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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 22575/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO[dato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di applicazione pena per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90.

L'esponente si duole del vizio della carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificaziohi in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento dell'imputato contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o di erronea qualificazione giuridica o di vizio della volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO[dato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di applicazione pena per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90. L'esponente si duole del vizio della carenza di motivazione, lamentando come il giudice non abbia espresso adeguate giustificaziohi in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento dell'imputato contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. 2. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non è stata eccepita l'illegalità della pena - né si ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d'ufficio dalla Corte - e poiché non si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o di erronea qualificazione giuridica o di vizio della volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 22575/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris