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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11360/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 giugno 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame formulata, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 27.1.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di partecipazione, in posizione apicale, all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen. (capo 4 della provvisoria contestazione), di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 5, 6, 13, 17, 18, 23, 33 e 24 della provvisoria contestazione), di tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 43 della provvisoria contestazione), di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 59 della provvisoria contestazione), di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 61 della provvisoria contestazione), di tentata estorsione aggravata, perpetrata ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (capo 61 della provvisoria contestazione) e di detenzione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di un mitra P40 al fine di agevolare la cosca mafiosa Pesce (capo 68 della provvisoria contestazione).

2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, formulando cinque distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa dell'indagato ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 5, 6, 13, 17, 18, 23, 33, 34 della provvisoria rubrica di imputazione)", e, altresì, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 192, commi 3 e 4, 195 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato".

Ha, in proposito, contestato la ritenuta riconducibilità alla persona di [OSCURATO:PERSONA] cl. '92 dei riferimenti effettuati nel corso delle conversazioni captate a "Nino" o ad "Antonio" ovvero a "quello", specificando che, in relazione ai reati di cui ai capi 5, 6, 13, 17, 18, 23, 33 e 34 dell'imputazione, l'identificazione del ricorrente non sarebbe avvenuta in maniera certa, tenuto conto che numerosi fossero i coindagati di nome Antonino (diminutivo Nino) e in assenza di altri elementi che potessero corroborare tale assunto.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 4 della provvisoria rubrica di imputazione) e art. 416-bis 1 cod. pen." e altresì, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, 192, commi 3 e 4, 195 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato".

Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe svolto - al fine di ritenere sussistente a carico dell'indagato un grave quadro indiziario in relazione al reato di cui al capo 4 della rubrica - un "ragionamento circolare"; avrebbe, infatti, tratto la prova della partecipazione qualificata del ricorrente all'associazione in parola dal ritenuto coinvolgimento del predetto negli episodi delittuosi cui ai capi 5, 6, 13, 17, 28, 23, 33 e 34, salvo, poi, affermare che il coinvolgimento in detti fatti non poteva che essere determinato dalla posizione del Pesce quale capo dell'associazione stessa.

Inoltre, sempre secondo la difesa, con riguardo alle condotte contestate ai capi 5, 6, 13, 17, 28, 23, 33 e 34 della rubrica, sarebbe rimasta irrisolta la problematica relativa alla corretta identificazione dell'indagato quale soggetto coinvolto nelle stesse; l'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 eseguisse le attività illecite nell'interesse del cugino [OSCURATO:PERSONA] cl. '92 (attuale ricorrente) sarebbe destituito di fondamento: quest'ultimo non era stato coinvolto in altri delitti in materia di stupefacenti (reati di cui ai capi da 24 a 32 della rubrica) e [OSCURATO:PERSONA] cl. '93, come evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, si "muoveva autonomamente, avvalendosi della collaborazione di altri soggetti" (Cannatà, Cacciola, Ferraro, Bonarrigo, [OSCURATO:PERSONA], Ciurleo); l'eventuale coinvolgimento del ricorrente con il cugino in un singolo episodio non equivarrebbe a dimostrare l'esistenza di una struttura associativa né che lo stesso ne fosse al vertice; nessun collaboratore di giustizia avrebbe riferito in merito all'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] cl. '92 nel traffico di sostanze stupefacenti; quanto alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe assolutamente illogica, congetturale e apodittica; la prova della finalità agevolatrice della condotta dovrebbe trarsi dal fatto che nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 si sarebbe fatto richiamo alla "famiglia Pesce".

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 110, 416-bis.1, • 629 cpv., con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. (capo 43); artt. 81 cpv. 110, 416-bis 1, 629 cpv., con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen., (capi 59, 61 e 62 della provvisoria rubrica di imputazione)" e altresì, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, 192, commi 3 e 4, 195 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato".

Secondo la difesa, con riferimento al giudizio di gravità indiziaria formulato con riguardo agli indicati reati, l'ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente risolto il punto fondamentale relativo alla corretta identificazione del ricorrente quale soggetto coinvolto nelle attività illecite poste in essere dai coindagati, [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA] cl. '91.

2.4. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 416-bis 1 cod. pen. e 2

I. n. 895/1967 (capo 68 della provvisoria rubrica di imputazione)" e altresì, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, 192, commi 3 e 4, 195 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato".

Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata avrebbe commesso un "travisamento della prova, dalla quale, con ogni evidenza, emergeva a chiare lettere il riferimento a un soggetto diverso dal ricorrente, avente lo stesso nome di battesimo" e cioè a [OSCURATO:PERSONA] cl. '82, l'unico "Nino" che aveva avuto rapporti con Turi, cioè [OSCURATO:PERSONA], e con quest'ultimo tratto in arresto nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "Vulcano" nel luglio 2016.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 125 e 274 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Secondo la difesa, premesso che, nel caso di specie, non opererebbe alcuna presunzione legislativa in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, vi sarebbero molteplici e convergenti elementi sintomatici dell'inesistenza di tutte le ragioni di cautela descritte nell'art. 274 cod. proc. pen. e, in particolare, di quella prevista dalla lett. c) della citata norma, che deve essere connotata dal duplice carattere della concretezza e dell'attualità; sarebbe stato doveroso, infatti, considerare la giovane età e lo stato di incensuratezza del ricorrente (il quale aveva patito lunghi periodi di carcerazione a cagione del suo coinvolgimento nelle operazioni denominate "Crimine" e "Rec t&che", salvo, poi, venire assolto dai relativi reati), nonché la circostanza che il predetto non avesse mai partecipato a nessuna delle conversazioni captate, il cui tenore era stato discutibilmente ricondotto alla sua persona. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

La critica svolta dal ricorrente nei primi quattro motivi di impugnazione è sostanzialmente rivolta a censurare l'ordinanza impugnata con riguardo alla ritenuta riconducibilità dei riferimenti effettuati nel corso delle conversazioni captate a un soggetto, indicato come "Nino" o "Antonio" ovvero "quello", alla persona di [OSCURATO:PERSONA] cl. '92.

Lo scrutinio di detti motivi può essere, quindi, trattato congiuntamente.

2. Ciò posto, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Inoltre, va evidenziato che, in tema di valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni costituisce una questione di fatto, rimessa allo scrutinio del giudice di merito, che si sottrae a quello di legittimità se motivata in conformità dei criteri della logica e delle massime di esperienza.

3. Ebbene, il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non consente a questa Corte di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

Il Tribunale ha - sulla base delle risultanze investigative, costituite essenzialmente dagli esiti dell'attività intercettativa - ricostruito la vicenda con specifico riferimento a ciascuno dei reati oggetto di provvisoria contestazione e ha riscontrato l'ipotesi accusatoria sulla base di un esaustivo esame del contenuto delle captazioni, fornendo delle stesse un'interpretazione esente da vizi logico - giuridici e dando congruamente conto degli elementi per i quali ha ritenuto che "Nino", il "cugino", "quello" di cui alle relative conversazioni, dovesse identificarsi con il ricorrente.

A fronte di ciò, le censure difensive - pur investendo formalmente la motivazione anche sotto il profilo della violazione delle norme che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie - si risolvono, quanto alla contestata individuazione dell'indagato, *nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, del tutto estranea al sindacato di legittimità.Per il resto, esse non contengono specifiche doglianze in merito alla ritenuta gravità indiziaria in relazione ai singoli reati.

4. Del tutto generica è anche la censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, con la quale è stata dedotta la "circolarità" del ragionamento del Tribunale laddove avrebbe tratto la prova della partecipazione qualificata del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, dal ritenuto coinvolgimento del predetto negli episodi delittuosi cui ai capi 5, 6, 13, 17, 28, 23, 33 e 34, salvo, poi, affermare che il coinvolgimento in detti fatti non poteva che essere determinato dalla posizione del Pesce quale capo dell'associazione stessa.

La genericità della doglianza si apprezza, innanzitutto, considerando che essa è pur sempre ricollegata alla problematica della corretta identificazione di [OSCURATO:PERSONA] cl. '92 quale soggetto coinvolto nei singoli reati in materia di sostanze stupefacenti.

Inoltre, a giudizio del Collegio, essa non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che ha proceduto, in relazione a ogni episodio delittuoso contestato al ricorrente in materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, a vagliare gli elementi indiziari emersi dalle investigazioni e ha, poi, spiegato come quegli elementi, valutati unitariamente a tutto il materiale istruttorio, fossero anche indicativi dell'intraneità dello stesso all'associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen..

Infine, quanto alla contestazione in merito alla ritenuta ricorrenza di detta aggravante, contenuta nel secondo motivo di ricorso, la motivazione svolta sul punto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 12, 13 dell'ordinanza impugnata) non può dirsi manifestamente illogica, né contraddittoria, né parziale, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; essa resiste alle censure del ricorrente che, in buona sostanza, sono volte a prefigurare una diversa lettura dei dati procedimentali.

5. Inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso.

Il Tribunale, infatti, nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari - dopo avere rilevato che, in relazione ai reati contestati al ricorrente (reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen.; singoli episodi di estorsione, aggravati anche dalla predetta circostanza), veniva in considerazione il disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia.

E in vero, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 30ma lì 29 MAR. 2022 la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti.

Tale valutazione è stata adeguatamente svolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in particolare pag. 25 dell'ordinanza impugnata) e resiste alle doglianze difensive con le quali vengono riproposti profili (peraltro, di puro merito) già esaminati e correttamente rigettati, nonché prospettati enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

Con specifico riguardo a quest'ultimo aspetto, giova richiamare la pronuncia di questa Corte n. 4321 del 18/12/2020 (dep. 2021) Rv. 280452 - 01, citata anche nel provvedimento impugnato, secondo cui "la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo".

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Córte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

7. [OSCURATO:PERSONA] curerà la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 giugno 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame formulata, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 27.1.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di partecipazione, in posizione apicale, all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen. (capo 4 della provvisoria contestazione), di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 5, 6, 13, 17, 18, 23, 33 e 24 della provvisoria contestazione), di tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 43 della provvisoria contestazione), di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 59 della provvisoria contestazione), di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 61 della provvisoria contestazione), di tentata estorsione aggravata, perpetrata ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (capo 61 della provvisoria contestazione) e di detenzione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di un mitra P40 al fine di agevolare la cosca mafiosa Pesce (capo 68 della provvisoria contestazione). 2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, formulando cinque distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa dell'indagato ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 5, 6, 13, 17, 18, 23, 33, 34 della provvisoria rubrica di imputazione)", e, altresì, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 192, commi 3 e 4, 195 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato". Ha, in proposito, contestato la ritenuta riconducibilità alla persona di [OSCURATO:PERSONA] cl. '92 dei riferimenti effettuati nel corso delle conversazioni captate a "Nino" o ad "Antonio" ovvero a "quello", specificando che, in relazione ai reati di cui ai capi 5, 6, 13, 17, 18, 23, 33 e 34 dell'imputazione, l'identificazione del ricorrente non sarebbe avvenuta in maniera certa, tenuto conto che numerosi fossero i coindagati di nome Antonino (diminutivo Nino) e in assenza di altri elementi che potessero corroborare tale assunto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 4 della provvisoria rubrica di imputazione) e art. 416-bis 1 cod. pen." e altresì, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, 192, commi 3 e 4, 195 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato". Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe svolto - al fine di ritenere sussistente a carico dell'indagato un grave quadro indiziario in relazione al reato di cui al capo 4 della rubrica - un "ragionamento circolare"; avrebbe, infatti, tratto la prova della partecipazione qualificata del ricorrente all'associazione in parola dal ritenuto coinvolgimento del predetto negli episodi delittuosi cui ai capi 5, 6, 13, 17, 28, 23, 33 e 34, salvo, poi, affermare che il coinvolgimento in detti fatti non poteva che essere determinato dalla posizione del Pesce quale capo dell'associazione stessa. Inoltre, sempre secondo la difesa, con riguardo alle condotte contestate ai capi 5, 6, 13, 17, 28, 23, 33 e 34 della rubrica, sarebbe rimasta irrisolta la problematica relativa alla corretta identificazione dell'indagato quale soggetto coinvolto nelle stesse; l'assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 eseguisse le attività illecite nell'interesse del cugino [OSCURATO:PERSONA] cl. '92 (attuale ricorrente) sarebbe destituito di fondamento: quest'ultimo non era stato coinvolto in altri delitti in materia di stupefacenti (reati di cui ai capi da 24 a 32 della rubrica) e [OSCURATO:PERSONA] cl. '93, come evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, si "muoveva autonomamente, avvalendosi della collaborazione di altri soggetti" (Cannatà, Cacciola, Ferraro, Bonarrigo, [OSCURATO:PERSONA], Ciurleo); l'eventuale coinvolgimento del ricorrente con il cugino in un singolo episodio non equivarrebbe a dimostrare l'esistenza di una struttura associativa né che lo stesso ne fosse al vertice; nessun collaboratore di giustizia avrebbe riferito in merito all'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] cl. '92 nel traffico di sostanze stupefacenti; quanto alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe assolutamente illogica, congetturale e apodittica; la prova della finalità agevolatrice della condotta dovrebbe trarsi dal fatto che nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 si sarebbe fatto richiamo alla "famiglia Pesce". 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 110, 416-bis.1, • 629 cpv., con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. (capo 43); artt. 81 cpv. 110, 416-bis 1, 629 cpv., con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen., (capi 59, 61 e 62 della provvisoria rubrica di imputazione)" e altresì, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, 192, commi 3 e 4, 195 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato". Secondo la difesa, con riferimento al giudizio di gravità indiziaria formulato con riguardo agli indicati reati, l'ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente risolto il punto fondamentale relativo alla corretta identificazione del ricorrente quale soggetto coinvolto nelle attività illecite poste in essere dai coindagati, [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA] cl. '91. 2.4. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 416-bis 1 cod. pen. e 2 I. n. 895/1967 (capo 68 della provvisoria rubrica di imputazione)" e altresì, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, 192, commi 3 e 4, 195 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato". Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata avrebbe commesso un "travisamento della prova, dalla quale, con ogni evidenza, emergeva a chiare lettere il riferimento a un soggetto diverso dal ricorrente, avente lo stesso nome di battesimo" e cioè a [OSCURATO:PERSONA] cl. '82, l'unico "Nino" che aveva avuto rapporti con Turi, cioè [OSCURATO:PERSONA], e con quest'ultimo tratto in arresto nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "Vulcano" nel luglio 2016. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 125 e 274 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Secondo la difesa, premesso che, nel caso di specie, non opererebbe alcuna presunzione legislativa in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, vi sarebbero molteplici e convergenti elementi sintomatici dell'inesistenza di tutte le ragioni di cautela descritte nell'art. 274 cod. proc. pen. e, in particolare, di quella prevista dalla lett. c) della citata norma, che deve essere connotata dal duplice carattere della concretezza e dell'attualità; sarebbe stato doveroso, infatti, considerare la giovane età e lo stato di incensuratezza del ricorrente (il quale aveva patito lunghi periodi di carcerazione a cagione del suo coinvolgimento nelle operazioni denominate "Crimine" e "Rec t&che", salvo, poi, venire assolto dai relativi reati), nonché la circostanza che il predetto non avesse mai partecipato a nessuna delle conversazioni captate, il cui tenore era stato discutibilmente ricondotto alla sua persona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. La critica svolta dal ricorrente nei primi quattro motivi di impugnazione è sostanzialmente rivolta a censurare l'ordinanza impugnata con riguardo alla ritenuta riconducibilità dei riferimenti effettuati nel corso delle conversazioni captate a un soggetto, indicato come "Nino" o "Antonio" ovvero "quello", alla persona di [OSCURATO:PERSONA] cl. '92. Lo scrutinio di detti motivi può essere, quindi, trattato congiuntamente. 2. Ciò posto, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Inoltre, va evidenziato che, in tema di valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni costituisce una questione di fatto, rimessa allo scrutinio del giudice di merito, che si sottrae a quello di legittimità se motivata in conformità dei criteri della logica e delle massime di esperienza. 3. Ebbene, il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non consente a questa Corte di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Il Tribunale ha - sulla base delle risultanze investigative, costituite essenzialmente dagli esiti dell'attività intercettativa - ricostruito la vicenda con specifico riferimento a ciascuno dei reati oggetto di provvisoria contestazione e ha riscontrato l'ipotesi accusatoria sulla base di un esaustivo esame del contenuto delle captazioni, fornendo delle stesse un'interpretazione esente da vizi logico - giuridici e dando congruamente conto degli elementi per i quali ha ritenuto che "Nino", il "cugino", "quello" di cui alle relative conversazioni, dovesse identificarsi con il ricorrente. A fronte di ciò, le censure difensive - pur investendo formalmente la motivazione anche sotto il profilo della violazione delle norme che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie - si risolvono, quanto alla contestata individuazione dell'indagato, *nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, del tutto estranea al sindacato di legittimità.Per il resto, esse non contengono specifiche doglianze in merito alla ritenuta gravità indiziaria in relazione ai singoli reati. 4. Del tutto generica è anche la censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, con la quale è stata dedotta la "circolarità" del ragionamento del Tribunale laddove avrebbe tratto la prova della partecipazione qualificata del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, dal ritenuto coinvolgimento del predetto negli episodi delittuosi cui ai capi 5, 6, 13, 17, 28, 23, 33 e 34, salvo, poi, affermare che il coinvolgimento in detti fatti non poteva che essere determinato dalla posizione del Pesce quale capo dell'associazione stessa. La genericità della doglianza si apprezza, innanzitutto, considerando che essa è pur sempre ricollegata alla problematica della corretta identificazione di [OSCURATO:PERSONA] cl. '92 quale soggetto coinvolto nei singoli reati in materia di sostanze stupefacenti. Inoltre, a giudizio del Collegio, essa non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che ha proceduto, in relazione a ogni episodio delittuoso contestato al ricorrente in materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, a vagliare gli elementi indiziari emersi dalle investigazioni e ha, poi, spiegato come quegli elementi, valutati unitariamente a tutto il materiale istruttorio, fossero anche indicativi dell'intraneità dello stesso all'associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen.. Infine, quanto alla contestazione in merito alla ritenuta ricorrenza di detta aggravante, contenuta nel secondo motivo di ricorso, la motivazione svolta sul punto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 12, 13 dell'ordinanza impugnata) non può dirsi manifestamente illogica, né contraddittoria, né parziale, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; essa resiste alle censure del ricorrente che, in buona sostanza, sono volte a prefigurare una diversa lettura dei dati procedimentali. 5. Inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso. Il Tribunale, infatti, nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari - dopo avere rilevato che, in relazione ai reati contestati al ricorrente (reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen.; singoli episodi di estorsione, aggravati anche dalla predetta circostanza), veniva in considerazione il disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia. E in vero, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 30ma lì 29 MAR. 2022 la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. Tale valutazione è stata adeguatamente svolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in particolare pag. 25 dell'ordinanza impugnata) e resiste alle doglianze difensive con le quali vengono riproposti profili (peraltro, di puro merito) già esaminati e correttamente rigettati, nonché prospettati enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. Con specifico riguardo a quest'ultimo aspetto, giova richiamare la pronuncia di questa Corte n. 4321 del 18/12/2020 (dep. 2021) Rv. 280452 - 01, citata anche nel provvedimento impugnato, secondo cui "la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo". 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Córte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. 7. [OSCURATO:PERSONA] curerà la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com
Sentenza Cassazione n. 11360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris