CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Salerno ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Amalfi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, successivamente, ha depositato una memoria scritta; che la parte civile ha depositato conclusioni scritte; - che i motivi di ricorso sono tutti versati in fatto e diretti a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti; - che i motivi di ricorso, sebbene dedotti anche sotto il profilo della violazione di legge, sono, in realtà, volti a censurare il vizio di motivazione della sentenza impugnata; che la deduzione del vizio di motivazione non è consentita in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità; - che nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, atteso che essa non ha offerto alcun particolare contributo, essendosi, sostanzialmente, limitata a richiedere il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d'impugnazione proposti (Sez. U., n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere este