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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1994

ECLI:EU:C:1994:359
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CJ0165_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-165/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arbeidshof di Anversa ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Simon J.M. van Munster e Rijksdienst voor Pensioenen, domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 3, lett. c), 48 e 51 del Trattato CEE, dell' art. 4, n. 1 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24), e di ogni altra disposizione che la Corte dovesse ritenere applicabile al caso di specie,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F.

Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O.

Edward (relatore), presidenti di sezione, C.N.

Kakouris, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G.

Kapteyn e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: ° per il Rijksdienst voor Pensioenen, dal signor R. Masyn, amministratore generale, in qualità di agente, ° per il governo belga, dai signori G. Mottard, ministro per le Pensioni, e P. Rietjens, consigliere presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, ° per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dal signor B.R.

Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora K. Banks e dal signor B.J.

Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del signor M. van Munster, del governo olandese, rappresentato dal signor T. Heukels, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 22 ottobre 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 gennaio 1993, vista l' ordinanza di riapertura del dibattimento 7 febbraio 1994, viste le risposte fornite ai quesiti scritti della Corte: ° per il Rijksdienst voor Pensioenen, dal signor W. [OSCURATO:PERSONA], amministratore generale aggiunto, in qualità di agente, ° per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, ° per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signora S.L.

Hudson, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistita dall' avvocato N. Paines, barrister, ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora K. Banks e dal signor B.J.

Drijber, sentite le osservazioni orali del Rijksdienst voor Pensioenen, rappresentato dal signor J.C.A. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, del governo dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora E. Sharpston, barrister, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora K. Banks e dai signori B.J.

Drijber e P. Altmaier, amministratore, in qualità di esperto, all' udienza del 12 aprile 1994, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 giugno 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 19 giugno 1991, pervenuta alla Corte il 26 giugno successivo, l' Arbeidshof di Anversa ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali, vertenti sull' interpretazione degli artt. 3, lett. c), 48 e 51 del Trattato CEE, dell' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24), e di ogni altra disposizione che la Corte dovesse ritenere applicabile al caso di specie. 2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor van Munster e il Rijksdienst voor Pensioenen (in prosieguo: l' "Ufficio nazionale belga delle pensioni"), ente previdenziale belga, in ordine alla determinazione della sua pensione di vecchiaia. 3 Il signor van Munster, cittadino olandese, svolgeva attività lavorativa subordinata per 37 anni nei [OSCURATO:PERSONA] e per 8 anni in [OSCURATO:PERSONA], e, in ciascuno di questi due Stati membri otteneva una pensione di vecchiaia, liquidata in forza delle sole norme dello Stato interessato.

Il coniuge dell' interessato non ha mai svolto attività lavorativa subordinata durante questi due periodi. 4 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "cassa olandese di assicurazione sociale") attribuiva al signor van Munster, a decorrere dal 1 ottobre 1985, una pensione di vecchiaia a norma dell' [OSCURATO:PERSONA] (legge generale sull' assicurazione contro la vecchiaia, in prosieguo: la "AOW"). 5 In forza della AOW, nella versione entrata in vigore al 1 aprile 1985, ogni persona sposata acquista, al compimento dei 65 anni, il diritto ad una pensione personale pari al 50% della retribuzione minima netta.

Qualora il coniuge sia inattivo e non abbia ancora raggiunto l' età di 65 anni, tale pensione è maggiorata di un supplemento che può pure raggiungere il 50% della retribuzione minima netta.

Se la persona non è coniugata, la pensione ammonta al 70% della retribuzione minima netta.

Il titolare non può rinunciare a tali prestazioni. 6 La cassa olandese di assicurazione sociale attribuiva quindi al signor van Munster una pensione di vecchiaia sulla base del 100% della retribuzione minima netta, 50% in quanto coniugato, e 50% in ragione del fatto che il coniuge non aveva ancora raggiunto l' età di 65 anni alla data del provvedimento. 7 [OSCURATO:PERSONA] anche l' Ufficio nazionale belga delle pensioni attribuiva una pensione di vecchiaia al signor van Munster a decorrere dal 1 novembre 1985. 8 Ai sensi dell' art. 10, n. 1, del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50, emendato, le spettanze di pensione si calcolano, per ogni anno civile, in base ad una frazione delle retribuzioni lorde effettive, fittizie o forfettarie, prese in considerazione entro i limiti del 75%, se il coniuge del lavoratore ha cessato ogni attività lavorativa e non fruisce di nessuna pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva ("aliquota per coniugati") e entro i limiti del 60% negli altri casi ("aliquota per celibi").

Sotto questo regime, il coniuge inattivo ha il diritto di rinunciare a ogni "pensione di vecchiaia o prestazione sostitutiva" per consentire al lavoratore pensionato di fruire dell' "aliquota per coniugati". 9 Poiché la signora van Munster non fruiva personalmente di nessuna prestazione, l' importo della pensione belga del signor van Munster veniva calcolato sull' "aliquota per coniugati", tenendo conto del periodo di 8 anni durante il quale egli aveva svolto attività lavorativa subordinata in [OSCURATO:PERSONA]. 10 Il 10 ottobre 1987, data alla quale la signora van Munster raggiungeva l' età di 65 anni, la cassa olandese di assicurazione sociale le erogava, conformemente alle disposizioni della AOW, una pensione di vecchiaia autonoma, calcolata sul 50% della retribuzione minima netta.

Contestualmente, il signor van Munster si vedeva ritirare dall' ente olandese la maggiorazione di pensione che gli era stata fino ad allora attribuita.

Il reddito familiare globale non veniva quindi aumentato in ragione della pensione così concessa alla signora van Munster. 11 Tuttavia, dopo essere stato informato della concessione alla signora van Munster di una pensione personale di vecchiaia da parte della cassa olandese di assicurazione sociale, l' Ufficio nazionale belga delle pensioni, con provvedimento 2 febbraio 1988, riduceva, a decorrere dal 1 ottobre 1987, l' importo della pensione di vecchiaia concessa al coniuge, applicando l' "aliquota per celibi" e non l' "aliquota per coniugati" a causa del fatto che, a norma della legislazione belga, la signora van Munster percepiva "una pensione di vecchiaia o una prestazione sostitutiva". 12 Adito con ricorso proposto dal signor van Munster avverso il provvedimento con cui l' Ufficio nazionale belga delle pensioni ha ridotto la sua pensione di vecchiaia, l' Arbeidshof di Anversa ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte di giustizia non abbia risolto le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se sia compatibile con il diritto comunitario, e in particolare col Trattato 25 marzo 1957 che istituisce le Comunità economiche europee, con il principio della libera circolazione dei lavoratori, e in particolare con gli artt. 3, lett. c), 48, n. 1 e seguenti, e 51 del Trattato, con il principio della parità di trattamento degli uomini e delle donne, meglio definito nella direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e in particolare con il suo art. 4, n. 1, una disposizione nazionale (quale l' art. 10, n. 1, del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione di vecchiaia e di reversibilità per i lavoratori subordinati) la quale ricollega ad una prestazione pensionistica attinente alla situazione del coniuge inattivo conseguenze differenti a seconda che detta prestazione sia erogata in forza di maggiorazione della pensione del coniuge attivo, oppure in forma di pensione autonoma liquidata al coniuge inattivo (così come riconosciuta alla donna coniugata dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo il 1 aprile 1985). 2) Se una pensione liquidata al coniuge inattivo (come quella di cui alla [OSCURATO:PERSONA], specie dopo il 1 aprile 1985) presenti caratteristiche specifiche tali che, alla luce della normativa comunitaria (meglio specificata nella questione sub 1), siano ammissibili modalità di prestazioni diverse dalla prestazione liquidata sotto forma di una maggiorazione della pensione per il coniuge a carico (pensione all' aliquota per coniugati, così come prevista dalla normativa belga sulle pensioni per i lavoratori subordinati)". 13 Con le due questioni il giudice a quo interroga la Corte sulla compatibilità con il diritto comunitario di una disposizione di legge nazionale come l' art. 10, n. 1, del regio decreto belga n. 50 e della sua applicazione concreta ad una situazione come quella dei coniugi van Munster.

Sulla prima questione 14 Con la prima questione, il giudice nazionale intende in sostanza accertare se il diritto comunitario, e più in particolare gli artt. 48 e 51 del Trattato come pure l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, ostino ad una normativa nazionale che prevede il diritto ad una pensione all' "aliquota per coniugati" nel caso in cui il coniuge del lavoratore abbia cessato ogni attività lavorativa e non fruisca di una pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, mentre invece applica solo l' "aliquota per celibi", meno vantaggiosa, nel caso in cui il coniuge del lavoratore fruisca di una pensione o di una prestazione sostitutiva. 15 Si deve rilevare anzitutto che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 introduce il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore del calcolo delle prestazioni previdenziali, ivi comprese le maggiorazioni dovute per il coniuge.

Proprio per essere in conformità con detta disposizione e per dare la più ampia applicazione possibile al principio di uguaglianza l' AOW è stata modificata.

La normativa belga, dal canto suo, non ha subito modifiche in tal senso. 16 Occorre tuttavia osservare che l' adeguamento della AOW non era imposto dalla direttiva 79/7.

Dal dettato stesso dell' art. 7, n. 1, lett. c), emerge che gli Stati membri sono autorizzati a escludere dalla sfera di applicazione della direttiva la concessione di diritti a prestazioni di vecchiaia in base a diritti derivati del coniuge. 17 Ne consegue che il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne, come enunciato nella direttiva 79/7, non osta a che uno Stato membro non applichi al trattamento di quiescenza di un lavoratore l' "aliquota per coniugati", prevista dalla sua normativa per le persone con coniuge a carico, nel caso in cui detto coniuge abbia diritto, a proprio nome, ad una pensione di vecchiaia. 18 Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, si deve ricordare che l' art. 51 del Trattato lascia in vita le differenze tra i regimi previdenziali di ciascuno Stato membro e quindi le disparità tra la disciplina delle persone che vi sono occupate.

Le differenze sostanziali e procedurali tra i regimi previdenziali degli Stati membri non vengono quindi scalfite dall' art. 51 del Trattato (v. sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-323, punto 12). 19 Nella specie, la disposizione controversa della normativa belga si applica indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini degli altri Stati membri.

Essa non può pertanto essere considerata, di per sé, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. 20 Ne consegue che né il diritto comunitario in fatto di libera circolazione dei lavoratori, in particolare gli artt. 48 e 51 del Trattato, né l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 ostano ad una normativa nazionale che prevede il diritto ad una pensione all' "aliquota per coniugati" nel caso in cui il coniuge del lavoratore abbia cessato ogni attività lavorativa e non fruisca di una pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, mentre invece applica solo l' "aliquota per celibi", meno vantaggiosa, nel caso in cui il coniuge del lavoratore fruisca di una pensione o di una prestazione sostitutiva.

Sulla seconda questione 21 Con la seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se ed in qual modo, ai fini dell' applicazione di una disposizione del proprio diritto nazionale, come l' art. 10, n. 1, del regio decreto n. 50, nel procedere alla qualifica di una prestazione previdenziale concessa in forza del regime previsto dalla legge di un altro Stato membro, come la prestazione concessa alla signora van Munster, il giudice nazionale sia tenuto ad interpretare la propria normativa, alla luce delle norme di diritto comunitario menzionate nell' ordinanza di rinvio. 22 Al fine di definire meglio la natura del problema sollevato da questa seconda questione, occorre sottolineare diversi aspetti specifici della situazione considerata. 23 In primo luogo, il cittadino comunitario interessato ha acquisito il diritto ad una pensione di vecchiaia in due Stati membri, dopo aver svolto la maggior parte (circa 37/45) della sua carriera professionale in uno di questi due Stati.

Per contro, il coniuge di questo lavoratore pensionato non ha mai svolto attività lavorativa e non ha pertanto maturato spettanze pensionistiche in quanto lavoratore. 24 In secondo luogo, in uno dei due Stati membri interessati, la pensione del lavoratore è calcolata sulla base delle retribuzioni effettive, fittizie o forfettarie a un' aliquota più elevata, qualora il coniuge sia inattivo e non abbia diritto, a proprio nome, a una "pensione di vecchiaia o a una prestazione sostitutiva". 25 In terzo luogo, come già emerge dal punto 15 della presente sentenza, l' altro Stato membro interessato, per essere fedele allo spirito della direttiva 79/7, ha modificato il metodo di pagamento delle sue pensioni, concedendo, a ciascun coniuge all' età del collocamento a riposo, una pensione di pari importo.

Tale pensione è subordinata alla condizione che l' interessato abbia risieduto in detto Stato, ma non che vi abbia svolto un' attività lavorativa.

L' interessato non può rinunciare a tale pensione. 26 In quarto luogo, la concessione, in questo secondo Stato, di una pensione personale a ciascuno dei due coniugi che hanno raggiunto il 65 anno di età lascia invariato l' importo complessivo dei redditi percepiti dalla coppia rispetto ai redditi che due coniugi di oltre 65 anni percepivano prima della riforma del regime dell' AOW del 1 aprile 1985. 27 Sebbene, come è già stato rilevato al punto 18, l' art. 51 del Trattato lasci in vita le differenze tra i regimi previdenziali dei diversi Stati membri e, quindi le disparità nella disciplina delle persone che vi sono occupate, è tuttavia pacifico che lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell' esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro; una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (v. sentenza 4 ottobre 1991, causa C-349/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4501, punto 22). 28 Trattandosi di pensioni di vecchiaia come quelle sulle quali verte la causa principale, si deve rilevare che sia il lavoratore migrante, sia il lavoratore che ha compiuto tutta la sua carriera professionale nello stesso e unico Stato membro (in prosieguo: il "lavoratore sedentario") maturano le spettanze pensionistiche progressivamente, nel corso della loro carriera. 29 La sola differenza tra i due è che il lavoratore sedentario matura la totalità delle spettanze pensionistiche in applicazione di una stessa e unica normativa, mentre il lavoratore migrante le acquisisce in corrispondenza dei successivi periodi di lavoro compiuti nei vari Stati membri sotto diversi regimi legislativi.

In siffatte situazioni, l' art. 51 del Trattato è inteso a realizzare, per mezzo del coordinamento piuttosto che dell' armonizzazione, l' unità della carriera, in materia previdenziale, del lavoratore migrante. 30 Nella specie sembra che l' applicazione di una normativa nazionale al lavoratore migrante, in modo analogo al lavoratore sedentario, produca impreviste ripercussioni, scarsamente compatibili con lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato, proprio in relazione al fatto che le spettanze pensionistiche del lavoratore migrante sono disciplinate da due normative differenti. 31 Queste differenze sono dovute al fatto che dei due regimi pensionistici, uno prevede un' aliquota di pensione più elevata per i lavoratori il cui coniuge non fruisce di una pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, fermo restando che una pensione o prestazione del genere aumenta il reddito complessivo dei coniugi e che è comunque possibile rinunciare all' una o all' altra, mentre l' altro regime riconosce, nella medesima situazione, a ciascun coniuge, al raggiungimento dell' età di collocamento a riposo, una pensione di pari importo, alla quale non è possibile rinunciare, senza che questo presupponga un qualsiasi incremento del reddito globale dei coniugi. 32 Di fronte ad una siffatta divergenza di normative, il principio di leale collaborazione, sancito nell' art. 5 del Trattato CEE, fa obbligo alle competenti autorità degli Stati membri di mettere in atto tutti i mezzi di cui dispongono per realizzare l' obiettivo di cui all' art. 48 del Trattato. 33 Questo obbligo implica che le dette autorità accertino se la loro normativa possa essere applicata al lavoratore migrante come al lavoratore sedentario, esattamente allo stesso modo, senza che da tale applicazione consegua la perdita di una prestazione previdenziale per il lavoratore migrante e quindi senza dissuaderlo dall' esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione. 34 Si deve a questo proposito ricordare che spetta al giudice nazionale conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un' interpretazione per quanto possibile conforme alle esigenze del diritto comunitario (v. sentenza 4 febbraio 1988, causa 157/86, Murphy e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 673, punto 11, e, altresì, nello stesso senso, sentenza 13 novembre 1990, causa C-106/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4135, punto 8, e 14 luglio 1994, causa C-91/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3325, punto 26). 35 La seconda questione deve pertanto essere risolta nel senso che, nel procedere, ai fini dell' applicazione del proprio diritto nazionale, alla qualificazione di una prestazione previdenziale attribuita in forza del regime previsto dalla legge di un altro Stato membro, il giudice nazionale deve interpretare la propria normativa alla luce degli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato ed evitare, per quanto possibile, che la sua interpretazione sia atta a dissuadere il lavoratore migrante dall' esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 36 Le spese sostenute dai governi belga, tedesco, olandese e del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' Arbeidshof di Anversa con ordinanza 19 giugno 1991, dichiara: 1) Il diritto comunitario, in particolare gli artt. 48 e 51 del Trattato CEE, come pure l' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non osta ad una normativa nazionale che prevede il diritto ad una pensione all' "aliquota per coniugati" nel caso in cui il coniuge del lavoratore abbia cessato ogni attività lavorativa e non fruisca di una pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, mentre invece applica solo l' "aliquota per celibi", meno vantaggiosa, nel caso in cui il coniuge del lavoratore fruisca di una pensione o di una prestazione sostitutiva come la pensione concessa alla signora van Munster in forza dell' [OSCURATO:PERSONA]. 2) Nel procedere, ai fini dell' applicazione del proprio diritto nazionale, alla qualificazione di una prestazione previdenziale attribuita in forza del regime previsto dalla legge di un altro Stato membro, il giudice nazionale deve interpretare la propria normativa alla luce degli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato ed evitare, per quanto possibile, che la sua interpretazione sia atta a dissuadere il lavoratore migrante dall' esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0165_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-165/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arbeidshof di Anversa ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Simon J.M. van Munster e Rijksdienst voor Pensioenen, domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 3, lett. c), 48 e 51 del Trattato CEE, dell' art. 4, n. 1 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24), e di ogni altra disposizione che la Corte dovesse ritenere applicabile al caso di specie, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: ° per il Rijksdienst voor Pensioenen, dal signor R. Masyn, amministratore generale, in qualità di agente, ° per il governo belga, dai signori G. Mottard, ministro per le Pensioni, e P. Rietjens, consigliere presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, ° per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dal signor B.R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora K. Banks e dal signor B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del signor M. van Munster, del governo olandese, rappresentato dal signor T. Heukels, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 22 ottobre 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 gennaio 1993, vista l' ordinanza di riapertura del dibattimento 7 febbraio 1994, viste le risposte fornite ai quesiti scritti della Corte: ° per il Rijksdienst voor Pensioenen, dal signor W. [OSCURATO:PERSONA], amministratore generale aggiunto, in qualità di agente, ° per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, ° per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signora S.L. Hudson, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistita dall' avvocato N. Paines, barrister, ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora K. Banks e dal signor B.J. Drijber, sentite le osservazioni orali del Rijksdienst voor Pensioenen, rappresentato dal signor J.C.A. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, del governo dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora E. Sharpston, barrister, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora K. Banks e dai signori B.J. Drijber e P. Altmaier, amministratore, in qualità di esperto, all' udienza del 12 aprile 1994, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 giugno 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 19 giugno 1991, pervenuta alla Corte il 26 giugno successivo, l' Arbeidshof di Anversa ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali, vertenti sull' interpretazione degli artt. 3, lett. c), 48 e 51 del Trattato CEE, dell' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24), e di ogni altra disposizione che la Corte dovesse ritenere applicabile al caso di specie. 2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor van Munster e il Rijksdienst voor Pensioenen (in prosieguo: l' "Ufficio nazionale belga delle pensioni"), ente previdenziale belga, in ordine alla determinazione della sua pensione di vecchiaia. 3 Il signor van Munster, cittadino olandese, svolgeva attività lavorativa subordinata per 37 anni nei [OSCURATO:PERSONA] e per 8 anni in [OSCURATO:PERSONA], e, in ciascuno di questi due Stati membri otteneva una pensione di vecchiaia, liquidata in forza delle sole norme dello Stato interessato. Il coniuge dell' interessato non ha mai svolto attività lavorativa subordinata durante questi due periodi. 4 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "cassa olandese di assicurazione sociale") attribuiva al signor van Munster, a decorrere dal 1 ottobre 1985, una pensione di vecchiaia a norma dell' [OSCURATO:PERSONA] (legge generale sull' assicurazione contro la vecchiaia, in prosieguo: la "AOW"). 5 In forza della AOW, nella versione entrata in vigore al 1 aprile 1985, ogni persona sposata acquista, al compimento dei 65 anni, il diritto ad una pensione personale pari al 50% della retribuzione minima netta. Qualora il coniuge sia inattivo e non abbia ancora raggiunto l' età di 65 anni, tale pensione è maggiorata di un supplemento che può pure raggiungere il 50% della retribuzione minima netta. Se la persona non è coniugata, la pensione ammonta al 70% della retribuzione minima netta. Il titolare non può rinunciare a tali prestazioni. 6 La cassa olandese di assicurazione sociale attribuiva quindi al signor van Munster una pensione di vecchiaia sulla base del 100% della retribuzione minima netta, 50% in quanto coniugato, e 50% in ragione del fatto che il coniuge non aveva ancora raggiunto l' età di 65 anni alla data del provvedimento. 7 [OSCURATO:PERSONA] anche l' Ufficio nazionale belga delle pensioni attribuiva una pensione di vecchiaia al signor van Munster a decorrere dal 1 novembre 1985. 8 Ai sensi dell' art. 10, n. 1, del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50, emendato, le spettanze di pensione si calcolano, per ogni anno civile, in base ad una frazione delle retribuzioni lorde effettive, fittizie o forfettarie, prese in considerazione entro i limiti del 75%, se il coniuge del lavoratore ha cessato ogni attività lavorativa e non fruisce di nessuna pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva ("aliquota per coniugati") e entro i limiti del 60% negli altri casi ("aliquota per celibi"). Sotto questo regime, il coniuge inattivo ha il diritto di rinunciare a ogni "pensione di vecchiaia o prestazione sostitutiva" per consentire al lavoratore pensionato di fruire dell' "aliquota per coniugati". 9 Poiché la signora van Munster non fruiva personalmente di nessuna prestazione, l' importo della pensione belga del signor van Munster veniva calcolato sull' "aliquota per coniugati", tenendo conto del periodo di 8 anni durante il quale egli aveva svolto attività lavorativa subordinata in [OSCURATO:PERSONA]. 10 Il 10 ottobre 1987, data alla quale la signora van Munster raggiungeva l' età di 65 anni, la cassa olandese di assicurazione sociale le erogava, conformemente alle disposizioni della AOW, una pensione di vecchiaia autonoma, calcolata sul 50% della retribuzione minima netta. Contestualmente, il signor van Munster si vedeva ritirare dall' ente olandese la maggiorazione di pensione che gli era stata fino ad allora attribuita. Il reddito familiare globale non veniva quindi aumentato in ragione della pensione così concessa alla signora van Munster. 11 Tuttavia, dopo essere stato informato della concessione alla signora van Munster di una pensione personale di vecchiaia da parte della cassa olandese di assicurazione sociale, l' Ufficio nazionale belga delle pensioni, con provvedimento 2 febbraio 1988, riduceva, a decorrere dal 1 ottobre 1987, l' importo della pensione di vecchiaia concessa al coniuge, applicando l' "aliquota per celibi" e non l' "aliquota per coniugati" a causa del fatto che, a norma della legislazione belga, la signora van Munster percepiva "una pensione di vecchiaia o una prestazione sostitutiva". 12 Adito con ricorso proposto dal signor van Munster avverso il provvedimento con cui l' Ufficio nazionale belga delle pensioni ha ridotto la sua pensione di vecchiaia, l' Arbeidshof di Anversa ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte di giustizia non abbia risolto le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se sia compatibile con il diritto comunitario, e in particolare col Trattato 25 marzo 1957 che istituisce le Comunità economiche europee, con il principio della libera circolazione dei lavoratori, e in particolare con gli artt. 3, lett. c), 48, n. 1 e seguenti, e 51 del Trattato, con il principio della parità di trattamento degli uomini e delle donne, meglio definito nella direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e in particolare con il suo art. 4, n. 1, una disposizione nazionale (quale l' art. 10, n. 1, del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione di vecchiaia e di reversibilità per i lavoratori subordinati) la quale ricollega ad una prestazione pensionistica attinente alla situazione del coniuge inattivo conseguenze differenti a seconda che detta prestazione sia erogata in forza di maggiorazione della pensione del coniuge attivo, oppure in forma di pensione autonoma liquidata al coniuge inattivo (così come riconosciuta alla donna coniugata dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo il 1 aprile 1985). 2) Se una pensione liquidata al coniuge inattivo (come quella di cui alla [OSCURATO:PERSONA], specie dopo il 1 aprile 1985) presenti caratteristiche specifiche tali che, alla luce della normativa comunitaria (meglio specificata nella questione sub 1), siano ammissibili modalità di prestazioni diverse dalla prestazione liquidata sotto forma di una maggiorazione della pensione per il coniuge a carico (pensione all' aliquota per coniugati, così come prevista dalla normativa belga sulle pensioni per i lavoratori subordinati)". 13 Con le due questioni il giudice a quo interroga la Corte sulla compatibilità con il diritto comunitario di una disposizione di legge nazionale come l' art. 10, n. 1, del regio decreto belga n. 50 e della sua applicazione concreta ad una situazione come quella dei coniugi van Munster. Sulla prima questione 14 Con la prima questione, il giudice nazionale intende in sostanza accertare se il diritto comunitario, e più in particolare gli artt. 48 e 51 del Trattato come pure l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, ostino ad una normativa nazionale che prevede il diritto ad una pensione all' "aliquota per coniugati" nel caso in cui il coniuge del lavoratore abbia cessato ogni attività lavorativa e non fruisca di una pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, mentre invece applica solo l' "aliquota per celibi", meno vantaggiosa, nel caso in cui il coniuge del lavoratore fruisca di una pensione o di una prestazione sostitutiva. 15 Si deve rilevare anzitutto che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 introduce il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore del calcolo delle prestazioni previdenziali, ivi comprese le maggiorazioni dovute per il coniuge. Proprio per essere in conformità con detta disposizione e per dare la più ampia applicazione possibile al principio di uguaglianza l' AOW è stata modificata. La normativa belga, dal canto suo, non ha subito modifiche in tal senso. 16 Occorre tuttavia osservare che l' adeguamento della AOW non era imposto dalla direttiva 79/7. Dal dettato stesso dell' art. 7, n. 1, lett. c), emerge che gli Stati membri sono autorizzati a escludere dalla sfera di applicazione della direttiva la concessione di diritti a prestazioni di vecchiaia in base a diritti derivati del coniuge. 17 Ne consegue che il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne, come enunciato nella direttiva 79/7, non osta a che uno Stato membro non applichi al trattamento di quiescenza di un lavoratore l' "aliquota per coniugati", prevista dalla sua normativa per le persone con coniuge a carico, nel caso in cui detto coniuge abbia diritto, a proprio nome, ad una pensione di vecchiaia. 18 Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, si deve ricordare che l' art. 51 del Trattato lascia in vita le differenze tra i regimi previdenziali di ciascuno Stato membro e quindi le disparità tra la disciplina delle persone che vi sono occupate. Le differenze sostanziali e procedurali tra i regimi previdenziali degli Stati membri non vengono quindi scalfite dall' art. 51 del Trattato (v. sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-323, punto 12). 19 Nella specie, la disposizione controversa della normativa belga si applica indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini degli altri Stati membri. Essa non può pertanto essere considerata, di per sé, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. 20 Ne consegue che né il diritto comunitario in fatto di libera circolazione dei lavoratori, in particolare gli artt. 48 e 51 del Trattato, né l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 ostano ad una normativa nazionale che prevede il diritto ad una pensione all' "aliquota per coniugati" nel caso in cui il coniuge del lavoratore abbia cessato ogni attività lavorativa e non fruisca di una pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, mentre invece applica solo l' "aliquota per celibi", meno vantaggiosa, nel caso in cui il coniuge del lavoratore fruisca di una pensione o di una prestazione sostitutiva. Sulla seconda questione 21 Con la seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se ed in qual modo, ai fini dell' applicazione di una disposizione del proprio diritto nazionale, come l' art. 10, n. 1, del regio decreto n. 50, nel procedere alla qualifica di una prestazione previdenziale concessa in forza del regime previsto dalla legge di un altro Stato membro, come la prestazione concessa alla signora van Munster, il giudice nazionale sia tenuto ad interpretare la propria normativa, alla luce delle norme di diritto comunitario menzionate nell' ordinanza di rinvio. 22 Al fine di definire meglio la natura del problema sollevato da questa seconda questione, occorre sottolineare diversi aspetti specifici della situazione considerata. 23 In primo luogo, il cittadino comunitario interessato ha acquisito il diritto ad una pensione di vecchiaia in due Stati membri, dopo aver svolto la maggior parte (circa 37/45) della sua carriera professionale in uno di questi due Stati. Per contro, il coniuge di questo lavoratore pensionato non ha mai svolto attività lavorativa e non ha pertanto maturato spettanze pensionistiche in quanto lavoratore. 24 In secondo luogo, in uno dei due Stati membri interessati, la pensione del lavoratore è calcolata sulla base delle retribuzioni effettive, fittizie o forfettarie a un' aliquota più elevata, qualora il coniuge sia inattivo e non abbia diritto, a proprio nome, a una "pensione di vecchiaia o a una prestazione sostitutiva". 25 In terzo luogo, come già emerge dal punto 15 della presente sentenza, l' altro Stato membro interessato, per essere fedele allo spirito della direttiva 79/7, ha modificato il metodo di pagamento delle sue pensioni, concedendo, a ciascun coniuge all' età del collocamento a riposo, una pensione di pari importo. Tale pensione è subordinata alla condizione che l' interessato abbia risieduto in detto Stato, ma non che vi abbia svolto un' attività lavorativa. L' interessato non può rinunciare a tale pensione. 26 In quarto luogo, la concessione, in questo secondo Stato, di una pensione personale a ciascuno dei due coniugi che hanno raggiunto il 65 anno di età lascia invariato l' importo complessivo dei redditi percepiti dalla coppia rispetto ai redditi che due coniugi di oltre 65 anni percepivano prima della riforma del regime dell' AOW del 1 aprile 1985. 27 Sebbene, come è già stato rilevato al punto 18, l' art. 51 del Trattato lasci in vita le differenze tra i regimi previdenziali dei diversi Stati membri e, quindi le disparità nella disciplina delle persone che vi sono occupate, è tuttavia pacifico che lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, a seguito dell' esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro; una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (v. sentenza 4 ottobre 1991, causa C-349/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4501, punto 22). 28 Trattandosi di pensioni di vecchiaia come quelle sulle quali verte la causa principale, si deve rilevare che sia il lavoratore migrante, sia il lavoratore che ha compiuto tutta la sua carriera professionale nello stesso e unico Stato membro (in prosieguo: il "lavoratore sedentario") maturano le spettanze pensionistiche progressivamente, nel corso della loro carriera. 29 La sola differenza tra i due è che il lavoratore sedentario matura la totalità delle spettanze pensionistiche in applicazione di una stessa e unica normativa, mentre il lavoratore migrante le acquisisce in corrispondenza dei successivi periodi di lavoro compiuti nei vari Stati membri sotto diversi regimi legislativi. In siffatte situazioni, l' art. 51 del Trattato è inteso a realizzare, per mezzo del coordinamento piuttosto che dell' armonizzazione, l' unità della carriera, in materia previdenziale, del lavoratore migrante. 30 Nella specie sembra che l' applicazione di una normativa nazionale al lavoratore migrante, in modo analogo al lavoratore sedentario, produca impreviste ripercussioni, scarsamente compatibili con lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato, proprio in relazione al fatto che le spettanze pensionistiche del lavoratore migrante sono disciplinate da due normative differenti. 31 Queste differenze sono dovute al fatto che dei due regimi pensionistici, uno prevede un' aliquota di pensione più elevata per i lavoratori il cui coniuge non fruisce di una pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, fermo restando che una pensione o prestazione del genere aumenta il reddito complessivo dei coniugi e che è comunque possibile rinunciare all' una o all' altra, mentre l' altro regime riconosce, nella medesima situazione, a ciascun coniuge, al raggiungimento dell' età di collocamento a riposo, una pensione di pari importo, alla quale non è possibile rinunciare, senza che questo presupponga un qualsiasi incremento del reddito globale dei coniugi. 32 Di fronte ad una siffatta divergenza di normative, il principio di leale collaborazione, sancito nell' art. 5 del Trattato CEE, fa obbligo alle competenti autorità degli Stati membri di mettere in atto tutti i mezzi di cui dispongono per realizzare l' obiettivo di cui all' art. 48 del Trattato. 33 Questo obbligo implica che le dette autorità accertino se la loro normativa possa essere applicata al lavoratore migrante come al lavoratore sedentario, esattamente allo stesso modo, senza che da tale applicazione consegua la perdita di una prestazione previdenziale per il lavoratore migrante e quindi senza dissuaderlo dall' esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione. 34 Si deve a questo proposito ricordare che spetta al giudice nazionale conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un' interpretazione per quanto possibile conforme alle esigenze del diritto comunitario (v. sentenza 4 febbraio 1988, causa 157/86, Murphy e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 673, punto 11, e, altresì, nello stesso senso, sentenza 13 novembre 1990, causa C-106/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4135, punto 8, e 14 luglio 1994, causa C-91/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3325, punto 26). 35 La seconda questione deve pertanto essere risolta nel senso che, nel procedere, ai fini dell' applicazione del proprio diritto nazionale, alla qualificazione di una prestazione previdenziale attribuita in forza del regime previsto dalla legge di un altro Stato membro, il giudice nazionale deve interpretare la propria normativa alla luce degli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato ed evitare, per quanto possibile, che la sua interpretazione sia atta a dissuadere il lavoratore migrante dall' esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione. Decisione relativa alle spese Sulle spese 36 Le spese sostenute dai governi belga, tedesco, olandese e del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' Arbeidshof di Anversa con ordinanza 19 giugno 1991, dichiara: 1) Il diritto comunitario, in particolare gli artt. 48 e 51 del Trattato CEE, come pure l' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non osta ad una normativa nazionale che prevede il diritto ad una pensione all' "aliquota per coniugati" nel caso in cui il coniuge del lavoratore abbia cessato ogni attività lavorativa e non fruisca di una pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, mentre invece applica solo l' "aliquota per celibi", meno vantaggiosa, nel caso in cui il coniuge del lavoratore fruisca di una pensione o di una prestazione sostitutiva come la pensione concessa alla signora van Munster in forza dell' [OSCURATO:PERSONA]. 2) Nel procedere, ai fini dell' applicazione del proprio diritto nazionale, alla qualificazione di una prestazione previdenziale attribuita in forza del regime previsto dalla legge di un altro Stato membro, il giudice nazionale deve interpretare la propria normativa alla luce degli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato ed evitare, per quanto possibile, che la sua interpretazione sia atta a dissuadere il lavoratore migrante dall' esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione.
Sentenza Corte di giustizia UE/1994 — Fons Iuris — Fons Iuris