CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni, rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del2 giugno 2025 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale d Trieste ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 e segg cod.proc.pen., la pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato ascrittogli, di cui all'art. 11 dl. 74 2000, contestato dal 1.10.2021 al 27 maggio 2022, quanto alla emissione di bonifici, con causale "prestito infruttifero" delle somme indicate in imputazione ai soggetti pure ivi indicati, denari che costoro retrocedevano in contanti, il 27 maggio 2022 e il 3 giugno 2022 , quanto alla emissione di due vaglia circolari, per le somme ed in favore del soggetto indicato in imputazione, trattenuti nella propria disponibilità e non versati per l'incasso da parte del beneficiario, il 21 aprile 2022 quanto al prelievo di contanti, così sottraendo alla riscossione la somma di euro 116.000. Ha disposto, conseguentemente, la confisca delle somme d denaro in sequestro ed il loro versamento all'erario. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste ha proposto tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 12-bis d.lvo 74/2000. Assume che, non indicata in sentenza, l'entità delle somme sequestrate ammonta a euro 61.700. L'art. 12-bis prevede la confisca, obbligatoria, per l'intero profitto, che il capo di imputazione indica in euro 116.000, nella specie non raggiunta dalla confisca come disposta. 2.2. Col secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 444, comma 1, cod.proc.pen., in quanto neppure può profilarsi un eventuale accordo delle parti in tema di confisca ex at. 444, comma 2, cod.proc.pen., possibile, solo, in tema di confisca facoltativa e non nel caso di specie, per la prevista obbligatorietà della misura. 3. Si premette che in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12- bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria. 4. Ciò premesso il ricorso è fondato. Il giudice si è infatti limitato a disporre la confisca di quanto in sequestro, in tal modo omettendo di applicare la confisca obbligatoria -diretta o per equivalente- prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 mercè l'individuazione del profitto o prezzo del reato oltre che, secondo prospettazione del ricorrente, col disporla, genericamente, con riferimento a quanto in sequestro, per importo di graRlunga inferiore al profitto indicato in imputazione. 5. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla statuizione in discussione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trie