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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20401/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini del Tribunale di Brindisi con provvedimento in data 9 Dicembre 2020 - unitamente a misure cautelari personali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti indagati per associazione a delinquere, appropriazione indebita autoriciclaggio ed altro coinvolti a vario titolo in operazioni di illegittimo riempimento di bombole a gas GPL - disponeva il sequestro preventivo dell' Opificio in uso alla [OSCURATO:SOCIETA]. corrente in Corato, identificato in catasto dei fabbricati al foglio n. 49 p.11a 39 sub. 2, 3 e 4 comprensivo di attrezzature ed impianti in uso alla predetta società.A seguito di istanza di revoca o di dissequestro con prescrizioni, il G.I.P. rigettava tale istanza rilevando che analoga istanza era già stata disattesa con provvedimento confermato dal Tribunale della Libertà e che non risultavano allegati elementi di novità.

Proposto appello il Tribunale di Brindisi, con ordinanza in data 23 Luglio 2021, rigettava l'impugnazione assumendo che, pur tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa, non era possibile formulare una prognosi favorevole in ordine al pericolo di reimpiego dell'opificio anche per la acclarata reiterazione di condotte analoghe a quelle oggetto di indagini.

Ha rilevato che: sebbene già nel 2018 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva attivato l' iter amministrativo per una riconversione aziendale che prevedeva lo smantellamento dell' impianto di imbottigliamento e deposito bombole; che le condotte illegali di imbottigliamento delle bombole con il GPL si erano protratte sino al febbraio 2020; che la documentazione prodotta non offriva garanzie circa il mancato utilizzo per la reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate e che, tenuto conto del tenore delle conversazioni captate attestanti la condotta assai spregiudicata degli indagati doveva escludersi la sussistenza di garanzie certe che l' opificio, ove tornato nella disponibilità degli indagati, non sarebbe stato ulteriormente utilizzato per attività illecite.

2. Contro la suddetta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a mezzo dei propri difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Lamenta che i giudici di merito non avevano esaminato le censure formulate con cui erano stati allegati fatti sopravvenuti attestanti l'insussistenza del pericolo di reiterazione dei reati.

La società ricorrente evidenzia che, successivamente al sequestro, come da autorizzazione del G.I.P, aveva provveduto a dismettere definitivamente l' attività di imbottigliamento delle bombole di gas mediante la materiale interruzione con interposizione di flangia cieca della linea di adduzione del GPL destinato ali' imbottigliamento nonché a rinunziare ali' attività di confezionamento e deposito di GPL come da comunicazioni alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Commerciali ed all' Ufficio delle Dogane di Bari alle autorizzazioni in corso.

Rileva, ancora, che il tribunale non aveva considerato che per i lavori effettuati e per quelli da realizzare non sarebbe stato più possibile reiterare il reato e che, comunque, la misura coinvolgeva parti del compendio immobiliare del tutto estranee all' oggetto del reato contestato, apparendo evidente che non risultava rispettato il limite della necessaria proporzionalità.

Osserva che era del tutto evidente la assoluta mancanza di motivazione non avendo il Tribunale, in alcun modo, preso in esame la valenza della documentazione prodotta, non essendo stato esaminato il profilo del periculum in mora e che, in modo del tutto illogico e contraddittorio, il tribunale del riesame aveva fatto riferimento alla possibilità di operare una riconversione tramite amministratore giudiziario come se il pericolo era nel pericolo della riconversione e non nell' eventuale esercizio dell' attività riconvertita.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti o comunque in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

2. Prima di procedere all' esame dei singoli motivi del ricorso si impongono alcune premesse metodologiche e di principio.

Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo".

Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916).

Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710).

3. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito con l'ordinanza impugnata - prendendo in esame le tesi difensive ed in particolare, la questione relativa all'iter amministrativo iniziato dall'azienda e finalizzato ad una riconversione della stessa ed ad un totale smantellamento dell'impianto di imbottigliamento e deposito delle bombole di gas - t&et hanno sottolineato come sebbeneviter fosse stato già iniziato nel 2018, di fatto, l'attività di illegale imbottigliamento delle bombole con GPL era proseguita fino al febbraio 2020, come risultava dalle contestazioni provvisorie, essendo chiaramente emerso " ad onta dei diversi intenti formalmente manifestati" un interesse della società per tale tipologia di attività e che il complessivo contesto indiziario aveva comprovato la capacità "dissimulatoria" dei gestori di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA].

Il Tribunale del riesame ha, pure, chiarito che, in assenza di adeguate informazioni in merito allo stato della suddetta disnnissione dell'impianto di imbottigliamento e considerati gli elementi emersi in sede di intercettazioni quanto ai tentativi degli indagati di elidere gli effetti del disposto sequestro, non era possibile escludere il pericolo di reiterazione dei reati in contestazione e di aggravamento delle conseguenze degli stessi, posto a base della misura applicata.

A fronte di tale ricostruzione, tutt' altro che carente ovvero meramente apparente, non coglie in alcun modo la denunzia di mancato esame dei documenti richiamati ai punti a/f. del ricorso Infatti è pacifico e consolidato il principio secondo cui in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; per la validità della decisione non è necessario, infatti, che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa ovvero di ciascun rilievo difensivo che sia stato articolato, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio denunziato, che il provvedimento evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione delle censure difensive implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

In definitiva, qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 19.5.2004 n. 29.434, Candiano; conf., Cass. Pen., 2, 26.5.2009 n. 33.577, Bevilacqua, secondo cui non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto; e, ancora, Cass. Pen., 5, 14.11.2013 n. 607, Maravalli; Cass. Pen., 2, 10.12.2013 n. 1.405, Cento e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 10.7.2019 n. 35.817, Sirica).

Esclusa l' ipotesi di motivazione meramente apparente sulla insussistenza di elementi sopravvenuti idonei a minare i presupposti della misura reale (non rivedibili in sede di istanza di revoca della misura), è di tutta evidenza che il ricorso introduce doglianze che non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato ovvero afferiscono a profili di logicità della motivazione e di valutazione nel merito, non ammissibili in questa sede (nel ricorso, del resto, non a caso si fa espresso riferimento a profili di "contraddittorietà ed illogicità della motivazione", come detto non deducibili).

