Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17319/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],– ricorrente –controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 2814/2020, pronunciata in data 13/11/2020 dallaCommissione Tributaria Regionale della Puglia e depositata il10/12/2020;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/20261.

L’Agenzia delle entrate, in considerazione della ritenuta naturacommerciale dell’attività svolta dall’Associazione sportivadilettantisctica, secondo le risultanze del processo verbale di accessodel 2 maggio 2012 e del processo verbale di constatazione del 17maggio 2012, in data 6 giugno 2014 emetteva l’avviso di accertamenton.

TVP04P100568 con il quale per l’anno d’imposta 2009 contestavaalla contribuente il conseguimento di un reddito imponibile nondichiarato di euro 19.474,36, ed un volume di affari non dichiarato inrelazione all’IVA di euro 49.940,00.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Taranto accoglieva ilricorso proposto dalla Associazione e compensava le spese di lite,rilevando l’assenza di prova in ordine alla circostanza posta afondamento dell’avviso di accertamento relativa al perseguimento delbenessere del singolo come fondamentale obiettivo dell’attivitàesercitata, piuttosto che della promozione dell’attività sportiva.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, condannando lacontribuente al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi igradi del processo.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5.

Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità delprocedimento e della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3 e num. 4 c.p.c., per violazione ed omessa ovvero erroneaapplicazione delle norme dettate dall’art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992n. 546, dall’art. 1, comma 1 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545, edagli artt. 1 e 3 del decreto del Ministro delle Finanze del 6 giugnoNumero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/20262000, con riferimento alle norme contenute negli artt. 1, 3 e 4 delledisposizioni sulla legge in generale approvate con Regio Decreto 16marzo 1942 n.262, nell’art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto1988 n. 400, e dell’art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.Il decreto n. 48 del 5/11/2018, con il quale il Presidente dellaCommissione Tributaria Regionale della Puglia dispose che i processiiscritti nell’anno 2015 presso le sezioni di Lecce e Taranto, per i qualinon era stata ancora fissata l’udienza di trattazione, dovessero esseretrattati presso la sede centrale di Bari è illegittimo, in quanto ilprovvedimento amministrativo altera il criterio di attribuzione e diripartizione dei processi stabilito con atti che rivestono la natura di attinormativi o, quantomeno, di atti regolamentari.1.1.

Il motivo è infondato.1.2 Secondo la prospettazione della medesima parte ricorrente,nella seduta del 1 dicembre 2015 il Consiglio di Presidenza dellaGiustizia Tributaria adottò la risoluzione contrassegnata dal n. 9,mediante la quale si stabilì che, in ipotesi di carenze di organico e,comunque, di difficoltà di smaltimento dei processi assegnati allesezioni staccate delle [OSCURATO:PERSONA], i Presidenti diqueste avrebbero potuto procedere alla temporanea e turnariaapplicazione di altri giudici presso le sedi decentrate o allariassegnazione di parte dei processi.In considerazione dei carichi dei processi pendenti e delle rilevazionistatistiche dei tempi di durata media dei processi nei gradi di appellonella sede centrale e nelle diverse sezioni staccate, il Presidente dellaCommissione Tributaria Regionale della Puglia, con decreto n. 48 del5/11/2018, dispose che i processi iscritti nell’anno 2015 presso lesezioni di Lecce e Taranto, per i quali non era stata ancora fissatal’udienza di trattazione, dovessero essere trattati presso la sedecentrale di Bari.Numero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il processo in grado di appello iscritto al n. 5036/2015 venne, quindi,trasferito dalla sezione staccata di Taranto alla sede centrale di Bari,ove fu trattato e deciso con la sentenza impugnata.1.3.

Non sussistono le ragioni invocate a fondamento della nullitàdel procedimento e della sentenza.Secondo la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez.

