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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25282/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 912-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, c orso Trieste n. 123 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, v ia Duilio n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 00912 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 354/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 1/12/2005, Carmela di Iorio convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che i convenuti avessero edificato, in prossimità del confine comune, una scala in violazione delle distanze e chiedendone la demolizione, con risarcimento del danno conseguente; i convenu ti replicarono che la scala esistesse in quella posizione da oltre un ventennio , con conseguente usucapione del diritto a tenerla a distanza inferiore dal confine; l’attrice oppose che nella ricostruzione la scala fosse stata ampliatae costituisse perciò nuova costruzione.

2. Istruita la causa a mezzo di c.t.u., con sentenza n. 22/2013, il Tribunale di Campobasso rigettò la domanda, escludendo , con articolata motivazione in fatto e in diritto, la fondatezza di ciascuna argomentazione sostenuta e la rileva nza di tutti gli elementi evidenziati da parte attrice nelle comparse conclusionali (prove testi, prove documentali, decisioni in sede amministrativa, c.t.u.).

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello, senza articolare censure alla motivazione resa in sentenza, ma riproducendo il contenuto della comparsa conclusionale.

Nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e in accoglimento dell’eccezione di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi anche quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta in corso di causa, la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 354/2017, dichiarò l’inammissibilità dell’impugnazione perché non formulata secondo le prescrizioni dell’art. 342 cod. proc. civ..

Ric. 2018 n. 00912 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 3 -

4. Avverso questa sentenza Carmela di Iorio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo a cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, questa Corte ritiene di non dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato contumace in secondo grado: per le ragioni di seguito esposte, infatti, il ricorso è infondato e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, devono essere evitati ed impediti comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio: tra questi rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr. Cass. Sez. 1, n. 6924 del 11/03/2020).

1. Con l’unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato «l’omessa e contraddittoria motivazione con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e nullità del procedimento in relazione all’art. 360 comma I n. 3 e 5 cod. proc. civ.», sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’appello perché, in contrasto con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non avrebbe valutato se contenesse una chiara e compiuta individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata in riferimento al contenuto della motivazione del provvedimento.

1.1. In disparte ogni considerazione sull’inammissibilità della prospettazione del vizio di motivazione secondo la formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ. in vigore dal 2012 e in relazione ad un error in procedendo, il motivo è infondato.

Ric. 2018 n. 00912 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 4 - Secondo l’art. 342 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, «la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (pure invocata dalla ricorrente, ma evidentemente non in modo appropriato), l’art 342 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, dev’essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, « una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata» e, con essi, « delle relative doglianze » , affiancando alla parte volitiva «una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice»; ciò seppure non occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, perché il giudizio d’appello mant iene la sua natura di revisio prioris istantiaee la sua diversità rispetto alle impugnazioni a c ritica vincolata (Cass. Sez.

U, n. 27199 del 16/11/2017 ; Sez. 2, n. 10930 del 05/04/2022).

Certamente, pertanto,non è conforme a queste prescrizioni la riproduzione delle difese già offert e e già esaminat e in primo grado , senza alcuna correlazione di ciascun argomento difensivo con le parti della ricostruzione in fatto operata dal primo giudice da emendare e con le violazioni di legge rilevanti da correggere.

Invero, l’atto di appello proposto dalla ricorrente, esaminabile da questa Corte proprio in quanto è stato denunciato un error in Ric. 2018 n. 00912 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 5 - procedendo, contiene proprio soltanto la pedissequa riproduzione (risulta evidente l’utilizzo di un carattere differente) degli argomenti difensivi (già proposti con la comparsa conclusionale di primo grado) ed esaminati puntualmente in sentenza di primo grado: in particolare, con l’appello sono state nuovamente sottoposte alla considerazione del giudice di secondo grado, senza formulare alcuna censura al giudizio in fatto e in diritto esposto dal primo giudice, tutti gli elementi che la sentenza impugnata (non affetta da motivazione apparente) aveva compiu tamente scrutinato e, cioè, le testimonianze asseritamente significative (pag. 4 e 6 della sentenza), le nuove dimensioni della scala e la ricostruzione del c.t.u. (pag. 8) , i documenti amministrativi e le sentenze rese in sede amministrativa e penale (pag. 6 e 7).

Per sua stessa formulazione l’appello era perciò inammissibile.

Non rileva sulla fondatezza e l a coerenza del giudizio di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ., la precedente ordinanza con cui la Corte aveva escluso di poter definire l’appello ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ.: nella formulazione applicabile ratione temporis, infatti, l’art. 348 bis cod. proc. civ. prevedeva proprio che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile per difetto di «ragionevole probabilità di essere accolta» soltanto «fuori dei casi»in cui l'inammissibilità dovesse essere dichiarata con sentenza e, cioè, proprio se non ricosse l’ipotesi del 342 cod. proc. civ. applicato nella specie.

4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] D i Iorio al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione all’indicato valore della causa, in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza Ric. 2018 n. 00912 sez.

S2 -ud. 28-10-2022 - 6 - dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 912-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, c orso Trieste n. 123 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, v ia Duilio n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 00912 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 354/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 1/12/2005, Carmela di Iorio convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che i convenuti avessero edificato, in prossimità del confine comune, una scala in violazione delle distanze e chiedendone la demolizione, con risarcimento del danno conseguente; i convenu ti replicarono che la scala esistesse in quella posizione da oltre un ventennio , con conseguente usucapione del diritto a tenerla a distanza inferiore dal confine; l’attrice oppose che nella ricostruzione la scala fosse stata ampliatae costituisse perciò nuova costruzione. 2. Istruita la causa a mezzo di c.t.u., con sentenza n. 22/2013, il Tribunale di Campobasso rigettò la domanda, escludendo , con articolata motivazione in fatto e in diritto, la fondatezza di ciascuna argomentazione sostenuta e la rileva nza di tutti gli elementi evidenziati da parte attrice nelle comparse conclusionali (prove testi, prove documentali, decisioni in sede amministrativa, c.t.u.). 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello, senza articolare censure alla motivazione resa in sentenza, ma riproducendo il contenuto della comparsa conclusionale. Nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e in accoglimento dell’eccezione di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi anche quale erede della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta in corso di causa, la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 354/2017, dichiarò l’inammissibilità dell’impugnazione perché non formulata secondo le prescrizioni dell’art. 342 cod. proc. civ.. Ric. 2018 n. 00912 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 3 - 4. Avverso questa sentenza Carmela di Iorio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo a cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, questa Corte ritiene di non dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato contumace in secondo grado: per le ragioni di seguito esposte, infatti, il ricorso è infondato e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, devono essere evitati ed impediti comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio: tra questi rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr. Cass. Sez. 1, n. 6924 del 11/03/2020). 1. Con l’unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato «l’omessa e contraddittoria motivazione con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e nullità del procedimento in relazione all’art. 360 comma I n. 3 e 5 cod. proc. civ.», sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’appello perché, in contrasto con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non avrebbe valutato se contenesse una chiara e compiuta individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata in riferimento al contenuto della motivazione del provvedimento. 1.1. In disparte ogni considerazione sull’inammissibilità della prospettazione del vizio di motivazione secondo la formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ. in vigore dal 2012 e in relazione ad un error in procedendo, il motivo è infondato. Ric. 2018 n. 00912 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 4 - Secondo l’art. 342 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, «la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Secondo la giurisprudenza di questa Corte (pure invocata dalla ricorrente, ma evidentemente non in modo appropriato), l’art 342 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, dev’essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, « una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata» e, con essi, « delle relative doglianze » , affiancando alla parte volitiva «una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice»; ciò seppure non occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, perché il giudizio d’appello mant iene la sua natura di revisio prioris istantiaee la sua diversità rispetto alle impugnazioni a c ritica vincolata (Cass. Sez. U, n. 27199 del 16/11/2017 ; Sez. 2, n. 10930 del 05/04/2022). Certamente, pertanto,non è conforme a queste prescrizioni la riproduzione delle difese già offert e e già esaminat e in primo grado , senza alcuna correlazione di ciascun argomento difensivo con le parti della ricostruzione in fatto operata dal primo giudice da emendare e con le violazioni di legge rilevanti da correggere. Invero, l’atto di appello proposto dalla ricorrente, esaminabile da questa Corte proprio in quanto è stato denunciato un error in Ric. 2018 n. 00912 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 5 - procedendo, contiene proprio soltanto la pedissequa riproduzione (risulta evidente l’utilizzo di un carattere differente) degli argomenti difensivi (già proposti con la comparsa conclusionale di primo grado) ed esaminati puntualmente in sentenza di primo grado: in particolare, con l’appello sono state nuovamente sottoposte alla considerazione del giudice di secondo grado, senza formulare alcuna censura al giudizio in fatto e in diritto esposto dal primo giudice, tutti gli elementi che la sentenza impugnata (non affetta da motivazione apparente) aveva compiu tamente scrutinato e, cioè, le testimonianze asseritamente significative (pag. 4 e 6 della sentenza), le nuove dimensioni della scala e la ricostruzione del c.t.u. (pag. 8) , i documenti amministrativi e le sentenze rese in sede amministrativa e penale (pag. 6 e 7). Per sua stessa formulazione l’appello era perciò inammissibile. Non rileva sulla fondatezza e l a coerenza del giudizio di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ., la precedente ordinanza con cui la Corte aveva escluso di poter definire l’appello ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ.: nella formulazione applicabile ratione temporis, infatti, l’art. 348 bis cod. proc. civ. prevedeva proprio che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile per difetto di «ragionevole probabilità di essere accolta» soltanto «fuori dei casi»in cui l'inammissibilità dovesse essere dichiarata con sentenza e, cioè, proprio se non ricosse l’ipotesi del 342 cod. proc. civ. applicato nella specie. 4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] D i Iorio al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione all’indicato valore della causa, in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza Ric. 2018 n. 00912 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 6 - dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 200
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