CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09966/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 13996 /20 1 6 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) - controricorrent i - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto sez.staccata di Mestre n. 1821 / 25 / 1 5 depositata i n data 02 / 12 /20 1 5 ; Oggetto: motivazione apparentedellasentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 14 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e isoci della stessa impugnavano gli avvisi di accertamento notificati siaalla società sia ai partecipanti, con i quali l’Ufficio rettificava – per il periodo d’imposta 2007 - i redditi, richiedendo maggiore IRES, IRAP e IVA e rideterminando l’IRPEF dei contribuenti personefisiche a seguito di indagini finanziari; - la CTP accoglieva i ricorsi; - appellava l’Ufficio; - con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la statuizione di primogrado; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; i contribuenti resistono con unico controricorso e presentano ricorso incidentale articolato in un solo motivo; gli stessihanno depositato memoria illustrativa; Consideratoche: - il primo motivo dell’impugnazione principale si duole della violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere il giudice dell’appello motivatola propria decisione in modo apparente; - il motivo è fondato; - come è noto, per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art.132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d . Lgs. n. 546 del 1992, art.36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 modoconsentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxtaalligata et probata partium ; - la sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U n. , n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perch é dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi"(Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corteha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e lasentenza è nulla perch é affetta da error in procedendo quando, benchègraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass.sez. 6 - 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del23/05/2019; cass. n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazionedella sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere statacostruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 taleda non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^ - 5, 25 marzo 2021, n. 8400;Cass., Sez. 6^ - 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6 - 5, 28829 del 2021); - nel presente caso, dopo avere per più pagine meramente riportato ledifese delle parti, la CTR si limita – in nove righe – da un lato a dichiarare la sentenza della CTP priva di contraddittorietà e sufficiente quanto a motivazione, con ciò non dimostrando di avere fatto proprie , dopo una analisi critica, quelle conclusioni; dall’altro a enunciare , in modo del tutto assertivo, senza minimamente ricostruire l’iter procedimentale di rilascio delle delega(quindi senza alcun riferimento all’epoca del rilascio, né al contenuto della stessa in relazione al contenuto degli atti impugnati)le ragioni per le quali ha ritenuto invalida le delega alla sottoscrizionedell’atto impugnati; - pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale , lasentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esamedel merito della controversia; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non correttamente sottoscritto l’atto impugnato da parte del funzionario delegato : all’esito della decisione che precede, tale motivo di ricorso principale è assorbito; - alla luce della decisione che precede, non può essere accolto il ricorso incidentale , che la compensazione delle spese di lite operata dalla CTR , la quale viene travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata ; il giudice del rinvio dovrà infattiregolare ex novo le spese processuali di ogni fase e grado. p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 accoglie il primo motivo di ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso principale; rigetta l’incidentale; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sez. staccata di Mestre, in diversa composizione, ancheper le spese ; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente