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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:531
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61999J0077 - IT Avis juridique important | 61999J0077 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 ottobre 2001. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] GmbH, NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA]. - Clausola compromissoria - Sostegno finanziario nel settore dell'energia - [OSCURATO:PERSONA] - Inadempimento di un contratto - Risoluzione - Diritto al rimborso di un anticipo versato. - [OSCURATO:PERSONA]77/99. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-07355 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedura - Adizione della Corte in forza di una clausola compromissoria - Contratto che concede un sostegno finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto nel settore dell'energia - Risoluzione unilaterale del contratto in applicazione delle clausole contrattuali - Validità del recesso ed esistenza di un motivo di recesso - Domanda di rimborso parziale dell'anticipo versato, maggiorato degli interessi convenzionali - Debitori in solido - Debitore inadempiente [Trattato CE, art. 181 (divenuto art. 238 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 2008/90] [OSCURATO:PERSONA] causa C-77/99, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

R.B.

Wainwright e dalla sig.ra K. Schreyer, in qualità di agenti, assistiti dall'avv.

M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] GmbH, in liquidazione, con sede in Berlino (Germania), legalmente rappresentata dal suo liquidatore, sig.

C. [OSCURATO:PERSONA], NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH, già NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in Fürstenwalde (Germania), rappresentata dall'avv.

D. Stoecker, Rechtsanwalt, e [OSCURATO:PERSONA], con sede in Virum (Danimarca), rappresentata dall'avv.

D. Stoecker, convenute, avente ad oggetto il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee a norma dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) al fine di ottenere il rimborso di un anticipo da essa versato nell'ambito del programma [OSCURATO:PERSONA] previsto dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1990, n. 2008, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 185, pag. 1), LA CORTE (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), presidente di sezione, dai sigg.

R. Schintgen e

V. Skouris, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH e dalla [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 6 dicembre 2000, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 gennaio 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 marzo 1999 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), un ricorso diretto a far condannare in solido l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: l'«[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]»), la NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e l'[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«[OSCURATO:PERSONA]») a versarle la somma di euro 54 510, oltre ad una somma di euro 20 798,70 a titolo di interessi per il periodo 1° gennaio 1993 - 15 gennaio 1999, e, a decorrere dal 16 gennaio 1999, gli interessi al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro, maggiorato di due punti percentuali, calcolati sul capitale di euro 54

510. Fatti e ambito normativo 2 Il 15 settembre 1992 la Comunità europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], stipulava con l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] un contratto vertente sulla concessione di un aiuto finanziario a queste ultime che agivano in solido per la realizzazione di un progetto intitolato «Oderhaus - [OSCURATO:PERSONA] in an [OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «contratto»).

La sede dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] si trova in Germania, quella dell'[OSCURATO:PERSONA] in Danimarca. 3 Tale contratto è stato concluso in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1990, n. 2008, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 185, pag. 1). 4 All'art. 9.1 del contratto le parti hanno convenuto l'applicazione del diritto tedesco e, all'art. 12 dell'allegato II del medesimo, hanno attribuito la competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 5 Il contratto designa l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] come le «contraenti» che, ai sensi del preambolo e dell'art. 2 dell'allegato II di detto contratto, agiscono quali debitrici in solido.

Quest'ultima clausola dispone in particolare che le contraenti sono, in via di principio, responsabili in solido e separatamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per qualsiasi inadempimento di una di loro nell'esecuzione dei suoi obblighi. 6 Ai fini del contratto l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] assumeva il ruolo di coordinatrice.

Conformemente all'art. 1.4 del contratto, il coordinatore è responsabile per le contraenti della presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] di tutti i documenti, nonché delle relazioni tra le contraenti e quest'ultima.

Inoltre, secondo tale clausola, tutte le comunicazioni di carattere generale indirizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] alle contraenti e viceversa passano attraverso la coordinatrice. 7 L'allegato I del contratto prevede, al punto B.4, la ripartizione degli obblighi tra le contraenti nell'ambito del progetto.

Ne consegue che le voci «Engineering/design» riguardano l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], le voci «Construction» e «Erection» riguardano la [OSCURATO:PERSONA] e la voce «Administration» riguarda esclusivamente l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 8 A norma dell'art. 2 del contratto l'inizio dei lavori era fissato al 1° giugno 1992; i lavori dovevano essere conclusi il 30 aprile 1996.

L'allegato I, punto B.7, del contratto descrive il programma di lavoro che le contraenti dovevano realizzare.

Conformemente all'art. 2.2, prima frase, del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere informata tempestivamente di qualsiasi ritardo nell'esecuzione del progetto. 9 Ai sensi dell'art. 3.1 del contratto, il costo totale del progetto era stato stimato in ECU 10 321

865. Secondo l'art. 3.2, la [OSCURATO:PERSONA] partecipava nella misura del 30% alle spese rimborsabili, IVA esclusa, sostenute per il progetto, fino a concorrenza di un importo massimo di ECU 233

100. Le spese rimborsabili figurano al punto B.11 dell'allegato I del contratto.

Sono ivi suddivise in spese per la concezione del progetto («Design»), in spese di esecuzione («Execution») e in spese relative alla sorveglianza («Monitoring»).

Le spese rimborsabili menzionate in tale punto e relative alla concezione del progetto ammontano a DEM 161

000. Ai sensi della tabella 2 dell'allegato I del contratto, tale importo è ripartito in modo tale che DEM 96 600 sono previsti per la concezione preliminare («Preliminary design») e DEM 64 400 per la concezione dettagliata («Detailed design»). 10 Conformemente all'art. 4 del contratto, in combinato disposto con l'art. 17.2 del suo allegato II, la [OSCURATO:PERSONA] doveva versare alla coordinatrice, entro due mesi successivi alla sottoscrizione del contratto da parte di tutte le contraenti, un anticipo di ECU 69 930, il che corrisponde al 30% dell'importo massimo di ECU 233 100 menzionato all'art. 3.2 del contratto. 11 Ai sensi degli artt. 5 del contratto e 6.1, lett. a), del suo allegato II, le contraenti dovevano, tramite la coordinatrice, trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] varie relazioni tecniche e finanziarie semestrali. 12 Conformemente all'art. 17.3 dell'allegato II del contratto, le contraenti erano tenute, nella misura in cui, al momento del completamento o della sospensione dei lavori previsti dal contratto, i versamenti già effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] eccedessero il contributo finanziario complessivo di quest'ultima previsto a norma di tale allegato, a rimborsarle tempestivamente l'eccedenza. 13 L'art. 2.2, seconda frase, del contratto dispone che quest'ultimo può essere risolto alle condizioni stabilite nell'art. 8 dell'allegato II del medesimo.

Conformemente all'art. 8, lett. d), di tale allegato, la [OSCURATO:PERSONA] può risolvere il contratto se una o più contraenti non adempiono le loro obbligazioni, salvo motivi tecnici o economici plausibili e giustificabili, dopo avere loro intimato per iscritto di adempiere, mediante lettera raccomandata o notifica con ricevuta di ritorno, trascorso un mese dal ricevimento di tale lettera senza che le contraenti abbiano adempiuto le loro obbligazioni. 14 Dal momento che il contratto è stato risolto in forza di detto art. 8.2, lett. d), la [OSCURATO:PERSONA] può, conformemente all'art. 8.4 dell'allegato II, esigere il rimborso della totalità o di una parte dell'aiuto comunitario.

Inoltre, essa può chiedere in tal caso interessi sull'importo da rimborsare, a partire dalla data in cui le contraenti hanno ricevuto i versamenti, al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro, maggiorato di due punti percentuali. 15 Tuttavia, conformemente all'art. 2, terza frase, lett. c), dell'allegato II del contratto, un contraente non è tenuto al rimborso ai sensi dell'art. 8.4 di tale allegato se può fornire alla [OSCURATO:PERSONA] una prova convincente di non aver contribuito all'inadempimento e di aver rispettato gli obblighi d'informazione che gli incombono in forza dell'art. 1.4 di detto allegato

II. Conformemente a quest'ultimo articolo, le contraenti sono tenute in particolare ad informare senza ritardo la [OSCURATO:PERSONA] di qualsiasi sospensione dei lavori, nonché di tutte le circostanze che possano avere effetti significativi sull'esecuzione del contratto. 16 Le relazioni tecniche e finanziarie semestrali di cui all'art. 5 del contratto non sono state presentate alla [OSCURATO:PERSONA].

Il 20 gennaio 1995 quest'ultima ha quindi indirizzato a ciascuna contraente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento in cui fissava loro un termine di due mesi per conformarsi all'obbligo di presentare una relazione, minacciandole al tempo stesso di risolvere il contratto se non avessero adempiuto tale obbligazione e di chiedere il rimborso dell'aiuto fornito. 17 L'[OSCURATO:PERSONA] nega di aver ricevuto tale lettera.

Con lettera 27 marzo 1995 l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che al progetto non era stata data esecuzione, poiché l'acquisto del terreno necessario non aveva avuto luogo.

Inoltre, essa precisava che il progetto non era realizzabile, in quanto non riusciva ad acquistare né i terreni originariamente previsti per la realizzazione del progetto, né terreni sostitutivi. 18 Le contraenti non presentavano le relazioni sollecitate nel termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera 20 gennaio 1995.

Con raccomandata con ricevuta di ritorno in data 17 ottobre 1995 la [OSCURATO:PERSONA] inviava quindi loro lettere di risoluzione del contratto identiche.

Quale motivo di risoluzione faceva valere che le relazioni richieste con la lettera di diffida non le erano pervenute e che il progetto non poteva essere realizzato.

Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rimborso dell'anticipo versato, maggiorato degli interessi. [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] negano di aver ricevuto tale lettera della [OSCURATO:PERSONA]. 19 Con lettera 24 ottobre 1995 l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione datata 28 luglio 1995 che rendeva conto dello sviluppo e del fallimento del progetto, nonché dell'uso dell'anticipo assegnato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Secondo tale lettera, il progetto doveva essere considerato abbandonato in modo definitivo alla fine del 1993. 20 In detta relazione l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] faceva valere spese relative all'esecuzione del progetto per un totale di DEM 282

790. Tali spese erano così suddivise: - DEM 84 000 per la rielaborazione della concezione del progetto, resasi necessaria a causa della modifica dell'ubicazione prevista (Karl-Marx-Straße/Bergstraße invece di Mühlengasse 1) (v. punto 7.1 della relazione); - DEM 16 970 per la rielaborazione della tecnica usata in materia di energia (energie innovatrici) per quanto riguarda la nuova concezione (v. punto 7.2 della relazione); - DEM 24 500 per la rielaborazione del progetto a causa di problemi di terreno, di divisioni del terreno, ecc.; questa somma comprende un importo di DEM 20 000 rimborsato dall'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] alla NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH (v. punto 7.3 della relazione); - DEM 14 760 per le necessarie trattative con i fornitori di energia relative alla nuova concezione del progetto sul piano energetico (v. punto 7.4 della relazione); - DEM 142 560 a titolo di direzione del progetto, in particolare delle necessarie trattative con l'amministrazione comunale e i proprietari dei terreni (v. punto 7.5 della relazione). 21 Con lettera 12 febbraio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] informava le contraenti che essa riconosceva soltanto DEM 96 600, ossia ECU 51 401, quali spese rimborsabili, sostenute per la fase detta «preliminary design».

Essa fissava quindi l'aiuto nella misura del 30% di ECU 51 401, pari a ECU 15

420. Invitava quindi le contraenti a rimborsarle l'importo di ECU 54 510 (la differenza tra l'anticipo versato per un ammontare di ECU 69 930 e l'aiuto accordato per un importo di ECU 15 420), maggiorato degli interessi calcolati in ECU 11 175 per il periodo 1° gennaio 1993 - 30 settembre 1995, ossia in totale ECU 65

685. Alla fine di tale lettera si precisava che il contabile della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunicato alle contraenti, nei giorni successivi, le modalità di rimborso e si domandava a queste ultime di non effettuare pagamenti nel frattempo. 22 Nessuna contraente ha effettuato pagamenti. 23 Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con raccomandata in data 9 marzo 1999.

La ricevuta di ritorno è ritualmente pervenuta alla cancelleria della Corte, ma con firma illeggibile.

Il 7 aprile 1999 la raccomandata è stata rispedita, senza essere aperta, alla cancelleria della Corte, con la seguente annotazione manoscritta sulla busta: «Restituire al mittente; l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH è stata sciolta il 15 novembre 1996; non vi è più un amministratore di nome [OSCURATO:PERSONA]».

Secondo un'altra annotazione figurante sulla busta, la lettera è stata consegnata alla destinataria il 22 marzo 1999. 24 Con atto 15 giugno 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un estratto, autenticato dal notaio, dello Handelsregister (registro di commercio) dell'[OSCURATO:PERSONA] di Berlino (Germania), relativo all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], secondo il quale quest'ultima è stata sciolta a norma all'art. 1 della legge 9 ottobre 1934, dopo che una domanda diretta all'apertura di una procedura fallimentare nei suoi confronti era stata respinta per insufficienza di attivo con ordinanza dell'[OSCURATO:PERSONA] 14 novembre 1996, divenuta definitiva. 25 Dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non ha depositato un controricorso, con memoria 15 giugno 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte l'accoglimento delle sue conclusioni.

Tale domanda è stata notificata all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] il 21 luglio 1999 con lettera raccomandata.

Quest'ultima è stata però restituita alla cancelleria della Corte con la seguente annotazione postale: «destinatario trasferito senza lasciare indirizzo».

Sulla ricevibilità del ricorso 26 Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile nei limiti in cui fa valere, per il periodo a partire dal 16 gennaio 1999, interessi al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro, maggiorato di due punti percentuali.

Infatti, dal momento che tale Fondo non esiste più, i relativi tassi d'interesse non sono più pubblicati, in ogni caso a partire dal 1994. [OSCURATO:PERSONA] stessa ha sostenuto questa tesi nella causa decisa con sentenza 2 ottobre 2001, causa C-172/97 OP, SIVU/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-6699).

Non è quindi possibile stabilire quale sia l'importo degli interessi chiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 16 gennaio 1999.

Questo capo della domanda della [OSCURATO:PERSONA] è in tale misura indeterminato.

Una sentenza della Corte che accogliesse tale capo della domanda non sarebbe eseguibile.

Infatti, gli interessi richiesti non potrebbero essere calcolati.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui verte sugli interessi calcolati a partire dal 16 gennaio 1999. 27 Per il resto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è ricevibile, anche nella parte in cui è rivolto contro l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 28 Infatti, in base al diritto del paese della sua sede, ossia il diritto tedesco, conformemente all'art. 13 del Gesetz betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung (legge sulle società a responsabilità limitata; in prosieguo: il «GmbHG»), l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ha la capacità giuridica e la capacità processuale. 29 Essa non ha perso la capacità giuridica né quella processuale a causa del fatto di essere stata iscritta nell'Handelsregister come società disciolta, ai sensi dell'art. 1 del Gesetz über die Auflösung und Löschung von Gesellschaften und Genossenschaften (legge sullo scioglimento e la cancellazione delle società e delle società cooperative), dopo che una domanda diretta all'avvio di una procedura fallimentare nei suoi confronti era stata respinta per insufficienza d'attivo [v., in tal senso, sentenza del Bundesarbeitsgericht 22 marzo 1988 - 3 AZR 350/86 -, [OSCURATO:PERSONA] 1988, pag. 2637].

Essa si è invece trasformata in società in liquidazione, ove il suo garante è divenuto liquidatore a norma dell'art. 66, n. 1, del GmbHG. 30 L'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non ha perso nemmeno la capacità giuridica né quella processuale a causa del venir meno del suo patrimonio.

Non è ancora stata cancellata dallo Handelsregister.

Secondo un'opinione sostenuta in diritto tedesco e fondata sulla teoria dell'apparenza, ciò significa che, indipendentemente da un eventuale venir meno del suo patrimonio, essa non ha perso né la capacità giuridica né quella processuale [v. sentenza 3 AZR 350/86, già citata; Bork, in Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 21ª edizione, 1993, art. 50, punto 34, lett. c)].

La Corte condivide tale opinione.

Sulla fondatezza del ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] delle parti 31 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] sono tenute in solido a rimborsare, quanto all'anticipo concesso pari a ECU 69 930, un importo parziale di euro 54

510. 32 A suo avviso, al contratto tra le parti si è posto fine con la risoluzione dichiarata nelle sue lettere 17 ottobre 1995. 33 L'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto anch'essa la lettera di diffida preventiva 20 gennaio 1995, in cui si minacciava di risolvere il contratto.

Ciò risulterebbe da una lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] il 7 marzo 1995, in cui essa avrebbe preso espressamente posizione in merito alle censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbero altresì ricevuto le lettere di risoluzione 17 ottobre 1995, come risulterebbe dagli avvisi di ricevimento prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 34 Poiché, in primo luogo, in violazione dell'art. 1.1 del contratto, le contraenti non hanno realizzato il progetto, in secondo luogo, in violazione dell'art. 2.2, prima frase, del contratto, non hanno informato tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] dei ritardi sopravvenuti e, in terzo luogo, in violazione dell'art. 5 del contratto, in combinato disposto con l'art. 6 dell'allegato II del contratto, non hanno presentato le relazioni contrattualmente previste entro il termine supplementare loro fissato con lettera 20 gennaio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che aveva diritto, conformemente all'art. 8.2, lett. d), dell'allegato II del contratto, di risolvere quest'ultimo con lettera 17 ottobre 1995. 35 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le contraenti sono tenute in solido al rimborso dell'anticipo.

Essa fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] non possono invocare l'esclusione della loro responsabilità in forza dell'art. 2, lett. c), dell'allegato II del contratto, poiché esse non hanno adempiuto gli obblighi di informazione stabiliti dall'art. 1.4 di detto allegato. 36 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le spese rimborsabili ammontano al massimo a DEM 96

600. 37 A suo avviso, le spese figuranti ai punti 7.1, 7.3 e 7.5 del rapporto 28 luglio 1995 non sono rimborsabili perché sono dovute essenzialmente al fatto che le contraenti non sono state in grado di acquistare il terreno originariamente previsto per il progetto.

Peraltro, la rimborsabilità verrebbe meno per il fatto stesso che le spese figuranti al punto 7.1 della relazione riguardano un progetto completamente nuovo.

Questo progetto non avrebbe più nulla a che vedere con quello presentato in origine alla [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al quale quest'ultima aveva stipulato il contratto. 38 [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] contestano che la risoluzione del contratto notificata con lettere della [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 1995 abbia posto fine al contratto. 39 Infatti, in primo luogo, esse non avrebbero ricevuto le lettere di risoluzione 17 ottobre 1995.

La ricevuta di ritorno della lettera inviata alla [OSCURATO:PERSONA] recherebbe, sì, il timbro dell'ufficio postale di Fürstenwalde, ma nessuna firma figura nello spazio all'uopo previsto.

Inoltre, l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ricevuto la lettera 20 gennaio 1995. 40 In secondo luogo, la risoluzione non sarebbe valida a causa della assenza di motivi di risoluzione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe basato la risoluzione esclusivamente sulla circostanza che le contraenti hanno omesso, in contrasto con gli artt. 5 e persino 6 dell'allegato II del contratto, di adempiere i loro obblighi in materia di relazioni.

Sarebbe vero che, in forza dell'art. 2 dell'allegato II del contratto, le contraenti sono responsabili in solido nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, secondo le clausole particolari dell'art. 1.4 del contratto, l'esecuzione di tali obblighi dipenderebbe dalla responsabilità esclusiva dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di coordinatrice. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe giustificare una disdetta del contratto solo facendo riferimento all'osservanza degli obblighi in materia di relazioni, dal momento che la sua lettera 20 gennaio 1995 aveva creato i presupposti contrattuali per una disdetta solo per tale aspetto [v. le clausole degli artt. 8.2, lett. d), e 8.4 dell'allegato II del contratto]. 41 La violazione del contratto commessa dall'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe imputabile, tuttavia, né alla [OSCURATO:PERSONA] né all'[OSCURATO:PERSONA]. 42 Queste ultime non avrebbero alcuna colpa per quanto concerne la mancata trasmissione delle relazioni finanziarie.

Spettava unicamente all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione finanziaria che tenesse conto di tutte le spese.

A tale proposito l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe invitato l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ad adempiere i suoi obblighi in materia di deposito delle relazioni. 43 Secondo l'[OSCURATO:PERSONA], ci si sarebbe potuto attendere che la [OSCURATO:PERSONA] esaminasse almeno la possibilità di porre fine al contratto, conformemente all'art. 8.5 del suo allegato II, unicamente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], e che valutasse la possibilità di continuare il progetto con le altre contraenti pur includendo nuovi soggetti. 44 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] fanno valere che, se si dovesse cionondimeno riconoscere una loro responsabilità, essa sorgerebbe soltanto in forza dei principi sull'arricchimento senza causa.

Ora, a loro avviso, in mancanza di arricchimento, non può farsi valere nei loro confronti alcun diritto al rimborso, come risulta dall'art. 818, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»). 45 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe calcolato erroneamente le spese rimborsabili. 46 A torto la [OSCURATO:PERSONA], nella lettera 12 febbraio 1996, avrebbe considerato che alla sovvenzione definitiva corrispondeva soltanto una somma di ECU 15 420 (30% di ECU 51 401, ossia DEM 96 600). [OSCURATO:PERSONA] commetterebbe l'errore di interpretare il contratto nel senso che le spese che possono essere rimborsate per la fase della concezione si limitano a DEM 96

600. Nel suo ragionamento la [OSCURATO:PERSONA] ignorerebbe, da un lato, che la tabella 2 dell'allegato I del contratto riproduce solo le spese stimate che costituiscono la base di calcolo dell'anticipo previsto all'art. 4.1, primo trattino, del contratto.

Ora, la totalità dell'aiuto della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe limitato a tale anticipo. [OSCURATO:PERSONA] ignorerebbe, d'altro lato, che le spese stimate relative alla concezione non si limitano a DEM 96 600, ma che, in totale, per la concezione del progetto era previsto un importo di DEM 161 000, vale a dire le spese corrispondenti ad un «preliminary design» e quelle relative ad un «detailed design».

Le spese effettivamente sostenute dall'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avrebbero tuttavia riguardato non progetti generali preventivi, come potrebbe far supporre l'espressione «preliminary design», ma una programmazione dettagliata del progetto nel sito previsto. 47 Poiché, al momento della conclusione del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del fatto che il terreno previsto per la realizzazione del progetto non era ancora stato acquistato dall'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], le spese di pianificazione supplementari dovute alla riorganizzazione necessaria rientrerebbero sicuramente nella sfera di rischio della [OSCURATO:PERSONA].

Le spese figuranti ai punti 7.1, 7.2 e 7.5 della relazione 28 luglio 1995 sarebbero quindi rimborsabili. 48 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti commesso un errore che ha fortemente contribuito, da un lato, alla perdita d'interessi da essa fatta valere e, dall'altro, all'impossibilità, per l'effettiva destinataria dei pagamenti della [OSCURATO:PERSONA], di rimborsare gli importi anticipati da quest'ultima. 49 A loro avviso, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto prima il rimborso dell'anticipo, quest'ultimo non sarebbe ancora stato completamente utilizzato e, dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avrebbe disposto in tal caso dei fondi corrispondenti alla somma anticipata, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe subito alcuna perdita. 50 Per quanto riguarda gli interessi richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] invocano la prescrizione.

Esse sostengono, inoltre, di non essere tenute a pagare interessi per il periodo successivo al 12 gennaio 1996, poiché nella sua lettera 12 febbraio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto loro di non effettuare pagamenti immediati, e che non era stata loro presentata ulteriore domanda di pagamento in seguito. 51 [OSCURATO:PERSONA] considera che l'eccezione relativa al venir meno dell'arricchimento («Wegfall der Bereicherung») non è fondata, poiché l'art. 818, n. 3, del BGB non si applica ai diritti di recesso previsti per contratto, né ai successivi atti di esecuzione. 52 [OSCURATO:PERSONA] misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] fanno valere spese rimborsabili superiori a quelle indicate dalla [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione che esse hanno realizzato non solo un «preliminary design», ma anche un «detailed design», la [OSCURATO:PERSONA] obietta di non aver mai ricevuto le prove di siffatto «detailed design».

Inoltre, il progetto non sarebbe mai stato cominciato, né tantomeno portato a termine, di modo che la sua idoneità a ricevere sovvenzioni sarebbe in ogni caso poco attendibile. 53 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non avere alcuna responsabilità.

A suo avviso, questo argomento è privo di rilevanza, in quanto contrario alla buona fede. 54 Infine, essa considera che la domanda di interessi non è prescritta, poiché il termine di prescrizione dei quattro anni non ha cominciato a decorrere prima del 31 dicembre 1996.

Giudizio della Corte 55 Conformemente all'art. 8.2 dell'allegato II del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] ha diritto di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA] il rimborso, quanto all'anticipo concesso pari a ECU 69 930, di un importo parziale di euro 54

510. 56 Quando ha indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA] le lettere di risoluzione 17 ottobre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di risolvere il contratto a norma dell'art. 8.2, lett. d), dell'allegato II del contratto. 57 Esisteva almeno un motivo di risoluzione.

Infatti, con lettera 27 marzo 1995 l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di coordinatrice, aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] il fallimento del progetto, avvenuto sin dalla fase dell'acquisto necessario del terreno. [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] non hanno quindi adempiuto il loro obbligo, derivante dall'art. 1 del contratto, di realizzare il progetto, e non possono far valere al riguardo motivi tecnici o economici ragionevoli e giustificati. 58 E' vero che la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 8.2, lett. d), dell'allegato II del contratto, avrebbe dovuto invitare le contraenti, prima della risoluzione, a continuare il progetto conformemente ai loro obblighi contrattuali.

Tuttavia, secondo i principi della buona fede (artt. 242 e 157 del BGB), un simile invito non era necessario nella fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] sua lettera 27 marzo 1995 l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] aveva messo la [OSCURATO:PERSONA] a conoscenza, in termini definitivi ed univoci, della fine del progetto.

Inoltre, il rapporto di fiducia tra le parti del contratto, necessario alla buona esecuzione del medesimo, era venuto meno.

Infatti, circa tre anni dopo l'inizio ufficiale dei lavori in data 1° giugno 1992 e dopo il puntuale versamento dell'anticipo da parte della [OSCURATO:PERSONA], le contraenti non avevano ancora nemmeno acquistato il terreno necessario alla realizzazione del progetto.

Per tale ragione non era più possibile, contrariamente a quanto sostenuto dall'[OSCURATO:PERSONA], esigere che, conformemente all'art. 8.5 dell'allegato II del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] risolvesse quest'ultimo solo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e lo continuasse con le altre due contraenti. 59 Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi il diritto di risolvere il contratto, non è necessario esaminare se essa potesse risolverlo anche per il motivo che le contraenti non avevano presentato le necessarie relazioni tecniche e finanziarie che erano state loro chieste con lettera 20 gennaio 1995. 60 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha regolarmente pronunciato la risoluzione del contratto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA].

E' assodato che l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la lettera di risoluzione della [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 1995, da cui risulta inequivocabilmente la dichiarazione di risoluzione nei confronti di tutte le contraenti. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre fornito la prova che l'[OSCURATO:PERSONA], contrariamente alle sue smentite, aveva ricevuto la lettera di risoluzione il 3 novembre 1995. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha prodotto un avviso di ricevimento da cui risulta che la consegna della lettera all'[OSCURATO:PERSONA] è regolarmente avvenuta.

Ciò non risulta per l'avviso di ricevimento della lettera 17 ottobre 1995 inviata alla [OSCURATO:PERSONA], dal momento che quest'ultimo non era regolarmente firmato.

Tuttavia, non è necessario pronunciarsi sulla questione se la lettera di risoluzione notificata all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] abbia posto fine al contratto nel suo complesso in quanto quest'ultima, in qualità di coordinatrice, aveva mandato di ricevere tutte le comunicazioni destinante alle altre contraenti, e sul punto se tale mandato fosse valido anche per quanto riguarda una dichiarazione di risoluzione.

Infatti, la risoluzione del contratto da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] si è verificata in ogni caso al momento della notificazione del ricorso, cui la lettera di risoluzione 17 ottobre 1995 era allegata. 61 Pertanto, in seguito alla risoluzione del contratto, la [OSCURATO:PERSONA], conformemente all'art. 8.4 dell'allegato II del medesimo, può esigere il rimborso della totalità o di una parte del suo contributo finanziario.

Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] sono responsabili in solido conformemente agli artt. 421 e seguenti del BGB.

Ciò risulta dal contratto stesso, il quale dichiara espressamente che le contraenti sono responsabili in solido, il che implica che sono tenute all'esecuzione del progetto e non soltanto all'esecuzione di determinati lavori, ciascuna per quanto la riguarda.

Dal contratto discende pertanto che ciascuna contraente deve rispondere, conformemente all'art. 425, n. 1, del BGB, dell'inadempimento delle obbligazioni di un'altra contraente.

Del resto, siffatta responsabilità congiunta per l'inadempimento di altri debitori in solido è di regola ammessa in diritto tedesco quando, come nel caso di specie, più imprese si obbligano alla realizzazione di un'opera (v. sentenza del Bundesgerichtshof 18 ottobre 1951 - [OSCURATO:PERSONA] 138/50 -, [OSCURATO:PERSONA] 1952, pag. 217). 62 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] devono parimenti rispondere, in via di principio, dell'inadempimento dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che considerano responsabile del fallimento del contratto.

L'art. 2, lett. c), dell'allegato II del contratto prevede, tuttavia, un'eccezione alla responsabilità solidale delle contraenti per quanto riguarda l'obbligo di rimborso previsto all'art. 8.4 di detto allegato.

Infatti, una contraente è esentata dalla sua responsabilità se è in grado di provare di non avere contribuito alla violazione del contratto commessa dalla contraente inadempiente e di avere adempiuto i propri obblighi di informazione di cui all'art. 1.4 dell'allegato II del contratto. [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] non hanno soddisfatto tali condizioni.

Esse non hanno dimostrato in modo circostanziato di essere estranee alla mancata realizzazione del progetto.

Inoltre e soprattutto, le stesse non hanno provato di aver adempiuto i loro obblighi di informazione. 63 Il diritto della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso dell'anticipo concesso deriva inoltre dall'art. 17.3 dell'allegato II del contratto.

Infatti, secondo tale clausola, le contraenti sono tenute, in caso di sospensione dei lavori, a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] la differenza tra i versamenti superiori da essa già effettuati e il contributo finanziario complessivo dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione delle clausole di tale allegato.

E' pacifico che le contraenti hanno sospeso i lavori relativi al progetto alla fine del 1993.

Esse sono quindi tenute, a norma dell'art. 17.3 dell'allegato II del contratto, a rimborsare l'anticipo percepito nella misura in cui questo non sia imputabile a spese rimborsabili conformemente alle clausole contrattuali. 64 Per quanto riguarda l'importo delle somme in questione, a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] chiede il rimborso di euro 54

510. 65 Le spese rimborsabili sono ammontate a DEM 96 600, ossia ECU 51 401, di cui il 30%, ossia ECU 15 420, deve essere dedotto dall'anticipo versato, che ammonta a ECU 69 930, conformemente all'art. 3.2 del contratto.

Contrariamente all'argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], non si devono considerare spese rimborsabili superiori a detta somma.

Infatti, innanzi tutto, come ha dettagliatamente esposto l'avvocato generale ai paragrafi 79-82 delle sue conclusioni, dai rapporti contrattuali tra le parti deriva che l'anticipo versato dalla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere utilizzato, senza l'accordo di quest'ultima, per un progetto diverso da quello descritto con precisione nell'allegato I del contratto.

Inoltre, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], non si può ammettere che studi dettagliati abbiano avuto luogo ancor prima che venisse determinata l'ubicazione definitiva del progetto.

In ogni caso, le suddette non hanno prodotto alcun elemento di prova al riguardo. 66 L'eccezione relativa al venir meno dell'arricchimento, basata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] sull'art. 818, n. 3, del BGB, non può essere accolta.

Al riguardo occorre rilevare, innanzi tutto, che con il versamento dell'anticipo alla coordinatrice la [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto, nei confronti di tutte le contraenti, l'obbligo di concedere un anticipo, che ad essa incombeva ai sensi dell'art. 3.2 del contratto.

Detto versamento della [OSCURATO:PERSONA] è, di conseguenza, effettivo nei confronti di tutte le contraenti, che pertanto, dal canto loro, sono tenute in solido al rimborso alle condizioni summenzionate.

Per opporsi a tale obbligo contrattuale di rimborso, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] non possono far valere il venir meno dell'arricchimento ai sensi dell'art. 818, n. 3, del BGB.

Al contrario, dall'accordo stesso tra le parti in relazione all'anticipo risulta che i beneficiari di quest'ultimo devono rimborsarlo nell'ipotesi e nei limiti in cui l'esecuzione del contatto non dia luogo a spese rimborsabili con cui l'anticipo debba essere compensato in forza delle clausole contrattuali.

Tenuto conto della natura di anticipo delle prestazioni della [OSCURATO:PERSONA], le contraenti dovevano organizzarsi in funzione di un eventuale obbligo di rimborso.

L'argomento della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] relativo al venir meno dell'arricchimento non può quindi essere accolto. 67 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] non possono rifiutarsi di rimborsare l'anticipo adducendo il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto richiederlo prima all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] quando questa era ancora solvibile, e che la [OSCURATO:PERSONA] ha così contribuito in modo preponderante alla realizzazione del danno. 68 Al riguardo si deve precisare che la [OSCURATO:PERSONA] non fa valere un diritto ad indennità, ma chiede il rimborso parziale dell'anticipo da essa versato.

L'art. 254 del BGB, su cui la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] sembrano basarsi lamentando una colpa della [OSCURATO:PERSONA] che ha contribuito alla realizzazione del danno, non è quindi applicabile (v.

Heinrichs, in: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 60 ª edizione, 2001, art. 254 del BGB, punti 5 e seguenti). 69 In base all'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), si deve sostituire, per quanto riguarda l'importo del capitale e quello degli interessi, il riferimento all'ECU con un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ECU. 70 A norma dell'art. 8.4 dell'allegato II del contratto le contraenti sono tenute al pagamento degli interessi contrattuali.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], tale obbligo non viene meno alla data del 12 febbraio 1996.

Infatti, nella sua lettera 12 febbraio 1996, pur chiedendo loro, per ragioni contabili, di non effettuare versamenti immediati, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto rinunciato al suo diritto contrattuale agli interessi nel caso in cui le contraenti non effettuassero alcun pagamento in seguito.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] giustamente fanno valere che gli arretrati degli interessi per il 1993 e il 1994 sono prescritti.

Infatti, conformemente all'art. 199 del BGB, si deve assumere, come dies a quo del termine di prescrizione, la data in cui il contratto avrebbe potuto essere risolto per la prima volta.

Ciò si era già verificato nel 1993, poiché le contraenti avevano sospeso i lavori nel corso di tale anno.

Di conseguenza, per gli anni 1993 e 1994, il termine di prescrizione di quattro anni, previsto dagli artt. 197 e 201 del BGB, è scaduto rispettivamente il 31 dicembre 1997 e il 31 dicembre 1998, ossia prima della presentazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, sono tenute al pagamento degli interessi solo a partire dal 1° gennaio 1995. 71 Secondo il calcolo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera 12 febbraio 1996 indirizzata alla contraenti, gli interessi ammontavano al 9,75% per il 1993 e al 6,25% per il 1994 quanto a ECU 54

510. Ciò corrisponde ad un importo di ECU 5 314,73 per il 1993 e di ECU 3 406,88 per il 1994, ossia in totale ECU 8 721,61.

Tale somma deve essere detratta dall'importo totale degli interessi, pari a ECU 11 175, che la [OSCURATO:PERSONA] chiede per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1996.

Restano pertanto ECU 2 453,39 per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1996.

Per il periodo successivo si deve prendere in considerazione il calcolo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], non contestato né dalla [OSCURATO:PERSONA] né dall'[OSCURATO:PERSONA].

Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 luglio 1998 si deve quindi tenere conto della somma di ECU 7 874,55, per il periodo dal 31 luglio 1998 al 15 dicembre 1998 la somma di ECU 1 428,30 e per il periodo dal 16 dicembre 1998 al 15 gennaio 1999 quella di ECU 320,85, ossia in totale ECU 9 623,70.

Gli interessi per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 15 gennaio 1999, al cui versamento si devono condannare la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], ammontano così in totale alla somma di ECU 12 077,09.

Come è stato esposto al punto 69, tale somma deve essere fissata in euro 12 077,09.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 72 La domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è ricevibile a norma dell'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura. 73 Infatti, il ricorso è stato ritualmente notificato all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, conformemente al combinato disposto degli artt. 39, prima frase, e 79, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura.

L'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non ha depositato controricorso, cosicché la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la pronuncia di una sentenza contumaciale, che è stata ritualmente notificata all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con il deposito di lettera 23 luglio 1999, conformemente agli artt. 79, 40, n. 1, e 38, n. 2, del regolamento di procedura, è ricevibile.

Sulla fondatezza della domanda di pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 74 Conformemente all'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, si deve pronunciare nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], con sentenza contumaciale, la stessa condanna pronunciata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], poiché il ricorso contro l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] risulta fondato per gli stessi motivi e nelle stesse proporzioni di quelli che hanno giustificato la condanna della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 75 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], rimaste sostanzialmente soccombenti, vanno condannate in solido alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) L'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata in contumacia, in solido con la NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH e l'[OSCURATO:PERSONA], a versare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee la somma di euro 54 510, maggiorata degli interessi pari a euro 12 077,09 per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 15 gennaio 1999. 2) La NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH e l'[OSCURATO:PERSONA] sono condannate, in solido tra di loro e in solido con l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH, a versare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee la somma di euro 54 510, maggiorata degli interessi pari a euro 12 077,09 per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 15 gennaio 1999. 3) Per il resto, il ricorso è respinto. 4) L'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH, la NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH e l'[OSCURATO:PERSONA] sono condannate in solido alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999J0077 - IT Avis juridique important | 61999J0077 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 ottobre 2001. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] GmbH, NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA]. - Clausola compromissoria - Sostegno finanziario nel settore dell'energia - [OSCURATO:PERSONA] - Inadempimento di un contratto - Risoluzione - Diritto al rimborso di un anticipo versato. - [OSCURATO:PERSONA]77/99. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-07355 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedura - Adizione della Corte in forza di una clausola compromissoria - Contratto che concede un sostegno finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto nel settore dell'energia - Risoluzione unilaterale del contratto in applicazione delle clausole contrattuali - Validità del recesso ed esistenza di un motivo di recesso - Domanda di rimborso parziale dell'anticipo versato, maggiorato degli interessi convenzionali - Debitori in solido - Debitore inadempiente [Trattato CE, art. 181 (divenuto art. 238 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 2008/90] [OSCURATO:PERSONA] causa C-77/99, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R.B. Wainwright e dalla sig.ra K. Schreyer, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] GmbH, in liquidazione, con sede in Berlino (Germania), legalmente rappresentata dal suo liquidatore, sig. C. [OSCURATO:PERSONA], NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH, già NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con sede in Fürstenwalde (Germania), rappresentata dall'avv. D. Stoecker, Rechtsanwalt, e [OSCURATO:PERSONA], con sede in Virum (Danimarca), rappresentata dall'avv. D. Stoecker, convenute, avente ad oggetto il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee a norma dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) al fine di ottenere il rimborso di un anticipo da essa versato nell'ambito del programma [OSCURATO:PERSONA] previsto dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1990, n. 2008, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 185, pag. 1), LA CORTE (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH e dalla [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 6 dicembre 2000, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 gennaio 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 marzo 1999 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), un ricorso diretto a far condannare in solido l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: l'«[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]»), la NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e l'[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«[OSCURATO:PERSONA]») a versarle la somma di euro 54 510, oltre ad una somma di euro 20 798,70 a titolo di interessi per il periodo 1° gennaio 1993 - 15 gennaio 1999, e, a decorrere dal 16 gennaio 1999, gli interessi al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro, maggiorato di due punti percentuali, calcolati sul capitale di euro 54 510. Fatti e ambito normativo 2 Il 15 settembre 1992 la Comunità europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], stipulava con l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] un contratto vertente sulla concessione di un aiuto finanziario a queste ultime che agivano in solido per la realizzazione di un progetto intitolato «Oderhaus - [OSCURATO:PERSONA] in an [OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «contratto»). La sede dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] si trova in Germania, quella dell'[OSCURATO:PERSONA] in Danimarca. 3 Tale contratto è stato concluso in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1990, n. 2008, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 185, pag. 1). 4 All'art. 9.1 del contratto le parti hanno convenuto l'applicazione del diritto tedesco e, all'art. 12 dell'allegato II del medesimo, hanno attribuito la competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 5 Il contratto designa l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] come le «contraenti» che, ai sensi del preambolo e dell'art. 2 dell'allegato II di detto contratto, agiscono quali debitrici in solido. Quest'ultima clausola dispone in particolare che le contraenti sono, in via di principio, responsabili in solido e separatamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per qualsiasi inadempimento di una di loro nell'esecuzione dei suoi obblighi. 6 Ai fini del contratto l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] assumeva il ruolo di coordinatrice. Conformemente all'art. 1.4 del contratto, il coordinatore è responsabile per le contraenti della presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] di tutti i documenti, nonché delle relazioni tra le contraenti e quest'ultima. Inoltre, secondo tale clausola, tutte le comunicazioni di carattere generale indirizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] alle contraenti e viceversa passano attraverso la coordinatrice. 7 L'allegato I del contratto prevede, al punto B.4, la ripartizione degli obblighi tra le contraenti nell'ambito del progetto. Ne consegue che le voci «Engineering/design» riguardano l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], le voci «Construction» e «Erection» riguardano la [OSCURATO:PERSONA] e la voce «Administration» riguarda esclusivamente l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 8 A norma dell'art. 2 del contratto l'inizio dei lavori era fissato al 1° giugno 1992; i lavori dovevano essere conclusi il 30 aprile 1996. L'allegato I, punto B.7, del contratto descrive il programma di lavoro che le contraenti dovevano realizzare. Conformemente all'art. 2.2, prima frase, del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere informata tempestivamente di qualsiasi ritardo nell'esecuzione del progetto. 9 Ai sensi dell'art. 3.1 del contratto, il costo totale del progetto era stato stimato in ECU 10 321 865. Secondo l'art. 3.2, la [OSCURATO:PERSONA] partecipava nella misura del 30% alle spese rimborsabili, IVA esclusa, sostenute per il progetto, fino a concorrenza di un importo massimo di ECU 233 100. Le spese rimborsabili figurano al punto B.11 dell'allegato I del contratto. Sono ivi suddivise in spese per la concezione del progetto («Design»), in spese di esecuzione («Execution») e in spese relative alla sorveglianza («Monitoring»). Le spese rimborsabili menzionate in tale punto e relative alla concezione del progetto ammontano a DEM 161 000. Ai sensi della tabella 2 dell'allegato I del contratto, tale importo è ripartito in modo tale che DEM 96 600 sono previsti per la concezione preliminare («Preliminary design») e DEM 64 400 per la concezione dettagliata («Detailed design»). 10 Conformemente all'art. 4 del contratto, in combinato disposto con l'art. 17.2 del suo allegato II, la [OSCURATO:PERSONA] doveva versare alla coordinatrice, entro due mesi successivi alla sottoscrizione del contratto da parte di tutte le contraenti, un anticipo di ECU 69 930, il che corrisponde al 30% dell'importo massimo di ECU 233 100 menzionato all'art. 3.2 del contratto. 11 Ai sensi degli artt. 5 del contratto e 6.1, lett. a), del suo allegato II, le contraenti dovevano, tramite la coordinatrice, trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] varie relazioni tecniche e finanziarie semestrali. 12 Conformemente all'art. 17.3 dell'allegato II del contratto, le contraenti erano tenute, nella misura in cui, al momento del completamento o della sospensione dei lavori previsti dal contratto, i versamenti già effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] eccedessero il contributo finanziario complessivo di quest'ultima previsto a norma di tale allegato, a rimborsarle tempestivamente l'eccedenza. 13 L'art. 2.2, seconda frase, del contratto dispone che quest'ultimo può essere risolto alle condizioni stabilite nell'art. 8 dell'allegato II del medesimo. Conformemente all'art. 8, lett. d), di tale allegato, la [OSCURATO:PERSONA] può risolvere il contratto se una o più contraenti non adempiono le loro obbligazioni, salvo motivi tecnici o economici plausibili e giustificabili, dopo avere loro intimato per iscritto di adempiere, mediante lettera raccomandata o notifica con ricevuta di ritorno, trascorso un mese dal ricevimento di tale lettera senza che le contraenti abbiano adempiuto le loro obbligazioni. 14 Dal momento che il contratto è stato risolto in forza di detto art. 8.2, lett. d), la [OSCURATO:PERSONA] può, conformemente all'art. 8.4 dell'allegato II, esigere il rimborso della totalità o di una parte dell'aiuto comunitario. Inoltre, essa può chiedere in tal caso interessi sull'importo da rimborsare, a partire dalla data in cui le contraenti hanno ricevuto i versamenti, al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro, maggiorato di due punti percentuali. 15 Tuttavia, conformemente all'art. 2, terza frase, lett. c), dell'allegato II del contratto, un contraente non è tenuto al rimborso ai sensi dell'art. 8.4 di tale allegato se può fornire alla [OSCURATO:PERSONA] una prova convincente di non aver contribuito all'inadempimento e di aver rispettato gli obblighi d'informazione che gli incombono in forza dell'art. 1.4 di detto allegato II. Conformemente a quest'ultimo articolo, le contraenti sono tenute in particolare ad informare senza ritardo la [OSCURATO:PERSONA] di qualsiasi sospensione dei lavori, nonché di tutte le circostanze che possano avere effetti significativi sull'esecuzione del contratto. 16 Le relazioni tecniche e finanziarie semestrali di cui all'art. 5 del contratto non sono state presentate alla [OSCURATO:PERSONA]. Il 20 gennaio 1995 quest'ultima ha quindi indirizzato a ciascuna contraente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento in cui fissava loro un termine di due mesi per conformarsi all'obbligo di presentare una relazione, minacciandole al tempo stesso di risolvere il contratto se non avessero adempiuto tale obbligazione e di chiedere il rimborso dell'aiuto fornito. 17 L'[OSCURATO:PERSONA] nega di aver ricevuto tale lettera. Con lettera 27 marzo 1995 l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che al progetto non era stata data esecuzione, poiché l'acquisto del terreno necessario non aveva avuto luogo. Inoltre, essa precisava che il progetto non era realizzabile, in quanto non riusciva ad acquistare né i terreni originariamente previsti per la realizzazione del progetto, né terreni sostitutivi. 18 Le contraenti non presentavano le relazioni sollecitate nel termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera 20 gennaio 1995. Con raccomandata con ricevuta di ritorno in data 17 ottobre 1995 la [OSCURATO:PERSONA] inviava quindi loro lettere di risoluzione del contratto identiche. Quale motivo di risoluzione faceva valere che le relazioni richieste con la lettera di diffida non le erano pervenute e che il progetto non poteva essere realizzato. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rimborso dell'anticipo versato, maggiorato degli interessi. [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] negano di aver ricevuto tale lettera della [OSCURATO:PERSONA]. 19 Con lettera 24 ottobre 1995 l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione datata 28 luglio 1995 che rendeva conto dello sviluppo e del fallimento del progetto, nonché dell'uso dell'anticipo assegnato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo tale lettera, il progetto doveva essere considerato abbandonato in modo definitivo alla fine del 1993. 20 In detta relazione l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] faceva valere spese relative all'esecuzione del progetto per un totale di DEM 282 790. Tali spese erano così suddivise: - DEM 84 000 per la rielaborazione della concezione del progetto, resasi necessaria a causa della modifica dell'ubicazione prevista (Karl-Marx-Straße/Bergstraße invece di Mühlengasse 1) (v. punto 7.1 della relazione); - DEM 16 970 per la rielaborazione della tecnica usata in materia di energia (energie innovatrici) per quanto riguarda la nuova concezione (v. punto 7.2 della relazione); - DEM 24 500 per la rielaborazione del progetto a causa di problemi di terreno, di divisioni del terreno, ecc.; questa somma comprende un importo di DEM 20 000 rimborsato dall'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] alla NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH (v. punto 7.3 della relazione); - DEM 14 760 per le necessarie trattative con i fornitori di energia relative alla nuova concezione del progetto sul piano energetico (v. punto 7.4 della relazione); - DEM 142 560 a titolo di direzione del progetto, in particolare delle necessarie trattative con l'amministrazione comunale e i proprietari dei terreni (v. punto 7.5 della relazione). 21 Con lettera 12 febbraio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] informava le contraenti che essa riconosceva soltanto DEM 96 600, ossia ECU 51 401, quali spese rimborsabili, sostenute per la fase detta «preliminary design». Essa fissava quindi l'aiuto nella misura del 30% di ECU 51 401, pari a ECU 15 420. Invitava quindi le contraenti a rimborsarle l'importo di ECU 54 510 (la differenza tra l'anticipo versato per un ammontare di ECU 69 930 e l'aiuto accordato per un importo di ECU 15 420), maggiorato degli interessi calcolati in ECU 11 175 per il periodo 1° gennaio 1993 - 30 settembre 1995, ossia in totale ECU 65 685. Alla fine di tale lettera si precisava che il contabile della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunicato alle contraenti, nei giorni successivi, le modalità di rimborso e si domandava a queste ultime di non effettuare pagamenti nel frattempo. 22 Nessuna contraente ha effettuato pagamenti. 23 Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con raccomandata in data 9 marzo 1999. La ricevuta di ritorno è ritualmente pervenuta alla cancelleria della Corte, ma con firma illeggibile. Il 7 aprile 1999 la raccomandata è stata rispedita, senza essere aperta, alla cancelleria della Corte, con la seguente annotazione manoscritta sulla busta: «Restituire al mittente; l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH è stata sciolta il 15 novembre 1996; non vi è più un amministratore di nome [OSCURATO:PERSONA]». Secondo un'altra annotazione figurante sulla busta, la lettera è stata consegnata alla destinataria il 22 marzo 1999. 24 Con atto 15 giugno 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un estratto, autenticato dal notaio, dello Handelsregister (registro di commercio) dell'[OSCURATO:PERSONA] di Berlino (Germania), relativo all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], secondo il quale quest'ultima è stata sciolta a norma all'art. 1 della legge 9 ottobre 1934, dopo che una domanda diretta all'apertura di una procedura fallimentare nei suoi confronti era stata respinta per insufficienza di attivo con ordinanza dell'[OSCURATO:PERSONA] 14 novembre 1996, divenuta definitiva. 25 Dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non ha depositato un controricorso, con memoria 15 giugno 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte l'accoglimento delle sue conclusioni. Tale domanda è stata notificata all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] il 21 luglio 1999 con lettera raccomandata. Quest'ultima è stata però restituita alla cancelleria della Corte con la seguente annotazione postale: «destinatario trasferito senza lasciare indirizzo». Sulla ricevibilità del ricorso 26 Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile nei limiti in cui fa valere, per il periodo a partire dal 16 gennaio 1999, interessi al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro, maggiorato di due punti percentuali. Infatti, dal momento che tale Fondo non esiste più, i relativi tassi d'interesse non sono più pubblicati, in ogni caso a partire dal 1994. [OSCURATO:PERSONA] stessa ha sostenuto questa tesi nella causa decisa con sentenza 2 ottobre 2001, causa C-172/97 OP, SIVU/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-6699). Non è quindi possibile stabilire quale sia l'importo degli interessi chiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 16 gennaio 1999. Questo capo della domanda della [OSCURATO:PERSONA] è in tale misura indeterminato. Una sentenza della Corte che accogliesse tale capo della domanda non sarebbe eseguibile. Infatti, gli interessi richiesti non potrebbero essere calcolati. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui verte sugli interessi calcolati a partire dal 16 gennaio 1999. 27 Per il resto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è ricevibile, anche nella parte in cui è rivolto contro l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 28 Infatti, in base al diritto del paese della sua sede, ossia il diritto tedesco, conformemente all'art. 13 del Gesetz betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung (legge sulle società a responsabilità limitata; in prosieguo: il «GmbHG»), l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ha la capacità giuridica e la capacità processuale. 29 Essa non ha perso la capacità giuridica né quella processuale a causa del fatto di essere stata iscritta nell'Handelsregister come società disciolta, ai sensi dell'art. 1 del Gesetz über die Auflösung und Löschung von Gesellschaften und Genossenschaften (legge sullo scioglimento e la cancellazione delle società e delle società cooperative), dopo che una domanda diretta all'avvio di una procedura fallimentare nei suoi confronti era stata respinta per insufficienza d'attivo [v., in tal senso, sentenza del Bundesarbeitsgericht 22 marzo 1988 - 3 AZR 350/86 -, [OSCURATO:PERSONA] 1988, pag. 2637]. Essa si è invece trasformata in società in liquidazione, ove il suo garante è divenuto liquidatore a norma dell'art. 66, n. 1, del GmbHG. 30 L'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non ha perso nemmeno la capacità giuridica né quella processuale a causa del venir meno del suo patrimonio. Non è ancora stata cancellata dallo Handelsregister. Secondo un'opinione sostenuta in diritto tedesco e fondata sulla teoria dell'apparenza, ciò significa che, indipendentemente da un eventuale venir meno del suo patrimonio, essa non ha perso né la capacità giuridica né quella processuale [v. sentenza 3 AZR 350/86, già citata; Bork, in Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 21ª edizione, 1993, art. 50, punto 34, lett. c)]. La Corte condivide tale opinione. Sulla fondatezza del ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] delle parti 31 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] sono tenute in solido a rimborsare, quanto all'anticipo concesso pari a ECU 69 930, un importo parziale di euro 54 510. 32 A suo avviso, al contratto tra le parti si è posto fine con la risoluzione dichiarata nelle sue lettere 17 ottobre 1995. 33 L'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto anch'essa la lettera di diffida preventiva 20 gennaio 1995, in cui si minacciava di risolvere il contratto. Ciò risulterebbe da una lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] il 7 marzo 1995, in cui essa avrebbe preso espressamente posizione in merito alle censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbero altresì ricevuto le lettere di risoluzione 17 ottobre 1995, come risulterebbe dagli avvisi di ricevimento prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 34 Poiché, in primo luogo, in violazione dell'art. 1.1 del contratto, le contraenti non hanno realizzato il progetto, in secondo luogo, in violazione dell'art. 2.2, prima frase, del contratto, non hanno informato tempestivamente la [OSCURATO:PERSONA] dei ritardi sopravvenuti e, in terzo luogo, in violazione dell'art. 5 del contratto, in combinato disposto con l'art. 6 dell'allegato II del contratto, non hanno presentato le relazioni contrattualmente previste entro il termine supplementare loro fissato con lettera 20 gennaio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che aveva diritto, conformemente all'art. 8.2, lett. d), dell'allegato II del contratto, di risolvere quest'ultimo con lettera 17 ottobre 1995. 35 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le contraenti sono tenute in solido al rimborso dell'anticipo. Essa fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] non possono invocare l'esclusione della loro responsabilità in forza dell'art. 2, lett. c), dell'allegato II del contratto, poiché esse non hanno adempiuto gli obblighi di informazione stabiliti dall'art. 1.4 di detto allegato. 36 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le spese rimborsabili ammontano al massimo a DEM 96 600. 37 A suo avviso, le spese figuranti ai punti 7.1, 7.3 e 7.5 del rapporto 28 luglio 1995 non sono rimborsabili perché sono dovute essenzialmente al fatto che le contraenti non sono state in grado di acquistare il terreno originariamente previsto per il progetto. Peraltro, la rimborsabilità verrebbe meno per il fatto stesso che le spese figuranti al punto 7.1 della relazione riguardano un progetto completamente nuovo. Questo progetto non avrebbe più nulla a che vedere con quello presentato in origine alla [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al quale quest'ultima aveva stipulato il contratto. 38 [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] contestano che la risoluzione del contratto notificata con lettere della [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 1995 abbia posto fine al contratto. 39 Infatti, in primo luogo, esse non avrebbero ricevuto le lettere di risoluzione 17 ottobre 1995. La ricevuta di ritorno della lettera inviata alla [OSCURATO:PERSONA] recherebbe, sì, il timbro dell'ufficio postale di Fürstenwalde, ma nessuna firma figura nello spazio all'uopo previsto. Inoltre, l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ricevuto la lettera 20 gennaio 1995. 40 In secondo luogo, la risoluzione non sarebbe valida a causa della assenza di motivi di risoluzione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe basato la risoluzione esclusivamente sulla circostanza che le contraenti hanno omesso, in contrasto con gli artt. 5 e persino 6 dell'allegato II del contratto, di adempiere i loro obblighi in materia di relazioni. Sarebbe vero che, in forza dell'art. 2 dell'allegato II del contratto, le contraenti sono responsabili in solido nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, secondo le clausole particolari dell'art. 1.4 del contratto, l'esecuzione di tali obblighi dipenderebbe dalla responsabilità esclusiva dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di coordinatrice. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe giustificare una disdetta del contratto solo facendo riferimento all'osservanza degli obblighi in materia di relazioni, dal momento che la sua lettera 20 gennaio 1995 aveva creato i presupposti contrattuali per una disdetta solo per tale aspetto [v. le clausole degli artt. 8.2, lett. d), e 8.4 dell'allegato II del contratto]. 41 La violazione del contratto commessa dall'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe imputabile, tuttavia, né alla [OSCURATO:PERSONA] né all'[OSCURATO:PERSONA]. 42 Queste ultime non avrebbero alcuna colpa per quanto concerne la mancata trasmissione delle relazioni finanziarie. Spettava unicamente all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] una relazione finanziaria che tenesse conto di tutte le spese. A tale proposito l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe invitato l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ad adempiere i suoi obblighi in materia di deposito delle relazioni. 43 Secondo l'[OSCURATO:PERSONA], ci si sarebbe potuto attendere che la [OSCURATO:PERSONA] esaminasse almeno la possibilità di porre fine al contratto, conformemente all'art. 8.5 del suo allegato II, unicamente nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], e che valutasse la possibilità di continuare il progetto con le altre contraenti pur includendo nuovi soggetti. 44 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] fanno valere che, se si dovesse cionondimeno riconoscere una loro responsabilità, essa sorgerebbe soltanto in forza dei principi sull'arricchimento senza causa. Ora, a loro avviso, in mancanza di arricchimento, non può farsi valere nei loro confronti alcun diritto al rimborso, come risulta dall'art. 818, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»). 45 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe calcolato erroneamente le spese rimborsabili. 46 A torto la [OSCURATO:PERSONA], nella lettera 12 febbraio 1996, avrebbe considerato che alla sovvenzione definitiva corrispondeva soltanto una somma di ECU 15 420 (30% di ECU 51 401, ossia DEM 96 600). [OSCURATO:PERSONA] commetterebbe l'errore di interpretare il contratto nel senso che le spese che possono essere rimborsate per la fase della concezione si limitano a DEM 96 600. Nel suo ragionamento la [OSCURATO:PERSONA] ignorerebbe, da un lato, che la tabella 2 dell'allegato I del contratto riproduce solo le spese stimate che costituiscono la base di calcolo dell'anticipo previsto all'art. 4.1, primo trattino, del contratto. Ora, la totalità dell'aiuto della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe limitato a tale anticipo. [OSCURATO:PERSONA] ignorerebbe, d'altro lato, che le spese stimate relative alla concezione non si limitano a DEM 96 600, ma che, in totale, per la concezione del progetto era previsto un importo di DEM 161 000, vale a dire le spese corrispondenti ad un «preliminary design» e quelle relative ad un «detailed design». Le spese effettivamente sostenute dall'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avrebbero tuttavia riguardato non progetti generali preventivi, come potrebbe far supporre l'espressione «preliminary design», ma una programmazione dettagliata del progetto nel sito previsto. 47 Poiché, al momento della conclusione del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del fatto che il terreno previsto per la realizzazione del progetto non era ancora stato acquistato dall'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], le spese di pianificazione supplementari dovute alla riorganizzazione necessaria rientrerebbero sicuramente nella sfera di rischio della [OSCURATO:PERSONA]. Le spese figuranti ai punti 7.1, 7.2 e 7.5 della relazione 28 luglio 1995 sarebbero quindi rimborsabili. 48 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti commesso un errore che ha fortemente contribuito, da un lato, alla perdita d'interessi da essa fatta valere e, dall'altro, all'impossibilità, per l'effettiva destinataria dei pagamenti della [OSCURATO:PERSONA], di rimborsare gli importi anticipati da quest'ultima. 49 A loro avviso, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto prima il rimborso dell'anticipo, quest'ultimo non sarebbe ancora stato completamente utilizzato e, dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avrebbe disposto in tal caso dei fondi corrispondenti alla somma anticipata, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe subito alcuna perdita. 50 Per quanto riguarda gli interessi richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] invocano la prescrizione. Esse sostengono, inoltre, di non essere tenute a pagare interessi per il periodo successivo al 12 gennaio 1996, poiché nella sua lettera 12 febbraio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto loro di non effettuare pagamenti immediati, e che non era stata loro presentata ulteriore domanda di pagamento in seguito. 51 [OSCURATO:PERSONA] considera che l'eccezione relativa al venir meno dell'arricchimento («Wegfall der Bereicherung») non è fondata, poiché l'art. 818, n. 3, del BGB non si applica ai diritti di recesso previsti per contratto, né ai successivi atti di esecuzione. 52 [OSCURATO:PERSONA] misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] fanno valere spese rimborsabili superiori a quelle indicate dalla [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione che esse hanno realizzato non solo un «preliminary design», ma anche un «detailed design», la [OSCURATO:PERSONA] obietta di non aver mai ricevuto le prove di siffatto «detailed design». Inoltre, il progetto non sarebbe mai stato cominciato, né tantomeno portato a termine, di modo che la sua idoneità a ricevere sovvenzioni sarebbe in ogni caso poco attendibile. 53 [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non avere alcuna responsabilità. A suo avviso, questo argomento è privo di rilevanza, in quanto contrario alla buona fede. 54 Infine, essa considera che la domanda di interessi non è prescritta, poiché il termine di prescrizione dei quattro anni non ha cominciato a decorrere prima del 31 dicembre 1996. Giudizio della Corte 55 Conformemente all'art. 8.2 dell'allegato II del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] ha diritto di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA] il rimborso, quanto all'anticipo concesso pari a ECU 69 930, di un importo parziale di euro 54 510. 56 Quando ha indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA] le lettere di risoluzione 17 ottobre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di risolvere il contratto a norma dell'art. 8.2, lett. d), dell'allegato II del contratto. 57 Esisteva almeno un motivo di risoluzione. Infatti, con lettera 27 marzo 1995 l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di coordinatrice, aveva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] il fallimento del progetto, avvenuto sin dalla fase dell'acquisto necessario del terreno. [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] non hanno quindi adempiuto il loro obbligo, derivante dall'art. 1 del contratto, di realizzare il progetto, e non possono far valere al riguardo motivi tecnici o economici ragionevoli e giustificati. 58 E' vero che la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 8.2, lett. d), dell'allegato II del contratto, avrebbe dovuto invitare le contraenti, prima della risoluzione, a continuare il progetto conformemente ai loro obblighi contrattuali. Tuttavia, secondo i principi della buona fede (artt. 242 e 157 del BGB), un simile invito non era necessario nella fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] sua lettera 27 marzo 1995 l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] aveva messo la [OSCURATO:PERSONA] a conoscenza, in termini definitivi ed univoci, della fine del progetto. Inoltre, il rapporto di fiducia tra le parti del contratto, necessario alla buona esecuzione del medesimo, era venuto meno. Infatti, circa tre anni dopo l'inizio ufficiale dei lavori in data 1° giugno 1992 e dopo il puntuale versamento dell'anticipo da parte della [OSCURATO:PERSONA], le contraenti non avevano ancora nemmeno acquistato il terreno necessario alla realizzazione del progetto. Per tale ragione non era più possibile, contrariamente a quanto sostenuto dall'[OSCURATO:PERSONA], esigere che, conformemente all'art. 8.5 dell'allegato II del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] risolvesse quest'ultimo solo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e lo continuasse con le altre due contraenti. 59 Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi il diritto di risolvere il contratto, non è necessario esaminare se essa potesse risolverlo anche per il motivo che le contraenti non avevano presentato le necessarie relazioni tecniche e finanziarie che erano state loro chieste con lettera 20 gennaio 1995. 60 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha regolarmente pronunciato la risoluzione del contratto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA]. E' assodato che l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la lettera di risoluzione della [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 1995, da cui risulta inequivocabilmente la dichiarazione di risoluzione nei confronti di tutte le contraenti. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre fornito la prova che l'[OSCURATO:PERSONA], contrariamente alle sue smentite, aveva ricevuto la lettera di risoluzione il 3 novembre 1995. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha prodotto un avviso di ricevimento da cui risulta che la consegna della lettera all'[OSCURATO:PERSONA] è regolarmente avvenuta. Ciò non risulta per l'avviso di ricevimento della lettera 17 ottobre 1995 inviata alla [OSCURATO:PERSONA], dal momento che quest'ultimo non era regolarmente firmato. Tuttavia, non è necessario pronunciarsi sulla questione se la lettera di risoluzione notificata all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] abbia posto fine al contratto nel suo complesso in quanto quest'ultima, in qualità di coordinatrice, aveva mandato di ricevere tutte le comunicazioni destinante alle altre contraenti, e sul punto se tale mandato fosse valido anche per quanto riguarda una dichiarazione di risoluzione. Infatti, la risoluzione del contratto da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] si è verificata in ogni caso al momento della notificazione del ricorso, cui la lettera di risoluzione 17 ottobre 1995 era allegata. 61 Pertanto, in seguito alla risoluzione del contratto, la [OSCURATO:PERSONA], conformemente all'art. 8.4 dell'allegato II del medesimo, può esigere il rimborso della totalità o di una parte del suo contributo finanziario. Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] sono responsabili in solido conformemente agli artt. 421 e seguenti del BGB. Ciò risulta dal contratto stesso, il quale dichiara espressamente che le contraenti sono responsabili in solido, il che implica che sono tenute all'esecuzione del progetto e non soltanto all'esecuzione di determinati lavori, ciascuna per quanto la riguarda. Dal contratto discende pertanto che ciascuna contraente deve rispondere, conformemente all'art. 425, n. 1, del BGB, dell'inadempimento delle obbligazioni di un'altra contraente. Del resto, siffatta responsabilità congiunta per l'inadempimento di altri debitori in solido è di regola ammessa in diritto tedesco quando, come nel caso di specie, più imprese si obbligano alla realizzazione di un'opera (v. sentenza del Bundesgerichtshof 18 ottobre 1951 - [OSCURATO:PERSONA] 138/50 -, [OSCURATO:PERSONA] 1952, pag. 217). 62 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] devono parimenti rispondere, in via di principio, dell'inadempimento dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che considerano responsabile del fallimento del contratto. L'art. 2, lett. c), dell'allegato II del contratto prevede, tuttavia, un'eccezione alla responsabilità solidale delle contraenti per quanto riguarda l'obbligo di rimborso previsto all'art. 8.4 di detto allegato. Infatti, una contraente è esentata dalla sua responsabilità se è in grado di provare di non avere contribuito alla violazione del contratto commessa dalla contraente inadempiente e di avere adempiuto i propri obblighi di informazione di cui all'art. 1.4 dell'allegato II del contratto. [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] non hanno soddisfatto tali condizioni. Esse non hanno dimostrato in modo circostanziato di essere estranee alla mancata realizzazione del progetto. Inoltre e soprattutto, le stesse non hanno provato di aver adempiuto i loro obblighi di informazione. 63 Il diritto della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso dell'anticipo concesso deriva inoltre dall'art. 17.3 dell'allegato II del contratto. Infatti, secondo tale clausola, le contraenti sono tenute, in caso di sospensione dei lavori, a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] la differenza tra i versamenti superiori da essa già effettuati e il contributo finanziario complessivo dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione delle clausole di tale allegato. E' pacifico che le contraenti hanno sospeso i lavori relativi al progetto alla fine del 1993. Esse sono quindi tenute, a norma dell'art. 17.3 dell'allegato II del contratto, a rimborsare l'anticipo percepito nella misura in cui questo non sia imputabile a spese rimborsabili conformemente alle clausole contrattuali. 64 Per quanto riguarda l'importo delle somme in questione, a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] chiede il rimborso di euro 54 510. 65 Le spese rimborsabili sono ammontate a DEM 96 600, ossia ECU 51 401, di cui il 30%, ossia ECU 15 420, deve essere dedotto dall'anticipo versato, che ammonta a ECU 69 930, conformemente all'art. 3.2 del contratto. Contrariamente all'argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], non si devono considerare spese rimborsabili superiori a detta somma. Infatti, innanzi tutto, come ha dettagliatamente esposto l'avvocato generale ai paragrafi 79-82 delle sue conclusioni, dai rapporti contrattuali tra le parti deriva che l'anticipo versato dalla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere utilizzato, senza l'accordo di quest'ultima, per un progetto diverso da quello descritto con precisione nell'allegato I del contratto. Inoltre, contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], non si può ammettere che studi dettagliati abbiano avuto luogo ancor prima che venisse determinata l'ubicazione definitiva del progetto. In ogni caso, le suddette non hanno prodotto alcun elemento di prova al riguardo. 66 L'eccezione relativa al venir meno dell'arricchimento, basata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] sull'art. 818, n. 3, del BGB, non può essere accolta. Al riguardo occorre rilevare, innanzi tutto, che con il versamento dell'anticipo alla coordinatrice la [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto, nei confronti di tutte le contraenti, l'obbligo di concedere un anticipo, che ad essa incombeva ai sensi dell'art. 3.2 del contratto. Detto versamento della [OSCURATO:PERSONA] è, di conseguenza, effettivo nei confronti di tutte le contraenti, che pertanto, dal canto loro, sono tenute in solido al rimborso alle condizioni summenzionate. Per opporsi a tale obbligo contrattuale di rimborso, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] non possono far valere il venir meno dell'arricchimento ai sensi dell'art. 818, n. 3, del BGB. Al contrario, dall'accordo stesso tra le parti in relazione all'anticipo risulta che i beneficiari di quest'ultimo devono rimborsarlo nell'ipotesi e nei limiti in cui l'esecuzione del contatto non dia luogo a spese rimborsabili con cui l'anticipo debba essere compensato in forza delle clausole contrattuali. Tenuto conto della natura di anticipo delle prestazioni della [OSCURATO:PERSONA], le contraenti dovevano organizzarsi in funzione di un eventuale obbligo di rimborso. L'argomento della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] relativo al venir meno dell'arricchimento non può quindi essere accolto. 67 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] non possono rifiutarsi di rimborsare l'anticipo adducendo il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto richiederlo prima all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] quando questa era ancora solvibile, e che la [OSCURATO:PERSONA] ha così contribuito in modo preponderante alla realizzazione del danno. 68 Al riguardo si deve precisare che la [OSCURATO:PERSONA] non fa valere un diritto ad indennità, ma chiede il rimborso parziale dell'anticipo da essa versato. L'art. 254 del BGB, su cui la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] sembrano basarsi lamentando una colpa della [OSCURATO:PERSONA] che ha contribuito alla realizzazione del danno, non è quindi applicabile (v. Heinrichs, in: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 60 ª edizione, 2001, art. 254 del BGB, punti 5 e seguenti). 69 In base all'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), si deve sostituire, per quanto riguarda l'importo del capitale e quello degli interessi, il riferimento all'ECU con un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ECU. 70 A norma dell'art. 8.4 dell'allegato II del contratto le contraenti sono tenute al pagamento degli interessi contrattuali. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], tale obbligo non viene meno alla data del 12 febbraio 1996. Infatti, nella sua lettera 12 febbraio 1996, pur chiedendo loro, per ragioni contabili, di non effettuare versamenti immediati, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto rinunciato al suo diritto contrattuale agli interessi nel caso in cui le contraenti non effettuassero alcun pagamento in seguito. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] giustamente fanno valere che gli arretrati degli interessi per il 1993 e il 1994 sono prescritti. Infatti, conformemente all'art. 199 del BGB, si deve assumere, come dies a quo del termine di prescrizione, la data in cui il contratto avrebbe potuto essere risolto per la prima volta. Ciò si era già verificato nel 1993, poiché le contraenti avevano sospeso i lavori nel corso di tale anno. Di conseguenza, per gli anni 1993 e 1994, il termine di prescrizione di quattro anni, previsto dagli artt. 197 e 201 del BGB, è scaduto rispettivamente il 31 dicembre 1997 e il 31 dicembre 1998, ossia prima della presentazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, sono tenute al pagamento degli interessi solo a partire dal 1° gennaio 1995. 71 Secondo il calcolo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera 12 febbraio 1996 indirizzata alla contraenti, gli interessi ammontavano al 9,75% per il 1993 e al 6,25% per il 1994 quanto a ECU 54 510. Ciò corrisponde ad un importo di ECU 5 314,73 per il 1993 e di ECU 3 406,88 per il 1994, ossia in totale ECU 8 721,61. Tale somma deve essere detratta dall'importo totale degli interessi, pari a ECU 11 175, che la [OSCURATO:PERSONA] chiede per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1996. Restano pertanto ECU 2 453,39 per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1996. Per il periodo successivo si deve prendere in considerazione il calcolo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], non contestato né dalla [OSCURATO:PERSONA] né dall'[OSCURATO:PERSONA]. Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 luglio 1998 si deve quindi tenere conto della somma di ECU 7 874,55, per il periodo dal 31 luglio 1998 al 15 dicembre 1998 la somma di ECU 1 428,30 e per il periodo dal 16 dicembre 1998 al 15 gennaio 1999 quella di ECU 320,85, ossia in totale ECU 9 623,70. Gli interessi per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 15 gennaio 1999, al cui versamento si devono condannare la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], ammontano così in totale alla somma di ECU 12 077,09. Come è stato esposto al punto 69, tale somma deve essere fissata in euro 12 077,09. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 72 La domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] è ricevibile a norma dell'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura. 73 Infatti, il ricorso è stato ritualmente notificato all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, conformemente al combinato disposto degli artt. 39, prima frase, e 79, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura. L'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non ha depositato controricorso, cosicché la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la pronuncia di una sentenza contumaciale, che è stata ritualmente notificata all'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con il deposito di lettera 23 luglio 1999, conformemente agli artt. 79, 40, n. 1, e 38, n. 2, del regolamento di procedura, è ricevibile. Sulla fondatezza della domanda di pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 74 Conformemente all'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, si deve pronunciare nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], con sentenza contumaciale, la stessa condanna pronunciata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], poiché il ricorso contro l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] risulta fondato per gli stessi motivi e nelle stesse proporzioni di quelli che hanno giustificato la condanna della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 75 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], rimaste sostanzialmente soccombenti, vanno condannate in solido alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) L'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata in contumacia, in solido con la NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH e l'[OSCURATO:PERSONA], a versare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee la somma di euro 54 510, maggiorata degli interessi pari a euro 12 077,09 per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 15 gennaio 1999. 2) La NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH e l'[OSCURATO:PERSONA] sono condannate, in solido tra di loro e in solido con l'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH, a versare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee la somma di euro 54 510, maggiorata degli interessi pari a euro 12 077,09 per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 15 gennaio 1999. 3) Per il resto, il ricorso è respinto. 4) L'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH, la NCC [OSCURATO:PERSONA] GmbH e l'[OSCURATO:PERSONA] sono condannate in solido alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris