CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 15334/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23559 R.G. anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]Giancarlo e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso cui sono domiciliati, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrentie ricorrenti incidental i avverso lasentenza n. 3516/2018 depositat a il 24 ma g gio 2018 de lla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I –RG23559/2018 camera di consiglio9.3.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha convenut o in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo di aver acquistato azioni ordinarie di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di cui gli [OSCURATO:PERSONA] erano soci, per il valore di euro 200.000,00, e di aver sottoscritto, inoltre, a fronte del versamento della somma di euro 400.000,00, un prestito obbligazionario convertibile, ricevendo, per tale ultima operazione, i relativi certificati obbligazionari. Ha spiegato l’attrice che gli [OSCURATO:PERSONA] si erano obbligati a rilevare, a semplice richiesta di essa istante, entro un termine prestabilito, l’intera partecipazione d a questa detenuta in [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa quella derivante dall’eventuale conversione del prestito obbligazionario convertibile, e che il corrispettivo per il riscatto azionario sarebbe stato calcolato con le modalità previste nella convenzione. Ha aggiunto che nel novembre 2011 essa [OSCURATO:SOCIETA].si era avvalsa di tale facoltà chiedendo l’adempimento dell’obbligazione assunta per il rilievo della partecipazione azionaria, indicando quale corrispettivo la somma di euro 335.600,55: nella circostanza ─ ha spiegato ─aveva inoltre esercitato ilproprio diritto quanto alla cessione, anche in favore di terzi, dell’intero prestito obbligazionario convertibile, dietro il pagamento di euro 401.243,64. L’attrice ha dedotto che i convenuti non avevano dato riscontroalle proprie richieste, onde aveva domandato di accertarsi l’inadempimento degli stessi,quanto al rilievo della partecipazione azionaria e all’acquisto del prestito obbligazionario, e di trasferire la prima e il secondo a [OSCURATO:PERSONA] ai corrispettivi sopra indicati; oltre a spiegare una domanda subordinata, avente ad oggetto la corresponsione dei due importi a titolo di risarcimento del danno, [OSCURATO:SOCIETA].ha domandato di condannare in solido gli [OSCURATO:PERSONA] al la corresponsione degli interessi legali sulle somme indicate con decorrenza dal 16 dicembre 2011 a titolo di risarcimento del danno per il mancato acquisto della partecipazione azionaria e del prestito Sez. I –RG23559/2018 camera di consiglio9.3.2023 obbligazionario. Il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente la domanda attrice, disponendo il trasferimento dall’istante a [OSCURATO:PERSONA] di200.000 azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dietro il corrispettivo di euro 335.600,55, condannando lo stesso convenuto al pagamento della somma indicata, maggiorata degli interessi dal 16 dicembre 2011. 2. ― La Corte di appello di Roma ha respinto i gravami proposti da entrambi i contendenti e compensato per due terzi le spese del grado, condannando al residuo gli Zamponini. 3. ― Avverso la sentenza della Corte capitolina, pubblicata il 24 maggio 2018, hanno proposto ricorso per cassazione siaLazio Innova che gli [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le impugnazioni constano della rubricazione di tre motivi.Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo di ricorso principale ― quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ― oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 del 1199 c.c., nonché dell’art. 45 r.d. n. 1669/1933. Il mezzo di censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il fondamento della domanda della ricorrente quanto al trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] del prestito obbligazionario convertibile, da essa sottoscritto. Si deduc e che l’art. 9 del relativo regolamento contrattuale enucleavai casi in cui qualsiasi obbligazione, mediante comunicazione scritta inviata da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], potesse essere dichiarata «immediatamente dovuta e pagabile » . Si deduce, quindi, chela clausola in esame non prevede sse la perdita della titolarità del prestito obbligazionario convertibile, ma solo l’adempimento delle obbligazioni contemplate dal detto regolamento: in conseguenza, anche a seguito della comunicazione prevista dal cit. art. 9, il prestito obbligazionario convertibile risulterebbe«non rimborsato né convertito», con conseguente «obbligo dei resistenti appellanti previsto dall’art. 7 della convenzione parasociale di acquistare o far Sez. I –RG23559/2018 camera di consiglio9.3.2023 acquistare da terzi l’intero prestito non ancora rimborsato né convertito». È aggiunto che l’impegno relativo al prestito aveva ad oggetto titoli al portatore, onde il debitore aveva diritto alla restituzione dei titoli solo a seguito di pagamento e di espressa richiesta da lui formulata. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 del 1199 c.c., dell’art. 45 r.d. n. 1669/1933, degli artt. 1218 ss. e 2058 c.c.. Si duole del rigetto delle domande subordinate relative al risarcimento del danno per il mancato acquisto del prestito obbligazionario convertibile. Deduce che anche a seguito della comunicazione di cui all’art. 9 del regolamento pattizio il prestito convertibile resta rimborsato e non convertito, onde sussisterebbe l’obbligo della controparte di acquistare o far acquistare da terzi l’intero prestito. Il ricorso principale reca la titolazione diun terzo motivo in cui è denunciatala «[c]onseguente erroneità della liquidazione delle spese di lite e della condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del contributo unificato». Non si tratta di un vero e proprio mezzo di censura, limitandosi l’istante a dar conto di come le indicate statuizioni andassero riviste tenuto conto che l’appello incidentale era stato erroneamente respinto. Il ricorso degli [OSCURATO:PERSONA], da qualificarsi come incidentale, prospetta un primo motivo in cui è lamentata l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.,in relazione all’operata scissione delle domande di [OSCURATO:SOCIETA].,nonché il vizio di ultrapetizione. Si deduce che tutte le conclusioni rese dalla controparte sarebbero «sempre state assunte coinvolgendo in un unicum sia la posizione inerente alla partecipazione che quella del prestito obbligazionario». Si lamenta, inoltre, che una domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del corrispettivo di euro 335.600,55 per il trasferimento della partecipazione azionaria non fossestata mai proposta. Sez. I –RG23559/2018 camera di consiglio9.3.2023 Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce l’inosservanza o erronea applicazione ex artt. 99 e 112 c.p.c. della statuizione relativa al riconoscimento degli interessi sul corrispettivo per il trasferimento delle partecipazioni sociali nonché il vizio di ultrapetizione. Risulterebbe errata la valutazione operata dalla Corte di appello, la quale aveva ritenuto sussistente la specifica domanda di riconoscimento degli interessi corrispettivi sulla somma spettante per la cessionedella partecipazione azionaria sul presupposto di una diversa qualificazione, da parte del Tribunale, del nomen iuris dei detti interessi. Il terzo motivo di ricorso incidentale oppone l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione alla mancata compensazione, anche parziale, delle spese legali per la soccombenza reciproca delle parti nei due gradi del giudizio di merito. Si osserva che in primo grado tre delle sei domande proposte dalla controparte erano state respinte: statuizione, questa, confermata in appello. Nonostante ciò, il Tribunale aveva condannato gliZapponini al pagamento dell’intero ammontare delle spesedi primo grado e la Corte di merito aveva posto quelle dell’impugnazionea carico degli stessi ricorrenti per incidente in ragione dei due terzi(anche se poi ― va doverosamente aggiunto, ma il punto non è investito di gravame ― il dispositivo reca una condanna limitata alla frazione di un terzo). 2. Il collegio osserva quanto segue. ― Con riferimento all’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA].LA.S. la Corte di appello haanzitutto ritenuto che essa riguardasse entrambi gli obblighi contrattuali, rispettivamente afferenti la partecipazione azionaria e il prestito obbligazionario convertibile, senza che ciò implicasse un superamento della distinzione tra i due beni rivendicati, i quali rimanevano quindi perfettamente scindibili, anche in virtù della diversa disciplina che li riguardava; in conseguenza, ad avviso del Giudice distrettuale, non poteva affermarsi che, respinta la domanda relativa al prestito obbligazionario convertibile, dovesse respingersi anche quella Sez. I –RG23559/2018 camera di consiglio9.3.2023 relativa alla dismissione della partecipazione azionaria. Con riferimento all’appello incidentale spiegato daLazio Innova, è poi da ricordare che il Tribunale aveva ritenuto che la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. relativa della titolarità delle obbligazioni convertibili sottoscritte da [OSCURATO:SOCIETA]. t rovasse ostacolo n ella volontà, da questa espressa, di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 9 della intercorsa convenzione: il Giudice di prima istanza aveva conseguentemente rilevato che tale evenienza, cui aveva fatto seguito la concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contenente l’intimazione al pagamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 408.908,37, oltre interessi e spese, escludesse la possibilità di emettere la sentenza costitutiva domandata. La Corte di appello ha osservato, al riguardo, che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento dell’intero prestito obbligazionario integravaun «comportamento del tutto incompatibile con la volontà di cedere ai soci [OSCURATO:PERSONA] e o a terzi il detto prestito o meglio di avvalersi delle disposizioni contrattuali che impongono agli [OSCURATO:PERSONA] di acquistare il prestito». Ha precisato che la decisione , da parte di [OSCURATO:PERSONA], di recuperare il prestito presso la società che ne aveva beneficiato non era cumulabile con quella prevista nel patto parasociale: sia in quanto se così non fosse stato, il prestito obbligazionario effettuato a beneficio diGuida Monaci sarebbe stato «recuperato su due fronti»; sia in quanto il vincolo di cui all’art. 7 della convenzione parasociale era operante per tutto il periodo in cui era in vita il rapporto relativo alla titolarità del prestito: onde lo stesso sarebbe venutomeno una volta che si fosse optato, come era accaduto,per la risoluzione del contratto relativo al prestito obbligazionario concluso con la società [OSCURATO:PERSONA]. 3. ― Quanto statuito con riguardo al prestito obbligazionario, oggetto dei due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA],si sottrae a censura. Va anzitutto osservato che idue mezzi della ricorrente principale Sez. I –RG23559/2018 camera di consiglio9.3.2023 sono carenti di autosufficienza, nella parte in cui, invocando vizi nell’interpretazione della pattuizione parasociale, avendo particolare riguardo al contenuto delle clausole numerate come 7 e 9 della stessa, mancano di operarne la completa trascrizione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici si impone la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, e ciò ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (Cass. 3 settembre 2010, n. 19044; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; in senso sostanzialmente conforme , Cass. 8 marzo 2019, n. 6735e Cass. 11 l uglio 2007, n. 15489 , secon d o cui , ove venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente per cassazione è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, il quale non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative).L’inammissibilità, sul versante delle denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.,va ribadita alla luce del principio per cui il ricorrente per cassazione che intenda lamentare la non corretta applicazione dei canoni interpretativi deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461;Cass. 16 gennaio 2019, n. 873). Peraltro, la decisione assunta sul punto dalla Corte di merito risulta fondata su di un dato di innegabile decisività: quello per cui, Sez. I –RG23559/2018 camera di consiglio9.3.2023 essendosi avvalsa [OSCURATO:PERSONA] della clausola risolutiva espressa (la quale, come è noto, produce l’immediata risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art. 1456, comma 2, c.c.), non residuava più alcuno spazio per la cessione dei titoli obbligazionari agli Zamponini o a terzi. La detta risoluzione, difatti, non poteva non determinare, come conseguenza, che, essendosi caducato il titolodi acquisto di [OSCURATO:SOCIETA]. , la stessa società― e cioè la ricorrente principale ora denominata [OSCURATO:PERSONA] ― non ne pote sse più disporre giuridicamente. L a risoluzione stessa ha poi generato una ulteriore conseguenza , specificamente evidenziata dalla Corte di merito: quella del venir meno del vincolo posto dall’art. 7 della convenzione parasociale (relativo, a quanto è dato di comprendere leggendo la sentenza impugnata, al riacquisto del prestito obbligazionario convertibile): affermazione, questa, che neppure è stata efficacemente censuratadall’odierna ricorrente. Né appare concludente la doglianza incentrata sulle asserite violazione e falsa applicazione degli artt. 1199 c.c. e 45 r.d. n. 1669/1933. La censura verte su di una disciplina che è riferita alla cambiale: disciplina che non si spiega per quale ragione dovrebbe applicarsi alle obbligazioni sociali (visto che, tanto per cominciare, la prima è un titolo all’ordine, mentre le seconde sono titoli nominativi o al portatore) e che, comunque,fa riferimento a una fattispecie del tutto estranea a quella che qui viene in esame, occupandosi essa della restituzione del titolo quietanzato in caso di pagamento della cambiale da parte del trattario. Ed è appena il caso di rilevare ― ma solo per completezza espositiva ― c ome la norma in questione non esclud a affatto(non lo potrebbe, pena l’assoluta irragionevolezza della relativa prescrizione)che un obbligo restitutorio della cambiale possa insorgere da una fattispecieche può porsi sullo stesso piano di quella che quiviene in esame: in presenza , cioè, del venir meno , tra creditore e debitore cambiario,del negozio causale che ha dato titolo al rilascio o alla girata del titolo cartolare. Sez. I –RG23559/2018 camera di consiglio9.3.2023 Inammissibile è, infine, quanto dedotto da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda risarcitoria svolta in sede di merito in via subordinata. Sul punto la ricorrente principale non coglie la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia, che, nel respingere il secondo motivo di appello incidentale, ha chiarito(pag. 10) c ome l’inesistenza, per le ragioni esposte, di un inadempimento degli Zamponini al patto parasociale(relativamente alle obbligazioni convertibili) , escludesse il fondamento della pretesa fatta valere. Il primo motivo del ricorso principale è dunque nel complesso infondato, mentre il secondo è inammissibile. 4. ― Il primo motivo del ricorso incidentale è pure inammissibile . Si imputa anzitutto alla Corte di merito di aver mancato di cogliere che le domande proposte (relative allapartecipazione azionaria e al prestito obbligazionario) fossero un tutt’uno inscindibile. Sennonché, la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabileove ridondi in un vizio di nullità processuale, qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio e quando si traduca in un errore che coinvolge la « qualificazione giuridica » dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un «fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo» (Cass. 10 giugno 2020, n. 11103 ): nella fattispecie, i ricorrent i per incidente si d olgono della violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. ma il motivo, nella sua articolazione, non evoca alcuno dei vizi sopra richiamati. Il richiamo all’art. 112 pare astrattamente spendibile con riferimento al la sola seconda censura svolta nel motivo, con cui si lamenta una ultrapetizione (aven d o riguardo all’affermata mancata proposizione della domanda di condanna al pagamento del corrispettivo di euro 335.600,55 per il trasferimento della partecipazione azionaria). E tuttavia, a fronte della statuizione resa, sul punto, dal Giudice di primo grado (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata),gli istanti non spiegano se e come abbiano fatto valere la Sez. I –RG23559/2018 camera di consiglio9.3.2023 questione, di cui la Corte distrettuale non si occupa, in sede di merito: sicché va fatta applicazione del principio per cui, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). 5. ― Il secondo motivo del ricorso incidentale va respinto . La Corte di appelloha riconosciuto spettassero a [OSCURATO:PERSONA] gli interessi legali sulla somma di euro335.600,55 (quale corrispettivo del trasferimento azionario) con decorrenza dalla costituzione in mora. Ha osservato, in breve:che il Tribunale aveva fatto applicazione dell’art.1224 c.c.; che gli interessi moratori richiede v ano la domanda ; che questa, nella fattispecie, era stata proposta. Ciò detto, si legge nel ricorso degli Zopponini che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto la conda nna dei convenuti in solido al pagamento degli interessi legali sulla somm a capitale «a titolo di risarcimento del danno» per il mancato acquisto della partecipazione detenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA]». T e nuto contoche gli interessi moratori di cui all’art. 1224 c.c. costituiscono, per l’appunto,un risarcimento del danno (è la stessa rubrica dell’articolo a fornire una indicazione in tal senso con la locuzione , ivi impiegata, «Danni nelle obbligazioni pecuniarie»), non si vede in quale errore possa essere incorso il Giudice del gravame , il quale si è conformato, sul punto, a un principio consolidato con riferimento alle obbligazioni di valuta (per tutte: Cass. 19 settembre 2016, n. 18292; Cass. 4 marzo 2004, n. 4423), nemmeno contestato nella presente sede. Fuori bersaglio è, del resto, quanto dedotto, nel motivo, a proposito della Sez. I –RG23559/2018 camera di consiglio9.3.2023 natura degli interessi:interessi che, per quanto detto, non sono quelli corrispettivi, di cui è fatta menzione a pag. 19 del ricorso incidentale, ma quelli moratori di cui al cit. art. 1224 c.c.. 6. ― Il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Si fa questione delle statuizioni sulle spese adottate con riferimento alparziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi: statuizione che integra una ipotesi di soccombenza reciproca delle parti(da ultimo: Cass. Sez. U. 31 ottobre 2022, n. 32061). Poiché il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esula dai limiti connessi all'accertamento di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421); allo stesso modo, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 26 maggio 2021, n. 14459; Cass.20 dicembre 2017, n. 30592). 7. ― Conclusivamente, i due ricorsi vanno respinti. 8. ― In considerazione di tale esito, l e spese del giudizio di legittimità vengono compensateper l’intero. P.Q.M. La Corte rigettasia il ricorso principale che quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, Sez. I –RG23559/2018 camera di consiglio9.3.2023 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto de