, si evinceva che l'oggetto sequestrato non era uno strumento da lavoro; che il porto era avvenuto all'imbrunire; che era stato trasportato su un'autovettura nella disponibilità dell'imputato; che la lama di acciaio affilato, lunga 7 cm, avrebbe potuto cagionare lesioni anche molto gravi; che l'imputato era gravato da precedenti penali per furto e lesione personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene sussistenti i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 4 legge n. 895 del 1967, essendo spirato il relativo termine di prescrizione. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale è stata emessa in data 14 novembre 2018, mentre il termine prescrizionale risulta spirato il 7 novembre 2019 (cinque anni, come termine massimo, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., trattandosi di contravvenzione). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non 2 g potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi inoltre decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità. Il limite all'applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie. 2. La Corte, pertanto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 14/10/2021 Il Consigliere estens