CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 settembre 2022
Cassazione n. 08939/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Foggia ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per la nullità/inesistenza dell'interrogatorio svolto nell'udienza di convalida dell'arresto. Deduce:1.1. "Violazione ed inosservanza di norme processuali (art. 453, 455 e 455 c.p.p.) e conseguente nullità in relazione agli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p. Art. 606 lett. c) c.p.p.: violazione ed inosservanza di norme di norme processuali (art. 182, 388 e 391 c.p.p.. Art. 606 lett. e) c.p.p.: motivazione apparente, omessa - manifestamente illogica nonché contraddittoria. Violazione manifesta degli artt. 24 e 111 della Costituzione della Repubblica Italiana in punto di esercizio inviolabile del diritto di difesa e del giusto processo garantito dalla parità delle parti (difesa e accusa)". Il presupposto di fatto della doglianza viene indicata nel mancato invio al difensore -a mezzo posta e a opera della Cancelleria- della copia degli atti relativi alla trattazione della convalida dell'arresto in flagranza di Favatà, celebrata con la partecipazione della difesa a distanza. Da qui si deduce la nullità/inesistenza dell'interrogatorio svolto in sede di convalida. Il ricorrente precisa di avere sollevato l'eccezione dinanzi allo stesso G.i.p. dell'udienza di convalida, che la rigettava con ordinanza impugnata con ricorso per Cassazione; di avere sollevato l'eccezione davanti al Tribunale del Riesame, che l'ha dichiarata inammissibile, ritenendo dovesse essere impugnata con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod.proc.pen. Aggiunge che -dunque- sollevava davanti al Tribunale l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato siccome discendente dalla nullità/inesistenza dell'interrogatorio, visto che il difensore non aveva potuto visionare gli atti del fascicolo relativo alla convalida dell'arresto. Assume, quindi, che il rigetto dell'eccezione è errata, essendosi verificata una palese violazione del diritto di difesa, con conseguente configurazione di una nullità assoluta e insanabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che la doglianza rtZgaQà indica quale presupposto logico- giuridico la denuncia di invalidità della celebrazione dell'udienza di convalida disposta a seguito dell'arresto in flagranza di Favatà. Con riguardo allo specifico profilo relativo alle nullità verificatisi nell'udienza di convalida va ricordato che per esse è previsto uno specifico mezzo di impugnazione, che è il ricorso per cassazione, per come disposto dall'art. 391, comma 4, cod.proc.pen. Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione impedisce di sollecitare al giudice del dibattimento la valutazione di una eventuale nullità che -invece- il nostro sistema legislativo vuole che sia impugnato con il mezzo del ricorso alla Corte di cassazione.Mezzo che, peraltro, il ricorrente ha attivato e che è stato trattato e deciso da questa Corte di cassazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al cui esito ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. La Corte di cassazione ha dunque riconosciuto -in via definitiva- l'infondatezza della dedotta nullità/inesistenza dell'udienza di convalida e tanto preclude ogni ulteriore valutazione sul punto, a ciò ostandovi il divieto di bis in idem. Una volta appurato che l'interrogatorio si è svolto validamente e con esso anche l'udienza di convalida, non rimane che rilevare come manchi il presupposto logico-giuridico della dedotta nullità del decreto di giudizio immediato. Tale doglianza si mostra -dunque- manifestamente infondata e tanto provoca la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche la condanna al pagamento di una somma pari a euro tremila -così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti- in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2