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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 15941/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21948-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA L. LUCIANI, n. 1; -controricorrente / ricorrente incidentale condizionata - avverso la sentenza n. 194 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .un avviso di rettifica relativamente alla dichiarazione di importazione IM4 n. 20635/F del 4.7.2006, con recupero di maggiori diritti doganali per € 633.188,04, oltre spese di notifica; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. de [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 46/2/19, accolse il ricorso; che, tanto l’ AGENZIA DELLE DOGANE , quanto la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . proposero appello, rispettivamente, in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 194, depositata il 17/02/2020, rigettò il primo ed accolse il secondo, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - erronea la classificazione tariffaria adottata dall’Ufficio e sottesa alla ripresa per cui è causa, non versandosi in presenza di “semplici coils bensì, come anche certificato dal [OSCURATO:PERSONA] di Venezia”, di prodotti oggetto di lavorazione alle superfici ed agli spigoli (cd. rifollatura), non rientranti tra quelli colpiti dai dazi antidumping istituiti con regg. (UE) nn. 214 e 215 del 2013, siccome nemmeno esistenti, con tali caratteristiche, al tempo di adozione dei cit. regolamenti; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato , affidato ad un motivo ed illustrato da memoria ex art. 380- bis.1cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .

Rilevato che con il terzo motivo –da esaminare per primo, per evidente pregiudizialità logica - parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) “violazione e/o errata applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 24), per non spiegare la C.T.R.

“le ragioni per le quali la classificazione della merce operata dall’Ufficio e confermata dall’analisi di laboratorio, siano state ritenute inconferenti ai fini del processo” (cfr. ivi); che il motivo è infondato; che – contrariamente all’assunto della difesa erariale – dalla piana lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente il percorso logico seguito, nella specie, dai giudici di appello, i quali hanno escluso la legittimità della ripresa operata dall’Ufficio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (a) per essere risultata corretta la classificazione doganale delle merci de quibus vertitur operata dal contribuente, in considerazione delle relative caratteristiche realizzative (“proprio la lavorazione delle superfici o degli spigoli (cd. rifollatura) porta ad escludere che tali prodotti possano rientrare tra quelli colpiti dai dazi antidumping”), nonché (b) per non rientrare, in ogni caso, i prodotti in questione tra quelli “colpiti” dai regolamenti istitutivi del dazio antidumping applicato dall’Ufficio; che passando all’esame del primo motivo , con esso parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione del Reg.

CEE n. 2913/1992 (C.D.C.) e dell’Allegato I al Reg.

CEE n. 2658/1987, Regole per l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA], nonché voci 7210 e ss…Nella TARIC, che ha valore di legge, ben può una merce ricevere una diversa classificazione secondo l’origine” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto corretta la voce doganale dichiarata dalla contribuente, ritenendo la “semplice”rifollatura del bordo una lavorazione aggiuntiva, inidonea a collocare il prodotto in una voce doganale diversa (7210.7080.91applicata dall’Ufficio) da quella (7210.7080.99) “residuale” (“altri”), per l’appunto, dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA] ; che il motivo è infondato; che parte controricorrente ha anzitutto eccepito l’inammissibilità della censura, per avere la C.T.R. accertato l’identità tra i prodotti importati in questione e quelli di cui all’ITV. n.

IT-2015-0039M-069101, con conseguente necessaria applicazione ai primi della classificazione tariffaria indicata nella menzionata ITV per i secondi.

Sennonché, noto essendo che la ITV rilasciata dall'autorità doganale, manifestando la volontà dell'Amministrazione in ordine all'aliquota daziaria applicabile in relazione ad un determinata merce, costituisce una precisa manifestazione della pretesa tributaria esercitata dalla medesima in relazione al prodotto importato - sicché richiesta l'ITV, l'importatore istante non può discostarsi dalla classificazione indicata dall'amministrazione in relazione alla merce successivamente importata (arg. da Cass., Sez. 5, 24.7.2019, n. 19998, Rv. 662930-01) - nondimeno osserva il Collegio come, nella specie, si verta in un caso affatto diverso da quello rappresentato dalla società contribuente, avendo la C.T.R. escluso in nuce l’operatività (e, quindi, la estensibilità al caso di specie) della ITV in questione, per non avere la [OSCURATO:PERSONA] “indicato [nella richiesta di uso esteso presentata in dogana] il contratto di fornitura stipulato [avente ad oggetto la merce accertata] con il suo fornitore estero”, si da precludere ogni valutazione circa l’esistenza “di un vincolo in virtù di contratti di vendita o di acquisto stipulati in precedenza sulla base della ITV revocata”; che passando, quindi, all’esame, nel merito, della censura, osserva la Corte come, secondo costante giurisprudenza unionale, criterio discretivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e nelle note premesse alle sezioni o ai capitoli (Corte di Giustizia UE, 15 maggio 2019, Korado, C-306/18, punto 36; Corte di Giustizia UE, 25 febbraio 2016, G.E.

Security, CIII143/15, punto 44 e ivi richiami).

Altro criterio utilizzato per la individuazione della corretta classificazione è la destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (Corte di Giustizia UE, 2 maggio 2019, SC Onlineshop, C-268/18, punto 29; Corte di Giustizia UE, 26 aprile 2017, Stryker EMEA, CIEI51/16, punto 40; Corte di Giustizia UE, 13 luglio 2006, Uroplasty, 051514/04, punto 42); che, effettivamente, dalla lettura della voce doganale n. 7210.7080.91 – quella, per intendersi, la cui applica zione è sottesa alla ripresa operata dall’ufficio – e della relative note esplicative (pubblicate sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]:”Si considerano placcati i prodotti che hanno subito l'operazione di placcatura quale definita nella parte IV, C 2), punto e) delle considerazioni generali del SA relative a questo capitolo e si considerano rivestiti i prodotti che hanno subito uno dei trattamenti di cui alla stessa parte sopra citata delle considerazioni generali, ai punti d) 4° e d) 5°”), non emerge affatto che essa riguardi – come pure sostenuto dall’Ufficio - prodotti che abbiano subito lavorazioni nelle superfici o negli spigoli (la cd. rifollatura), essendo al contrario chiaramente indicato (cfr. la trascrizione operata in ricorso, ai fini della specificità del motivo) che detta voce concerne, piuttosto, prodotti laminati piatti “di acciaio non legato, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche almeno su un lato, esclusi i prodotti con un rivestimento finale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco contenente in peso il 70 % o più di zinco) ed esclusi i prodotti costituititi da substrato con rivestimento metallico di cromo o stagno”; che, dunque, l’accertata (ed incontestata) “lavorazione a schiacciamento” del bordo laterale dei coils in questione, presentandosi quale lavorazione diversa da quelle indicate nella voce doganale invocata dall’ AGENZIA , preclude in nuce l’applicazione di quest’ultima; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorsoprincipale (con cui parte ricorrente lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - la “violazione e/o falsa applicazione dei [OSCURATO:PERSONA] n. 214/2013 e 215/2013” - cfr. ricorso, p. 20 - per avere la C.T.R. erroneamente ed “ alogicamente ” escluso l’applicabilità, nella specie, dei dazi antidumping previsti dai cit. regolamenti “perché al tempo dell’adozione del regolamento la voce non esisteva” - cfr. ivi, penultimo cpv.), come dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato (con cui si lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 del codice doganale dell’unione e dell’art. 22, § 2 del Reg. (UE) n. 2447/2015” - cfr. controricorso, p. 34 - per av ere la C.T.R. erroneamente escluso l’uso esteso della ITV n.

IT-2015- 0039M-069101 rispetto ai prodotti importati e sottesi alla rettifica doganale per cui è causa, a cagione della mancata indicazione, nella istanza a tal fine presentata da essa contribuente all’autorità doganale, dei relativi contratti di fornitura stipulati, con efficacia vincolante per la contribuente medesima e sulla base di quella ITV, anteriormente alla revoca di quest’ultima), costituendo la (conferma della) non riconducibilità delle lavorazioni di rifollatura di cui si è detto alla voce doganale invocata dall’Ufficio ratio decidendi idonea, da sola, a “reggere” la decisione di secondo grado.

Ritenuto, in conclusione, che il primo ed il terzo motivo di ricorso principale debbano essere rigettati, con (a) assorbimento (a.1) del secondo motivo di ricorso principale e (a.2) dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, nonché (b) la condanna dell’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .,delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo, nonché dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato.

Per l’effetto, condanna l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21948-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA L. LUCIANI, n. 1; -controricorrente / ricorrente incidentale condizionata - avverso la sentenza n. 194 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .un avviso di rettifica relativamente alla dichiarazione di importazione IM4 n. 20635/F del 4.7.2006, con recupero di maggiori diritti doganali per € 633.188,04, oltre spese di notifica; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. de [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 46/2/19, accolse il ricorso; che, tanto l’ AGENZIA DELLE DOGANE , quanto la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . proposero appello, rispettivamente, in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 194, depositata il 17/02/2020, rigettò il primo ed accolse il secondo, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - erronea la classificazione tariffaria adottata dall’Ufficio e sottesa alla ripresa per cui è causa, non versandosi in presenza di “semplici coils bensì, come anche certificato dal [OSCURATO:PERSONA] di Venezia”, di prodotti oggetto di lavorazione alle superfici ed agli spigoli (cd. rifollatura), non rientranti tra quelli colpiti dai dazi antidumping istituiti con regg. (UE) nn. 214 e 215 del 2013, siccome nemmeno esistenti, con tali caratteristiche, al tempo di adozione dei cit. regolamenti; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato , affidato ad un motivo ed illustrato da memoria ex art. 380- bis.1cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . Rilevato che con il terzo motivo –da esaminare per primo, per evidente pregiudizialità logica - parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) “violazione e/o errata applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 24), per non spiegare la C.T.R. “le ragioni per le quali la classificazione della merce operata dall’Ufficio e confermata dall’analisi di laboratorio, siano state ritenute inconferenti ai fini del processo” (cfr. ivi); che il motivo è infondato; che – contrariamente all’assunto della difesa erariale – dalla piana lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente il percorso logico seguito, nella specie, dai giudici di appello, i quali hanno escluso la legittimità della ripresa operata dall’Ufficio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (a) per essere risultata corretta la classificazione doganale delle merci de quibus vertitur operata dal contribuente, in considerazione delle relative caratteristiche realizzative (“proprio la lavorazione delle superfici o degli spigoli (cd. rifollatura) porta ad escludere che tali prodotti possano rientrare tra quelli colpiti dai dazi antidumping”), nonché (b) per non rientrare, in ogni caso, i prodotti in questione tra quelli “colpiti” dai regolamenti istitutivi del dazio antidumping applicato dall’Ufficio; che passando all’esame del primo motivo , con esso parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione del Reg. CEE n. 2913/1992 (C.D.C.) e dell’Allegato I al Reg. CEE n. 2658/1987, Regole per l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA], nonché voci 7210 e ss…Nella TARIC, che ha valore di legge, ben può una merce ricevere una diversa classificazione secondo l’origine” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto corretta la voce doganale dichiarata dalla contribuente, ritenendo la “semplice”rifollatura del bordo una lavorazione aggiuntiva, inidonea a collocare il prodotto in una voce doganale diversa (7210.7080.91applicata dall’Ufficio) da quella (7210.7080.99) “residuale” (“altri”), per l’appunto, dichiarata dalla [OSCURATO:PERSONA] ; che il motivo è infondato; che parte controricorrente ha anzitutto eccepito l’inammissibilità della censura, per avere la C.T.R. accertato l’identità tra i prodotti importati in questione e quelli di cui all’ITV. n. IT-2015-0039M-069101, con conseguente necessaria applicazione ai primi della classificazione tariffaria indicata nella menzionata ITV per i secondi. Sennonché, noto essendo che la ITV rilasciata dall'autorità doganale, manifestando la volontà dell'Amministrazione in ordine all'aliquota daziaria applicabile in relazione ad un determinata merce, costituisce una precisa manifestazione della pretesa tributaria esercitata dalla medesima in relazione al prodotto importato - sicché richiesta l'ITV, l'importatore istante non può discostarsi dalla classificazione indicata dall'amministrazione in relazione alla merce successivamente importata (arg. da Cass., Sez. 5, 24.7.2019, n. 19998, Rv. 662930-01) - nondimeno osserva il Collegio come, nella specie, si verta in un caso affatto diverso da quello rappresentato dalla società contribuente, avendo la C.T.R. escluso in nuce l’operatività (e, quindi, la estensibilità al caso di specie) della ITV in questione, per non avere la [OSCURATO:PERSONA] “indicato [nella richiesta di uso esteso presentata in dogana] il contratto di fornitura stipulato [avente ad oggetto la merce accertata] con il suo fornitore estero”, si da precludere ogni valutazione circa l’esistenza “di un vincolo in virtù di contratti di vendita o di acquisto stipulati in precedenza sulla base della ITV revocata”; che passando, quindi, all’esame, nel merito, della censura, osserva la Corte come, secondo costante giurisprudenza unionale, criterio discretivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e nelle note premesse alle sezioni o ai capitoli (Corte di Giustizia UE, 15 maggio 2019, Korado, C-306/18, punto 36; Corte di Giustizia UE, 25 febbraio 2016, G.E. Security, CIII143/15, punto 44 e ivi richiami). Altro criterio utilizzato per la individuazione della corretta classificazione è la destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (Corte di Giustizia UE, 2 maggio 2019, SC Onlineshop, C-268/18, punto 29; Corte di Giustizia UE, 26 aprile 2017, Stryker EMEA, CIEI51/16, punto 40; Corte di Giustizia UE, 13 luglio 2006, Uroplasty, 051514/04, punto 42); che, effettivamente, dalla lettura della voce doganale n. 7210.7080.91 – quella, per intendersi, la cui applica zione è sottesa alla ripresa operata dall’ufficio – e della relative note esplicative (pubblicate sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]:”Si considerano placcati i prodotti che hanno subito l'operazione di placcatura quale definita nella parte IV, C 2), punto e) delle considerazioni generali del SA relative a questo capitolo e si considerano rivestiti i prodotti che hanno subito uno dei trattamenti di cui alla stessa parte sopra citata delle considerazioni generali, ai punti d) 4° e d) 5°”), non emerge affatto che essa riguardi – come pure sostenuto dall’Ufficio - prodotti che abbiano subito lavorazioni nelle superfici o negli spigoli (la cd. rifollatura), essendo al contrario chiaramente indicato (cfr. la trascrizione operata in ricorso, ai fini della specificità del motivo) che detta voce concerne, piuttosto, prodotti laminati piatti “di acciaio non legato, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche almeno su un lato, esclusi i prodotti con un rivestimento finale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco contenente in peso il 70 % o più di zinco) ed esclusi i prodotti costituititi da substrato con rivestimento metallico di cromo o stagno”; che, dunque, l’accertata (ed incontestata) “lavorazione a schiacciamento” del bordo laterale dei coils in questione, presentandosi quale lavorazione diversa da quelle indicate nella voce doganale invocata dall’ AGENZIA , preclude in nuce l’applicazione di quest’ultima; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorsoprincipale (con cui parte ricorrente lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - la “violazione e/o falsa applicazione dei [OSCURATO:PERSONA] n. 214/2013 e 215/2013” - cfr. ricorso, p. 20 - per avere la C.T.R. erroneamente ed “ alogicamente ” escluso l’applicabilità, nella specie, dei dazi antidumping previsti dai cit. regolamenti “perché al tempo dell’adozione del regolamento la voce non esisteva” - cfr. ivi, penultimo cpv.), come dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato (con cui si lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 del codice doganale dell’unione e dell’art. 22, § 2 del Reg. (UE) n. 2447/2015” - cfr. controricorso, p. 34 - per av ere la C.T.R. erroneamente escluso l’uso esteso della ITV n. IT-2015- 0039M-069101 rispetto ai prodotti importati e sottesi alla rettifica doganale per cui è causa, a cagione della mancata indicazione, nella istanza a tal fine presentata da essa contribuente all’autorità doganale, dei relativi contratti di fornitura stipulati, con efficacia vincolante per la contribuente medesima e sulla base di quella ITV, anteriormente alla revoca di quest’ultima), costituendo la (conferma della) non riconducibilità delle lavorazioni di rifollatura di cui si è detto alla voce doganale invocata dall’Ufficio ratio decidendi idonea, da sola, a “reggere” la decisione di secondo grado. Ritenuto, in conclusione, che il primo ed il terzo motivo di ricorso principale debbano essere rigettati, con (a) assorbimento (a.1) del secondo motivo di ricorso principale e (a.2) dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, nonché (b) la condanna dell’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .,delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo, nonché dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato. Per l’effetto, condanna l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liqu