IV,13 marzo 2020, n. 1822) il giudice precostituito per legge, vale a direil giudice naturale, a trattare gli appelli avverso decisioni emesse dalleCommissioni [OSCURATO:PERSONA] di una determinata regione è laCommissione Tributaria Regionale, non le sezioni staccate di essa,anche ove quest’ultime, per criteri interni di riparto, operino in undeterminato ambito territoriale, in quanto dette sezioni costituisconomera articolazione interna degli organi di giustizia tributaria.

Pertanto,il provvedimento con il quale il Presidente della Commissione TributariaCentrale, nell’esercizio delle sue prerogative, attribuisce alla sedecentrale una serie di affari già incardinati presso la sezione staccata,determina, nell’ambito dell’unitario ufficio giudiziario, in relazione aquegli affari, una diversa individuazione del giudice predeterminato,che cessa di essere la sezione staccata e diviene la sede centrale: taleprovvedimento non viola la regola del giudice predeterminato ove essosia disposto in base a criteri neutri, oggettivi e generalizzati.Anche questa Corte (Cass. sez. 5, 30/12/2020, n. 29886) ha affermatoche in tema di rapporti tra sede centrale e sezioni "staccate" delleCommissioni [OSCURATO:PERSONA], il giudice precostituito per legge atrattare gli appelli avverso le pronunce emesse dalle CommissioniTributarie Provinciali di una Regione è la Commissione TributariaRegionale e non la sezione "staccata" della stessa, non rilevando chequesta operi, "per criteri interni di riparto", in un determinato ambitoterritoriale.

Infatti, essendo le sezioni "staccate" mere articolazioniinterne delle Commissioni tributarie regionali, il rapporto fra le prime eNumero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/2026le seconde non attiene alla competenza territoriale e non incide sullavalidità degli atti processuali, con la conseguenza che lo spostamento,con criteri oggettivi, di una generalità di fascicoli dalla sezione"staccata" alla sede centrale o viceversa non viola l'art. 25 Cost.,nemmeno se disposta con riferimento a controversie già iscritte aruolo.1.4.

Non sussistono, quindi, le denunciate violazioni ben potendo ilPresidente della [OSCURATO:PERSONA] disporre iltrasferimento di una serie di processi iscritti in grado di appello pressola sede staccata di Taranto presso la sede centrale di Bari, per esigenzedi servizio, alla luce della risoluzione del Consiglio di Presidenza dellaGiustizia Tributaria in applicazione dei criteri stabiliti.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4c.p.c., per violazione ed omessa ovvero erronea applicazione dellenorme dettate dall’art. 111, comma sesto, della Costituzione, e dall’art.132, secondo comma, c.p.c., deducendo il vizio di omessa o apparentemotivazione della sentenza impugnata.2.2.

Il motivo è infondato.2.3.

Va premesso, in via generale, che il vizio di motivazione,prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4 c.p.c., può essererilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi suun’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazioneinadeguata, debba ritenersi errata.

Ed infatti, la motivazione èstrumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nellastesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendoessere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sullaerrata applicazione o interpretazione della legge.

Più precisamente,l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che sitramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, inNumero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/2026quanto attinente all'esistenza della motivazione, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr.Cass.

Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass.n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., n. 7090/2022, Cass. n.22598/2018).2.4.

Nel caso di specie nella sentenza impugnata la CommissioneTributaria Regionale, oltre ad aver ricostruito dettagliatamente losvolgimento del processo, riportando le posizioni processuali assuntedalle parti, ha sviluppato la motivazione confrontandosi con leargomentazioni svolte dai giudici di primo grado alla luce delledoglianze proposte, richiamando il sistema delle agevolazioni tributariein favore delle associazioni non lucrative e l’orientamento condivisoespresso dalla Corte di cassazione; quindi, ha affermato che nellavicenda in esame mancava la prova che gli aventi diritto allapartecipazione alla vita associativa venissero effettivamente convocatie chiamati ad assumere le decisioni in sede di assemblea dei socidell’associazione, con conseguente violazione del principio di gestionedemocratica dell’associazione ed insussistenza dei requisiti per goderedelle agevolazioni tributarie; ed ancora, che, a fronte della carenza didocumentazione dalla quale evincere la natura dilettantisticadell’attività e le modalità di esercizio della stessa non poteva ritenersisufficiente la mera affiliazione a federazioni sportive nazionali ol’iscrizione nei registri del Coni per dimostrare la sussistenza dellanatura di associazione sportiva dilettantistica.Numero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/2026Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol’eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto le doglianze siincentravano su punti critici specifici della sentenza di primo grado, e,nel merito, ha ritenuto i fatti dedotti dalla parte privata irrilevanti(consegna dello statuto ai soci o che i soci svolgano attività sportiva)ai fini della dimostrazione del rispetto del principio di democraticità oinvece del tutto indimostrati (che non esistesse divergenza di posizionedegli associati), oppure ancora smentiti dalle risultanze documentaliacquisite nel corso dell’accertamento (che ciascun associatopartecipasse all’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale).Infine, la Commissione tributaria regionale ha anche esaminato laquestione, non valutata in primo grado ma riproposta, relativa allaasserita inesistenza della notificazione, respingendo l’eccezione.Da tanto si evince con chiarezza come non possa muoversi alcunacensura di inadeguatezza alla sentenza di appello, essendo espressocon compiutezza l’iter logico argomentativo che ha condotto alladecisione, essendo state affrontate tutte le questioni, non soltanto conil richiamo a precedenti giurisprudenziali, ma tenendo conto anchedelle prospettazioni difensive svolte dalla parte che sono state superatemediante l’analisi concreta degli elementi emergenti dagli atti di causa.3.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente deve essercondannata al pagamento delle spese di lite ai sensi dell’art. 91 c.p.c.nella misura indicata in dispositivo.Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.MNumero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/2026rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenziadelle entrate le spese del giudizio di legittimità, spese che liquida ineuro 2.300.00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 febbraio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],– ricorrente –controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 2814/2020, pronunciata in data 13/11/2020 dallaCommissione Tributaria Regionale della Puglia e depositata il10/12/2020;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/20261. L’Agenzia delle entrate, in considerazione della ritenuta naturacommerciale dell’attività svolta dall’Associazione sportivadilettantisctica, secondo le risultanze del processo verbale di accessodel 2 maggio 2012 e del processo verbale di constatazione del 17maggio 2012, in data 6 giugno 2014 emetteva l’avviso di accertamenton. TVP04P100568 con il quale per l’anno d’imposta 2009 contestavaalla contribuente il conseguimento di un reddito imponibile nondichiarato di euro 19.474,36, ed un volume di affari non dichiarato inrelazione all’IVA di euro 49.940,00.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Taranto accoglieva ilricorso proposto dalla Associazione e compensava le spese di lite,rilevando l’assenza di prova in ordine alla circostanza posta afondamento dell’avviso di accertamento relativa al perseguimento delbenessere del singolo come fondamentale obiettivo dell’attivitàesercitata, piuttosto che della promozione dell’attività sportiva.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, condannando lacontribuente al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi igradi del processo.