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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10954/2025

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seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO LECCE nei confronti di: TRIBUNALE DI BRINDISIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Brindisi [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce sollevava conflitto negativo di competenza, a seguito del provvedimento reso il 30 agosto 2024 dal Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, che le aveva trasmesso gli atti per decidere, in quanto competente ai sensi dell'art. 665, cod. proc. pen., sull'approvazione di una stima dell'IVG di Lecce di un ciclomotore, sottoposto a confisca con sentenza resa dal predetto Tribunale il 15 gennaio 2016.

2. La Corte di appello di Lecce rilevava che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Brindisi, non doveva adottarsi una decisione in sede di incidente di esecuzione, poiché essa andava assunta ai sensi dell'art. 86, disp. att., cod. proc. pen., e concerneva meri adempimenti esecutivi, che rimanevano attribuiti al giudice che aveva disposto la confisca, nel caso di specie il Tribunale di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va affermata l'ammissibilità del conflitto, ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., in quanto dalla ricusazione da parte dei due giudici di provvedere, nell'ambito di specifiche attribuzioni assegnate per legge al giudice, consegue una stasi che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, va osservato che, in tema di confisca, salve diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni, come quelle di cui trattasi, riguardanti adempimenti solo esecutivi, appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione, e non al giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, Rv. 274388 — 01).

3. Sicché, avendo il Tribunale di Brindisi disposto la confisca nel caso che ci occupa e non venendo in rilievo altre specifiche disposizioni in materia, il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del predetto Tribunale.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO LECCE nei confronti di: TRIBUNALE DI BRINDISIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Brindisi [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce sollevava conflitto negativo di competenza, a seguito del provvedimento reso il 30 agosto 2024 dal Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, che le aveva trasmesso gli atti per decidere, in quanto competente ai sensi dell'art. 665, cod. proc. pen., sull'approvazione di una stima dell'IVG di Lecce di un ciclomotore, sottoposto a confisca con sentenza resa dal predetto Tribunale il 15 gennaio 2016. 2. La Corte di appello di Lecce rilevava che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Brindisi, non doveva adottarsi una decisione in sede di incidente di esecuzione, poiché essa andava assunta ai sensi dell'art. 86, disp. att., cod. proc. pen., e concerneva meri adempimenti esecutivi, che rimanevano attribuiti al giudice che aveva disposto la confisca, nel caso di specie il Tribunale di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va affermata l'ammissibilità del conflitto, ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., in quanto dalla ricusazione da parte dei due giudici di provvedere, nell'ambito di specifiche attribuzioni assegnate per legge al giudice, consegue una stasi che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, va osservato che, in tema di confisca, salve diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni, come quelle di cui trattasi, riguardanti adempimenti solo esecutivi, appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione, e non al giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 41216 del 17/05/2018, Rv. 274388 — 01). 3. Sicché, avendo il Tribunale di Brindisi disposto la confisca nel caso che ci occupa e non venendo in rilievo altre specifiche disposizioni in materia, il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del predetto Tribunale. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi cui dispone trasmettersi gli atti. Così deci
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