Ed, ancora, il ricorso in esame, laddove pone la questione del rispetto del requisito della proporzionalità tenuto conto delle complessive caratteristiche dell'opificio finisce per dedurre questioni di fatto che, peraltro, non risultano previamente adeguatamente articolate innanzi ai giudici del riesame.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini del Tribunale di Brindisi con provvedimento in data 9 Dicembre 2020 - unitamente a misure cautelari personali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti indagati per associazione a delinquere, appropriazione indebita autoriciclaggio ed altro coinvolti a vario titolo in operazioni di illegittimo riempimento di bombole a gas GPL - disponeva il sequestro preventivo dell' Opificio in uso alla [OSCURATO:SOCIETA]. corrente in Corato, identificato in catasto dei fabbricati al foglio n. 49 p.11a 39 sub. 2, 3 e 4 comprensivo di attrezzature ed impianti in uso alla predetta società.A seguito di istanza di revoca o di dissequestro con prescrizioni, il G.I.P. rigettava tale istanza rilevando che analoga istanza era già stata disattesa con provvedimento confermato dal Tribunale della Libertà e che non risultavano allegati elementi di novità. Proposto appello il Tribunale di Brindisi, con ordinanza in data 23 Luglio 2021, rigettava l'impugnazione assumendo che, pur tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa, non era possibile formulare una prognosi favorevole in ordine al pericolo di reimpiego dell'opificio anche per la acclarata reiterazione di condotte analoghe a quelle oggetto di indagini. Ha rilevato che: sebbene già nel 2018 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva attivato l' iter amministrativo per una riconversione aziendale che prevedeva lo smantellamento dell' impianto di imbottigliamento e deposito bombole; che le condotte illegali di imbottigliamento delle bombole con il GPL si erano protratte sino al febbraio 2020; che la documentazione prodotta non offriva garanzie circa il mancato utilizzo per la reiterazione di condotte analoghe a quelle contestate e che, tenuto conto del tenore delle conversazioni captate attestanti la condotta assai spregiudicata degli indagati doveva escludersi la sussistenza di garanzie certe che l' opificio, ove tornato nella disponibilità degli indagati, non sarebbe stato ulteriormente utilizzato per attività illecite. 2. Contro la suddetta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a mezzo dei propri difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Lamenta che i giudici di merito non avevano esaminato le censure formulate con cui erano stati allegati fatti sopravvenuti attestanti l'insussistenza del pericolo di reiterazione dei reati. La società ricorrente evidenzia che, successivamente al sequestro, come da autorizzazione del G.I.P, aveva provveduto a dismettere definitivamente l' attività di imbottigliamento delle bombole di gas mediante la materiale interruzione con interposizione di flangia cieca della linea di adduzione del GPL destinato ali' imbottigliamento nonché a rinunziare ali' attività di confezionamento e deposito di GPL come da comunicazioni alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Commerciali ed all' Ufficio delle Dogane di Bari alle autorizzazioni in corso. Rileva, ancora, che il tribunale non aveva considerato che per i lavori effettuati e per quelli da realizzare non sarebbe stato più possibile reiterare il reato e che, comunque, la misura coinvolgeva parti del compendio immobiliare del tutto estranee all' oggetto del reato contestato, apparendo evidente che non risultava rispettato il limite della necessaria proporzionalità. Osserva che era del tutto evidente la assoluta mancanza di motivazione non avendo il Tribunale, in alcun modo, preso in esame la valenza della documentazione prodotta, non essendo stato esaminato il profilo del periculum in mora e che, in modo del tutto illogico e contraddittorio, il tribunale del riesame aveva fatto riferimento alla possibilità di operare una riconversione tramite amministratore giudiziario come se il pericolo era nel pericolo della riconversione e non nell' eventuale esercizio dell' attività riconvertita.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti o comunque in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2. Prima di procedere all' esame dei singoli motivi del ricorso si impongono alcune premesse metodologiche e di principio. Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). 3. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito con l'ordinanza impugnata - prendendo in esame le tesi difensive ed in particolare, la questione relativa all'iter amministrativo iniziato dall'azienda e finalizzato ad una riconversione della stessa ed ad un totale smantellamento dell'impianto di imbottigliamento e deposito delle bombole di gas - t&et hanno sottolineato come sebbeneviter fosse stato già iniziato nel 2018, di fatto, l'attività di illegale imbottigliamento delle bombole con GPL era proseguita fino al febbraio 2020, come risultava dalle contestazioni provvisorie, essendo chiaramente emerso " ad onta dei diversi intenti formalmente manifestati" un interesse della società per tale tipologia di attività e che il complessivo contesto indiziario aveva comprovato la capacità "dissimulatoria" dei gestori di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. Il Tribunale del riesame ha, pure, chiarito che, in assenza di adeguate informazioni in merito allo stato della suddetta disnnissione dell'impianto di imbottigliamento e considerati gli elementi emersi in sede di intercettazioni quanto ai tentativi degli indagati di elidere gli effetti del disposto sequestro, non era possibile escludere il pericolo di reiterazione dei reati in contestazione e di aggravamento delle conseguenze degli stessi, posto a base della misura applicata. A fronte di tale ricostruzione, tutt' altro che carente ovvero meramente apparente, non coglie in alcun modo la denunzia di mancato esame dei documenti richiamati ai punti a/f. del ricorso Infatti è pacifico e consolidato il principio secondo cui in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; per la validità della decisione non è necessario, infatti, che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa ovvero di ciascun rilievo difensivo che sia stato articolato, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio denunziato, che il provvedimento evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione delle censure difensive implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. In definitiva, qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 19.5.2004 n. 29.434, Candiano; conf., Cass. Pen., 2, 26.5.2009 n. 33.577, Bevilacqua, secondo cui non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto; e, ancora, Cass. Pen., 5, 14.11.2013 n. 607, Maravalli; Cass. Pen., 2, 10.12.2013 n. 1.405, Cento e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 10.7.2019 n. 35.817, Sirica). Esclusa l' ipotesi di motivazione meramente apparente sulla insussistenza di elementi sopravvenuti idonei a minare i presupposti della misura reale (non rivedibili in sede di istanza di revoca della misura), è di tutta evidenza che il ricorso introduce doglianze che non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato ovvero afferiscono a profili di logicità della motivazione e di valutazione nel merito, non ammissibili in questa sede (nel ricorso, del resto, non a caso si fa espresso riferimento a profili di "contraddittorietà ed illogicità della motivazione", come detto non deducibili). Ed, ancora, il ricorso in esame, laddove pone la questione del rispetto del requisito della proporzionalità tenuto conto delle complessive caratteristiche dell'opificio finisce per dedurre questioni di fatto che, peraltro, non risultano previamente adeguatamente articolate innanzi ai giudici del riesame. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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