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandolo a duemotivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità delprocedimento e della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma,num. 3 e num. 4 c.p.c., per violazione ed omessa ovvero erroneaapplicazione delle norme dettate dall’art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992n. 546, dall’art. 1, comma 1 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545, edagli artt. 1 e 3 del decreto del Ministro delle Finanze del 6 giugnoNumero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/20262000, con riferimento alle norme contenute negli artt. 1, 3 e 4 delledisposizioni sulla legge in generale approvate con Regio Decreto 16marzo 1942 n.262, nell’art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto1988 n. 400, e dell’art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.Il decreto n. 48 del 5/11/2018, con il quale il Presidente dellaCommissione Tributaria Regionale della Puglia dispose che i processiiscritti nell’anno 2015 presso le sezioni di Lecce e Taranto, per i qualinon era stata ancora fissata l’udienza di trattazione, dovessero esseretrattati presso la sede centrale di Bari è illegittimo, in quanto ilprovvedimento amministrativo altera il criterio di attribuzione e diripartizione dei processi stabilito con atti che rivestono la natura di attinormativi o, quantomeno, di atti regolamentari.1.1. Il motivo è infondato.1.2 Secondo la prospettazione della medesima parte ricorrente,nella seduta del 1 dicembre 2015 il Consiglio di Presidenza dellaGiustizia Tributaria adottò la risoluzione contrassegnata dal n. 9,mediante la quale si stabilì che, in ipotesi di carenze di organico e,comunque, di difficoltà di smaltimento dei processi assegnati allesezioni staccate delle [OSCURATO:PERSONA], i Presidenti diqueste avrebbero potuto procedere alla temporanea e turnariaapplicazione di altri giudici presso le sedi decentrate o allariassegnazione di parte dei processi.In considerazione dei carichi dei processi pendenti e delle rilevazionistatistiche dei tempi di durata media dei processi nei gradi di appellonella sede centrale e nelle diverse sezioni staccate, il Presidente dellaCommissione Tributaria Regionale della Puglia, con decreto n. 48 del5/11/2018, dispose che i processi iscritti nell’anno 2015 presso lesezioni di Lecce e Taranto, per i quali non era stata ancora fissatal’udienza di trattazione, dovessero essere trattati presso la sedecentrale di Bari.Numero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il processo in grado di appello iscritto al n. 5036/2015 venne, quindi,trasferito dalla sezione staccata di Taranto alla sede centrale di Bari,ove fu trattato e deciso con la sentenza impugnata.1.3. Non sussistono le ragioni invocate a fondamento della nullitàdel procedimento e della sentenza.Secondo la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV,13 marzo 2020, n. 1822) il giudice precostituito per legge, vale a direil giudice naturale, a trattare gli appelli avverso decisioni emesse dalleCommissioni [OSCURATO:PERSONA] di una determinata regione è laCommissione Tributaria Regionale, non le sezioni staccate di essa,anche ove quest’ultime, per criteri interni di riparto, operino in undeterminato ambito territoriale, in quanto dette sezioni costituisconomera articolazione interna degli organi di giustizia tributaria. Pertanto,il provvedimento con il quale il Presidente della Commissione TributariaCentrale, nell’esercizio delle sue prerogative, attribuisce alla sedecentrale una serie di affari già incardinati presso la sezione staccata,determina, nell’ambito dell’unitario ufficio giudiziario, in relazione aquegli affari, una diversa individuazione del giudice predeterminato,che cessa di essere la sezione staccata e diviene la sede centrale: taleprovvedimento non viola la regola del giudice predeterminato ove essosia disposto in base a criteri neutri, oggettivi e generalizzati.Anche questa Corte (Cass. sez. 5, 30/12/2020, n. 29886) ha affermatoche in tema di rapporti tra sede centrale e sezioni "staccate" delleCommissioni [OSCURATO:PERSONA], il giudice precostituito per legge atrattare gli appelli avverso le pronunce emesse dalle CommissioniTributarie Provinciali di una Regione è la Commissione TributariaRegionale e non la sezione "staccata" della stessa, non rilevando chequesta operi, "per criteri interni di riparto", in un determinato ambitoterritoriale. Infatti, essendo le sezioni "staccate" mere articolazioniinterne delle Commissioni tributarie regionali, il rapporto fra le prime eNumero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/2026le seconde non attiene alla competenza territoriale e non incide sullavalidità degli atti processuali, con la conseguenza che lo spostamento,con criteri oggettivi, di una generalità di fascicoli dalla sezione"staccata" alla sede centrale o viceversa non viola l'art. 25 Cost.,nemmeno se disposta con riferimento a controversie già iscritte aruolo.1.4. Non sussistono, quindi, le denunciate violazioni ben potendo ilPresidente della [OSCURATO:PERSONA] disporre iltrasferimento di una serie di processi iscritti in grado di appello pressola sede staccata di Taranto presso la sede centrale di Bari, per esigenzedi servizio, alla luce della risoluzione del Consiglio di Presidenza dellaGiustizia Tributaria in applicazione dei criteri stabiliti.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4c.p.c., per violazione ed omessa ovvero erronea applicazione dellenorme dettate dall’art. 111, comma sesto, della Costituzione, e dall’art.132, secondo comma, c.p.c., deducendo il vizio di omessa o apparentemotivazione della sentenza impugnata.2.2. Il motivo è infondato.2.3. Va premesso, in via generale, che il vizio di motivazione,prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4 c.p.c., può essererilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi suun’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazioneinadeguata, debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione èstrumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nellastesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendoessere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sullaerrata applicazione o interpretazione della legge. Più precisamente,l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che sitramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, inNumero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/2026quanto attinente all'esistenza della motivazione, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr.Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass.n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., n. 7090/2022, Cass. n.22598/2018).2.4. Nel caso di specie nella sentenza impugnata la CommissioneTributaria Regionale, oltre ad aver ricostruito dettagliatamente losvolgimento del processo, riportando le posizioni processuali assuntedalle parti, ha sviluppato la motivazione confrontandosi con leargomentazioni svolte dai giudici di primo grado alla luce delledoglianze proposte, richiamando il sistema delle agevolazioni tributariein favore delle associazioni non lucrative e l’orientamento condivisoespresso dalla Corte di cassazione; quindi, ha affermato che nellavicenda in esame mancava la prova che gli aventi diritto allapartecipazione alla vita associativa venissero effettivamente convocatie chiamati ad assumere le decisioni in sede di assemblea dei socidell’associazione, con conseguente violazione del principio di gestionedemocratica dell’associazione ed insussistenza dei requisiti per goderedelle agevolazioni tributarie; ed ancora, che, a fronte della carenza didocumentazione dalla quale evincere la natura dilettantisticadell’attività e le modalità di esercizio della stessa non poteva ritenersisufficiente la mera affiliazione a federazioni sportive nazionali ol’iscrizione nei registri del Coni per dimostrare la sussistenza dellanatura di associazione sportiva dilettantistica.Numero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/2026Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol’eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto le doglianze siincentravano su punti critici specifici della sentenza di primo grado, e,nel merito, ha ritenuto i fatti dedotti dalla parte privata irrilevanti(consegna dello statuto ai soci o che i soci svolgano attività sportiva)ai fini della dimostrazione del rispetto del principio di democraticità oinvece del tutto indimostrati (che non esistesse divergenza di posizionedegli associati), oppure ancora smentiti dalle risultanze documentaliacquisite nel corso dell’accertamento (che ciascun associatopartecipasse all’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale).Infine, la Commissione tributaria regionale ha anche esaminato laquestione, non valutata in primo grado ma riproposta, relativa allaasserita inesistenza della notificazione, respingendo l’eccezione.Da tanto si evince con chiarezza come non possa muoversi alcunacensura di inadeguatezza alla sentenza di appello, essendo espressocon compiutezza l’iter logico argomentativo che ha condotto alladecisione, essendo state affrontate tutte le questioni, non soltanto conil richiamo a precedenti giurisprudenziali, ma tenendo conto anchedelle prospettazioni difensive svolte dalla parte che sono state superatemediante l’analisi concreta degli elementi emergenti dagli atti di causa.3. In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente deve essercondannata al pagamento delle spese di lite ai sensi dell’art. 91 c.p.c.nella misura indicata in dispositivo.Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.MNumero registro generale 16011/2021Numero sezionale 1651/2026Numero di raccolta generale 17319/2026Data pubblicazione 01/06/2026rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenziadelle entrate le spese del giudizio di legittimità, spese che liquida ineuro 2.300.00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 febbraio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17319/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris