CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18998-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (N 60/2016 TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]); - intimati - avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA], già curatore fallimentare del Fall.to [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna l'epigrafato decreto con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato il compenso spettantegli ai sensi dell'art. 39 1. fall. in applicazione dei criteri indicati di cui all'art. 1 d.m. 25 gennaio 2012, n. 30 e, lamentandone con il primo motivo ricorso l'erroneità in diritto per violazione dell'art. 2, comma 2, d.m. 30/2012, essendosi chiusa la procedura con un concordato, e con il secondo motivo il vizio di mancanza assoluta della motivazione non avendo il decidente giustificato le ragioni della mancata applicazione alla specie del detto art. 2, comma 2, d.m. 30/2012 ne chiede ora la cassazione. Non ha svolto attività processuale l'intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Entrambi i motivi esaminabili congiuntamente, in quanto riflettenti la medesima censura, sono fondati e vanno accolti. La liquidazione operata dal Tribunale risulta operata in applicazione dei soli parametri indicati dall'art. 1 d.m. 30/2012, secondo cui il compenso dovuto al curatore fallimentare a mente dell'art. 39 1. fall. è determinato sul valore dell'attivo e del passivo accertato. Nella specie, tuttavia, la procedura si è chiusa con l'omologazione del concordato fallimentare proposto da un terzo, di modo che la liquidazione del compenso dovuto al curatore avrebbe dovuto essere operata alla stregua del criterio dettato dall'art. 2, comma 2, d.m. 30/2012 ovverosia considerando l'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori, il che è conforme non solo al diritto, ma pure alla logica atteso che l'assunzione del concordato determina una lievitazione dell'attivo accertato in misura corrispondente all'onere concordatario. Come del resto si è da ultimo chiarito, «in caso di chiusura concordatizia del fallimento, posto che la Ric. 2020 n. 18998 sez. AA1 - ud. 18-11-2021 -2- liquidazione è essenzialmente (o almeno in parte) opera di un terzo (cioè soggetto diverso dal curatore) ovvero superata dai pagamenti o comunque dal trattamento riservato ai creditori proprio dal proponente il concordato, il regime descritto pone un tetto alla stessa discrezionalità liquidatoria, collocandola all'altezza di un calcolo ancora sull'attivo, ma riferito all'effettiva percezione di utilità conseguita dai creditori» (così in motivazione Cass., Sez. I, 31/05/2021, n. 15168). 3. Il decreto impugnato non si adegua al predetto parametro normativo e neppure ne motiva le ragioni di inosservanza, sicché se ne impone in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, la cassazione con rinvio della causa al giudice a quo. PQM Accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 18.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]. Giacint isogni j f 7ATO CANCELLEMA 1 3 GEN 2022 J. RT.-) CANCELLIERE Vi:[OSCURATO:PERSONA]