CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con l'impugnata sentenza in data 13 ottobre 2021, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di furto aggravato di gas con la recidiva specifica; -Considerato che con il primo motivo di ricorso l'imputata deduce vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità per il reato contestato; -Ritenuto che il primo motivo è generico essendo, le deduzioni indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, nonché manifestamente infondato, in quanto sviluppato tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (in particolare, il ricorrente non si confronta con il punto della decisione nel quale si rileva che l'imputata ha ammesso la propria responsabilità); -Considerato che con il secondo motivo di ricorso, l'imputata lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. peli.; -Ritenuto che anche il secondo motivo risulta è generico in quanto non risulta scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; peraltro, la pena edittale massima del reato di furto aggravato è superiore a quella di cinque anni prevista dall'articolo 131 bis cod. pen.; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2