CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2016
Cassazione n. 17633/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20105/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C SNC, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 281, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di FIRENZE n. 16473/2014 depositatOil 27/06/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 93 legge fall. la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano s.c.p.a. (di seguito BCCC) ha proposto domanda di ammissione al passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali soci illimitatamente responsabili della R.C. Service, in relazione al credito di € 948.958,83, richiesto con privilegio ipotecario, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con i sigg.ri Cucini e Rossi nell’agosto 2009 (di cui € 59.418,19 per nr. 8 rate di mutuo insoluto, € 887.040,12 per capitale residuo, € 1.110,99 per spese ed interessi di mora sulle rate scadute, € 765,53 per spese sul capitale residuo). Con decreto di esecutività dello stato passivo del 30.09.2014, il Giudice delegato, confermando la proposta del Curatore in sede di progetto di stato passivo, ha escluso dal passivo il credito di € 9.418,19 e ha ammesso in chirografo il credito di € 889.540,64. Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il 27.06.2016, ha parzialmente accolto l’opposizione proposta, ex artt. 98 e 99 legge fall., dalla BCCC avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, ammettendo la ricorrente allo stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’intera somma di € 948.958,83 in via chirografaria. Il giudice di primo grado, per quanto ancora rileva, nell’ammettere soltanto in via chirografaria il credito di € 948.958,83, ha affermato: - che sulla scorta di perizia giurata - che aveva quantificato il valore dell’immobile ipotecato alla data di stipula del mutuo in € 1.012.000,00, e i cui criteri di stima non erano stati specificamente contestati da BCCC - la Curatela aveva provato che il mutuo fondiario era stato concesso per un importo, pari a €1.100.000,00, eccedente il limito massimo finanziabile ex art. 38, co. 2 del T.U.B, fissato dalla delibera del Cicr del 22 aprile 1995 nell’80% del valore dell’immobile ipotecato, che nel caso di specie sarebbe stato pari a €809.600,00; - che la violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario non è sanzionabile con la nullità del contratto; - che, costituendo il rispetto della soglia di finanziabilità un onere della banca per godere del privilegio fondiario assicurato dalla normativa prevista dagli artt. 38 ss. del T.U.B., detta violazione comporta la disapplicazione della disciplina speciale della fondiarietà del finanziamento; - che la disapplicazione della disciplina speciale discendeva anche dal fatto che nel caso di specie il finanziamento si discostava dalla funzione tipica del mutuo fondiario, cioè quella di favorire la conservazione e la ripresa dell’attività produttiva, mirando soltanto a far acquistare alla Banca una prelazione che in precedenza non aveva; - che, venuta mena la disciplina speciale del consolidamento della garanzia ipotecaria, l’eccezione revocatoria ordinaria della costituzione della garanzia, sollevata dal curatore nella fase di accertamento dello stato passivo, doveva ritenersi fondata, ricorrendo sia il requisito oggettivo dell’eventus damni, sia il requisito soggettivo della consapevolezza della banca delle lesioni alle ragioni dei creditori; - che anche la parte di credito di € 59.418,19, corrispondente all’ammontare delle rate di restituzione del mutuo con scadenze dal 1.8.2012 al 1.3.2013, doveva essere ammessa allo stato passivo. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano s.c.p.a., affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della società RC Service di [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c. e dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza, ex art. 360 comma 1 n. 4, c.p.c., per carenza o grave insufficienza di motivazione in ordine alla prova del superamento del limite di finanziabilità del mutuo, ex art. 38, comma 2, TUB n. 385/1993. Lamenta la banca ricorrente che il Tribunale ha errato nel ritenere circostanza pacifica la mancata specifica contestazione dei criteri di valutazione adottati nella perizia giurata allegata dal Curatore. Il Tribunale ha, infatti, trascurato che la Banca, nel ricorso in opposizione allo stato passivo, aveva già genericamente contestato che il Curatore, in sede di proposta al G.D., non aveva provato l’effettivo superamento del limite di finanziabilità del mutuo in oggetto. Inoltre, la ricorrente, nella memoria depositata il 9.12.2015, aveva integralmente contestato le conclusioni della perizia giurata prodotta dalla Curatela, adducendo che la CTU espletata nell’ambito della procedura di pignoramento immobiliare, promossa dalla BCCC a carico dei sig.ri Cucini e Rossi (r.g.e. 558/13), aveva fissato, alla data di marzo 2015, il valore commerciale dell’immobile in € 1.143.000,00, valutazione ben più alta di quella di € 1.012.000,00 contenuta nella perizia allegata dal Curatore. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 38, comma 2 del T.U.B. Lamenta la ricorrente che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’art. 38, co. 2 del T.U.B., disapplicando la disciplina speciale dettata dagli artt. 38 ss. del T.U.B. in materia di mutuo fondiario in ragione del superamento del limite di finanziabilità del mutuo. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 38 T.U.B e 67 legge fall. Lamenta la ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ritenuto la non applicabilità della normativa speciale ex art. 38 ss. del T.U.B. in ragione dello sviamento dell’operazione concreta dalla funzione tipica del mutuo fondiario, sul presupposto che la Banca avrebbe erogato il finanziamento soltanto per estinguere pregresse esposizioni debitore. Ad avviso della ricorrente, infatti, la circostanza che i sig.ri Rossi e Cucini avevano utilizzato le somme mutuate per estinguere i debiti che la RC Service aveva nei confronti della Banca non sarebbe di ostacolo all’applicazione della disciplina speciale, in quanto il mutuo fondiario non sarebbe inquadrabile come mutuo di scopo. Rileva la ricorrente che la finalità dell’operazione di finanziamento, individuata, appunto, nel procurare una garanzia ipotecaria per crediti che ne erano sprovvisti, determinando una lesione della par condicio creditorum, sarebbe tutt’al più astrattamente spendibile ai fini dell’esperimento della revocatoria ex art. 67 legge fall. Sul punto, tuttavia, argomenta la ricorrente che il giudice di primo grado avrebbe comunque dovuto escludere l’azionabilità della revocatoria fallimentare, perché non vi era stata alcuna sostituzione di crediti chirografari - vantati dalla BCCC nei confronti della RC Service - con crediti garantiti da ipoteca, attenendo quest’ultima al distinto autonomo rapporto creditorio tra Banca e mutuatari sorto con la stipula del mutuo fondiario, e non al rapporto creditizio chirografario tra Banca e RC Service, estinto con i versamenti compiuti dai sig.ri Cucini e Rossi. Aggiunge, inoltre, la ricorrente che, in ogni caso, il mutuo fondiario era stato stipulato circa cinque anni prima della dichiarazione di fallimento e, pertanto, alla revocatoria fallimentare sarebbe stato opponibile l’avvenuto decorso del termine annuale previsto dall’art. 67 legge fall. 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., perché il Tribunale, avendo ritenuto il mutuo comunque opponibile al Fallimento, non avrebbe potuto revocare la sola garanzia ipotecaria, intendendola quale atto autonomamente valutabile e scindibile dall’operazione di finanziamento cui era collegata, poiché si tratterebbe, viceversa, di elemento strutturale del mutuo stesso. 5. Il secondo motivo, da esaminarsi per primo per priorità logica, è fondato. Va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 33719/2022 hanno enunciato i seguenti principi di diritto: 1) In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. 2) In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. Dunque, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ritenuto che, una volta esclusa la nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, non essendo consentito all’interprete intervenire (d’ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, erroneamente, alla luce di tali principi, il Tribunale di Firenze ha provveduto alla disapplicazione della disciplina speciale della “fondiarietà”. 6. L’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento dei residui alla luce della peculiare “ratio decidendi” del Tribunale di Firenze. In particolare, il giudice di primo grado ha (erroneamente) ritenuto che la disapplicazione della disciplina della fondiarietà, e non solo per il superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., ma anche perché il contratto di mutuo era stato stipulato per estinguere pregresse esposizioni debitorie, costituisse il presupposto per poter provvedere alla trattazione dell’eccezione revocatoria sollevata dal curatore. Inequivocabile è l’espressione a pag. 6 penultimo capoverso del decreto impugnato “…La negazione della natura giuridica fondiaria del mutuo contratto tra BCCC e i soci falliti della società, con conseguente disapplicazione della disciplina del consolidamento della garanzia ipotecaria, consente al Tribunale di passare alla trattazione dell’eccezione di revocatoria ordinaria della costituzione della garanzia tempestivamente sollevata dal curatore nella fase del giudizio di accertamento dello stato passivo….”. La disapplicazione della disciplina del mutuo fondiario ha quindi rappresentato elemento fondante dell’articolato percorso argomentativo che ha condotto il Tribunale di Firenze ad accogliere l’eccezione revocatoria del curatore. Non vi è dubbio che l’accoglimento del secondo motivo imponga al Tribunale di Firenze di riesaminare tutta la questione, eliminando l’erroneo presupposto da cui ha preso le mosse il suo ragionamento. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.