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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14182/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 luglio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato in cui la Corte territoriale afferma che il Vassallo ha prelevato energia elettrica per molti anni senza alcun contratto di fornitura e, pertanto, i consumi sono assai rilevanti e il danno economico è tutt'altro che esiguo); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione alla ritenuta impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle riconosciute aggravanti pur in presenza di un soggetto recidivo reiterato, è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, ostandovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; - che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione da parte dei giudici di merito, i quali affermano che non ricorrono gli estremi per mitigare ulteriormente il carico sanzionatorio stante l'intensità del dolo e l'ammontare del danno (si veda pagina 5 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 luglio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato in cui la Corte territoriale afferma che il Vassallo ha prelevato energia elettrica per molti anni senza alcun contratto di fornitura e, pertanto, i consumi sono assai rilevanti e il danno economico è tutt'altro che esiguo); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione alla ritenuta impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle riconosciute aggravanti pur in presenza di un soggetto recidivo reiterato, è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, ostandovi il divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; - che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione da parte dei giudici di merito, i quali affermano che non ricorrono gli estremi per mitigare ulteriormente il carico sanzionatorio stante l'intensità del dolo e l'ammontare del danno (si veda pagina 5 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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