Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07784/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che conferma la pronuncia di primo grado con la quale i ricorrenti sono stati riconosciuti penalmente responsabili per il delitto di violenza privata in concorso tra loro;

2. Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico tanto che non si comprende neppure agevolmente l'oggetto della censura, a metà tra la contestazione dell'illegittimità del riconoscimento della recidiva e la critica alla misura degli aumenti per la continuazione e al trattamento sanzionatorio.

3. Considerato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si compone di due motivi, è inammissibile amch'esso.

Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 610 c.p. non riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 393 c.p., é fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01).

Il secondo motivo, che denunzia la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

4. Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che si compone di tre motivi, è inammissibile nei primi due argomenti di censura, analoghi in tutto a quelli di [OSCURATO:PERSONA], per i quali, valgono, dunque, le medesime considerazioni già espresse al punto precedente;il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata specifica, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, indica elementi generali di insussistenza dell'aggravante.

Senza contare che il motivo d'appello era anch'esso afflitto da genericità, che si riverbera sull'ammissibilità delle ragioni formulate in cassazione.

5. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che conferma la pronuncia di primo grado con la quale i ricorrenti sono stati riconosciuti penalmente responsabili per il delitto di violenza privata in concorso tra loro; 2. Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico tanto che non si comprende neppure agevolmente l'oggetto della censura, a metà tra la contestazione dell'illegittimità del riconoscimento della recidiva e la critica alla misura degli aumenti per la continuazione e al trattamento sanzionatorio. 3. Considerato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si compone di due motivi, è inammissibile amch'esso. Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 610 c.p. non riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 393 c.p., é fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). Il secondo motivo, che denunzia la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. 4. Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che si compone di tre motivi, è inammissibile nei primi due argomenti di censura, analoghi in tutto a quelli di [OSCURATO:PERSONA], per i quali, valgono, dunque, le medesime considerazioni già espresse al punto precedente;il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata specifica, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, indica elementi generali di insussistenza dell'aggravante. Senza contare che il motivo d'appello era anch'esso afflitto da genericità, che si riverbera sull'ammissibilità delle ragioni formulate in cassazione. 5. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 07784/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris