CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 27081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 16 luglio 2024 del Tribunale di Cagliari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 17 novembre 2017, e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e degli artt. 159, 160 e 161 cod. pen. per non avere la Corte di appello dichiarato la estinzione del reato per prescrizione. Sostiene che non è possibile applicare la sospensione del termine di prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019. In particolare, sostiene che le disposizioni che prevedevano tale specifica causa di sospensione del termine sono state abrogate dalla legge 27 febbraio 2021, n. 134, e che non prevedendo questa legge alcuna disciplina intertemporale in materia di prescrizione, l'abrogazione sarebbe retroattivamente efficace con conseguente inapplicabilità della causa di sospensione anche ai fatti commessi prima della entrata in vigore della legge appena citata. Aggiunge che le Sezioni Unite hanno escluso tale effetto retroattivo e che tuttavia il principio affermato da tale consesso si pone in contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., tanto che sul punto è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dalla Corte di appello di Lecce. Il ricorrente ripropone, quindi, innanzi a questa Corte la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Lecce. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di estinzione del reato per prescrizione sollevata nel corso del giudizio di appello. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la insussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di bancarotta semplice documentale, sostenendo che le scritture esistevano ed avrebbero potuto essere acquisite dagli organi fallimentari presso l'Agenzia delle Entrate, alla quale erano state consegnate a causa di un accertamento fiscale. Anche la colpa andava dimostrata e non era sufficiente il mero disordine nella tenuta delle scritture, essendo invece necessaria la loro incompleta o inesatta tenuta, tale da non consentire la ricostruzione degli affari. La Corte di appello non ha rilevato che l'imputato si era attivato per collaborare con gli organi fallimentari, mentre eventuali ritardi erano imputabili alla pandemia. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto attivarsi per recuperare le scritture contabili. Il ricorrente ripercorre lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale ed i suoi esiti per poi sostenere che l'esistenza delle scritture era stata provata e che si sarebbe potuto ordinare all'Agenzia delle Entrate ed alla [OSCURATO:PERSONA] la loro produzione. L'omessa consegna delle scritture da parte dell'imputato non sarebbe, quindi, imputabile allo stesso.2 •2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole del diniego delle attenuanti generiche, motivato sulla base di inadempimenti di natura tributaria o civilistica. La Corte di appello ha fatto riferimento, a tale proposito, all'entità del passivo caratterizzato anche da debiti verso l'erario, mentre avrebbe dovuto valorizzare l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato e l'impegno da lui profuso per salvare l'azienda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come osservato dallo stesso ricorrente, le Sezioni Unite hanno affermato recentemente che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01). La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Lecce è stata rigettata con sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 23 marzo 2026, che ha escluso che le Sezioni Unite abbiano adottato un'interpretazione in contrasto con la lettera della legge n. 103 del 2017 e quindi con il principio di legalità e ha anche escluso che sia stato violato il principio di retroattività della legge più favorevole per l'imputato, in quanto le disposizioni successive non sono più favorevoli. 2. Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende l'inammissibilità del secondo motivo, atteso che l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, risultando comunque la questione infondata per le ragioni sopra esposte (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Dovendo trovare applicazione la causa di sospensione del termine di prescrizione di cui alla legge n. 103 del 2017, il termine di prescrizione non risulta ancora maturato alla data di pronuncia della presente sentenza. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 3Nella sentenza di primo grado si afferma che anche la documentazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] all'Agenzia delle Entrate, a seguito di richiesta di quest'ultima dopo che era risultato che la società poi fallita non aveva presentato alcuna dichiarazione per gli anni 2013 e 2014, era comunque incompleta, non essendo stato prodotto il libro giornale, il libro degli inventari e ed altre scritture contabili. Secondo quanto emerge dalle due sentenze di merito, risulta accertato che le scritture contabili non vennero regolarmente tenute. Peraltro, ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta semplice documentale non è richiesto che la irregolare tenuta abbia impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e, quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente la mera colpa, non essendo richiesto che questa sia grave. Il ricorrente si limita a reiterare le censure già genericamente formulate avverso la sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le motivazioni delle due sentenze di merito, cosicché il motivo di ricorso risulta generico. 4. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato. Il Tribunale e la Corte di appello hanno negato le circostanze attenuanti generiche evidenziando il comportamento poco collaborativo con gli organi fallimentari tenuto dall'imputato. Quest'ultimo nega che il suo comportamento non sia stato collaborativo, ma in tal modo solleva una censura di merito, come tale inammissibile in questa sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 17 [OSCURATO:PERSONA] 4 oggi [OSCURATO:PERSONA] Sa ør Belmorge