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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 dicembre 1972

Cassazione n. 19129/2026

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CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1972 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 23 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bani il 4 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; fatti commessi in Noicattaro, rispettivamente, il 29 gennaio 2019 (capo a) e il 29 luglio 2019 (capo b).

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere integrato il reato contestato, la cui materialità non è stata contestata, hanno operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Rv. 278421), secondo cui, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, in quanto la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto.

Ritenuto che il secondo motivo, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena, della mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rimarcato in senso ostativo all'accoglimento delle richieste difensive l'elevato ammontare delle imposte evase e la pendenza di una precedente condanna alla pena di 8 mesi di reclusione per appropriazione indebita.

Osservato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1972 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 23 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bani il 4 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; fatti commessi in Noicattaro, rispettivamente, il 29 gennaio 2019 (capo a) e il 29 luglio 2019 (capo b). Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere integrato il reato contestato, la cui materialità non è stata contestata, hanno operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Rv. 278421), secondo cui, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, in quanto la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto. Ritenuto che il secondo motivo, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena, della mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rimarcato in senso ostativo all'accoglimento delle richieste difensive l'elevato ammontare delle imposte evase e la pendenza di una precedente condanna alla pena di 8 mesi di reclusione per appropriazione indebita. Osservato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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