CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24825/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01), in particolare poiché riporta — a sostegno dell'asserito vizio di motivazione — assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (neppure nella parte in cui richiama l'art. 129 cod. proc. pen.) e invoca irritualmente, in questa sede di legittimità, la riforma dell'impugnata sentenza «escludendo l'aumento per la contestata recidiva»; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1