CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 04125/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.978/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] i, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] d i Bacino d el Distretto del l '[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2663/2021 depositata il 01/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 26603/2021, pubblicata il 1° luglio 2021, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Roma, con cui era stato rigettato l’originario ricorso dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposto nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di bacino del distretto dell’Appennino centrale e volto a ottenerne la condanna al pagamento di somme di denaro, diversamente quantificate per ciascun ricorrente, a titolo di incentivo ex art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006. 2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorrono i signori Fangucci, Ferri, Mattoccia e Pesce con ricorso affidato a un unico motivo. 3. L’[OSCURATO:PERSONA] di bacino del distretto dell’Appennino centrale (d’ora in avanti l’[OSCURATO:PERSONA]) resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo e unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 92, comma 6 del d.lgs. n. 163 del 2006, 1218 c.c., 416, terzo comma, c.p.c., 36 Cost., in ordine al mancato riconoscimento del compenso incentivante previsto dal citato art. 92. 5. Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe errato nel non riconoscere in loro favore il compenso incentivante, avendo applicato al caso sottoposto al suo esame il principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 21424 del 2019, a dire dei ricorrenti meritevole di revisione e comunque non conferente rispetto all’attività da loro concretamente svolta. 6. Si afferma in ricorso che la sentenza d’appello non avrebbe tenuto conto essenzialmente di due elementi. 7. Da un lato, i ricorrenti contestano la sentenza impugnata per avere affermato che l’attività da loro svolta non eccedeva dai compiti ordinari d’ufficio e non poteva essere fatta rientrare nel raggio applicativo della norma asseritamente violata, come interpretata dalla S.C., in quanto non funzionale alla esecuzione di specifiche opere pubbliche.L’attività svolta in base alla convenzione tra l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe consistita in una ordinaria attività di pianificazione, ma sarebbe stata caratterizzata da un quid pluris, esplicitamente richiamato dall’art. 1, comma 2, della convenzione, vale a dire «l’analisi degli elementi conoscitivi a disposizione verificata attraverso una serie di appositi sopralluoghi, rilievi ed indagini territoriali che hanno consentito di verificare il sito e di individuare esattamente il tessuto edilizio esistente da mettere in sicurezza e valutare, a seconda del livello di pericolosità, la scelta della tipologia delle opere idrauliche da realizzare per tale scopo» (pag. 7 del ricorso). 8. La Corte d’appello avrebbe dunque violato l’art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006. Il principio di diritto espresso dalla sentenza della S.C. n. 21424 del 2019 andrebbe integrato e/o riformato «in considerazione della peculiarità della controversia in esame e degli elementi risultati dall’istruttoria esperita nei precedenti gradi di merito» (pag. 33 del ricorso) 9. Dall’altro lato, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva già incamerato, all’epoca dell’esecuzione delle attività di pianificazione, la somma di euro 110.000 su cui calcolare il compenso incentivante dovuto ai ricorrenti in proporzione al ruolo ricoperto, e ciò in base alla citata convenzione con [OSCURATO:PERSONA], che espressamente prevedeva, nell’ambito di una più consistente erogazione, il versamento di detta somma in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] per lo scopo appena precisato. 10. Il compenso pro quota sarebbe spettato pertanto ai ricorrenti non solo in forza dell’art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, ma anche in virtù dell’accordo tra l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il diritto dei ricorrenti al percepimento dell’incentivo avrebbe consistenza di diritto soggettivo, con la conseguenza che, per estinguere l’obbligazione, il debitore (ossia l’[OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto provare il fatto estintivo del credito ex art.1218 c.c. 11. La Corte d’appello di Roma non avrebbe considerato tale elemento, con ciò violando non solo l’art. 1218 c.c., ma anche l’art. 416 c.p.c., atteso che le circostanze appena enunciate non erano state contestate dall’[OSCURATO:PERSONA] all’atto della sua costituzione nel processo di primo grado. 12. Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, è infondato. 13. Per quanto attiene all’interpretazione dell’art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, ratione temporis vigente, il Collegio ritiene di non doversi discostare dai principi affermati con l’ordinanza n. 21424 del 14 agosto 2019, la cui interpretazione dell’articolo in questione appare conforme al testo normativo, alla luce del più ampio contesto entro cui lo stesso si colloca. 14. Sin dalla rubrica, l’art. 92 fa riferimento agli incentivi per la progettazione messi a disposizione delle stazioni appaltanti, mentre nel corpo dell’articolo, incluso il comma 6, più volte si menziona l’opera progettata e l’attività funzionale alla sua realizzazione che i professionisti devono svolgere per avere diritto al compenso. Anche nel comma 6, pur disciplinandosi un’attività specifica qual è quella di pianificazione, è chiaro come la norma esiga che la redazione dell’atto di pianificazione comunque denominato deve essere svolta, da coloro che aspirano al compenso, nell’ambito di una aggiudicazione da parte dell’amministrazione di cui essi siano dipendenti. La parola “aggiudicazione” chiaramente «evoca il legame fra l'atto stesso e la successiva aggiudicazione dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera pubblica» (così Cass. n. 21424 del 2019, § 4.8.). 15. Ciò non implica una lettura formalistica né del concetto di opera pubblica, né di quello di aggiudicazione, così come non impone che l’aggiudicazione sia prevista nell’ambito di un contratto caratterizzato da uno specifico nomen iuris. Può parlarsi di aggiudicazione anche nell’ambito di contratti o accordi diversi che non siano denominati specificamente di appalto, purché però l’oggetto di essi sia non la pianificazione in sé considerata, ma la realizzazione di un’opera pubblica, cui le varie attività elencate nell’art. 92, inclusa la pianificazione del comma 6, siano strettamente preordinate. 16. Gli stessi principi sono del resto costantemente applicati dalla giurisprudenza di questa Corte alle attività non di pianificazione, ma di progettazione o esecuzione di lavori da parte degli uffici tecnici delle Amministrazioni (v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 36041 del 27/12/2023, Sez. L, Ordinanza n. 23849 del 05/09/2024, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 7412 del 20/03/2025): affinché un’attività di progettazione o di esecuzione di lavori possa dar diritto (anche in base alla contrattazione collettiva) a compensi aggiuntivi o incentivi di altro tipo, è necessario che l’attività si inserisca nel quadro di un’aggiudicazione ed esuli dall’attività ordinaria, essendo preordinata a realizzare un quid novi riconducibile al concetto di opera pubblica. 17. I principi sin qui sintetizzati, espressi da Cass. n. 21424 del 2019 e anche successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in ambiti contigui, non meritano di essere rivisti, in quanto aderenti al testo e allo spirito della normativa in esame. 18. Di essi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, la quale, sulla base di un accertamento di fatto incensurabile in questa sede, ha escluso che l’attività svolta dagli odierni ricorrenti nell’ambito dell’accordo concluso tra l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale all’esecuzione di una specifica opera pubblica, riguardando piuttosto interventi solo possibili ed eventuali, mere ipotesi di fattibilità, come tali non ricadenti nella fattispecie cui la norma che si assume violata ricollega il compenso incentivante. 19. Il motivo è infondato anche nella sua seconda articolazione. 20. Il diritto dei dipendenti al compenso incentivante ha in astratto la consistenza di un diritto soggettivo, ma come tale può essere fatto valere solo nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 92, come sopra illustrate. 21. Tale diritto trova dunque la propria fonte nella legge e non nel contratto che l’amministrazione di appartenenza dei dipendenti abbia eventualmente concluso con il committente. I lavoratori sono terzi rispetto a tale contratto, che non produce pertanto effetto nei loro confronti (art. 1372, secondo comma, c.c.). 22. Nessuna violazione dell’art. 1218 c.c. è dunque addebitabile alla sentenza impugnata, posto che un inadempimento dell’obbligazione è concepibile solo da parte del debitore verso il creditore, che nella specie non può essere identificato in un soggetto (gli odierni ricorrenti) che non è parte del contratto e che non è pertanto titolare di un diritto soggettivo di credito. 23. Inconferente è anche il richiamo all’art. 416 c.p.c. e al principio di non contestazione, che i ricorrenti pretendono sia applicabile a tre distinte circostanze, dedotte in ricorso alle pagine 54 e 55: a) che la situazione giuridica dei ricorrenti abbia la consistenza di diritto soggettivo; b) che l’ABT abbia incamerato il corrispettivo a titolo di incentivo; c) che l’attività dei ricorrenti presso il Tavolo tecnico costituisse un quid pluris rispetto a quella ordinaria e meritasse il corrispettivo a titolo di incentivo. 24. Rispetto alle circostanze sub a) e c), è agevole osservare che esse non consistono in fatti storici determinati, ma in qualificazioni giuridiche di fatti, il che rende sicuramente inapplicabile il principio di non contestazione (Cass., Sez.3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020, Sez. 3, Ordinanza n. 21403 del 06/07/2022). 25. Lo stesso vale per la circostanza sub b), con la precisazione che l’incameramento della somma è effettivamente un fatto storico che può formare oggetto di (non) contestazione, ma non lo è la sua destinazione e dunque la sua qualificazione giuridica. 26. Inammissibile perché generica è infine la doglianza relativa alla violazione dell’art. 36 Cost. 27. I ricorrenti si sono limitati a sottolineare che «l’ABT, non erogando l’incentivo incamerato, non ha riconosciuto erroneamente le migliori prestazioni rese dagli odierni ricorrenti oltre all’ordinaria attività d’ufficio»; in tal modo, i ricorrenti hanno sostanzialmente riproposto la questione della spettanza dell’incentivo, mentre, per dimostrare la violazione dell’art.36 Cost., avrebbero dovuto specificamente elencare le attività ordinarie svolte nell’ambito della loro posizione e la retribuzione per esse percepita, onde consentire alla Corte di valutarne l’insufficienza. 28. Il ricorso va in conclusione rigettato. 29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito in favore dell’Avvocatura dello Stato. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore import